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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - In composizione monocratica nella persona del giudice designato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RG n. 1646/2021, avente ad OGGETTO domanda di accertamento del credito per prestazione d'opera professionale e condanna al pagamento del relativo compenso, VERTENTE TRA
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
n Via ntato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Floriana Viselli e Antonella Belforte del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliato presso il loro studio a Frosinone, Via Maria n. 65. ATTORE E
Avv. ELIANA (CF: ), residente a CP_1 C.F._2
Frosinone in Viale Napoli n. 83. CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: PARTE ATTRICE ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e prova: accertare e dichiarare che il dott. Parte_1 per espresso conferimento di mandato da parte della convenuta, ha svolto la propria attività professionale, come meglio descritta nelle premesse e comprovata dalla documentazione prodotta, per la gestione degli incarichi fallimentari di cui ai punti da 1 a 6 delle premesse e della Crisi da sovraindebitamento di cui ai punti da 7 a 10 delle premesse, in virtù dei fatti suesposti e della comprovata volontà di entrambe le parti a tale svolgimento;
per l'effetto, condannare la convenuta Avv. Eliana Scognamiglio al pagamento dei compensi dovuti al Dr. complessivamente quantificati, per tutte le attività meglio esplicitate Parte_1 in premessa in € 57.114,91 (cinquantasettemilacentoquattordici/91) oltre il 12,5% forf. e oneri di legge (di cui € 8.200,00 per la gestione della Crisi da Sovraindebitamento ed € 48.914,91 per la gestione delle procedure fallimentari come meglio dettagliato in premessa) ovvero delle maggiori o minori somme che verranno provate in corso di causa e/o ritenute eque e di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche del presente giudizio determinati ai sensi del DM n. 55/14, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. 4%, iva 22% e successive spese occorrende”, come da atto introduttivo del presente giudizio, le cui conclusioni sono state richiamate nelle note scritte depositate il 17.12.2024, in forza dell'ordinanza del 04.04.2024, regolarmente comunicata in pari data (così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 19.12.2024 con il quale il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini ridotti ex art. 190 comma 2 cpc, di giorni 20 più 20).
-PARTE CONVENUTA (SCOGNAMIGLIO ELIANA) non ha depositato note, essendo rimasta contumace.
Pag. 1 a 7 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
*** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 26.05.2021, notificato in data 08.06.2021, il Dott.
esercente l'attività professionale di dottore Parte_1 lla gestione di procedure fallimentari e di crisi da sovraindebitamento, ha adito il Tribunale di Frosinone al fine di chiedere l'accertamento del proprio diritto di credito e la condanna al pagamento di quanto dovutogli relativamente all'attività professionale prestata in favore dell'Avv. Eliana Scognamiglio, con riferimento a tre procedure fallimentari che il Tribunale di Frosinone aveva “affidato” alla convenuta in qualità di curatore fallimentare, nonché per la stesura di una proposta di accordo di composizione della crisi ex art. 9 comma 2 e art. 7 comma 1 Legge n. 3/2012 e del relativo piano del consumatore. In particolare, l'istante esponeva che, nel luglio 2016, l'Avv. Eliana Scognamiglio
– in virtù di pregresse collaborazioni professionali – affidava al Dott. Pt_1
l'incarico di curare degli adempimenti relativi a tre procedure fallimentari, consistenti dettagliatamente nella ricostruzione dello stato passivo sulla base dei verbali di udienza, nella redazione dei libri giornale dei fallimenti sulla base di libretti e conti correnti bancari, nella predisposizione e caricamento sulla piattaforma “procedure.it” di dati e documenti destinati alla redazione dei rendiconti di gestione e dei piani di riparto delle procedure fallimentari affidate alla curatela dell'Avv. Scognamiglio (i.e. procedure di fallimento: di
[...]
n. 1949/2002; di n. 19 Controparte_2 CP_3
; tutte pendenti presso il Tribunale di Controparte_4 nale relativa alle tre procedure fallimentari, i due professionisti concordavano la corresponsione a favore del Dott. di una somma forfettaria pari ad € 10.000,00, oltre spese e Pt_1 oneri accessori. Il successivo 29 aprile 2017, il Dott. riceveva dall'Avv. Pt_1
Scognamiglio l'ulteriore incarico di cur procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento, in favore di suoi clienti (trattavasi, peraltro, della sorella e del cognato della convenuta), pattuendo in tal caso un compenso (anch'esso forfettario) di € 8.200,00, al netto di spese e oneri di legge. Parte attrice esponeva altresì che, portati a termine gli incarichi affidati, non riceveva alcun compenso, né riusciva a prendere contatti con l'Avv. Scognamiglio, con la conseguenza di dover intraprendere l'azione giudiziaria per recuperare il credito vantato. A sostegno di quanto esposto, al fine di dimostrare l'espletamento dell'incarico, l'istante depositava la documentazione da lui predisposta in esecuzione della prestazione professionale richiesta dall'Avv. Scognamiglio, così come inviata alla stessa per posta elettronica nonché la corrispondenza intercorsa tra i due professionisti.
Pag. 2 a 7 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
Con decreto del 9.06.2021, il giudice designato differiva, ex art. 168 bis comma 5 cpc, la prima udienza di comparizione al 04.02.2022, poi ulteriormente rinviata d'ufficio al 07.02.2022. Con successivo provvedimento del 27.12.2021, il giudice disponeva la
“trattazione scritta” dell'udienza – per effetto della proroga disposta con DL n. 228/21 – assegnando termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte, contenenti sole istanze e conclusioni. In data 27.01.2022, parte attrice depositava le note scritte allegando le cartoline di ricevimento relative alla notifica dell'atto di citazione nonché la busta contenente il medesimo atto “non ritirato” da parte della convenuta, allegando altresì il certificato di residenza della stessa e chiedendo - vista la mancata costituzione in giudizio - la dichiarazione di contumacia. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta a seguito della disposta
“trattazione scritta”, il giudice emetteva l'ordinanza datata 07.02.2022 con la quale, rilevata la regolare notifica dell'atto di citazione alla convenuta (perfezionatasi in data 08 giugno 2021), dichiarava la contumacia dell'Avv. Eliana Scognamiglio, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, tempestivamente richiesti dall'attore, con decorrenza dal 30.03.2022 e rinviava la causa al 08.07.2022 per l'ulteriore trattazione. Con note depositate il 25.05.2022, parte attrice riproponeva le istanze istruttorie chiedendo ammettersi la prova testimoniale sui capitoli articolati nell'atto introduttivo, indicando a testi il dr. gli Avv.ti Alessandro Testimone_1
Agostini e Natascia Mariani relativa li, la dott.ssa Stefania Ricciarelli limitatamente ai punti 9 e 10 e il dr relativamente al punto Tes_2
4. Con ordinanza di pari data, il giudice disponeva la “trattazione scritta” dell'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori concedendo termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte contenenti sole istanze e conclusioni. Parte attrice depositava le suddette note in data 16.06.2022 riportandosi ai precedenti scritti difensivi e insistendo per le istanze istruttorie formulate. Con decreto del 29.06.2022 la causa veniva rinviata d'ufficio al giorno 07.11.2022 ferma restando la “trattazione cartolare”. Successivamente, in data 07.11.2022, parte attrice depositava le note scritte ribadendo le conclusioni esposte e l'ammissione dei mezzi di prova formulati nei precedenti scritti difensivi. All'udienza del 18.11.2022, il Tribunale adito ammetteva la prova per testi come richiesta e articolata dalla parte attrice, limitatamente al capitolo n. 10 di cui in citazione con i tre testi indicati nella seconda memoria istruttoria, rinviando all'udienza del 03.07.2023. Nel corso della predetta udienza, il giudice designato, vista la reiterata richiesta di parte attrice, considerata l'ammissibilità e la rilevanza anche degli altri capitoli di prova, ammetteva la prova testimoniale anche sui restanti capitoli (ossia su quelli dal numero 1 al numero 9 e su quello sub 11) con
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entrambi i testi (intimati e) presenti all'udienza, che venivano nella stessa data escussi (i.e. il dr e l'Avv. Alessandro Agostini). Testimone_1
All'esito della prova, il dienza del 02.10.2023 per escutere il (solo) teste sul capitolo n. 4, disponendo altresì il deposito cartaceo Tes_2 della copio tazione allegata telematicamente al processo (i.e. mail prodotte e relativi allegati). Il 28.09.2023 parte attrice depositava una memoria accompagnatoria dei documenti già indicati in atto di citazione che venivano depositati agli atti in formato “eml” (doc.ti sub 1 e 2 dell'atto di citazione) nonché (su richiesta del Tribunale) copia cartacea di quelli più rilevanti ai fini della decisione (documenti già tutti ritualmente depositati in via telematica). Successivamente, all'udienza del 02.10.2023, veniva infine escusso il teste
[...] sulla circostanza articolata sub n. 4 dei capitoli indicati da parte attrice Tes_2
o, l'attore chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 11.04.2024. In seguito, con decreto del 04.04.2024, visto il carico di ruolo del giudice designato, il Tribunale rinviava per la precisazione delle conclusioni al 19.12.2024, disponendo contestualmente la sostituzione della stessa con il deposito telematico di sintetiche note scritte, assegnando a tal fine un termine perentorio fino alla medesima data. Con note depositate il 17.12.2024, parte attrice richiamava le conclusioni già esposte nell'atto introduttivo della causa, chiedendo concedersi i termini di cui all'art. 190 cpc, anche in misura ridotta vista la contumacia della convenuta. Con ordinanza del 19.12.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo il richiesto termine ridotto di venti giorni –ex art. 190 comma 2 cpc– per il deposito della comparsa conclusionale ed ulteriore termine di 20 giorni per eventuali repliche. L'istante depositava, infine, in data 03.01.2025 la comparsa conclusionale rassegnando le conclusioni già esposte nell'atto di citazione.
*** Tanto premesso in fatto, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, alla luce della documentazione prodotta in giudizio nonché della complessiva fase istruttoria effettuata, deve ritenersi accertato il diritto di parte attrice alla corresponsione delle spettanze dovute per l'attività professionale svolta in favore della convenuta, rimasta contumace. E, invero, la prova del conferimento degli incarichi e dello svolgimento delle prestazioni professionali oggetto di causa deve ritenersi pienamente soddisfatta avuto riguardo:
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I. alla documentazione allegata: nel dettaglio, gli elaborati relativi alle suddette procedure fallimentari e quelli relativi al piano del consumatore (depositati in atti) – i.e. ricostruzione dello stato passivo, redazione dei libri giornale, progetti di ripartizione, prospetti di liquidazione dei compensi, bozza del piano – ; tutta la corrispondenza intercorsa con il legale, dalla quale emerge il continuativo scambio di messaggi aventi ad oggetto le attività svolte con riferimento agli incarichi per cui è causa;
l'invio, tramite posta elettronica in data 02.08.2016, delle credenziali rilasciate per l'accesso al portale “procedure.it” (cfr. doc. 1 lett. b agli atti nonché la prova testimoniale resa dal sig. sul punto); Tes_2
II. alle dichiarazioni testimoniali rese nel corso truttoria che hanno confermato il rapporto di collaborazione professionale tra parte attrice e la convenuta avente ad oggetto gli incarichi indicati nell'atto di citazione nonché la misura del compenso concordato (cfr. in particolare le dichiarazioni rilasciate dal teste in data 03/07/2023). Tes_1
Sott lo, si ritiene provato il rapporto professionale intercorso tra parte attrice e la convenuta quale fonte di obbligazione, validamente instaurato
“in forma libera”, nonché il diritto al compenso per le attività effettivamente svolte (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 1792 del 24/01/2017; Cass. Sez. II, sent. n. 3016 del 10/02/2006).
Se le prestazioni dedotte possono ritenersi provate, non può invece essere condivisa la tesi sulla determinazione del quantum oggetto della domanda, che parte attrice -relativamente all'importo relativo alle procedure fallimentari- sostiene debba essere calcolato applicando i parametri per la liquidazione della curatela fallimentare (indi pretendendo oggi un importo pari ad € 48.914,91 in luogo dell'importo pattuito, di soli € 10.000,00). L'invocata applicazione delle tariffe professionali di cui al DM n. 30/2012 in parte qua sarebbe motivata per effetto del venir meno del relativo accordo sulla determinazione forfettaria del compenso, a causa dell'inadempimento dell'Avv. Scognamiglio nel pagamento di quanto concordato.
Tale tesi non può essere accolta.
E, invero, dai fatti allegati nell'atto di citazione, emerge che l'attore acconsentì di svolgere gli incarichi per conto dell'Avv. Scognamiglio, accettando la somma forfettaria rispettivamente di € 10.000,00 (oltre oneri e spese) per la “gestione” delle tre procedure fallimentari e di € 8.200,00 (oltre oneri e spese) corrispondente al 50% della somma liquidata, per la “gestione” della crisi da sovraindebitamento in favore degli assistiti (la sorella e il cognato) della convenuta. L'ammontare dell'importo forfettario pattuito per le procedure fallimentari nella misura indicata è stato tra l'altro confermato dal teste il quale, Tes_1 interrogato sul capitolo 2 articolato da parte attrice, ha dic e “l'Avv.
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Scognamiglio effettivamente all'epoca propose di pagare per detti incarichi l'importo omnia a forfait di € 10.000,00 oltre oneri di legge”.
Ebbene, a norma dell'art. 2233 c.c., il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo ove non sia stato liberamente pattuito dalle parti.
In linea con il generale principio di autonomia negoziale, nella fattispecie in esame, opera il principio di diritto secondo cui “l'ordinamento con l'art. 2233 c.c. sopperisce alle ipotesi in cui le parti di un contratto d'opera professionale non abbiano convenuto il compenso per detta opera e lo stesso “non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi” (cfr. Corte Cass. ord. n. 382489 del 3/12/2021; Cass. civ. sez. lav., sent. n. 1900 del 25/01/2017; Cass. civ., sez. I, sent. n. 11232 del 10/05/2013; Trib. Roma, sez. fall., decreto rg n. 8223/24 del 13.01.2025; Trib. Catanzaro sent. n. 429/2022; Trib. Firenze sent. n. 544/2018).
In altre parole, qualora il compenso per la prestazione professionale sia stato specificamente pattuito, il relativo accordo risulta vincolante in virtù del
“criterio preferenziale” ad esso attribuito dall'art. 2233 c.c. (e cfr. altresì l'art. 1372 c.c. a tenore del quale il contratto ha forza di legge tra le parti, potendo esso venire meno solo per le ragioni previste dalla legge, ivi sicuramente non ricorrenti). La SC -a più riprese- infatti ha precisato che la violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale (ad esempio cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 1900 del 25/01/2017 nonché Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018).
Pertanto, non vi sono motivi per non considerare vincolante, nel caso di specie, la determinazione pattizia del compenso, avendo natura privatistica il rapporto contrattuale che, nel caso di specie, si è costituito (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 2575/2018 sul “carattere vincolante” dell'accordo negoziale o dell'espressa accettazione della controparte della misura del compenso offerto). Anche a voler in astratto collocare nell'ambito della curatela fallimentare il rapporto professionale per cui è causa – per il quale in ogni caso gli incarichi avrebbero richiesto ratione temporis l'autorizzazione del giudice delegato – nondimeno le conclusioni che se ne dovrebbero trarre sarebbero le medesime, essendo l'attività prestata dall'attore riconducibile alle prestazioni (delegabili) proprie della funzione del curatore fallimentare, assoggettabili, ex art. 32 L Fall. comma 1, alla disciplina del contratto d'opera professionale (cfr. Tribunale di Siena, decr. rg. 1803/2018; Cass. civ., sez. II, ord. n. 20193 del 25/07/2019; Cass. civ., sez. III, sent. n. 15030 del 15/07/2005).
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Non appare, indi, fondato il rilievo secondo cui il mancato pagamento di quanto promesso da parte della convenuta avrebbe fatto venir meno la validità dell'accordo sulla pattuizione del compenso, legittimando il ricorso alle tariffe professionali. In proposito, basti rilevare che l'inadempimento dell'obbligo di pagamento del dovuto si pone nella fase esecutiva del contratto, successiva al momento di formazione del contenuto negoziale, e legittima la parte adempiente ad azionare i rimedi che l'ordinamento prevede per il recupero coattivo del credito - previo accertamento - senza che ciò alteri ex post il contenuto negoziale del rapporto obbligatorio. Nel caso in esame risulta provato, per allegazione dell'interessato nonché per prova testimoniale, che l'importo fosse stato concordato in via forfettaria, sia per gli incarichi professionali legati alle procedure fallimentari sia per la gestione della crisi da sovraindebitamento, rispettivamente nella misura di € 10.000,00 ed € 8.200,00 (al netto di spese e oneri).
Né vi sono ragioni, in ipotesi diverse da quella prospettata dall'attore, per ritenere nullo e/o invalido l'accordo sulla pattuizione del compenso con riferimento alle procedure fallimentari, né per legittimare una diversa valutazione da parte del giudice sulla congruità dell'importo concordato, poiché l'onerosità della prestazione professionale non è elemento costitutivo del contratto d'opera professionale, ben potendo ammettersi lo svolgimento a titolo gratuito (cfr. Cass. civ. sez. II, ord. n. 2769 del 6/02/2014): pertanto la domanda va accolta nei limiti del compenso forfettariamente pattuito per entrambi gli incarichi, indi, oltre ai soli oneri di legge. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi, tenuto conto che lo scaglione di riferimento -in base al decisum (ex multis Cass., Sezioni Unite n. 19014/2007, secondo cui il valore della controversia va fissato -in casi del genere- sulla base del criterio del "decisum"; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018)- è quello che va da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
PQM
Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
-accerta il diritto al compenso in favore dell'attore per gli incarichi professionali dedotti in giudizio, e, per l'effetto -condanna l'Avv. Eliana Scognamiglio al pagamento in favore del Dott. della somma complessiva di € Parte_1
18.200,00 oltre ai soli oner cui € 10.000,00 per l'attività professionale svolta per le procedure fallimentari ed € 8.200,00 per la gestione della crisi da sovraindebitamento;
-condanna l'Avv. Eliana Scognamiglio al pagamento delle spese legali, quantificate in € 5.077,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa ed € 803,15 per esborsi. Sentenza esecutiva come per legge. Frosinone, addì 4 marzo 2025. Il giudice designato Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dr. LORELLA TATANGELO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - In composizione monocratica nella persona del giudice designato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RG n. 1646/2021, avente ad OGGETTO domanda di accertamento del credito per prestazione d'opera professionale e condanna al pagamento del relativo compenso, VERTENTE TRA
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
n Via ntato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Floriana Viselli e Antonella Belforte del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliato presso il loro studio a Frosinone, Via Maria n. 65. ATTORE E
Avv. ELIANA (CF: ), residente a CP_1 C.F._2
Frosinone in Viale Napoli n. 83. CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: PARTE ATTRICE ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e prova: accertare e dichiarare che il dott. Parte_1 per espresso conferimento di mandato da parte della convenuta, ha svolto la propria attività professionale, come meglio descritta nelle premesse e comprovata dalla documentazione prodotta, per la gestione degli incarichi fallimentari di cui ai punti da 1 a 6 delle premesse e della Crisi da sovraindebitamento di cui ai punti da 7 a 10 delle premesse, in virtù dei fatti suesposti e della comprovata volontà di entrambe le parti a tale svolgimento;
per l'effetto, condannare la convenuta Avv. Eliana Scognamiglio al pagamento dei compensi dovuti al Dr. complessivamente quantificati, per tutte le attività meglio esplicitate Parte_1 in premessa in € 57.114,91 (cinquantasettemilacentoquattordici/91) oltre il 12,5% forf. e oneri di legge (di cui € 8.200,00 per la gestione della Crisi da Sovraindebitamento ed € 48.914,91 per la gestione delle procedure fallimentari come meglio dettagliato in premessa) ovvero delle maggiori o minori somme che verranno provate in corso di causa e/o ritenute eque e di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche del presente giudizio determinati ai sensi del DM n. 55/14, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. 4%, iva 22% e successive spese occorrende”, come da atto introduttivo del presente giudizio, le cui conclusioni sono state richiamate nelle note scritte depositate il 17.12.2024, in forza dell'ordinanza del 04.04.2024, regolarmente comunicata in pari data (così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 19.12.2024 con il quale il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini ridotti ex art. 190 comma 2 cpc, di giorni 20 più 20).
-PARTE CONVENUTA (SCOGNAMIGLIO ELIANA) non ha depositato note, essendo rimasta contumace.
Pag. 1 a 7 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
*** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 26.05.2021, notificato in data 08.06.2021, il Dott.
esercente l'attività professionale di dottore Parte_1 lla gestione di procedure fallimentari e di crisi da sovraindebitamento, ha adito il Tribunale di Frosinone al fine di chiedere l'accertamento del proprio diritto di credito e la condanna al pagamento di quanto dovutogli relativamente all'attività professionale prestata in favore dell'Avv. Eliana Scognamiglio, con riferimento a tre procedure fallimentari che il Tribunale di Frosinone aveva “affidato” alla convenuta in qualità di curatore fallimentare, nonché per la stesura di una proposta di accordo di composizione della crisi ex art. 9 comma 2 e art. 7 comma 1 Legge n. 3/2012 e del relativo piano del consumatore. In particolare, l'istante esponeva che, nel luglio 2016, l'Avv. Eliana Scognamiglio
– in virtù di pregresse collaborazioni professionali – affidava al Dott. Pt_1
l'incarico di curare degli adempimenti relativi a tre procedure fallimentari, consistenti dettagliatamente nella ricostruzione dello stato passivo sulla base dei verbali di udienza, nella redazione dei libri giornale dei fallimenti sulla base di libretti e conti correnti bancari, nella predisposizione e caricamento sulla piattaforma “procedure.it” di dati e documenti destinati alla redazione dei rendiconti di gestione e dei piani di riparto delle procedure fallimentari affidate alla curatela dell'Avv. Scognamiglio (i.e. procedure di fallimento: di
[...]
n. 1949/2002; di n. 19 Controparte_2 CP_3
; tutte pendenti presso il Tribunale di Controparte_4 nale relativa alle tre procedure fallimentari, i due professionisti concordavano la corresponsione a favore del Dott. di una somma forfettaria pari ad € 10.000,00, oltre spese e Pt_1 oneri accessori. Il successivo 29 aprile 2017, il Dott. riceveva dall'Avv. Pt_1
Scognamiglio l'ulteriore incarico di cur procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento, in favore di suoi clienti (trattavasi, peraltro, della sorella e del cognato della convenuta), pattuendo in tal caso un compenso (anch'esso forfettario) di € 8.200,00, al netto di spese e oneri di legge. Parte attrice esponeva altresì che, portati a termine gli incarichi affidati, non riceveva alcun compenso, né riusciva a prendere contatti con l'Avv. Scognamiglio, con la conseguenza di dover intraprendere l'azione giudiziaria per recuperare il credito vantato. A sostegno di quanto esposto, al fine di dimostrare l'espletamento dell'incarico, l'istante depositava la documentazione da lui predisposta in esecuzione della prestazione professionale richiesta dall'Avv. Scognamiglio, così come inviata alla stessa per posta elettronica nonché la corrispondenza intercorsa tra i due professionisti.
Pag. 2 a 7 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
Con decreto del 9.06.2021, il giudice designato differiva, ex art. 168 bis comma 5 cpc, la prima udienza di comparizione al 04.02.2022, poi ulteriormente rinviata d'ufficio al 07.02.2022. Con successivo provvedimento del 27.12.2021, il giudice disponeva la
“trattazione scritta” dell'udienza – per effetto della proroga disposta con DL n. 228/21 – assegnando termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte, contenenti sole istanze e conclusioni. In data 27.01.2022, parte attrice depositava le note scritte allegando le cartoline di ricevimento relative alla notifica dell'atto di citazione nonché la busta contenente il medesimo atto “non ritirato” da parte della convenuta, allegando altresì il certificato di residenza della stessa e chiedendo - vista la mancata costituzione in giudizio - la dichiarazione di contumacia. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta a seguito della disposta
“trattazione scritta”, il giudice emetteva l'ordinanza datata 07.02.2022 con la quale, rilevata la regolare notifica dell'atto di citazione alla convenuta (perfezionatasi in data 08 giugno 2021), dichiarava la contumacia dell'Avv. Eliana Scognamiglio, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, tempestivamente richiesti dall'attore, con decorrenza dal 30.03.2022 e rinviava la causa al 08.07.2022 per l'ulteriore trattazione. Con note depositate il 25.05.2022, parte attrice riproponeva le istanze istruttorie chiedendo ammettersi la prova testimoniale sui capitoli articolati nell'atto introduttivo, indicando a testi il dr. gli Avv.ti Alessandro Testimone_1
Agostini e Natascia Mariani relativa li, la dott.ssa Stefania Ricciarelli limitatamente ai punti 9 e 10 e il dr relativamente al punto Tes_2
4. Con ordinanza di pari data, il giudice disponeva la “trattazione scritta” dell'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori concedendo termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte contenenti sole istanze e conclusioni. Parte attrice depositava le suddette note in data 16.06.2022 riportandosi ai precedenti scritti difensivi e insistendo per le istanze istruttorie formulate. Con decreto del 29.06.2022 la causa veniva rinviata d'ufficio al giorno 07.11.2022 ferma restando la “trattazione cartolare”. Successivamente, in data 07.11.2022, parte attrice depositava le note scritte ribadendo le conclusioni esposte e l'ammissione dei mezzi di prova formulati nei precedenti scritti difensivi. All'udienza del 18.11.2022, il Tribunale adito ammetteva la prova per testi come richiesta e articolata dalla parte attrice, limitatamente al capitolo n. 10 di cui in citazione con i tre testi indicati nella seconda memoria istruttoria, rinviando all'udienza del 03.07.2023. Nel corso della predetta udienza, il giudice designato, vista la reiterata richiesta di parte attrice, considerata l'ammissibilità e la rilevanza anche degli altri capitoli di prova, ammetteva la prova testimoniale anche sui restanti capitoli (ossia su quelli dal numero 1 al numero 9 e su quello sub 11) con
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entrambi i testi (intimati e) presenti all'udienza, che venivano nella stessa data escussi (i.e. il dr e l'Avv. Alessandro Agostini). Testimone_1
All'esito della prova, il dienza del 02.10.2023 per escutere il (solo) teste sul capitolo n. 4, disponendo altresì il deposito cartaceo Tes_2 della copio tazione allegata telematicamente al processo (i.e. mail prodotte e relativi allegati). Il 28.09.2023 parte attrice depositava una memoria accompagnatoria dei documenti già indicati in atto di citazione che venivano depositati agli atti in formato “eml” (doc.ti sub 1 e 2 dell'atto di citazione) nonché (su richiesta del Tribunale) copia cartacea di quelli più rilevanti ai fini della decisione (documenti già tutti ritualmente depositati in via telematica). Successivamente, all'udienza del 02.10.2023, veniva infine escusso il teste
[...] sulla circostanza articolata sub n. 4 dei capitoli indicati da parte attrice Tes_2
o, l'attore chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 11.04.2024. In seguito, con decreto del 04.04.2024, visto il carico di ruolo del giudice designato, il Tribunale rinviava per la precisazione delle conclusioni al 19.12.2024, disponendo contestualmente la sostituzione della stessa con il deposito telematico di sintetiche note scritte, assegnando a tal fine un termine perentorio fino alla medesima data. Con note depositate il 17.12.2024, parte attrice richiamava le conclusioni già esposte nell'atto introduttivo della causa, chiedendo concedersi i termini di cui all'art. 190 cpc, anche in misura ridotta vista la contumacia della convenuta. Con ordinanza del 19.12.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo il richiesto termine ridotto di venti giorni –ex art. 190 comma 2 cpc– per il deposito della comparsa conclusionale ed ulteriore termine di 20 giorni per eventuali repliche. L'istante depositava, infine, in data 03.01.2025 la comparsa conclusionale rassegnando le conclusioni già esposte nell'atto di citazione.
*** Tanto premesso in fatto, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, alla luce della documentazione prodotta in giudizio nonché della complessiva fase istruttoria effettuata, deve ritenersi accertato il diritto di parte attrice alla corresponsione delle spettanze dovute per l'attività professionale svolta in favore della convenuta, rimasta contumace. E, invero, la prova del conferimento degli incarichi e dello svolgimento delle prestazioni professionali oggetto di causa deve ritenersi pienamente soddisfatta avuto riguardo:
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I. alla documentazione allegata: nel dettaglio, gli elaborati relativi alle suddette procedure fallimentari e quelli relativi al piano del consumatore (depositati in atti) – i.e. ricostruzione dello stato passivo, redazione dei libri giornale, progetti di ripartizione, prospetti di liquidazione dei compensi, bozza del piano – ; tutta la corrispondenza intercorsa con il legale, dalla quale emerge il continuativo scambio di messaggi aventi ad oggetto le attività svolte con riferimento agli incarichi per cui è causa;
l'invio, tramite posta elettronica in data 02.08.2016, delle credenziali rilasciate per l'accesso al portale “procedure.it” (cfr. doc. 1 lett. b agli atti nonché la prova testimoniale resa dal sig. sul punto); Tes_2
II. alle dichiarazioni testimoniali rese nel corso truttoria che hanno confermato il rapporto di collaborazione professionale tra parte attrice e la convenuta avente ad oggetto gli incarichi indicati nell'atto di citazione nonché la misura del compenso concordato (cfr. in particolare le dichiarazioni rilasciate dal teste in data 03/07/2023). Tes_1
Sott lo, si ritiene provato il rapporto professionale intercorso tra parte attrice e la convenuta quale fonte di obbligazione, validamente instaurato
“in forma libera”, nonché il diritto al compenso per le attività effettivamente svolte (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 1792 del 24/01/2017; Cass. Sez. II, sent. n. 3016 del 10/02/2006).
Se le prestazioni dedotte possono ritenersi provate, non può invece essere condivisa la tesi sulla determinazione del quantum oggetto della domanda, che parte attrice -relativamente all'importo relativo alle procedure fallimentari- sostiene debba essere calcolato applicando i parametri per la liquidazione della curatela fallimentare (indi pretendendo oggi un importo pari ad € 48.914,91 in luogo dell'importo pattuito, di soli € 10.000,00). L'invocata applicazione delle tariffe professionali di cui al DM n. 30/2012 in parte qua sarebbe motivata per effetto del venir meno del relativo accordo sulla determinazione forfettaria del compenso, a causa dell'inadempimento dell'Avv. Scognamiglio nel pagamento di quanto concordato.
Tale tesi non può essere accolta.
E, invero, dai fatti allegati nell'atto di citazione, emerge che l'attore acconsentì di svolgere gli incarichi per conto dell'Avv. Scognamiglio, accettando la somma forfettaria rispettivamente di € 10.000,00 (oltre oneri e spese) per la “gestione” delle tre procedure fallimentari e di € 8.200,00 (oltre oneri e spese) corrispondente al 50% della somma liquidata, per la “gestione” della crisi da sovraindebitamento in favore degli assistiti (la sorella e il cognato) della convenuta. L'ammontare dell'importo forfettario pattuito per le procedure fallimentari nella misura indicata è stato tra l'altro confermato dal teste il quale, Tes_1 interrogato sul capitolo 2 articolato da parte attrice, ha dic e “l'Avv.
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Scognamiglio effettivamente all'epoca propose di pagare per detti incarichi l'importo omnia a forfait di € 10.000,00 oltre oneri di legge”.
Ebbene, a norma dell'art. 2233 c.c., il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo ove non sia stato liberamente pattuito dalle parti.
In linea con il generale principio di autonomia negoziale, nella fattispecie in esame, opera il principio di diritto secondo cui “l'ordinamento con l'art. 2233 c.c. sopperisce alle ipotesi in cui le parti di un contratto d'opera professionale non abbiano convenuto il compenso per detta opera e lo stesso “non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi” (cfr. Corte Cass. ord. n. 382489 del 3/12/2021; Cass. civ. sez. lav., sent. n. 1900 del 25/01/2017; Cass. civ., sez. I, sent. n. 11232 del 10/05/2013; Trib. Roma, sez. fall., decreto rg n. 8223/24 del 13.01.2025; Trib. Catanzaro sent. n. 429/2022; Trib. Firenze sent. n. 544/2018).
In altre parole, qualora il compenso per la prestazione professionale sia stato specificamente pattuito, il relativo accordo risulta vincolante in virtù del
“criterio preferenziale” ad esso attribuito dall'art. 2233 c.c. (e cfr. altresì l'art. 1372 c.c. a tenore del quale il contratto ha forza di legge tra le parti, potendo esso venire meno solo per le ragioni previste dalla legge, ivi sicuramente non ricorrenti). La SC -a più riprese- infatti ha precisato che la violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale (ad esempio cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 1900 del 25/01/2017 nonché Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018).
Pertanto, non vi sono motivi per non considerare vincolante, nel caso di specie, la determinazione pattizia del compenso, avendo natura privatistica il rapporto contrattuale che, nel caso di specie, si è costituito (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 2575/2018 sul “carattere vincolante” dell'accordo negoziale o dell'espressa accettazione della controparte della misura del compenso offerto). Anche a voler in astratto collocare nell'ambito della curatela fallimentare il rapporto professionale per cui è causa – per il quale in ogni caso gli incarichi avrebbero richiesto ratione temporis l'autorizzazione del giudice delegato – nondimeno le conclusioni che se ne dovrebbero trarre sarebbero le medesime, essendo l'attività prestata dall'attore riconducibile alle prestazioni (delegabili) proprie della funzione del curatore fallimentare, assoggettabili, ex art. 32 L Fall. comma 1, alla disciplina del contratto d'opera professionale (cfr. Tribunale di Siena, decr. rg. 1803/2018; Cass. civ., sez. II, ord. n. 20193 del 25/07/2019; Cass. civ., sez. III, sent. n. 15030 del 15/07/2005).
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Non appare, indi, fondato il rilievo secondo cui il mancato pagamento di quanto promesso da parte della convenuta avrebbe fatto venir meno la validità dell'accordo sulla pattuizione del compenso, legittimando il ricorso alle tariffe professionali. In proposito, basti rilevare che l'inadempimento dell'obbligo di pagamento del dovuto si pone nella fase esecutiva del contratto, successiva al momento di formazione del contenuto negoziale, e legittima la parte adempiente ad azionare i rimedi che l'ordinamento prevede per il recupero coattivo del credito - previo accertamento - senza che ciò alteri ex post il contenuto negoziale del rapporto obbligatorio. Nel caso in esame risulta provato, per allegazione dell'interessato nonché per prova testimoniale, che l'importo fosse stato concordato in via forfettaria, sia per gli incarichi professionali legati alle procedure fallimentari sia per la gestione della crisi da sovraindebitamento, rispettivamente nella misura di € 10.000,00 ed € 8.200,00 (al netto di spese e oneri).
Né vi sono ragioni, in ipotesi diverse da quella prospettata dall'attore, per ritenere nullo e/o invalido l'accordo sulla pattuizione del compenso con riferimento alle procedure fallimentari, né per legittimare una diversa valutazione da parte del giudice sulla congruità dell'importo concordato, poiché l'onerosità della prestazione professionale non è elemento costitutivo del contratto d'opera professionale, ben potendo ammettersi lo svolgimento a titolo gratuito (cfr. Cass. civ. sez. II, ord. n. 2769 del 6/02/2014): pertanto la domanda va accolta nei limiti del compenso forfettariamente pattuito per entrambi gli incarichi, indi, oltre ai soli oneri di legge. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi, tenuto conto che lo scaglione di riferimento -in base al decisum (ex multis Cass., Sezioni Unite n. 19014/2007, secondo cui il valore della controversia va fissato -in casi del genere- sulla base del criterio del "decisum"; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018)- è quello che va da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
PQM
Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
-accerta il diritto al compenso in favore dell'attore per gli incarichi professionali dedotti in giudizio, e, per l'effetto -condanna l'Avv. Eliana Scognamiglio al pagamento in favore del Dott. della somma complessiva di € Parte_1
18.200,00 oltre ai soli oner cui € 10.000,00 per l'attività professionale svolta per le procedure fallimentari ed € 8.200,00 per la gestione della crisi da sovraindebitamento;
-condanna l'Avv. Eliana Scognamiglio al pagamento delle spese legali, quantificate in € 5.077,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa ed € 803,15 per esborsi. Sentenza esecutiva come per legge. Frosinone, addì 4 marzo 2025. Il giudice designato Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dr. LORELLA TATANGELO
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