Art. 14.
Il direttore, gli insegnanti ed i capi di laboratorio sono scelti in seguito a concorso bandito dal ministro.
Potranno, pero', su parere della Giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti, purche' non sia trascorso un triennio dalla data del concorso.
Il direttore potra' anche essere scelto dal ministro fra gli insegnanti ordinari della scuola: la prima nomina e' fatta per un periodo biennale di esperimento, trascorso il quale, in caso di buona prova, il direttore sara' nominato effettivo.
Uno dei componenti le Commissioni giudicatrici dei concorsi sara' scelto dalla Giunta di vigilanza della scuola; gli altri saranno scelti e nominati dal ministro.
Gli insegnanti sono assunti come straordinari con lo stipendio, ridotto a quattro quinti di quello stabilito dalla pianta organica.
Gli straordinari possono essere confermati di anno in anno e dopo due conferme e tre anni di non interrotto servizio, acquistano la stabilita' conseguendo d'intero stipendio, e possono ottenere la promozione a ordinario, quando cio' sia consentito dalla pianta organica, subordinatamente alle esigenze didattiche e finanziarie della scuola.
I capi di laboratorio sono assunti, come reggenti in via di esperimento per un biennio, trascorso il quale, ove abbiano fatto buona prova, sono nominati effettivi.
Per le vacanze che si verificassero in corso d' anno scolastico, sara' provveduto a titolo di supplenza, con incarichi temporanei approvati dal ministro.
Per gli insegnamenti determinati dalla tabella come aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potra' derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre dato buona prova nel loro insegnamento.
Il personale amministrativo e' pure nominato dal ministro sopra proposta della Giunta di vigilanza.
Il personale di servizio e' nominato dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.
Il direttore, gli insegnanti ed i capi di laboratorio sono scelti in seguito a concorso bandito dal ministro.
Potranno, pero', su parere della Giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti, purche' non sia trascorso un triennio dalla data del concorso.
Il direttore potra' anche essere scelto dal ministro fra gli insegnanti ordinari della scuola: la prima nomina e' fatta per un periodo biennale di esperimento, trascorso il quale, in caso di buona prova, il direttore sara' nominato effettivo.
Uno dei componenti le Commissioni giudicatrici dei concorsi sara' scelto dalla Giunta di vigilanza della scuola; gli altri saranno scelti e nominati dal ministro.
Gli insegnanti sono assunti come straordinari con lo stipendio, ridotto a quattro quinti di quello stabilito dalla pianta organica.
Gli straordinari possono essere confermati di anno in anno e dopo due conferme e tre anni di non interrotto servizio, acquistano la stabilita' conseguendo d'intero stipendio, e possono ottenere la promozione a ordinario, quando cio' sia consentito dalla pianta organica, subordinatamente alle esigenze didattiche e finanziarie della scuola.
I capi di laboratorio sono assunti, come reggenti in via di esperimento per un biennio, trascorso il quale, ove abbiano fatto buona prova, sono nominati effettivi.
Per le vacanze che si verificassero in corso d' anno scolastico, sara' provveduto a titolo di supplenza, con incarichi temporanei approvati dal ministro.
Per gli insegnamenti determinati dalla tabella come aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potra' derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre dato buona prova nel loro insegnamento.
Il personale amministrativo e' pure nominato dal ministro sopra proposta della Giunta di vigilanza.
Il personale di servizio e' nominato dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.