Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 987/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo
[...] CodiceFiscale_2
Ferrazzano (c.f. ) CodiceFiscale_3
pec: Email_1
APPELLANTI
Contro
(c.f. titolare dell'omonima ditta individuale CP CodiceFiscale_4
(partita IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco BUCCINO P.IVA_1
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Bari alla Via Napoli n. CodiceFiscale_5
312/0 nello studio dell'avv. Maurizio Tullio,
pec: Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1220/2021, resa dal Tribunale di Foggia e pubblicata in data 19 maggio 2021, a definizione del giudizio RG 92000242/2011, notificata il 26 maggio 2021. Appello del 21 giugno 2021.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in CP giudizio i signori e chiedendo la loro Parte_1 Parte_2 condanna in proprio favore alla corresponsione di €uro 8.850,00, dovuta a saldo della fornitura ed installazione di cancelli e cancellate presso la struttura alberghiera dagli stessi gestita denominata “ La locanda del carrubo”. Si costituivano in giudizio i convenuti, disconoscendo la documentazione ex adverso allegata e depositata nel fascicolo di parte, il loro difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Istruita la causa mediante prova orale ed acquisizione della documentazione, sulle conclusioni delle parti, la stessa veniva decisa con la snetenza appellata.
2: la sentenza appellata:
Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda.
Quanto alle eccezioni sollevate dai convenuti, rilevava come il difetto di legittimazione passiva attenesse alla fondatezza nel merito della domanda e non alla legittimazione a contraddire dei convenuti e con riferimento al disconoscimento operato dagli stessi, riteneva l'eccezione non validamente formulata perché generica.
Nel merito, in base anche alle risultanze delle prove testimoniali, ritenuta infondata l'eccezione di incapacità a testimoniare rispetto al teste e valutate Tes_1 complessivamente le prove assunte, riteneva fondata la richiesta di pagamento e condannava i convenuti al pagamento della somma richiesta oltre le spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza veniva proposto appello dai soccombenti, i quali, previo accoglimento della richiesta di sospensione della sua efficacia esecutiva, ne chiedevano la integrale riforma per i seguenti motivi:
1) disconoscimento della documentazione
In primo grado gli appellanti, nel costituirsi in giudizio, avevano disconosciuto la proposta di commissione del 01.06.2007 su cui parte attrice aveva fondato la pag. 2/10 domanda, sostenendo altresì di non aver mai incontrato e commissionato allo CP
i lavori di cui alla proposta di commissione, priva della loro sottoscrizione eccependo anche la mancanza di efficacia probatoria del documento. Il Tribunale aveva errato ritenendo il disconoscimento non validamente formulato poiché generico, non considerando che era stata eccepita la assoluta estraneità alla documentazione allegata e depositata. Analogo discorso doveva valere anche per l'assegno per il quale era stato provato che era stato tratto dal conto corrente del sig.
[...]
come confermato dalla prova orale. Controparte_2
2) valutazione delle risultanze istruttorie
Il Giudice aveva errato nella valutazione delle prove e della attendibilità dei testi addotti da parte attrice, ovvero e , affermando che non vi era Tes_2 Tes_1 motivo di dubitare della loro credibilità; inoltre non aveva considerato che il Tribunale di Foggia con sentenza n. 3229 del 20.12.2018, passata in giudicato, emessa nel giudizio di risarcimento danni proposto da nei confronti Controparte_2 della ditta iscritto al n. 624/2008, di cui era Controparte_3 amministratore lo , aveva condannato la predetta società al risarcimento dei Tes_1 danni per la fornitura e posa in opera degli stessi cancelli che lo assumeva di CP aver fornito e posto in opera su commissione degli appellati, come ammesso dal teste . Tale sentenza presupponeva sia l'accertamento della legittimazione Tes_1 attiva del sig. sia quella passiva della Controparte_2 [...]
e, quindi, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le già Controparte_4 menzionate parti incompatibile con quanto accertato nel giudizio di primo grado, pregiudicando la terzietà e imparzialità del teste. La domanda, pertanto, andava rigettata per difetto di prova in conseguenza della inutilizzabilità della deposizione del teste e della insufficienza probatoria di quella del teste . Al Tes_1 Tes_2 contrario, aveva errato il Giudice nel non attribuire giusta rilevanza al teste
, cuoco di cucina della , che aveva negato l'intervento di altri fabbri Tes_3 Pt_3 al di fuori della ditta La domanda andava pertanto rigettata Controparte_4 per difetto di prova.
3) difetto di prova.
L'attore non aveva provato la fonte negoziale del proprio diritto e di conseguenza la domanda andava rigettata.
pag. 3/10 Concludeva pertanto per l'accoglimento del gravame, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Si costituiva in giudizio l'appellato, ritenendo corretto l'operato del Giudice di prime cure rispetto alle prove orali ed alla irrilevanza della sentenza intercorsa tra gli originari convenuti ed altra società, priva pertanto di connessione con il giudizio de quo. Si opponeva alla richiesta di sospensiva e concludeva per il rigetto del gravame.
Così definita la posizione delle parti, all'udienza del 19 aprile 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: Motivi della decisione
In materia di obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto limitandosi alla allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Il debitore, al contrario, è onerato di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Su tale principio, costituente ius receptum, si rende preliminare la verifica della avvenuta prova dell'esistenza del rapporto contrattuale insorto tra le parti, procedendo a nuovo esame delle prove documentali (proposta di commissione del 1° giugno 2007, indirizzata ai signori e , predisposta su blocco Parte_2 CP_2 recante l'intestazione di e solo da questi sottoscritta;
assegno) e CP delle prove orali.
La proposta di commissione e le altre prove documentali.
La proposta di commissione è un tipico atto unilaterale e come tale privo di autonoma efficacia probatoria. La stessa, tra l'altro, appare generica, non recando l'indicazione dei lavori a farsi, ma indicando unicamente l'oggetto della fornitura, ovvero: 2 cancelli a due ante, un cancello ad un'anta e 2 cancellate zincate scorrevoli a soffietto. L'importo della fornitura, compreso il montaggio ma escluso il trattamento di antiruggine e smalti, viene indicato in €uro 10.850,00, con la specificazione che al saldo sarebbe seguita regolare fattura.
Orbene, detto documento, si ripete, privo della firma di accettazione del committente e di data certa, non può costituire prova dell'instaurarsi di un rapporto contrattuale. Lo stesso, tra l'altro, subordina l'emissione della fattura all'avvenuto saldo, quasi a voler legittimare una prassi commerciale in contrasto con le norme tributarie, che richiedono l'emissione della fattura per ogni pagamento percepito, sia pag. 4/10 esso in acconto che a saldo. Nella stessa commissione risulta versato in acconto un assegno di €uro 2.000,00, ma non risulta emessa fattura per tale importo, sicché non può attribuirsi alla commissione in parola alcun elemento tale da potervi attribuire una data certa.
Quanto all'assegno dedotto in acconto, lo stesso risulta essere stato tratto – e ciò non è oggetto di contestazione – su di un conto corrente acceso presso intestato però ad un soggetto terzo, tale . CP_5 Controparte_2
Sempre con riferimento alle prove documentali, vi è nella produzione di primo grado degli appellanti il preventivo di lavorazione redatto dalla società CP_4
operante nel settore della lavorazione del ferro, nel quale sono inclusi –
[...] tra vari lavori – tre cancelli ed è attestato il versamento di un acconto di €uro
2.000,00. Anche tale documento, di provenienza unilaterale, non risulta sottoscritto per accettazione da alcuno e lo stesso presenta, tra l'altro, delle palesi incongruenze negli importi ivi riportati, sì da essere inutilizzabile ai fini della presente decisione, nemmeno in via presuntiva, non essendovi concordanza di date e nemmeno di lavorazioni, atteso che i cancelli da realizzarsi vengono indicati nel numero di tre, mentre nella commissione della in numero di cinque. CP
Quanto poi alla sentenza n. 3229/2018, riferita alla causa intercorsa tra e la la stessa è stata depositata Controparte_2 Controparte_4 con in calce l'annotazione che non era stata oggetto di impugnazione. Pur essendo intervenuta tra altri soggetti, contiene alcuni riferimenti di sicuro interesse, atteso che nella stessa vengono riportate le difese della convenuta, che affermò che i tre cancelli erano stati realizzati dalla ditta di Manfredonia;
vengono CP riportate le affermazioni del sig. il quale confermava di Parte_2 Parte_2 avere commissionato i lavori alla per conto della ditta Controparte_4 attrice ( ) avendone delega dalla società convenuta. Controparte_2
Circostanze confermate anche, tra gli altri, dalla teste . Nella Parte_1 stessa sentenza si richiama la prova orale ivi resa dal teste , odierno CP appellato, il quale dichiarò – sia pure, come affermato da quel Giudice, in contraddizione con le restanti emergenze processuali – di essere stato presentato a parte attrice ( ) dalla perché Controparte_2 Controparte_4 questa non poteva realizzare i cancelli perché piena di lavoro e di non aver ricevuto il pagamento per quelli da lui realizzati. Nella medesima sentenza viene affermato che l'assegno di €uro 2.000,00 emesso da parte attrice venne solo girato dallo ai CP pag. 5/10 fini dell'incasso. Le dichiarazioni rese da quest'ultimo vennero tuttavia ritenute inattendibili dal decidente.
In definitiva, dalla disamina della documentazione si evince che tra la ditta
RU e i signori e , definitosi, nella Parte_1 Parte_2 sentenza di cui più volte la difesa degli appellanti ha richiamato efficacia di giudicato, procuratore del titolare dell'attività, intervenne una commissione per la fornitura di cinque cancelli al costo di €uro 10.850,00, di cui residuava un importo residuo di
€uro 8.850,00, a seguito dell'incasso dell'assegno emesso a proprio favore dal titolare del conto corrente 86012535 e poi versato per l'incasso, senza girate intermedie, dal sig. . CP
Quanto all'assegno, va rilevato che pur essendo stato tratto su conto corrente intestato al sig. , lo stesso reca chiaramente la firma per Controparte_2 traenza e per girata del sig. il tutto a conferma del ruolo di Parte_2 delegato da questi svolto.
Le prove orali
Parte appellante ha apertamente criticato le valutazioni operate dal Giudice di prime cure con riferimento alla valenza data alle prove orali.
ST : il teste dichiarò di essere a conoscenza dei fatti di causa, Tes_2 Tes_2 perché aveva collaborato con il Sig. a montare cancelli e cancellate presso la CP struttura “ La locanda del carrubo” Tali operazioni si svolsero sotto la continua presenza dei coniugi e , i quali non ebbero Parte_2 Parte_1 nulla da ridire durante le operazioni di montaggio. Le altre risposte riportate a verbale specificarono i luoghi di montaggio dei cancelli e delle cancellate zincate scorrevoli, oltre ad altre circostanze irrilevanti ai fini della presente decisione. Con riferimento a tale teste, correttamente il Giudice di prime cure ne ha ritenute attendibili le dichiarazioni rese.
ST : lo stesso, amministratore della dichiarò di Tes_1 Controparte_4 essere stato presente alle trattative intercorse tra le parti di causa;
che gli odierni appellanti affidarono alcuni lavori allo , da lui presentato ai coniugi CP
, per l'esecuzione di alcuni lavori che egli non avrebbe potuto Controparte_6 completare perché impegnato con altre lavorazioni;
confermò anche l'importo dei lavori oltre che la consegna dell'assegno di €uro 2.000,00; i lavori vennero eseguiti e consegnati;
precisò anche la contemporanea pendenza dell'altra causa pendente tra pag. 6/10 la sua ditta e . Al termine della prova venne tempestivamente Controparte_2 dedotta l'incapacità del teste, al quale veniva attribuito un interesse tale da legittimare la sua presenza nel giudizio.
ST : lo stesso dichiara che nel cantiere erano presenti tre aziende (ma Tes_4 non cita la ); altre circostanze non risultano rilevanti ai fini della decisione. CP
ST : lo stesso dichiara di essere a conoscenza dei fatti di Testimone_5 causa perché all'epoca lavorava quale cuoco della “ ”; che Parte_4 titolare dell'attività era il sig. ; affermò che la società Controparte_2 subappaltò lavori relativi alla realizzazione delle ringhiere esterne e degli CP_7 infissi della sala ricevimenti alla ditta che alla stessa furono commissionati CP_4 anche gli altri lavori descritti nel preventivo della comprendenti i tre CP_4 cancelli che l'attore assumeva di avere realizzato, ubicati nella zona scarico merce e nell'altra entrata dell'albergo; non erano intervenuti altri fabbri e non conosceva il
Sig. . Altre circostanze riguardavano i vizi delle opere ed infine affermava che CP in sua presenza era stato consegnato l'assegno da €uro 2.000,00 dal al Parte_2
. Terminata la prova, venne sollevata tempestivamente eccezione di Per_1 incapacità del teste.
Può ora procedersi alla disamina nel merito dei motivi di appello.
4.1: primo motivo di appello: disconoscimento della documentazione.
Gli appellanti criticano la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto il disconoscimento non validamente formulato poiché generico.
La doglianza non merita accoglimento.
Con la costituzione in giudizio, la difesa dei coniugi appellanti operò il disconoscimento della documentazione utilizzando la seguente espressione: “ si deduce ed eccepisce il disconoscimento della documentazione ex adverso allegata e depositata nel fascicolo di parte”.
Orbene, la formula utilizzata è indubbiamente generica: con la stessa, la parte avrebbe inteso affermare di non avere sottoscritto la commissione e che l'assegno era su di un conto corrente di cui il non era intestatario. Parte_2
Quanto alla omessa sottoscrizione della commissione, l'utilizzo della formula
“disconoscimento” è sicuramente improprio, atteso che si trattava di documento di pag. 7/10 formazione unilaterale. Ove, al contrario, l'eccezione fosse stata riferita alla firma apposta in calce all'assegno per traenza e sul retro per girata, la stessa richiedeva sicuramente una dichiarazione specifica. La mancata contestazione sul punto – essendosi limitati gli appellanti solo a provare che il conto corrente era intestato ad un soggetto terzo – conferma l'emissione dell'assegno da parte del sig. Parte_2
e la sua girata, come già affermato da uno dei testi escussi in primo grado. Al
[...] fine di escludere la valenza probatoria dell'assegno, gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare – tramite indagine da svolgersi presso la propria banca – o che lo stesso fosse stato emesso da soggetto non abilitato o che fosse stato effettivamente incassato da terzi e non dallo . CP
4.2: valutazione delle risultanze istruttorie;
difetto di prova
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, avendo entrambi lo stesso oggetto sostanziale.
Sulle prove testimoniali si è innanzi ampiamente detto. Il teste ha Tes_2 partecipato di persona alle operazioni di montaggio dei cancelli oggetto di causa, durati complessivamente tre giorni. Riguardo al teste , le circostanze Tes_1 evidenziate non sono sufficienti a ritenere che le dichiarazioni rese fossero inutilizzabili, atteso che dalla vittoria in giudizio della lo stesso non avrebbe CP tratto alcun vantaggio;
e se la sua posizione di fatto fosse stata tale da legittimarne la partecipazione al giudizio, non si comprende perché non ne sia stata chiesta la chiamata in causa, così come del Sig. , ove ritenuto Controparte_2 responsabile della eventuale commissione dei lavori.
Correttamente il Giudice di primo grado ha pertanto argomentato, sia nell'affermarne la capacità a testimoniare che nel ritenere – conseguentemente – utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni dallo stesso rese.
Quanto alla sentenza n. 3229 del 20.12.2018, passata in giudicato, la stessa riguardava un giudizio tra altre parti e pertanto insuscettibile di determinare anche una ipotesi di giudicato esterno, potendo fungere esclusivamente da riferimento presuntivo.
Con riferimento al teste , le dichiarazioni rese dallo stesso appaiono Tes_3 dotate di scarsa credibilità: le mansioni di cuoco di cucina della , lo Pt_3 legittimano sicuramente a conoscere il nominativo del titolare dell'attività; ma rendono poco verosimile che fosse a conoscenza di dinamiche contrattuali complesse, pag. 8/10 quali appalti e subappalti e contratti per l'esecuzione di lavori. Così come appare poco credibile che in sua presenza si sia proceduto alla consegna di un assegno. Le altre circostanze enunciate sono inutilizzabili perché oltre modo generiche: i lavori vennero completati in tre giorni e la prova orale resa è priva di riferimenti temporali;
né tanto meno appare rilevante, proprio per tale carenza probatoria, che lo stesso non conoscesse il sig. , il che non ne esclude la presenza sui luoghi di causa. CP
L'appello viene pertanto respinto.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Vengono liquidate secondo lo scaglione di valore della sentenza appellata, al valore medio della tariffa forense.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 987/2021, proposta da e contro Parte_1 Parte_2 CP avverso la sentenza n. 1220/2021, resa dal Tribunale di Foggia e pubblicata in data
19 maggio 2021, a definizione del giudizio RG 92000242/2011,
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna e al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore di che, come da CP motivazione, liquida in €uro 5.809,00, oltre rimborso forf., CPA ed IVA, se dovuta,
pag. 9/10 in misura di legge sulle somme di condanna, che assegna in favore dell'Avv.
Gianfranco Buccino, dichiaratosi antistatario;
C) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
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