Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2701/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 12, presso lo studio dell'Avv. GANCI ROSALIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giovanni Zappalà n. 26, presso lo studio dell'Avv. LONGO MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4
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Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 517/24 del 19/9/2024, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“A) I coniugi, autorizzati a vivere separatamente, rimarranno liberi di fissare la propria residenza o domicilio ove meglio riterranno opportuno e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, restando esonerati dall'obbligo della coabitazione e dell'assistenza, impegnandosi a non interferire l'uno nella vita privata dell'altra e viceversa;
B) In considerazione delle reciproche condizioni reddituali/patrimoniali, il IG. verserà alla IG.ra , come contributo al di Parte_2 Parte_1 lei mantenimento, un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, dalla sottoscrizione del presente e fino al deposito della sentenza che dichiarerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
C) Il IG. dichiara di avere prelevato ogni bene ed effetto Parte_2 personale dallacasa sita in Monreale Via Regione Siciliana n. 86 e nulla è reciprocamente dovuto tra le parti, salvo quanto previsto al punto B) che precede;
D) I coniugi in materia di passaporto rinviano espressamente a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto- legge n. 69/2023;
2 E) I ricorrenti, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 l. n. 898/1970 dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Delegato e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale chiedono rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza sostituita con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti dinanzi al G.D., preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti alla competente autorità, Chiedono inoltre di pronunziare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 04.10.2014 tra i IGnori e Parte_1 [...]
alle seguenti condizioni: Parte_2
F) Nessun assegno divorzile, per comune accordo delle parti è da porsi uno a carico dell'altra e viceversa e nulla sarà più versato dal IG. Parte_2 alla IGnora a titolo di contributo al mantenimento dalla data Parte_1 di deposito della sentenza che pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04.10.2024 e trascritto nel registro di matrimonio all'Ufficio dello Stato Civile di Monreale dell'anno 2014, atto n. 13
– Parte II – Serie A;
G) – Pronunciare sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Monreale (PA) in relazione all'atto trascritto n. 13 – Parte II – Serie A;
H) - Le spese per la presente procedura vengono integralmente compensate tra le parti e i procuratori, espressamente e con la sottoscrizione del presente, dichiarano di rinunciare alla solidarità professionale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Monreale, in data 04/10/2014, da
, nata a [...] in data [...] e da Parte_1 Parte_3
[...
[...] nato a [...] in data [...], trascritto nei registri
[...] dello Stato civile di detto Comune al n. 13, parte II, serie A, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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