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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/02/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta l'8.11.2023 al n. 5891 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO –
SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
TRA nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Carmine Antonello C.F._1
Ciccarone ed elettivamente domiciliata in Avellino (AV) alla via Malta n. 4, presso lo studio di questi;
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Carmine Antonello C.F._2
Ciccarone ed elettivamente domiciliato in Avellino (AV) alla via Malta n. 4, presso lo studio di questi;
N O N C H È
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note depositate
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.49 e 51
c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1599/2024, emessa in data 16.05.2024, dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza del 16.05.2024 rimetteva la causa sul ruolo per la domanda di divorzio e fissava per il prosieguo l'udienza del 20.02.2025.
Va, preliminarmente, osservato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono trascorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto
(alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza di separazione consensuale dei coniugi n.
1599/2024, emessa dal Tribunale di Nola in data 16.05.2024 e passata in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Anche le condizioni di divorzio concordate non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 04.07.2017 in Acerra (NA) trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 45 Parte
1 dell'anno 2017);
b) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria l'ufficiale lo stato civile del Comune di celebrazione matrimonio per le annotazioni ulteriori incombenze di cui al R.D. 1238/1939 come modificato dal
DPR 3.11.2000 n. 396.
c) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta l'8.11.2023 al n. 5891 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO –
SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
TRA nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Carmine Antonello C.F._1
Ciccarone ed elettivamente domiciliata in Avellino (AV) alla via Malta n. 4, presso lo studio di questi;
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Carmine Antonello C.F._2
Ciccarone ed elettivamente domiciliato in Avellino (AV) alla via Malta n. 4, presso lo studio di questi;
N O N C H È
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note depositate
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.49 e 51
c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1599/2024, emessa in data 16.05.2024, dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza del 16.05.2024 rimetteva la causa sul ruolo per la domanda di divorzio e fissava per il prosieguo l'udienza del 20.02.2025.
Va, preliminarmente, osservato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono trascorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto
(alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza di separazione consensuale dei coniugi n.
1599/2024, emessa dal Tribunale di Nola in data 16.05.2024 e passata in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Anche le condizioni di divorzio concordate non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 04.07.2017 in Acerra (NA) trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 45 Parte
1 dell'anno 2017);
b) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria l'ufficiale lo stato civile del Comune di celebrazione matrimonio per le annotazioni ulteriori incombenze di cui al R.D. 1238/1939 come modificato dal
DPR 3.11.2000 n. 396.
c) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)