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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3160/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3160/2025 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANZINI VERONICA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELATO Controparte_1 C.F._2
CATERINA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 06/08/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto ed avranno l'ob-bligo di comunicare ogni trasferimento di residenza al di fuori della Provincia di Modena, a mezzo raccomandata a/r almeno 15 giorni prima.
2) La casa sita in Novi di Modena via Del Gesù n. 13, già adibita a residenza coniugale e di proprietà esclusiva della sig.r sarà assegnata a quest'ul-tima, che vi abiterà unitamente CP_1
alla figlia maggior , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Con la sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale, i co-niugi si accordano affinché il sig rilasci anticipatamente la casa coniu-gale, portando con sé i suoi beni Pt_1
personali e lasciando nell'immobile tutti gli arredi ed i mobili ivi presenti, trasferendosi presso
Per_ Novi di Modena (MO), Via ON MI n. 2/B unitamente alla figli .
Per_ 3) Quanto alla figlia minor , essend maggiorenne, sarà affidata in via condivisa Per_1
ad entrambi i genitori con dimora preferenziale presso il padre in Novi di Modena (MO), Via
ON MI n. 2/B .
Per_ 4 potrà vedere la madre ogni qualvolta lo vorrà, ed analogamente potrà far con Per_1
Per_ il padre;
al fine di garantire anche la continuità del rapporto tra le sorelle starà altresì
presso l'abitazione della madre a fine settimana alternati, nonché due sere durante la settimana compatibilmente con i suoi im-pegni scolastici e ricreativi.
Per quanto riguarda i periodi di vacanza natalizie e pasquali, le figlie si accor-deranno direttamente con i genitori per determinare i periodi di permanenza con l'uno o con l'altro genitore.
Per_ Durante le vacanze estive, invece potranno rimanere 15 giorni, anche non Per_1
consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo tra gli stessi. Per_ 4) La responsabilità genitoriale sulla figli sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative alla stessa, riguardanti l'i-struzione, l'educazione e la salute, saranno assunte di comune accordo dai ge-nitori, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspira-zioni della figlia.
Ciascun genitore opererà in modo che la figlia mantenga un rapporto equili-brato e continuativo con ciascuno di loro, così da riceverne cura, educazione, istruzione e assistenza morale e da conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) In ragione del collocamento delle figlie presso entrambi i genitori, nessun contributo al mantenimento verrà versato da un genitore in favore dell'altro e ciascuno provvederà al mantenimento ordinario diretto della figlia con lo stesso convivente.
6) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto previsto dal nuovo protocollo d'intesa per dette spese adottato dal Tribunale di Modena.
Resta inteso che dette spese saranno anticipate dal genitore che le affronta, il quale farà
pervenire, entro 30 giorni dall'esborso all'altro coniuge, l'elenco delle spese sostenute con il relativo giustificativo fiscale, affinchè siano rim-borsate pro quota nei 15 giorni successivi.
7) L'assegno unico sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) Relativamente invece gli aspetti patrimoniali ed economici, si dà atto che la signor CP_1
lavora come dipendente presso la società Cablonet srl di Carpi e percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.500,00 circa, mentre il sig è pensionato con una pensione mensile Pt_1
pari ad € 1.400,00 circa (docc.4/5).
Gli stessi sono inoltre intestatari di un conto corrente comune n. 102131757 acceso presso
Unicredit Banca, sulla quale residuava l'importo di € 1.531,38, alla data del 16.5.2025, che verrà attribuita al sig avendo in tale data la sig.r già prelevato la propria parte Pt_1 CP_1
(doc. 6). Il sig inoltre è intestatario di un finanziamento contratto per i bisogni della famiglia con Pt_1
Unicredit Banca per il quale residua un debito alla data odierna di € 893,64 (doc. 7); rispetto a tale debito i coniugi si impegnano ad estinguere il finanziamento in via anticipata rispetto alla scadenza ed saldare il residuo importo di € 893,64, in misura pari al 50% ciascuna, una volta effettuato il deposito del presente ricorso e comunque entro la data di fissazione dell'udienza.
9) In ragione della situazione economica – patrimoniale dei coniugi, gli stessi, fruendo ciascuno di adeguati redditi propri, dichiarano di essere autosufficienti e si esonerano reciprocamente da qualsiasi obbligo alimentare e di manteni-mento.
I coniugi dichiarano così che con l'adempimento delle sopra richiamate obbli-gazioni hanno definito ogni loro rapporto economico”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
SAVOIA (FE) il 05/04/1965 e nata a [...] Controparte_1
SECCHIA (MO) il 13/07/1969
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Novi di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1998, atto n.10, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3160/2025 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANZINI VERONICA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELATO Controparte_1 C.F._2
CATERINA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 06/08/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto ed avranno l'ob-bligo di comunicare ogni trasferimento di residenza al di fuori della Provincia di Modena, a mezzo raccomandata a/r almeno 15 giorni prima.
2) La casa sita in Novi di Modena via Del Gesù n. 13, già adibita a residenza coniugale e di proprietà esclusiva della sig.r sarà assegnata a quest'ul-tima, che vi abiterà unitamente CP_1
alla figlia maggior , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Con la sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale, i co-niugi si accordano affinché il sig rilasci anticipatamente la casa coniu-gale, portando con sé i suoi beni Pt_1
personali e lasciando nell'immobile tutti gli arredi ed i mobili ivi presenti, trasferendosi presso
Per_ Novi di Modena (MO), Via ON MI n. 2/B unitamente alla figli .
Per_ 3) Quanto alla figlia minor , essend maggiorenne, sarà affidata in via condivisa Per_1
ad entrambi i genitori con dimora preferenziale presso il padre in Novi di Modena (MO), Via
ON MI n. 2/B .
Per_ 4 potrà vedere la madre ogni qualvolta lo vorrà, ed analogamente potrà far con Per_1
Per_ il padre;
al fine di garantire anche la continuità del rapporto tra le sorelle starà altresì
presso l'abitazione della madre a fine settimana alternati, nonché due sere durante la settimana compatibilmente con i suoi im-pegni scolastici e ricreativi.
Per quanto riguarda i periodi di vacanza natalizie e pasquali, le figlie si accor-deranno direttamente con i genitori per determinare i periodi di permanenza con l'uno o con l'altro genitore.
Per_ Durante le vacanze estive, invece potranno rimanere 15 giorni, anche non Per_1
consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo tra gli stessi. Per_ 4) La responsabilità genitoriale sulla figli sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative alla stessa, riguardanti l'i-struzione, l'educazione e la salute, saranno assunte di comune accordo dai ge-nitori, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspira-zioni della figlia.
Ciascun genitore opererà in modo che la figlia mantenga un rapporto equili-brato e continuativo con ciascuno di loro, così da riceverne cura, educazione, istruzione e assistenza morale e da conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) In ragione del collocamento delle figlie presso entrambi i genitori, nessun contributo al mantenimento verrà versato da un genitore in favore dell'altro e ciascuno provvederà al mantenimento ordinario diretto della figlia con lo stesso convivente.
6) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto previsto dal nuovo protocollo d'intesa per dette spese adottato dal Tribunale di Modena.
Resta inteso che dette spese saranno anticipate dal genitore che le affronta, il quale farà
pervenire, entro 30 giorni dall'esborso all'altro coniuge, l'elenco delle spese sostenute con il relativo giustificativo fiscale, affinchè siano rim-borsate pro quota nei 15 giorni successivi.
7) L'assegno unico sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) Relativamente invece gli aspetti patrimoniali ed economici, si dà atto che la signor CP_1
lavora come dipendente presso la società Cablonet srl di Carpi e percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.500,00 circa, mentre il sig è pensionato con una pensione mensile Pt_1
pari ad € 1.400,00 circa (docc.4/5).
Gli stessi sono inoltre intestatari di un conto corrente comune n. 102131757 acceso presso
Unicredit Banca, sulla quale residuava l'importo di € 1.531,38, alla data del 16.5.2025, che verrà attribuita al sig avendo in tale data la sig.r già prelevato la propria parte Pt_1 CP_1
(doc. 6). Il sig inoltre è intestatario di un finanziamento contratto per i bisogni della famiglia con Pt_1
Unicredit Banca per il quale residua un debito alla data odierna di € 893,64 (doc. 7); rispetto a tale debito i coniugi si impegnano ad estinguere il finanziamento in via anticipata rispetto alla scadenza ed saldare il residuo importo di € 893,64, in misura pari al 50% ciascuna, una volta effettuato il deposito del presente ricorso e comunque entro la data di fissazione dell'udienza.
9) In ragione della situazione economica – patrimoniale dei coniugi, gli stessi, fruendo ciascuno di adeguati redditi propri, dichiarano di essere autosufficienti e si esonerano reciprocamente da qualsiasi obbligo alimentare e di manteni-mento.
I coniugi dichiarano così che con l'adempimento delle sopra richiamate obbli-gazioni hanno definito ogni loro rapporto economico”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
SAVOIA (FE) il 05/04/1965 e nata a [...] Controparte_1
SECCHIA (MO) il 13/07/1969
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Novi di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1998, atto n.10, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale