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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/07/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1821/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/4/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato MARC Parte_1 C.F._1
ANTHONY GAMBARDELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Borgo Giannotti n. 109, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FRANCESCA BUONO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Don Sirio Politi n.43, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi al momento della sottoscrizione del presente ricorso metteranno in vendita la casa coniugale che fino al momento della vendita resterà a disposizione dei coniugi e quale collocazione dei figli minori. I coniugi si impegnano al rispetto reciproco e a adempiere appieno al loro ruolo di genitori. Il ricavato dalla futura vendita verrà per prima cosa utilizzato per l'estinzione del mutuo ipotecario e quindi il residuo, al netto di ogni spesa, verrà ripartito con le proporzioni sopra ricordate (65% al marito e 35% alla moglie), 2) Affidamento condiviso dei figli minori ed I figli vengono affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e resteranno collocati nella casa coniugale fino a che non sarà venduta;
fino a
1 quel momento i genitori si alterneranno 15 giorni ciascuno nell'abitazione. Nelle due settimane con cui abiteranno in casa con un genitore i figli frequenteranno due pomeriggi l'altro. I figli trascorreranno le festività canoniche (Natale, Pasqua etc.) alternativamente una volta con il padre e una volta con la madre. Saranno concordati con congruo preavviso i periodi, da quantificarsi in almeno 15 giorni, in cui i figli trascorreranno le vacanze estive con ciascun genitore. Il tutto sempre nell'interesse delle esigenze, di relazione sociale e di serenità dei figli. Le suddette modalità di frequentazione verranno mantenute anche dopo la vendita della casa coniugale allorché i figli staranno 15 giorni nella nuova abitazione del padre e 15 giorni nella nuova abitazione della madre. Dette condizioni di frequentazione potranno essere variate qualora nel tempo i figli manifestino difficoltà nella loro applicazione o diversa preferenza.
3) Mantenimento dei figli. In considerazione della paritetica frequentazione dei figli, come sopra esposta, ciascun genitore provvederà alle spese ordinarie nel periodo della propria frequentazione dei figli.
4) Le spese straordinarie tutte le spese straordinarie, sia quelle che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori, sia quelle che necessitano di preventivo accordo tra i genitori (come previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca da intendersi qui riportato) saranno sostenute per il 60% dalla madre e per il 40% dal padre. 5) I beni mobili costituenti l'arredo della casa coniugale, in vista della vendita dell'immobile, con separato accordo saranno suddivisi fra i coniugi in ragione delle rispettive spese sostenute da ciascuno di essi per l'acquisto e i veicoli di cui in premessa (C3, Tucson e moto BMW) potranno essere vendute e il ricavato sarà diviso fra i coniugi in parti uguali. spese legali compensate». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Roma (RM) il 14/7/2011, dal quale sono nati i due figli (nato Per_1
l'11/11/2011) ed (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Roma (RM) in data 14/7/2011, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma (RM) all'Atto Numero 878, Parte I, Serie 03, dell'Anno 2011, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/4/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato MARC Parte_1 C.F._1
ANTHONY GAMBARDELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Borgo Giannotti n. 109, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FRANCESCA BUONO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Don Sirio Politi n.43, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi al momento della sottoscrizione del presente ricorso metteranno in vendita la casa coniugale che fino al momento della vendita resterà a disposizione dei coniugi e quale collocazione dei figli minori. I coniugi si impegnano al rispetto reciproco e a adempiere appieno al loro ruolo di genitori. Il ricavato dalla futura vendita verrà per prima cosa utilizzato per l'estinzione del mutuo ipotecario e quindi il residuo, al netto di ogni spesa, verrà ripartito con le proporzioni sopra ricordate (65% al marito e 35% alla moglie), 2) Affidamento condiviso dei figli minori ed I figli vengono affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e resteranno collocati nella casa coniugale fino a che non sarà venduta;
fino a
1 quel momento i genitori si alterneranno 15 giorni ciascuno nell'abitazione. Nelle due settimane con cui abiteranno in casa con un genitore i figli frequenteranno due pomeriggi l'altro. I figli trascorreranno le festività canoniche (Natale, Pasqua etc.) alternativamente una volta con il padre e una volta con la madre. Saranno concordati con congruo preavviso i periodi, da quantificarsi in almeno 15 giorni, in cui i figli trascorreranno le vacanze estive con ciascun genitore. Il tutto sempre nell'interesse delle esigenze, di relazione sociale e di serenità dei figli. Le suddette modalità di frequentazione verranno mantenute anche dopo la vendita della casa coniugale allorché i figli staranno 15 giorni nella nuova abitazione del padre e 15 giorni nella nuova abitazione della madre. Dette condizioni di frequentazione potranno essere variate qualora nel tempo i figli manifestino difficoltà nella loro applicazione o diversa preferenza.
3) Mantenimento dei figli. In considerazione della paritetica frequentazione dei figli, come sopra esposta, ciascun genitore provvederà alle spese ordinarie nel periodo della propria frequentazione dei figli.
4) Le spese straordinarie tutte le spese straordinarie, sia quelle che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori, sia quelle che necessitano di preventivo accordo tra i genitori (come previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca da intendersi qui riportato) saranno sostenute per il 60% dalla madre e per il 40% dal padre. 5) I beni mobili costituenti l'arredo della casa coniugale, in vista della vendita dell'immobile, con separato accordo saranno suddivisi fra i coniugi in ragione delle rispettive spese sostenute da ciascuno di essi per l'acquisto e i veicoli di cui in premessa (C3, Tucson e moto BMW) potranno essere vendute e il ricavato sarà diviso fra i coniugi in parti uguali. spese legali compensate». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Roma (RM) il 14/7/2011, dal quale sono nati i due figli (nato Per_1
l'11/11/2011) ed (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Roma (RM) in data 14/7/2011, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma (RM) all'Atto Numero 878, Parte I, Serie 03, dell'Anno 2011, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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