Art. 1. Articolo unico.
Le occupazioni in via provvisoria di cui all' art. 7 del regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834 , e all'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1097 , gia' disposte nel bacino del Volturno, sono protratte dal 15 aprile 1949 al 15 aprile 1950, salvo che il proprietario abbia promosso giudizio per la restituzione del possesso dopo il 15 aprile 1949 e sino all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai procedimenti non ancora istituiti dinanzi al Collegio arbitrale centrale.
Le occupazioni in via provvisoria di cui all' art. 7 del regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834 , e all'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1097 , gia' disposte nel bacino del Volturno, sono protratte dal 15 aprile 1949 al 15 aprile 1950, salvo che il proprietario abbia promosso giudizio per la restituzione del possesso dopo il 15 aprile 1949 e sino all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai procedimenti non ancora istituiti dinanzi al Collegio arbitrale centrale.