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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/06/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 14 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3113 / 2023 promosso da:
1. nata in [...], Cali- Controparte_1 fornia il 27.11.1959;
2. nata in [...], California Controparte_2
(U.S.A.) il 11.9.1985, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
3. nato in [...], California Controparte_3
(U.S.A.) il 11.2.2011 e
4. , nato in [...], California Controparte_4
(U.S.A.) il 19.8.2014;
5. nato in [...], California Controparte_5
(U.S.A.) il 2.1.1994;
6. nata in [...], California Controparte_6
(U.S.A.) il 15.11.1995;
7. nato in [...], California Parte_1
(U.S.A.) il 27.6.1997; tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Via N. Morello 40, presso lo studio legale dell'Avv. Calogero Boccadutri del foro di
Palermo, che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti;
- parti ricorrenti - contro
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_7
- parte resistente non costituita - Pag. 2 di 14 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_7 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano Persona_1
[.
, nato in [...], il [...]. In particolare, a so- stegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che: <Il sig.
[...]
- cittadino italiano – nasceva in Muro Lucano (PZ), il Parte_2
30.10.1870 (doc. 1– certificato di nascita ). In data Persona_2
1.12.1898, lo stesso contraeva matrimonio in New York (U.S.A.) (doc.
2 - certificato di matrimonio e con Persona_2 Parte_3 una cittadina italiana, nata in [...] il [...] (doc. Parte_3
3 - certificato di nascita . Si noti che, negli atti dello stato Parte_3 civile americani, il sig. viene indentificato ora con Persona_2 il nome “ ” ora con il nome “ ”, con la precisa- Parte_4 Persona_3 zione che i restanti dati sensibili confermano la identità dello stesso, seb- bene siano riscontrabili ulteriori discrepanze;
tuttavia, come confermato dall'Archivio Municipale di New York City, tali documenti non sono su- scettibili di modifica (doc. 4 – Archivi Municipali di New York City). Il sig. decedeva poi in Clifton, New Jersey (U.S.A.), Persona_2 il 1.7.1948 (doc.
5 - certificato di morte ), senza Persona_2 avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 6 – certificato nega- tivo di naturalizzazione ). In ragione delle nume- Persona_2 rose discrepanze terminologiche e della impossibilità di procedere alla correzione degli atti dello stato civile in parola, si otteneva dichiarazione, da parte di un genealogista accreditato, attestante la identità del sig.
e della sig.ra (doc. 7 – One and the Persona_2 Parte_3
Same declaration). Dalla unione matrimoniale tra i coniugi Parte_5 il 28.11.1900 nasceva in Haverstraw, New York (U.S.A.) la sig.ra Pt_3
(doc.
8 - certificato di nascita ), la quale, in Parte_6 Parte_6 data 15.4.1917, contraeva matrimonio in Passaic, New Jersey (U.S.A.) con il sig. (doc.
9 - certificato di matrimonio Persona_4 Pt_6
Pag. 3 di 14 e , e decedeva poi nella città di Bethleham, Per_2 Persona_4
Pennsylvania (U.S.A.), in data 22.5.1999 (doc. 10 - certificato di morte
). Si precisa che il sig. nasceva in Cava Parte_6 Persona_4
De' Tirreni (SA), Italia, il 17.4.1891 (doc. 11 - certificato di nascita
[...]
e, dunque, quale cittadino italiano, ma si naturalizzava Persona_5 cittadino americano in data 25.8.1920 (doc. 12 - certificato di naturaliz- zazione , così perdendo la cittadinanza italiana pri- Persona_4 ma della nascita del figlio. Dalla unione matrimoniale tra i coniugi
[...]
, in data 12.11.1920, nasceva in Passaic, New Jersey Parte_7
(U.S.A.) il sig. (doc. 13 - certificato di nascita Persona_6 Per_6
, il quale, in data 1.10.1942, contraeva matrimonio con la
[...] sig.ra (doc. 14 - certificato di matrimonio Persona_7 Persona_6 ed ). I coniugi – divorziavano poi in data Persona_7 Pt_8 Per_7
16.1.1947 (doc. 15 – decreto di scioglimento del matrimonio Per_6 ed ) e, in data 17.7.1953, il sig.
[...] Persona_7 Persona_6 contraeva seconde nozze con la sig.ra (doc. 16 - Persona_8 certificato di matrimonio e . Persona_6 Persona_8
I coniugi – divorziavano poi in data 17.2.1961 (doc. Per_6 Per_8
17 – decreto di scioglimento del matrimonio e Persona_6 [...]
, e il sig. decedeva poi in data Persona_8 Persona_6
26.3.2003 (doc. 18 - certificato di morte . Dalla unione Persona_6 matrimoniale tra i coniugi – in data 27.11.1959 na- Per_6 Per_8 sceva in Berkeley, California (U.S.A) la sig.ra Controparte_1
(doc. 19 - certificato di nascita , la quale, in data Controparte_1
18.5.1990, contraeva matrimonio in Los Angeles, California (U.S.A.), con il sig. (doc. 20 - certificato di matrimonio CP_8 CP_1
e , da cui divorziava in data 7.6.1992, con ef-
[...] CP_8 fetti decorrenti dal 17.6.1992 (doc. 21 – sentenza di scioglimento del ma- trimonio e . In data 11.7.1993,
Controparte_1 CP_8 la sig.ra contraeva poi seconde nozze in Los Ange-
Controparte_1 les, California (U.S.A.), con il sig. (doc. 22 - certifi- Persona_9 cato di matrimonio e , da
Controparte_1 Persona_9 cui divorziava in data 12.12.2003 (doc. 23 – sentenza di scioglimento del matrimonio e . Dalla unione
Controparte_1 Persona_9 matrimoniale tra i coniugi in data 11.9.1985, nasceva in Parte_9
Walnut Creek, California (U.S.A.) la sig.ra odierna Controparte_2
Pag. 4 di 14 ricorrente (doc. 24 – certificato di nascita , la quale, Controparte_2 in data 20.1.2012, contraeva matrimonio in San Francisco, California
(U.S.A.), con il sig. Woo (doc. 25 - certificato di matrimonio Pt_10
e Woo). Dalla suddetta unione matrimo- Controparte_2 Pt_10 niale, nascevano in Los Angeles, California (U.S.A.), i figli
[...]
(doc. 26 – certificato di nascita e CP_3 Controparte_3 [...]
rispettivamente in data 11.2.2011 e 19.8.2014 (doc. 27 – CP_4 certificato di nascita . Dalla unione matrimoniale Controparte_4 tra i coniugi nascevano in Santa Monica, California Parte_11
(U.S.A.) i figli: nato il [...] (doc. 28 – certificato Controparte_5 di nascita;
nata il [...] Controparte_5 Controparte_6
(doc. 29 – certificato di nascita;
Controparte_6 Persona_10 del, nato il [...] (doc. 30 – certificato di nascita Persona_10 del)>>.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_7 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Ciò premesso, deve preliminarmente osservarsi, in ordi- ne alla competenza del Tribunale adito, che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n.
13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinan- za italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferi- mento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ra- tio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzio- nale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specia- lizzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e li- bera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tri-
Pag. 5 di 14 bunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cit- tadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricor- renti risiedono all'estero e che l'avo cittadino italiano risulta nato nel territorio di un Comune che rientra nella competenza del Di- stretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è in- derogabilmente il Tribunale Civile di Potenza-Sezione specializza- ta in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi os- servato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale con- dizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la do- manda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve esse- re concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, que- sto sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio.
Tale interesse consiste dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio di- ritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discen- de dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cit- tadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una do- manda in via amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di di- scendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea fem- minile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto e come meglio si dirà di qui a poco, costituisce un ostacolo al riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure san- guinis da parte della P.A.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana per linea fem- minile in epoca precostituzionale, in ragione del fatto che
[...]
– cittadina italiana iure sanguinis quale figlia di Parte_6 Pt_2
Pag. 6 di 14 ,cittadino italiano mai naturalizzatosi stranie- Parte_2 ro – il 15.04.1917 contrasse matrimonio con un cittadino italiano,
il quale, tuttavia, si naturalizzò cittadino sta- Persona_4 tunitense il 25.08.1920 e dalla loro unione nacque il figlio Per_6 il 12.11.1920 negli Stati Uniti d'America, sempre in epo-
[...] ca precostituzionale.
Orbene, la normativa ratione temporis rilevante nel caso di specie era contenuta nella legge n. 555/1912, che prevedeva che la cittadinanza italiana fosse trasmessa iure sanguinis unicamente per via paterna, salvo ipotesi marginali non ricorrenti nell'odierno giudizio [cfr. art. 1 legge n. 555/1912]. Ne consegue che il predetto nato il [...] negli Stati Uniti d'America: Persona_6
- non poté acquisire la cittadinanza italiana dal padre, per averla questi perduta il 25.08.1920, a seguito della sua volontaria natu- ralizzazione statunitense e in virtù dell'allora vigente art. 8 legge n. 555/1912, secondo cui <Perde la cittadinanza: 1° chi sponta- neamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza (…)>>;
- non poté acquisire la cittadinanza italiana neppure dalla madre, in ragione dell'allora vigente sistema di trasmissione solo per via paterna, dovendosi qui aggiungere che – pure laddove all'epoca avesse operato, in astratto, un regime di trasmissione dello status civitatis anche per via materna – in ogni caso, non avrebbe potuto derivare la cittadinanza italiana dalla madre, . Parte_6
Quest'ultima, infatti, ha comunque perso la cittadinanza italiana, in conseguenza della già menzionata naturalizzazione statuniten- se del marito, e dell'operare dell'allora vigente Persona_4 art. 11, comma primo, legge n. 555/1912, secondo cui <Se il mari- to cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>>, circostanze verificatesi entrambe nel caso di specie: infatti, da un lato, la residenza era stata pacificamente mantenuta comune negli Stati Uniti d'America e, dall'altro, per la legge statunitense la moglie aveva acquisito la cittadinanza del marito, poiché all'epoca era in vigore, negli Stati Uniti d'America, una legge che stabiliva che le donne coniugate non potessero ave-
Pag. 7 di 14 re una nazionalità diversa da quella del marito. È appena il caso di osservare che la perdita della cittadinanza italiana da parte della moglie deve ritenersi avvenuta anche nel caso, come quello di specie, in cui la donna cittadina italiana iure sanguinis aveva anche una cittadinanza straniera iure soli (nella specie, quella statunitense): ed invero, la clausola secondo cui la naturalizzazio- ne straniera del marito comportava la perdita della cittadinanza italiana anche in capo alla moglie, sempreché quest'ultima acqui- stasse quella del marito, era volta ad evitare casi di apolidia, che si sarebbero verificati laddove alla perdita della cittadinanza ita- liana della moglie non si fosse accompagnata anche l'acquisizione della cittadinanza straniera;
tuttavia, deve coerentemente rite- nersi che la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata an- che nel caso, come quello di specie, in cui la donna cittadina ita- liana iure sanguinis già avesse iure soli un'altra cittadinanza, poi acquisita dal marito per naturalizzazione, atteso che, in assenza del rischio di apolidia, è comune la ratio legis di tutela dell'unitarietà degli status civitatis nell'ambito dello stesso nucleo familiare, sottesa all'allora vigente art. 11, comma primo, legge n.
555/1912
Ciò posto, sviluppando le osservazioni poc'anzi accennate quanto al profilo dell'interesse ad agire dei ricorrenti, deve rite- nersi che lo stesso sia sussistente, atteso che, come è noto, per il caso in cui – come quello di specie – lungo la linea di discendenza vi sia una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna in epoca precostituzionale, non risulta percorribile la via amministrativa: ed invero, la P.A. non ha, allo stato, recepito la soluzione adottata da Cass. SS.UU. n.
4466/2009, secondo cui l'effetto della declaratoria di incostituzio- nalità della norma che prevedeva la trasmissione dello status civi- tatis solo per via paterna si estende anche ai figli nati da donna cittadina italiana in data antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione repubblicana, il primo gennaio 1948. Ne consegue che, per tali casi, chi voglia chiedere il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano non può previamente rivolgersi alla
P.A. competente, ma deve necessariamente agire in giudizio.
Pag. 8 di 14 Ciò chiarito e concludendo sul punto, può ribadirsi che, nel caso di specie, dagli atti risulta la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti: ed invero, anche all'esito della richiesta di in- tegrazione documentale di cui si è supra accennato, è stata versa- ta in atti l'evidenza di un passaggio generazionale, antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, da donna che non ha mai volontariamente perso la cittadinanza italiana e da uomo stranie- ro, per aver, invece, perso volontariamente la cittadinanza italia- na prima della nascita del figlio;
dal che deriva, alla luce di quan- to poc'anzi esposto, l'interesse ad agire innanzi all'Autorità giudi- ziaria, senza l'onere di dedurre e fornire un principio di prova dall'incertezza o dalla eccessiva lunghezza dei tempi dell'iter di esame amministrativo, da parte della P.A., dell'istanza di ricono- scimento della cittadinanza italiana (deduzione e principio di pro- va che, peraltro, non si rinvengono negli atti di parte ricorrente).
4. – Venendo ora al merito dell'odierna controversia, si deve osservare, ancora in via preliminare, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabi- le in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella li- nea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia
(v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia ri- vendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spet- ta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fat- to eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione»
(Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022;
v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella docu- mentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più in particolare, in secondo luogo, dalla documentazione
Pag. 9 di 14 depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza italiana, in ragione del fatto che la predetta – cittadina italiana iure sanguinis Parte_6 quale figlia di , cittadino italiano mai natu- Persona_2 ralizzatosi straniero – il 15.04.1917 contrasse matrimonio con un cittadino italiano, il quale, tuttavia, si natura- Persona_4 lizzò cittadino statunitense il 25.08.1920 e dalla loro unione nac- que il figlio il 12.11.1920 negli Stati Uniti Persona_6
d'America, sempre in epoca precostituzionale: ed invero, come già innanzi ampiamente esposto, aveva in tal modo Parte_6 perso la cittadinanza italiana, in conseguenza della già menziona- ta naturalizzazione statunitense del marito stesso.
Sul punto, deve però osservarsi che tale perdita della citta- dinanza italiana avvenne del tutto involontariamente e in virtù dell'operare dell'automatismo normativo innanzi descritto.
Ciò chiarito, alla luce di quanto si preciserà, deve ritenersi che, nonostante la involontaria perdita della cittadinanza italiana da parte di il 25.08.1920, la stessa abbia potuto tra- Parte_6 smettere la cittadinanza italiana al figlio nato il Persona_6
12.11.1920 negli Stati Uniti d'America, sempre in epoca precosti- tuzionale.
Ed invero, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione tem- poris, le allora vigenti norme contenute: negli artt. 1, 10, comma terzo, e 11, comma primo, della legge n. 555/1912, che prevedeva- no, rispettivamente, che è cittadino il figlio di padre cittadino, mentre – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che < La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sem- prechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del ma- trimonio a lei si comunichi>> (art. 10, comma terzo, legge n.
555/1912) e che <Se il marito cittadino diviene straniero, la mo- glie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadi- nanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>> (art. 11, comma primo, della legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mu-
Pag. 10 di 14 tava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdi- ta della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in con- trasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi
e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Co- stituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per na- scita anche il figlio di madre cittadina”.
È appena il caso di osservare come possano ritenersi travolte dalla cennata dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indi- pendentemente dalla volontà della donna, dichiarata dalla Con- sulta con la sent. n. 87 del 1975, anche le analoghe previsioni, ri- levanti nel caso di specie, della perdita della cittadinanza italiana da parte della moglie in caso di naturalizzazione straniera del marito (art. 11, comma primo, Legge n. 555/1912): ed invero, an- che in tale ipotesi l'effetto della perdita della cittadinanza italiana in capo alla donna risulta del tutto indipendente dalla sua volon- tà, conseguendo dalla scelta di naturalizzazione straniera operata dal marito, sicché, a fronte di casi analoghi a quello di specie, la giurisprudenza di merito risulta essersi orientata per l'applicazione dei principi espressi dal Giudice delle leggi, nel sen- so, appunto, della illegittimità della perdita della cittadinanza in capo alla donna che non dipenda da una sua volontà (cfr., ex mul- tis, Trib. Roma nn. 6001/2021 e 14459/2021; Trib. Firenze n.
2808/2023; Trib. Caltanissetta nn. 24/2024 e 26/2024; Trib. Cam- pobasso n. 104/2024; Trib. Palermo n. 599/2024; Trib. Bari sent. del 15/01/2024).
Ciò posto, va rammentato che le suddette pronunce di illegit-
Pag. 11 di 14 timità costituzionale, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna ita- liana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 feb- braio 2009, ha stabilito che <<la titolarit della cittadinanza italia- na va riconosciuta in sede giudiziaria indipendentemente dalla dichia- razione resa dall ai sensi dell legge n. del>
1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la da- ta indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadi- nanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situa- zione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore del- la Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sa- rebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadi- ni italiani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una norma incostituzionale. Costoro, in quanto legitti- mati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario il- legittimamente compresso, possono farlo valere incondizionata- mente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimen-
Pag. 12 di 14 to legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza
(cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero ovvero la naturalizzazione straniera del marito, cittadino italiano, di donna cittadina italiana non possono valere a privare la donna stessa, indipendentemente dalla sua vo- lontà, dello status civitatis italiano, status che, pertanto, essa ha potuto trasmettere alla sua discendenza, sicché si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fat- tispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , Controparte_7 dei provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità del- la materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_7
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nata in [...], Cali- Controparte_1 fornia il 27.11.1959;
2. nata in [...], California Controparte_2
(U.S.A.) il 11.9.1985;
3. nato in [...], California Controparte_3
(U.S.A.) il 11.2.2011;
4. , nato in [...], California Controparte_4
(U.S.A.) il 19.8.2014;
5. nato in [...], California Controparte_5
(U.S.A.) il 2.1.1994;
6. nata in [...], California Controparte_6
(U.S.A.) il 15.11.1995; Pag. 13 di 14 7. nato in [...], California Parte_1
(U.S.A.) il 27.6.1997; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_7 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Muro Lucano (PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascri- zioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cit- tadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali co- municazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 14 di 14
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 14 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3113 / 2023 promosso da:
1. nata in [...], Cali- Controparte_1 fornia il 27.11.1959;
2. nata in [...], California Controparte_2
(U.S.A.) il 11.9.1985, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
3. nato in [...], California Controparte_3
(U.S.A.) il 11.2.2011 e
4. , nato in [...], California Controparte_4
(U.S.A.) il 19.8.2014;
5. nato in [...], California Controparte_5
(U.S.A.) il 2.1.1994;
6. nata in [...], California Controparte_6
(U.S.A.) il 15.11.1995;
7. nato in [...], California Parte_1
(U.S.A.) il 27.6.1997; tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Via N. Morello 40, presso lo studio legale dell'Avv. Calogero Boccadutri del foro di
Palermo, che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti;
- parti ricorrenti - contro
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_7
- parte resistente non costituita - Pag. 2 di 14 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_7 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano Persona_1
[.
, nato in [...], il [...]. In particolare, a so- stegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che: <Il sig.
[...]
- cittadino italiano – nasceva in Muro Lucano (PZ), il Parte_2
30.10.1870 (doc. 1– certificato di nascita ). In data Persona_2
1.12.1898, lo stesso contraeva matrimonio in New York (U.S.A.) (doc.
2 - certificato di matrimonio e con Persona_2 Parte_3 una cittadina italiana, nata in [...] il [...] (doc. Parte_3
3 - certificato di nascita . Si noti che, negli atti dello stato Parte_3 civile americani, il sig. viene indentificato ora con Persona_2 il nome “ ” ora con il nome “ ”, con la precisa- Parte_4 Persona_3 zione che i restanti dati sensibili confermano la identità dello stesso, seb- bene siano riscontrabili ulteriori discrepanze;
tuttavia, come confermato dall'Archivio Municipale di New York City, tali documenti non sono su- scettibili di modifica (doc. 4 – Archivi Municipali di New York City). Il sig. decedeva poi in Clifton, New Jersey (U.S.A.), Persona_2 il 1.7.1948 (doc.
5 - certificato di morte ), senza Persona_2 avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 6 – certificato nega- tivo di naturalizzazione ). In ragione delle nume- Persona_2 rose discrepanze terminologiche e della impossibilità di procedere alla correzione degli atti dello stato civile in parola, si otteneva dichiarazione, da parte di un genealogista accreditato, attestante la identità del sig.
e della sig.ra (doc. 7 – One and the Persona_2 Parte_3
Same declaration). Dalla unione matrimoniale tra i coniugi Parte_5 il 28.11.1900 nasceva in Haverstraw, New York (U.S.A.) la sig.ra Pt_3
(doc.
8 - certificato di nascita ), la quale, in Parte_6 Parte_6 data 15.4.1917, contraeva matrimonio in Passaic, New Jersey (U.S.A.) con il sig. (doc.
9 - certificato di matrimonio Persona_4 Pt_6
Pag. 3 di 14 e , e decedeva poi nella città di Bethleham, Per_2 Persona_4
Pennsylvania (U.S.A.), in data 22.5.1999 (doc. 10 - certificato di morte
). Si precisa che il sig. nasceva in Cava Parte_6 Persona_4
De' Tirreni (SA), Italia, il 17.4.1891 (doc. 11 - certificato di nascita
[...]
e, dunque, quale cittadino italiano, ma si naturalizzava Persona_5 cittadino americano in data 25.8.1920 (doc. 12 - certificato di naturaliz- zazione , così perdendo la cittadinanza italiana pri- Persona_4 ma della nascita del figlio. Dalla unione matrimoniale tra i coniugi
[...]
, in data 12.11.1920, nasceva in Passaic, New Jersey Parte_7
(U.S.A.) il sig. (doc. 13 - certificato di nascita Persona_6 Per_6
, il quale, in data 1.10.1942, contraeva matrimonio con la
[...] sig.ra (doc. 14 - certificato di matrimonio Persona_7 Persona_6 ed ). I coniugi – divorziavano poi in data Persona_7 Pt_8 Per_7
16.1.1947 (doc. 15 – decreto di scioglimento del matrimonio Per_6 ed ) e, in data 17.7.1953, il sig.
[...] Persona_7 Persona_6 contraeva seconde nozze con la sig.ra (doc. 16 - Persona_8 certificato di matrimonio e . Persona_6 Persona_8
I coniugi – divorziavano poi in data 17.2.1961 (doc. Per_6 Per_8
17 – decreto di scioglimento del matrimonio e Persona_6 [...]
, e il sig. decedeva poi in data Persona_8 Persona_6
26.3.2003 (doc. 18 - certificato di morte . Dalla unione Persona_6 matrimoniale tra i coniugi – in data 27.11.1959 na- Per_6 Per_8 sceva in Berkeley, California (U.S.A) la sig.ra Controparte_1
(doc. 19 - certificato di nascita , la quale, in data Controparte_1
18.5.1990, contraeva matrimonio in Los Angeles, California (U.S.A.), con il sig. (doc. 20 - certificato di matrimonio CP_8 CP_1
e , da cui divorziava in data 7.6.1992, con ef-
[...] CP_8 fetti decorrenti dal 17.6.1992 (doc. 21 – sentenza di scioglimento del ma- trimonio e . In data 11.7.1993,
Controparte_1 CP_8 la sig.ra contraeva poi seconde nozze in Los Ange-
Controparte_1 les, California (U.S.A.), con il sig. (doc. 22 - certifi- Persona_9 cato di matrimonio e , da
Controparte_1 Persona_9 cui divorziava in data 12.12.2003 (doc. 23 – sentenza di scioglimento del matrimonio e . Dalla unione
Controparte_1 Persona_9 matrimoniale tra i coniugi in data 11.9.1985, nasceva in Parte_9
Walnut Creek, California (U.S.A.) la sig.ra odierna Controparte_2
Pag. 4 di 14 ricorrente (doc. 24 – certificato di nascita , la quale, Controparte_2 in data 20.1.2012, contraeva matrimonio in San Francisco, California
(U.S.A.), con il sig. Woo (doc. 25 - certificato di matrimonio Pt_10
e Woo). Dalla suddetta unione matrimo- Controparte_2 Pt_10 niale, nascevano in Los Angeles, California (U.S.A.), i figli
[...]
(doc. 26 – certificato di nascita e CP_3 Controparte_3 [...]
rispettivamente in data 11.2.2011 e 19.8.2014 (doc. 27 – CP_4 certificato di nascita . Dalla unione matrimoniale Controparte_4 tra i coniugi nascevano in Santa Monica, California Parte_11
(U.S.A.) i figli: nato il [...] (doc. 28 – certificato Controparte_5 di nascita;
nata il [...] Controparte_5 Controparte_6
(doc. 29 – certificato di nascita;
Controparte_6 Persona_10 del, nato il [...] (doc. 30 – certificato di nascita Persona_10 del)>>.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_7 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Ciò premesso, deve preliminarmente osservarsi, in ordi- ne alla competenza del Tribunale adito, che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n.
13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinan- za italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferi- mento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ra- tio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzio- nale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specia- lizzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e li- bera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tri-
Pag. 5 di 14 bunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cit- tadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricor- renti risiedono all'estero e che l'avo cittadino italiano risulta nato nel territorio di un Comune che rientra nella competenza del Di- stretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è in- derogabilmente il Tribunale Civile di Potenza-Sezione specializza- ta in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi os- servato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale con- dizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la do- manda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve esse- re concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, que- sto sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio.
Tale interesse consiste dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio di- ritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discen- de dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cit- tadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una do- manda in via amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di di- scendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea fem- minile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto e come meglio si dirà di qui a poco, costituisce un ostacolo al riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure san- guinis da parte della P.A.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana per linea fem- minile in epoca precostituzionale, in ragione del fatto che
[...]
– cittadina italiana iure sanguinis quale figlia di Parte_6 Pt_2
Pag. 6 di 14 ,cittadino italiano mai naturalizzatosi stranie- Parte_2 ro – il 15.04.1917 contrasse matrimonio con un cittadino italiano,
il quale, tuttavia, si naturalizzò cittadino sta- Persona_4 tunitense il 25.08.1920 e dalla loro unione nacque il figlio Per_6 il 12.11.1920 negli Stati Uniti d'America, sempre in epo-
[...] ca precostituzionale.
Orbene, la normativa ratione temporis rilevante nel caso di specie era contenuta nella legge n. 555/1912, che prevedeva che la cittadinanza italiana fosse trasmessa iure sanguinis unicamente per via paterna, salvo ipotesi marginali non ricorrenti nell'odierno giudizio [cfr. art. 1 legge n. 555/1912]. Ne consegue che il predetto nato il [...] negli Stati Uniti d'America: Persona_6
- non poté acquisire la cittadinanza italiana dal padre, per averla questi perduta il 25.08.1920, a seguito della sua volontaria natu- ralizzazione statunitense e in virtù dell'allora vigente art. 8 legge n. 555/1912, secondo cui <Perde la cittadinanza: 1° chi sponta- neamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza (…)>>;
- non poté acquisire la cittadinanza italiana neppure dalla madre, in ragione dell'allora vigente sistema di trasmissione solo per via paterna, dovendosi qui aggiungere che – pure laddove all'epoca avesse operato, in astratto, un regime di trasmissione dello status civitatis anche per via materna – in ogni caso, non avrebbe potuto derivare la cittadinanza italiana dalla madre, . Parte_6
Quest'ultima, infatti, ha comunque perso la cittadinanza italiana, in conseguenza della già menzionata naturalizzazione statuniten- se del marito, e dell'operare dell'allora vigente Persona_4 art. 11, comma primo, legge n. 555/1912, secondo cui <Se il mari- to cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>>, circostanze verificatesi entrambe nel caso di specie: infatti, da un lato, la residenza era stata pacificamente mantenuta comune negli Stati Uniti d'America e, dall'altro, per la legge statunitense la moglie aveva acquisito la cittadinanza del marito, poiché all'epoca era in vigore, negli Stati Uniti d'America, una legge che stabiliva che le donne coniugate non potessero ave-
Pag. 7 di 14 re una nazionalità diversa da quella del marito. È appena il caso di osservare che la perdita della cittadinanza italiana da parte della moglie deve ritenersi avvenuta anche nel caso, come quello di specie, in cui la donna cittadina italiana iure sanguinis aveva anche una cittadinanza straniera iure soli (nella specie, quella statunitense): ed invero, la clausola secondo cui la naturalizzazio- ne straniera del marito comportava la perdita della cittadinanza italiana anche in capo alla moglie, sempreché quest'ultima acqui- stasse quella del marito, era volta ad evitare casi di apolidia, che si sarebbero verificati laddove alla perdita della cittadinanza ita- liana della moglie non si fosse accompagnata anche l'acquisizione della cittadinanza straniera;
tuttavia, deve coerentemente rite- nersi che la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata an- che nel caso, come quello di specie, in cui la donna cittadina ita- liana iure sanguinis già avesse iure soli un'altra cittadinanza, poi acquisita dal marito per naturalizzazione, atteso che, in assenza del rischio di apolidia, è comune la ratio legis di tutela dell'unitarietà degli status civitatis nell'ambito dello stesso nucleo familiare, sottesa all'allora vigente art. 11, comma primo, legge n.
555/1912
Ciò posto, sviluppando le osservazioni poc'anzi accennate quanto al profilo dell'interesse ad agire dei ricorrenti, deve rite- nersi che lo stesso sia sussistente, atteso che, come è noto, per il caso in cui – come quello di specie – lungo la linea di discendenza vi sia una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna in epoca precostituzionale, non risulta percorribile la via amministrativa: ed invero, la P.A. non ha, allo stato, recepito la soluzione adottata da Cass. SS.UU. n.
4466/2009, secondo cui l'effetto della declaratoria di incostituzio- nalità della norma che prevedeva la trasmissione dello status civi- tatis solo per via paterna si estende anche ai figli nati da donna cittadina italiana in data antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione repubblicana, il primo gennaio 1948. Ne consegue che, per tali casi, chi voglia chiedere il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano non può previamente rivolgersi alla
P.A. competente, ma deve necessariamente agire in giudizio.
Pag. 8 di 14 Ciò chiarito e concludendo sul punto, può ribadirsi che, nel caso di specie, dagli atti risulta la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti: ed invero, anche all'esito della richiesta di in- tegrazione documentale di cui si è supra accennato, è stata versa- ta in atti l'evidenza di un passaggio generazionale, antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, da donna che non ha mai volontariamente perso la cittadinanza italiana e da uomo stranie- ro, per aver, invece, perso volontariamente la cittadinanza italia- na prima della nascita del figlio;
dal che deriva, alla luce di quan- to poc'anzi esposto, l'interesse ad agire innanzi all'Autorità giudi- ziaria, senza l'onere di dedurre e fornire un principio di prova dall'incertezza o dalla eccessiva lunghezza dei tempi dell'iter di esame amministrativo, da parte della P.A., dell'istanza di ricono- scimento della cittadinanza italiana (deduzione e principio di pro- va che, peraltro, non si rinvengono negli atti di parte ricorrente).
4. – Venendo ora al merito dell'odierna controversia, si deve osservare, ancora in via preliminare, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabi- le in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella li- nea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia
(v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia ri- vendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spet- ta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fat- to eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione»
(Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022;
v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella docu- mentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più in particolare, in secondo luogo, dalla documentazione
Pag. 9 di 14 depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza italiana, in ragione del fatto che la predetta – cittadina italiana iure sanguinis Parte_6 quale figlia di , cittadino italiano mai natu- Persona_2 ralizzatosi straniero – il 15.04.1917 contrasse matrimonio con un cittadino italiano, il quale, tuttavia, si natura- Persona_4 lizzò cittadino statunitense il 25.08.1920 e dalla loro unione nac- que il figlio il 12.11.1920 negli Stati Uniti Persona_6
d'America, sempre in epoca precostituzionale: ed invero, come già innanzi ampiamente esposto, aveva in tal modo Parte_6 perso la cittadinanza italiana, in conseguenza della già menziona- ta naturalizzazione statunitense del marito stesso.
Sul punto, deve però osservarsi che tale perdita della citta- dinanza italiana avvenne del tutto involontariamente e in virtù dell'operare dell'automatismo normativo innanzi descritto.
Ciò chiarito, alla luce di quanto si preciserà, deve ritenersi che, nonostante la involontaria perdita della cittadinanza italiana da parte di il 25.08.1920, la stessa abbia potuto tra- Parte_6 smettere la cittadinanza italiana al figlio nato il Persona_6
12.11.1920 negli Stati Uniti d'America, sempre in epoca precosti- tuzionale.
Ed invero, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione tem- poris, le allora vigenti norme contenute: negli artt. 1, 10, comma terzo, e 11, comma primo, della legge n. 555/1912, che prevedeva- no, rispettivamente, che è cittadino il figlio di padre cittadino, mentre – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che < La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sem- prechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del ma- trimonio a lei si comunichi>> (art. 10, comma terzo, legge n.
555/1912) e che <Se il marito cittadino diviene straniero, la mo- glie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadi- nanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>> (art. 11, comma primo, della legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mu-
Pag. 10 di 14 tava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdi- ta della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in con- trasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi
e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Co- stituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per na- scita anche il figlio di madre cittadina”.
È appena il caso di osservare come possano ritenersi travolte dalla cennata dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indi- pendentemente dalla volontà della donna, dichiarata dalla Con- sulta con la sent. n. 87 del 1975, anche le analoghe previsioni, ri- levanti nel caso di specie, della perdita della cittadinanza italiana da parte della moglie in caso di naturalizzazione straniera del marito (art. 11, comma primo, Legge n. 555/1912): ed invero, an- che in tale ipotesi l'effetto della perdita della cittadinanza italiana in capo alla donna risulta del tutto indipendente dalla sua volon- tà, conseguendo dalla scelta di naturalizzazione straniera operata dal marito, sicché, a fronte di casi analoghi a quello di specie, la giurisprudenza di merito risulta essersi orientata per l'applicazione dei principi espressi dal Giudice delle leggi, nel sen- so, appunto, della illegittimità della perdita della cittadinanza in capo alla donna che non dipenda da una sua volontà (cfr., ex mul- tis, Trib. Roma nn. 6001/2021 e 14459/2021; Trib. Firenze n.
2808/2023; Trib. Caltanissetta nn. 24/2024 e 26/2024; Trib. Cam- pobasso n. 104/2024; Trib. Palermo n. 599/2024; Trib. Bari sent. del 15/01/2024).
Ciò posto, va rammentato che le suddette pronunce di illegit-
Pag. 11 di 14 timità costituzionale, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna ita- liana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 feb- braio 2009, ha stabilito che <<la titolarit della cittadinanza italia- na va riconosciuta in sede giudiziaria indipendentemente dalla dichia- razione resa dall ai sensi dell legge n. del>
1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la da- ta indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadi- nanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situa- zione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore del- la Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sa- rebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadi- ni italiani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una norma incostituzionale. Costoro, in quanto legitti- mati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario il- legittimamente compresso, possono farlo valere incondizionata- mente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimen-
Pag. 12 di 14 to legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza
(cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero ovvero la naturalizzazione straniera del marito, cittadino italiano, di donna cittadina italiana non possono valere a privare la donna stessa, indipendentemente dalla sua vo- lontà, dello status civitatis italiano, status che, pertanto, essa ha potuto trasmettere alla sua discendenza, sicché si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fat- tispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , Controparte_7 dei provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità del- la materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_7
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nata in [...], Cali- Controparte_1 fornia il 27.11.1959;
2. nata in [...], California Controparte_2
(U.S.A.) il 11.9.1985;
3. nato in [...], California Controparte_3
(U.S.A.) il 11.2.2011;
4. , nato in [...], California Controparte_4
(U.S.A.) il 19.8.2014;
5. nato in [...], California Controparte_5
(U.S.A.) il 2.1.1994;
6. nata in [...], California Controparte_6
(U.S.A.) il 15.11.1995; Pag. 13 di 14 7. nato in [...], California Parte_1
(U.S.A.) il 27.6.1997; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_7 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Muro Lucano (PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascri- zioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cit- tadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali co- municazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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