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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/05/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Maria
Tronci, all'udienza del 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2651 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Corona Valeria, presso il cui indirizzo p.e.c.
è legalmente domiciliata. Email_1
parte ricorrente contro
- contumace Controparte_1
Parte resistente
- contumace Controparte_2
parte resistente
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15/05/2025 le parti
Tribunale di Taranto sez. civile
concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto dell'11/06/2024, regolarmente notificato alle parti CP_3
e – rimaste contumaci - così come da relate in atti, Controparte_2 [...]
per tramite del proprio procuratore speciale, ha inteso proporre Parte_1 ricorso avverso il decreto di liquidazione del 25/05/2024 (notificato in pari data) con cui, nell'ambito del proc. iscritto al n. R.G. 6037/2022, il giudice istruttore aveva liquidato gli onorari ad ella spettanti in virtù dell'espletata attività di consulente tecnico d'ufficio, nella misura di “euro 3266,53 per onorario, oltre c.n.a. ed
i.v.a. come per legge;
il tutto previa detrazione dell'acconto eventualmente già riscosso dal consulente”.
In particolare, parte ricorrente ha articolato le proprie doglianze sulla scorta di un duplice rilievo, facendo riferimento, per un verso, al criterio specificamente utilizzato dal G.I. nella determinazione del quantum da liquidare e, per l'altro, alla ritenuta mancata applicazione di quanto previsto dagli artt. 49, 50,
51 e 52 del D.P.R. 115/2002, ove pur espressamente menzionati in seno al provvedimento impugnato.
Quanto alla prima censura dedotta, premesso che l'attività posta in essere dal c.t.u. aveva avuto ad oggetto l'espletamento di accertamenti in materia bancaria e contabile, si lamenta l'interpretazione data, da parte del G.I., dell'art. 12 c. 1 c.p.c. - a mente del quale il valore della causa si determina “non in base all'importo nominale, ma in relazione alla parte del rapporto che è in contestazione, ovverosia al credito contestato” – là dove egli aveva ritenuto che, in conseguenza dell'applicazione di tale norma, “il valore della causa sul quale calcolare i compensi del
CTU deve essere identificato nella differenza tra il preteso credito ed il credito effettivamente accertato”, per poi pervenire, a fronte di un petitum calcolato dal c.t.u. nella misura
Tribunale di Taranto sez. civile
di € 356.707,74, all'applicazione di uno scaglione sensibilmente inferiore a quello corrispondente a tale somma, sì da condurre alla quantificazione dell'importo da liquidare nella cifra di € 3.266,53.
Detta censura, logicamente preordinata rispetto alle successive doglianze,
è fondata.
Sul punto, va premesso, in linea generale, che il caso di specie, avente ad oggetto un domanda formulata al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa di nullità parziale di contratto di conto corrente limitatamente ad alcune clausole dello stesso e, in guisa di tanto, la successiva condanna dell'istituto bancario convenuto alla ripetizione delle somme di denaro asseritamente indebite, rientra appieno nel genus a cui appartengono quelle controversie che, se pure inizialmente iscritte a ruolo con “valore indeterminato”, sono, per loro stessa natura, suscettibili di determinazione ex post. La tematica, del resto, è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza nomofilattica, che ha chiarito che il distinguo è, in realtà, squisitamente ontologico, sì che, già in epoca risalente, era stato precisato che di valore indeterminabile sono le sole cause aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, quali, ad esempio, quelle aventi ad oggetto status o diritti della personalità (in questo senso, cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n.
3024/2011, già Cass. Civ. Sent. n. 2338/1995).
Il caso in parola, al contrario, proprio perché riferito ad una vicenda avente ad oggetto la determinazione dei rapporti di debito-credito esistenti tra le originarie parti e Ica Immobiliare S.p.a. con specifico Controparte_1 riferimento ad un contratto di conto corrente con apertura di credito, rientra pacificamente tra quelli il cui valore è determinabile, tant'è che, proprio sulla scorta dell'accertamento tecnico espletato, era stato possibile individuare con esattezza l'entità della pretesa attorea, enucleata nelle conclusioni rese dalla c.t.u. in calce alla propria relazione, che recitano:
“dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad €
356.707,74. Tale valore è stato calcolato come differenza tra i diversi saldo reale del conto
Tribunale di Taranto sez. civile
corrente e il saldo risultante dal riconteggio effettuato. La differenza tra i saldi è scomponibile come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio come spese ed oneri enucleate nel riconteggio.”
Tanto premesso, appare senz'altro corretta, in linea di principio,
l'applicazione di quanto disposto dall'art. 12 co. 1 c.p.c., che attribuisce rilevanza, in modo espresso, anche al rapporto giuridico su cui si fonda la domanda giudiziale e su cui la decisione del giudice esplicherà efficacia di giudicato, intendendosi tale quella parte del rapporto che forma oggetto della controversia, senza che rilevi l'eventuale più ampia estensione del sindacato del giudice, che coinvolga anche antecedenti logici inerenti all'intero rapporto obbligatorio, ma la cui decisione, in assenza delle condizioni di cui all' art. 34, è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato.
Venendo al caso che qui occupa, dunque, è pacifico che, facendo buon governo dei presupposti normativi sopra riassunti, il valore della controversia da prendere come riferimento ai fini dell'applicazione del D.P.R. 115/2002 è quello di € 356.707,74, che a sua volta, avuto riguardo alla tabella allegata e richiamata dall'art. 2 del citato decreto, indica, quale entità minima della liquidazione, la somma di € 4.360,97, quale media la somma di € 6.553,32 e quale massima quella di € 8.745,64, al netto di ulteriori spese e maggiorazioni.
Tali parametri, a bene vedere, non sono stati rispettati dal provvedimento impugnato, con il quale, senza per vero esplicitare lo scaglione di riferimento e la ritenuta complessità di svolgimento dell'incarico, è stata liquidata, per onorari, la somma di € 3.266,53, evidentemente inferiore anche rispetto al minimo previsto ex lege.
Ben potendo, dunque, in virtù dell'efficacia devolutiva esplicata dal mezzo di impugnazione, essere tale valutazione rimessa all'apprezzamento del giudice adito in sede di ricorso, si ritiene che l'incarico espletato dalla c.t.u. istante possa senz'altro essere considerato, ai fini dell'applicazione della tabella di cui sopra, di media complessità.
Tribunale di Taranto sez. civile
Tanto si desume, evidentemente, dal contenuto della c.t.u. prodotta dalla parte, nonché da quanto diffusamente argomentato in seno all'originaria istanza di liquidazione (anch'essa presente agli atti), in cui è stata più volte sottolineata la cospicua mole di documentazione esaminata dalla , nonché la successiva Pt_1 opera di razionalizzazione dalla stessa espletata, anche alla luce delle osservazioni formulate dalle parti ed in ragione dei successivi quesiti integrativi predisposti dal giudice istruttore.
Ciò posto quanto alla prima censura, parte ricorrente si è altresì doluta della mancata applicazione degli artt. 49 e 51, nonché della mancata maggiorazione della liquidazione connessa al riconoscimento dei presupposti di cui all'art. 52 co. 1 D.P.R. 115/2002 per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.
Sul punto, è appena il caso di precisare che l'indicazione di tali norme nell'incipit della parte dispositiva del provvedimento è, con tutta evidenza, frutto di mero refuso grafico. Riprova ne è, del resto, la circostanza per cui tali tematiche neppure compaiano in seno alla parte motiva dell'atto di liquidazione, ferma restando l'inconferenza della censura significata ex art. 50, manifestamente inammissibile.
Nel merito, la doglianza è passibile di accoglimento soltanto parziale, limitatamente ai profili di cui all'art. 49 D.P.R. 11/2002.
Sul punto, infatti, risultano documentate spese sostenute dalla c.t.u. per l'espletamento dell'incarico nella misura richiesta di € 260,78, la cui liquidazione
è stata omessa dal provvedimento impugnato.
Quanto alla contestazione mossa ex art. 52 D.P.R. 11/2002, si osserva, invece, che le argomentazioni spese nel paragrafo precedente in ordine alla complessità dell'incarico già valgono, per come sopra descritto, ad orientare la valutazione discrezionale del giudicante verso il distacco dai parametri minimi previsti dalla tabella ministeriale, non emergendo, per converso – né dal corpo della relazione, né dall'istanza di liquidazione – elementi tali da indurre ad applicare la norma invocata. L'elaborato prodotto – così come la causa a cui esso
Tribunale di Taranto sez. civile
fa riferimento – è invero un'ordinaria c.t.u. in materia bancaria che, in disparte la mole di documentazione connessa alle annualità esaminate, non presenta, a parere di questo giudicante, aspetti tali da “avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 21963/2017).
Quanto alle spese di lite, la contumacia delle controparti giustifica la compensazione delle spese così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.lgs. n. 150/2011, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
• ridetermina il compenso spettante al C.T.U. dott.ssa in € Parte_1
6.553,32 per onorario, ed in euro 260,78 per spese vive, oltre IVA e c.n.a. come per legge;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Taranto, 16/05/2025
Il Giudice Raffaele M. Tronci
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto sez. civile
Tribunale di Taranto sez. civile
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Maria
Tronci, all'udienza del 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2651 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Corona Valeria, presso il cui indirizzo p.e.c.
è legalmente domiciliata. Email_1
parte ricorrente contro
- contumace Controparte_1
Parte resistente
- contumace Controparte_2
parte resistente
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15/05/2025 le parti
Tribunale di Taranto sez. civile
concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto dell'11/06/2024, regolarmente notificato alle parti CP_3
e – rimaste contumaci - così come da relate in atti, Controparte_2 [...]
per tramite del proprio procuratore speciale, ha inteso proporre Parte_1 ricorso avverso il decreto di liquidazione del 25/05/2024 (notificato in pari data) con cui, nell'ambito del proc. iscritto al n. R.G. 6037/2022, il giudice istruttore aveva liquidato gli onorari ad ella spettanti in virtù dell'espletata attività di consulente tecnico d'ufficio, nella misura di “euro 3266,53 per onorario, oltre c.n.a. ed
i.v.a. come per legge;
il tutto previa detrazione dell'acconto eventualmente già riscosso dal consulente”.
In particolare, parte ricorrente ha articolato le proprie doglianze sulla scorta di un duplice rilievo, facendo riferimento, per un verso, al criterio specificamente utilizzato dal G.I. nella determinazione del quantum da liquidare e, per l'altro, alla ritenuta mancata applicazione di quanto previsto dagli artt. 49, 50,
51 e 52 del D.P.R. 115/2002, ove pur espressamente menzionati in seno al provvedimento impugnato.
Quanto alla prima censura dedotta, premesso che l'attività posta in essere dal c.t.u. aveva avuto ad oggetto l'espletamento di accertamenti in materia bancaria e contabile, si lamenta l'interpretazione data, da parte del G.I., dell'art. 12 c. 1 c.p.c. - a mente del quale il valore della causa si determina “non in base all'importo nominale, ma in relazione alla parte del rapporto che è in contestazione, ovverosia al credito contestato” – là dove egli aveva ritenuto che, in conseguenza dell'applicazione di tale norma, “il valore della causa sul quale calcolare i compensi del
CTU deve essere identificato nella differenza tra il preteso credito ed il credito effettivamente accertato”, per poi pervenire, a fronte di un petitum calcolato dal c.t.u. nella misura
Tribunale di Taranto sez. civile
di € 356.707,74, all'applicazione di uno scaglione sensibilmente inferiore a quello corrispondente a tale somma, sì da condurre alla quantificazione dell'importo da liquidare nella cifra di € 3.266,53.
Detta censura, logicamente preordinata rispetto alle successive doglianze,
è fondata.
Sul punto, va premesso, in linea generale, che il caso di specie, avente ad oggetto un domanda formulata al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa di nullità parziale di contratto di conto corrente limitatamente ad alcune clausole dello stesso e, in guisa di tanto, la successiva condanna dell'istituto bancario convenuto alla ripetizione delle somme di denaro asseritamente indebite, rientra appieno nel genus a cui appartengono quelle controversie che, se pure inizialmente iscritte a ruolo con “valore indeterminato”, sono, per loro stessa natura, suscettibili di determinazione ex post. La tematica, del resto, è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza nomofilattica, che ha chiarito che il distinguo è, in realtà, squisitamente ontologico, sì che, già in epoca risalente, era stato precisato che di valore indeterminabile sono le sole cause aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, quali, ad esempio, quelle aventi ad oggetto status o diritti della personalità (in questo senso, cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n.
3024/2011, già Cass. Civ. Sent. n. 2338/1995).
Il caso in parola, al contrario, proprio perché riferito ad una vicenda avente ad oggetto la determinazione dei rapporti di debito-credito esistenti tra le originarie parti e Ica Immobiliare S.p.a. con specifico Controparte_1 riferimento ad un contratto di conto corrente con apertura di credito, rientra pacificamente tra quelli il cui valore è determinabile, tant'è che, proprio sulla scorta dell'accertamento tecnico espletato, era stato possibile individuare con esattezza l'entità della pretesa attorea, enucleata nelle conclusioni rese dalla c.t.u. in calce alla propria relazione, che recitano:
“dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad €
356.707,74. Tale valore è stato calcolato come differenza tra i diversi saldo reale del conto
Tribunale di Taranto sez. civile
corrente e il saldo risultante dal riconteggio effettuato. La differenza tra i saldi è scomponibile come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio come spese ed oneri enucleate nel riconteggio.”
Tanto premesso, appare senz'altro corretta, in linea di principio,
l'applicazione di quanto disposto dall'art. 12 co. 1 c.p.c., che attribuisce rilevanza, in modo espresso, anche al rapporto giuridico su cui si fonda la domanda giudiziale e su cui la decisione del giudice esplicherà efficacia di giudicato, intendendosi tale quella parte del rapporto che forma oggetto della controversia, senza che rilevi l'eventuale più ampia estensione del sindacato del giudice, che coinvolga anche antecedenti logici inerenti all'intero rapporto obbligatorio, ma la cui decisione, in assenza delle condizioni di cui all' art. 34, è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato.
Venendo al caso che qui occupa, dunque, è pacifico che, facendo buon governo dei presupposti normativi sopra riassunti, il valore della controversia da prendere come riferimento ai fini dell'applicazione del D.P.R. 115/2002 è quello di € 356.707,74, che a sua volta, avuto riguardo alla tabella allegata e richiamata dall'art. 2 del citato decreto, indica, quale entità minima della liquidazione, la somma di € 4.360,97, quale media la somma di € 6.553,32 e quale massima quella di € 8.745,64, al netto di ulteriori spese e maggiorazioni.
Tali parametri, a bene vedere, non sono stati rispettati dal provvedimento impugnato, con il quale, senza per vero esplicitare lo scaglione di riferimento e la ritenuta complessità di svolgimento dell'incarico, è stata liquidata, per onorari, la somma di € 3.266,53, evidentemente inferiore anche rispetto al minimo previsto ex lege.
Ben potendo, dunque, in virtù dell'efficacia devolutiva esplicata dal mezzo di impugnazione, essere tale valutazione rimessa all'apprezzamento del giudice adito in sede di ricorso, si ritiene che l'incarico espletato dalla c.t.u. istante possa senz'altro essere considerato, ai fini dell'applicazione della tabella di cui sopra, di media complessità.
Tribunale di Taranto sez. civile
Tanto si desume, evidentemente, dal contenuto della c.t.u. prodotta dalla parte, nonché da quanto diffusamente argomentato in seno all'originaria istanza di liquidazione (anch'essa presente agli atti), in cui è stata più volte sottolineata la cospicua mole di documentazione esaminata dalla , nonché la successiva Pt_1 opera di razionalizzazione dalla stessa espletata, anche alla luce delle osservazioni formulate dalle parti ed in ragione dei successivi quesiti integrativi predisposti dal giudice istruttore.
Ciò posto quanto alla prima censura, parte ricorrente si è altresì doluta della mancata applicazione degli artt. 49 e 51, nonché della mancata maggiorazione della liquidazione connessa al riconoscimento dei presupposti di cui all'art. 52 co. 1 D.P.R. 115/2002 per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.
Sul punto, è appena il caso di precisare che l'indicazione di tali norme nell'incipit della parte dispositiva del provvedimento è, con tutta evidenza, frutto di mero refuso grafico. Riprova ne è, del resto, la circostanza per cui tali tematiche neppure compaiano in seno alla parte motiva dell'atto di liquidazione, ferma restando l'inconferenza della censura significata ex art. 50, manifestamente inammissibile.
Nel merito, la doglianza è passibile di accoglimento soltanto parziale, limitatamente ai profili di cui all'art. 49 D.P.R. 11/2002.
Sul punto, infatti, risultano documentate spese sostenute dalla c.t.u. per l'espletamento dell'incarico nella misura richiesta di € 260,78, la cui liquidazione
è stata omessa dal provvedimento impugnato.
Quanto alla contestazione mossa ex art. 52 D.P.R. 11/2002, si osserva, invece, che le argomentazioni spese nel paragrafo precedente in ordine alla complessità dell'incarico già valgono, per come sopra descritto, ad orientare la valutazione discrezionale del giudicante verso il distacco dai parametri minimi previsti dalla tabella ministeriale, non emergendo, per converso – né dal corpo della relazione, né dall'istanza di liquidazione – elementi tali da indurre ad applicare la norma invocata. L'elaborato prodotto – così come la causa a cui esso
Tribunale di Taranto sez. civile
fa riferimento – è invero un'ordinaria c.t.u. in materia bancaria che, in disparte la mole di documentazione connessa alle annualità esaminate, non presenta, a parere di questo giudicante, aspetti tali da “avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 21963/2017).
Quanto alle spese di lite, la contumacia delle controparti giustifica la compensazione delle spese così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.lgs. n. 150/2011, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
• ridetermina il compenso spettante al C.T.U. dott.ssa in € Parte_1
6.553,32 per onorario, ed in euro 260,78 per spese vive, oltre IVA e c.n.a. come per legge;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Taranto, 16/05/2025
Il Giudice Raffaele M. Tronci
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto sez. civile
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