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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 801/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Margherita Monte Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere rel dr. Irene Lupo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 801/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA A. DE Parte_1 C.F._1
GASPERI N. 15 21047 SARONNO presso lo studio dell'avv. CLEMENTE LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'avv. MAZZUCCHELLI EDOARDO BRUNO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 2 IN FATTO E DIRITTO
Proposto appello, dall'appellante in epigrafe indicata, avverso la sentenza n.961/2023 del Tribunale di Como, all'udienza collegiale fissata ex art.350 bis dell'11.9.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza del 18.9.2025 ex art. 309 c.p.c.
A detta udienza, assenti le parti, la causa è stata posta in decisione.
L'art. 309 c.p.c., dispone che «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181», il quale, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, «se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Visto l'art. 307, ultimo comma c.p.c., secondo cui l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza del Collegio e rilevato che il giudizio di primo grado è stato instaurato dopo il 25 giugno
2008, va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa. dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Spese irripetibili.
Così deciso in Milano il 18.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
FRANCESCO DISTEFANO IL PRESIDENTE
MARGHERITA MONTE
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Margherita Monte Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere rel dr. Irene Lupo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 801/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA A. DE Parte_1 C.F._1
GASPERI N. 15 21047 SARONNO presso lo studio dell'avv. CLEMENTE LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'avv. MAZZUCCHELLI EDOARDO BRUNO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 2 IN FATTO E DIRITTO
Proposto appello, dall'appellante in epigrafe indicata, avverso la sentenza n.961/2023 del Tribunale di Como, all'udienza collegiale fissata ex art.350 bis dell'11.9.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza del 18.9.2025 ex art. 309 c.p.c.
A detta udienza, assenti le parti, la causa è stata posta in decisione.
L'art. 309 c.p.c., dispone che «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181», il quale, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, «se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Visto l'art. 307, ultimo comma c.p.c., secondo cui l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza del Collegio e rilevato che il giudizio di primo grado è stato instaurato dopo il 25 giugno
2008, va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa. dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Spese irripetibili.
Così deciso in Milano il 18.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
FRANCESCO DISTEFANO IL PRESIDENTE
MARGHERITA MONTE
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