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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2023 depositato il 28/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZI n. TVKC00600670 2022 SANZIONE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.205/23
Il sig. Ricorrente_1 , a mezzo dell'avv. Difensore_1 , impugnava atto di contestazione n. TVK CO0600670-2022, notificato in data 19/10/2022 dall'Agenzia Entrate-Riscossione, per sanzioni inerenti compensazioni di crediti erariali per l'anno d'imposta 2017.
Motivi ricorso
Nel ricorso, deduce l'invalidità della notifica a mezzo Pec, il difetto di sottoscrizione, il difetto di motivazione, l'omessa allegazione di atti presupposti;
la nullità della cartella per inesistenza della pretesa, per difetto di motivazione.
Chiede quindi, previa sospensione, l'annullamento dell'atto, con condanna alle spese da distrarsi a favore del difensore costituito..
L'Agenzia Entrate costituita in giudizio, deduceva sulla legittimità dell'atto e la mancata evocazione in giudizio del Concessionario;
chiede il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente, con successive note depositate sul PTT, chiede la declaratoria di cessata materia del contendere, in relazione allo sgravio parziale per alcune cartelle e alla adesione all'istituto di deflazione del contenzioso, ai sensi della Legge n.197/2022 art.1 dal comma 166 a 173, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti e di essere in regola con i pagamenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in camera di consiglio, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che la causa può essere decisa in ragione della comunicazione di parte ricorrente di aver aderito, per la parte ancora attiva della pretesa, alla c.d. “Tregua fiscale” ex Legge n.197/2022, depositando istanza accettata con rinuncia al contenzioso, così da dichiarare la cessata materia del contendere del ricorso, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 12 novembre 2025
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2023 depositato il 28/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZI n. TVKC00600670 2022 SANZIONE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.205/23
Il sig. Ricorrente_1 , a mezzo dell'avv. Difensore_1 , impugnava atto di contestazione n. TVK CO0600670-2022, notificato in data 19/10/2022 dall'Agenzia Entrate-Riscossione, per sanzioni inerenti compensazioni di crediti erariali per l'anno d'imposta 2017.
Motivi ricorso
Nel ricorso, deduce l'invalidità della notifica a mezzo Pec, il difetto di sottoscrizione, il difetto di motivazione, l'omessa allegazione di atti presupposti;
la nullità della cartella per inesistenza della pretesa, per difetto di motivazione.
Chiede quindi, previa sospensione, l'annullamento dell'atto, con condanna alle spese da distrarsi a favore del difensore costituito..
L'Agenzia Entrate costituita in giudizio, deduceva sulla legittimità dell'atto e la mancata evocazione in giudizio del Concessionario;
chiede il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente, con successive note depositate sul PTT, chiede la declaratoria di cessata materia del contendere, in relazione allo sgravio parziale per alcune cartelle e alla adesione all'istituto di deflazione del contenzioso, ai sensi della Legge n.197/2022 art.1 dal comma 166 a 173, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti e di essere in regola con i pagamenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in camera di consiglio, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che la causa può essere decisa in ragione della comunicazione di parte ricorrente di aver aderito, per la parte ancora attiva della pretesa, alla c.d. “Tregua fiscale” ex Legge n.197/2022, depositando istanza accettata con rinuncia al contenzioso, così da dichiarare la cessata materia del contendere del ricorso, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 12 novembre 2025