TRIB
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2024, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6195 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Zanda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Zanda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di in Cagliari, Via Su Planu, n. 42/B, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a Sig. Parte_1 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali, Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio minore sarà collocato prevalentemente presso la dimora Per_1 paterna;
la madre, salvo diversi accordi, potrà esercitare il diritto di visita quando vorrà o secondo le modalità di volta in volta concordate con il padre.
In ogni caso, il figlio potrà incontrare la madre senza alcun vincolo, Per_1 tutte le volte che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi materni e gli impegni scolastici, extrascolastici.
Pag. 2 di 3 5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli nei momenti in cui questi si troveranno presso di loro.
6. L'assegno unico a favore dei figli o altre, diverse e/o future provvidenze statali o locali disposte a favore degli stessi verranno divise in parti uguali dai genitori.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a. le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b. le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 28/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6195 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Zanda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Zanda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di in Cagliari, Via Su Planu, n. 42/B, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a Sig. Parte_1 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali, Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio minore sarà collocato prevalentemente presso la dimora Per_1 paterna;
la madre, salvo diversi accordi, potrà esercitare il diritto di visita quando vorrà o secondo le modalità di volta in volta concordate con il padre.
In ogni caso, il figlio potrà incontrare la madre senza alcun vincolo, Per_1 tutte le volte che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi materni e gli impegni scolastici, extrascolastici.
Pag. 2 di 3 5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli nei momenti in cui questi si troveranno presso di loro.
6. L'assegno unico a favore dei figli o altre, diverse e/o future provvidenze statali o locali disposte a favore degli stessi verranno divise in parti uguali dai genitori.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a. le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b. le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 28/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3