Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/05/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 868/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 868/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ; Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. GAMBACORTA GIORGIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Cesare Battisti n. 8;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 10/06/2006, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano alla
Parte II, Serie A, n. 527, dell'anno 2006, optando per il regime della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. CASA CONIUGALE: la casa coniugale sita in
Landriano (PV) via IV Novembre 35, concessa in locazione al signor , rimarrà Pt_2 allo stesso assegnata, con tutto quanto l'arreda nessuno escluso (doc. 3).
La signora si è già attivata per reperire altra soluzione abitativa vicino alla casa Pt_1
coniugale. 3) PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
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congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la casa paterna e conseguente residenza anagrafica presso quest'ultima. I signori e Pt_1
avranno cura del mantenimento delle figlie, della loro educazione ed istruzione Pt_2
e le decisioni di maggior interesse per le minori dovranno essere assunte congiuntamente dai genitori. Questi ultimi si impegnano a collaborare fattivamente fra loro nel ruolo educativo, mantenendo unitarietà nello stesso. Ed in particolare così sarà per l'attività scolastica che dovrà assecondare le inclinazioni delle figlie e le loro esigenze (ad es.: determinazione dell'indirizzo di studio, iscrizione all'università, partecipazione a viaggi e/o gite scolastiche che prevedono il pernottamento etc.), per le attività sportive e/o ricreative che dovranno favorire le attitudini delle figlie (tutto ciò fatte salve le attività già in corso di frequentazione, che devono ritenersi implicitamente concordate) e, non ultimo, per garantire la salute (salvi i casi di assoluta urgenza per cui è prevista una decisione immediata). b) Diritti di visita: i genitori si impegnano affinché ad entrambi vengano garantiti i medesimi tempi di permanenza con le figlie ed entrambi partecipino agli eventi scolastici e ludico-sportivi che interessano e IA. In considerazione Per_1 delle rispettive attività lavorative, e dell'organizzazione anche su turni, i genitori concordano che sino a quando la madre non avrà reperito una propria abitazione, le figlie pernotteranno nella casa paterna e i coniugi si occuperanno in maniera paritaria delle figlie, continuando a garantire loro la continuità delle attività di vita quotidiana. In particolare, e sempre che non intervengano accordi diversi, la madre preleverà da scuola la figlia minore IA e la riaccompagnerà a casa e ivi rimarrà sino al rientro del padre prima di cena;
, invece, che dal mese di settembre 2025 frequenterà il primo Per_1
anno della scuola superiore a Pavia, una volta tornata a casa da scuola trascorrerà il pomeriggio con la madre che rimarrà con le figlie sino al rientro a casa del padre dal lavoro. E' bene precisare che da sempre, nella gestione familiare quotidiana, i genitori giovano anche del supporto dei nonni, sia materni che paterni, tutti residenti in
Landriano, che sono fattivamente presenti nella vita di e IA. Per_1
Ciascun genitore, inoltre, terrà con sé le figlie minori a week-end alterni, dal sabato mattina alla domenica sera. Eventuali variazioni delle modalità di permanenza anche solo del fine settimana di spettanza dei genitori, dovuti a motivi di salute e/o lavoro,
pag. 2 di 7 potranno e dovranno essere concordati tra le parti che dovranno prestare la massima collaborazione in tal senso e comunicarsi l'eventuale impedimento almeno 48 ore prima.
Durante le vacanze estive, nel periodo da concordare con la madre entro e non oltre il
30 maggio di ciascun anno, il padre potrà tenere con sé i minori per un massimo di 15
(quindici) giorni anche non consecutivi. Analogo periodo spetta alla madre.
Il padre potrà tenere con sé le figlie durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 25/12, intorno alle ore 10.00, alla mattina del 31/12 oppure dal 31/12, intorno alle ore 10.00, al 06/01 sino alle ore 20.00. Per l'anno in corso i figli passeranno con la madre il periodo dal 25/12 al 01/01.
Le vacanze pasquali verranno trascorse dalle figlie con l'uno o con l'altro genitore alternativamente di anno in anno.
I ponti scolastici verranno trascorsi secondo il periodo dell'alternanza.
Si precisa che i periodi di vacanza natalizia, pasquale ed estiva con uno o con l'altro genitore interromperanno l'alternanza dei weekend di pertinenza. L'alternanza riprenderà il weekend successivo al periodo di vacanza con il collocamento presso il genitore che non ha avuto con sé i figli nel weekend precedente il periodo di vacanza.
c) Contributo al mantenimento dei figli: in ragione della modalità di affidamento e dell'esercizio del diritto di frequentazione, i coniugi concordano che ciascuno provvederà a mantenere direttamente le figlie per quanto di sua competenza e spettanza, senza nulla chiedere vicendevolmente all'altro a tale titolo;
per quanto riguarda le spese straordinarie, quest'ultime verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come indicate nelle “linee guida condivise concernenti le spese per i figli” della Corte d'Appello di Milano, e qui di seguito meglio specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
pag. 3 di 7 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
pag. 4 di 7 La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di spettanza.
Ciascun genitore si impegna ad astenersi da comportamenti denigratori o che pongano in cattiva luce la figura dell'altro e a favorire la bigenitorialità, impegnandosi al rispetto delle condizioni stabilite nel verbale.
d) Assegno unico: l'assegno unico universale a sostegno delle famiglie con figli a carico
(o qualsivoglia assegno per il nucleo famigliare) verrà percepito dal signor al Pt_2
100%.
e) Detrazioni fiscali: le detrazioni fiscali saranno ripartite tra i coniugi in misura del
50% ciascuno.
4. ASSENSO RILASCIO DOCUMENTI: i coniugi prestano sin d'ora consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto, anche relativamente alle figlie.
5. ALTRE DISPOSIZIONI
PATRIMONIALI: i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pag. 5 di 7 avanzare richieste economiche di sorta l'uno nei confronti dell'altro. Infatti, la signora
è dipendente di Speedy Market e lavora presso la sede di Landriano (PV) ove Pt_1
svolge mansioni di operaio (doc. 4), mentre il signor lavora presso Smeraldo Pt_2
Parking con mansioni di operaio (doc. 4). I coniugi dichiarano altresì di aver risolto tra loro ogni rapporto di natura patrimoniale.
5. L'autovettura Jeep Targata GTJ077CL È di proprietà della società . e Controparte_1
in uso al signor . Pt_2
7. La signora è titolare altresì del conto corrente n. 000004400900 acceso presso Pt_1
Banca BPer. mentre è il signor è titolare altresì del conto corrente n. Pt_2
100571132739 acceso presso Banca Mediobanca Premier;
9. RICHIESTA DI SOSTiTUZIONE UDIENZA COMPARIZIONI PARTI: i coniugi chiedono sin d'ora che l'udienza di comparizione delle parti venga sostituita con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta, stante la loro volontà di non riconciliarsi
(doc. 6).
11. EFFICACIA DELLE CONDIZIONI: tutte le condizioni contenute nel presente accordo avranno efficacia dalla data di deposito del ricorso.
12. SPESE LEGALI: le spese legali relative al presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.3.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 6 di 7 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio il 10/06/2006, in Milano, in data
[...]
10/06/2006, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano alla Parte II, Serie A, n. 527, dell'anno 2006;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 13/05/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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