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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Daniele VENIER Consigliere
Dott. Alberto VALLE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: divorzio nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n°
351 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
– cf – residente in [...], rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Pina Rifiorati del foro di Udine, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Udine
via Roma n° 4 siccome da mandato indicato nel ricorso depositato il 30.10.2024;
RICORRENTE in RIASSUNZIONE
E
- cf - residente in [...], rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Carmine Pullano del foro di Trieste con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Trieste via Carducci n° 10 come da mandato citato nella comparsa depositata il 17.1.2025;
RESISTENTE in RIASSUNZIONE
E
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA di TRIESTE - costituito,
INTERVENIENTE in RIASSUNZIONE
Oggetto della causa: divorzio cessazione effetti civili del matrimonio, giudizio in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza n° 21111/24 resa il 1.2 - 29.7.2024 dalla Corte di Cassazione.
Causa rimessa in decisione all'udienza del 28.1.2025. CONCLUSIONI
Del Cleva: Voglia la Corte d'Appello di Trieste, in applicazione del principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 2111/2024, e facendo seguito alla pronuncia della Suprema Corte che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 11172023, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 103/2021 di data 14.01.2021/11.02.2021 revocando - o modificando in diminuzione - l'assegno divorzile disposto in favore della signora al terzo capoverso del CP_1 dispositivo della pronuncia di primo grado. Voglia la Corte d'Appello di Trieste pronunciarsi sulle spese di lite – anche in relazione al giudizio di legittimità – condannando controparte alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente giudizio di rinvio.
Della -rigettare tutte le richieste di cui al ricorso in appello dd 10/08/2021 iscritto sub RG CP_1
339/2021 Corte di Appello di Trieste nonché quelle tutte formulate nel ricorso in riassunzione avversario in quanto infondato in fatto ed indimostrato in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Pordenone.
Con vittoria di spese ed onorari di legge.
Del P.G.; rigettare l'appello.
Fatti di causa
ebbe ad avviare procedimento per la cessazione degli effetti civili Parte_1
del suo matrimonio con avanti il Tribunale di Pordenone e, CP_1
resistendo la che non s'opponeva alla declaratoria sullo status ma instava CP_1
per disciplina afferente i rapporti patrimoniali, il Collegio pordenonese pronunciava sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed onerava il Pt_1
d'assegno in favore dell'ex coniuge.
Su appello del e resistendo la questa Corte - quale Giudice Pt_1 CP_1
d'appello - rigettava il gravame confermando la statuizione afferente l'assegno post matrimoniale in favore della CP_1
Il propose ricorso per la cassazione della decisione attingendo la statuizione Pt_1
afferente il diritto della di godere d'assegno post matrimoniale a suo CP_1
carico.
Il Supremo Collegio, resistendo la ha accolto il ricorso del . CP_1 Pt_1
Questi ha provveduto a riassumere la lite avanti questo Giudice di rinvio con ricorso depositato in Cancelleria il 30.10.2024 e la costituita a resistere CP_2
con memoria depositata il 17.1.2025. All'udienza del 28.1.2025 sono comparsi i difensori delle parti che hanno pertrattata la causa, quindi il Collegio ha assunto decisione nella susseguente camera di consiglio, siccome illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
La domanda originariamente svolta dalla di godere di assegno post CP_1
matrimoniale a carico del va disattesa poiché infondata. Pt_1
Deve la Corte, in limine, evidenziare la natura del giudizio di rinvio alla luce delle conclusioni assunte dalle parti.
Difatti il Giudice del rinvio – proprio come nella specie – non già è nuovo Giudice
d'appello – come paiono ritenere le parti che operano riferimento a modifica o conferma della sentenza resa dal Tribunale di Pordenone – posto che le sentenze rese dai Giudici di merito sono state poste nel nulla dalla decisione d'annullamento resa dai Giudici di legittimità nei limiti dell'oggetto loro sottoposto – nella specie la il diritto della di godere d'assegno post matrimoniale -. CP_1
Invece il Giudice del rinvio deve – sulla scorta del dictum reso dal Giudice di legittimità – accogliere o respingere la domanda originariamente proposta dalla
CP_1
Nella specie i Supremi Giudici hanno annullato la decisione resa da questa Corte,
quale Giudice d'appello, osservando come tendenzialmente con lo scioglimento del vincolo matrimoniale i coniugi debbono provvedere autonomamente ai propri bisogni di vita salvo il ricorrere di determinate situazioni.
Anzitutto la carenza di reddito in capo ad uno d'essi – situazione non concorrente nella specie atteso che la risulta – ed alle indagini svolte dalla Guardia di CP_1
Finanza e dalla svolta consulenza tecnica – titolare di patrimonio immobiliare e reddito.
Quindi la concorrenza di sproporzione sensibile tra i redditi effettivamente goduti dagli ex coniugi;
sproporzione che però sia la conseguenza di scelte di vita concordate in costanza del vincolo, le quali abbiano limitato la possibilità del coniuge economicamente svantaggiato di sviluppare la sua professionalità od occasioni lavorative per consentire all'altro coniuge di – invece - realizzarsi lavorativamente o professionalmente sì da godere di maggior agiatezza economica.
Sul punto il Supremo Collegio ha ritenuto carente la decisione resa dalla Corte
tergestina, posto che, se questa ha accertato la concorrenza di sproporzione nelle condizioni economiche tra le parti, tuttavia ha omesso di considerare l'accordo confezionato tra le stesse nel 2011 di divisione delle partecipazioni sociali e di dazione di somma in denaro a favore della CP_1
In effetto a ragione, anche ad opinione di questo Collegio, il Giudice d'appello ebbe a ritenere esistente uno squilibrio tra la posizione reddituale e patrimoniale del e quella della in relazione alla situazione esistente al momento della Pt_1 CP_1
pronunzia d'appello – oggetto di questo giudizio di rinvio ex art 394 cod. proc. civ.
avente carattere chiuso anche con relazione alle acquisizioni probatorie – ma anche valutò detto squilibrio non rilevante – sul punto parte resistente in riassunzione svolge nuovamente argomentazione critica -.
Siffatta conclusione appare coerente con le emergenze probatorie ritualmente acquisite in causa.
Difatti, sia la ricostruzione dei redditi e del patrimonio dei coniugi operata dalla
Guardia di Finanzia che quella operata dal consulente - per quanto appare da fatti accertati - risultano coerenti con la conclusione che bensì concorre un certo squilibrio tra gli ex coniugi, ma questo non appare rilevante.
Per superare detta conclusione fondata su dati accertati parte resistente in riassunzione – siccome già fatto dai Giudici del merito – opera riferimento alla condanna del per evasione fiscale calcolata in € 4 milioni con correlata Pt_1
suggestione della titolarità fattuale di conti esteri mascherati.
Tuttavia al riguardo lo stesso consulente - che riporta detta circostanza e la collega ad ipotesi investigativa formulata dalla Guardia di Finanza – evidenzia che in causa detta ipotesi non risulta corroborata da elemento fattuale alcuno rimanendo allo stato di sospetto investigativo.
Anzi, significativamente, la relazione estesa dalla Guardia di Finanza circa la situazione patrimoniale degli ex coniugi non ne fa menzione alcuna, così
lumeggiando come il sospetto non ha trovato conforto fattuale alcuno.
Dunque non pare a questo Collegio corretto ricorrere a suggestione fondata su ipotesi investigativa – esistenza di conti esteri – per superare l'evidenza fornita dagli elementi probatori acquisiti in causa, anche tramite appositi accertamenti specialistici, sicché la sperequazione reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi non può che esser ritenuta non elevata, siccome già opinato dal Giudice d'appello.
Quanto poi alle vicissitudini successive al momento in cui gli ex coniugi ebbero a dividersi le società di cui erano contitolari, che indubbiamente si riflettono anche sui rispettivi patrimoni, queste non incidono sulla questione oggetto d'esame posto che l'accordo, cui conseguì la titolarità esclusiva di una delle società comuni da parte di ciascun coniuge, segue di poco la separazione – anno 2011 –, mentre la procedura di divorzio risulta avviata nel 2018.
Al riguardo parte resistente in riassunzione ha depositato due documenti nuovi in questa sede, che tuttavia – a prescindere dalla valutazione della ritualità del loro deposito stante come ricordato il carattere chiuso del procedimento –afferiscono a condotte di sottrazione di somme della società comune poste in essere ben prima dell'accordo transattivo del 21.7.2011, che porta disciplina al riguardo, sicché
comunque la questione all'esame del Tribunale di Roma non si riverbera in questo giudizio posto che trattasi di questione afferente alla restituzione di somme sottratte alle casse sociali prima della transazione e per giunta sulla scorta di –
postulata - negligente condotta della banca erogatrice.
In questo quadro fattuale e giuridico deve questo Giudice di rinvio esaminare l'incidenza – siccome richiesto dal dictum reso dal Supremo Collegio – avuta dall'accordo patrimoniale intercorso tra i coniugi nel 2011 - transazione ed allegata scrittura privata - quale fattore concreto di compensazione del sacrificio posto in essere dal coniuge meno avvantaggiato che ha consentito il maggior sviluppo della vita professionale e lavorativa dell'altro economicamente più abbiente.
Indubbiamente la dazione prevista nella scrittura privata del 21.7.2011 per la latitudine della ragione posta a suo fondamento dopo che già i coniugi avevano diviso le società di cui erano contitolari e regolato i relativi rapporti patrimoniali,
appare aver avuto proprio lo scopo di compensare la in ordine al CP_1
complesso della sua attività profusa nel sostenere l'azione imprenditoriale e professionale del marito, con il qual era anche consocia nelle due società comuni.
Di conseguenza appare che proprio per compensare adeguatamente l'impegno della moglie nel sostenere l'attività professionale ed economica del marito che venne concordata ed erogata nel 2011 la somma di € 106.000,00.
Dunque la situazione reddituale e patrimoniale esistente nel 2018 – avvio della causa di divorzio – e nel 2021 – momento della pronuncia da parte del Tribunale
– indubbiamente risentiva della pattizia valutazione - dazione dell'importo in denaro oltre che la suddivisione delle società – della concorrenza d'impegno profuso dalla in costanza di matrimonio a favore dell'attività del , e CP_1 Pt_1
della sua finalizzazione a compensare lo squilibrio economico – patrimoniale tra gli stessi conseguenza delle scelte di svolgimento della vita comune.
Dunque il divario economico non rilevante esistente all'epoca del divorzio non consegue più all'impegno del coniuge meno favorito – ritenuto necessario dal
Supremo Collegio per poter riconoscere il diritto all'assegno post matrimoniale –
nell'ambito familiare poiché detta situazione già valutata e concordemente compensata tra i coniugi.
Di conseguenza la domanda originaria della di godere d'assegno a carico CP_1
del , svolta costituendosi nel giudizio avanti il Tribunale di Pordenone, va Pt_1
rigettata.
Attesa la complessità della situazione fattuale in tema patrimoniale esaminata in corso di causa, reputa questo Collegio concorrano giuste ragioni, ex art 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
rigetta la domanda della tesa al riconoscimento in suo favore di assegno CP_1
post matrimoniale a carico del avanzata con comparsa del 28.9.2018 Pt_1
depositata nel procedimento avanti il Tribunale di Pordenone.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi e fasi del procedimento.
Così deciso in Trieste il 28 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Daniele VENIER Consigliere
Dott. Alberto VALLE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: divorzio nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n°
351 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
– cf – residente in [...], rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Pina Rifiorati del foro di Udine, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Udine
via Roma n° 4 siccome da mandato indicato nel ricorso depositato il 30.10.2024;
RICORRENTE in RIASSUNZIONE
E
- cf - residente in [...], rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Carmine Pullano del foro di Trieste con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Trieste via Carducci n° 10 come da mandato citato nella comparsa depositata il 17.1.2025;
RESISTENTE in RIASSUNZIONE
E
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA di TRIESTE - costituito,
INTERVENIENTE in RIASSUNZIONE
Oggetto della causa: divorzio cessazione effetti civili del matrimonio, giudizio in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza n° 21111/24 resa il 1.2 - 29.7.2024 dalla Corte di Cassazione.
Causa rimessa in decisione all'udienza del 28.1.2025. CONCLUSIONI
Del Cleva: Voglia la Corte d'Appello di Trieste, in applicazione del principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 2111/2024, e facendo seguito alla pronuncia della Suprema Corte che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 11172023, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 103/2021 di data 14.01.2021/11.02.2021 revocando - o modificando in diminuzione - l'assegno divorzile disposto in favore della signora al terzo capoverso del CP_1 dispositivo della pronuncia di primo grado. Voglia la Corte d'Appello di Trieste pronunciarsi sulle spese di lite – anche in relazione al giudizio di legittimità – condannando controparte alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente giudizio di rinvio.
Della -rigettare tutte le richieste di cui al ricorso in appello dd 10/08/2021 iscritto sub RG CP_1
339/2021 Corte di Appello di Trieste nonché quelle tutte formulate nel ricorso in riassunzione avversario in quanto infondato in fatto ed indimostrato in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Pordenone.
Con vittoria di spese ed onorari di legge.
Del P.G.; rigettare l'appello.
Fatti di causa
ebbe ad avviare procedimento per la cessazione degli effetti civili Parte_1
del suo matrimonio con avanti il Tribunale di Pordenone e, CP_1
resistendo la che non s'opponeva alla declaratoria sullo status ma instava CP_1
per disciplina afferente i rapporti patrimoniali, il Collegio pordenonese pronunciava sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed onerava il Pt_1
d'assegno in favore dell'ex coniuge.
Su appello del e resistendo la questa Corte - quale Giudice Pt_1 CP_1
d'appello - rigettava il gravame confermando la statuizione afferente l'assegno post matrimoniale in favore della CP_1
Il propose ricorso per la cassazione della decisione attingendo la statuizione Pt_1
afferente il diritto della di godere d'assegno post matrimoniale a suo CP_1
carico.
Il Supremo Collegio, resistendo la ha accolto il ricorso del . CP_1 Pt_1
Questi ha provveduto a riassumere la lite avanti questo Giudice di rinvio con ricorso depositato in Cancelleria il 30.10.2024 e la costituita a resistere CP_2
con memoria depositata il 17.1.2025. All'udienza del 28.1.2025 sono comparsi i difensori delle parti che hanno pertrattata la causa, quindi il Collegio ha assunto decisione nella susseguente camera di consiglio, siccome illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
La domanda originariamente svolta dalla di godere di assegno post CP_1
matrimoniale a carico del va disattesa poiché infondata. Pt_1
Deve la Corte, in limine, evidenziare la natura del giudizio di rinvio alla luce delle conclusioni assunte dalle parti.
Difatti il Giudice del rinvio – proprio come nella specie – non già è nuovo Giudice
d'appello – come paiono ritenere le parti che operano riferimento a modifica o conferma della sentenza resa dal Tribunale di Pordenone – posto che le sentenze rese dai Giudici di merito sono state poste nel nulla dalla decisione d'annullamento resa dai Giudici di legittimità nei limiti dell'oggetto loro sottoposto – nella specie la il diritto della di godere d'assegno post matrimoniale -. CP_1
Invece il Giudice del rinvio deve – sulla scorta del dictum reso dal Giudice di legittimità – accogliere o respingere la domanda originariamente proposta dalla
CP_1
Nella specie i Supremi Giudici hanno annullato la decisione resa da questa Corte,
quale Giudice d'appello, osservando come tendenzialmente con lo scioglimento del vincolo matrimoniale i coniugi debbono provvedere autonomamente ai propri bisogni di vita salvo il ricorrere di determinate situazioni.
Anzitutto la carenza di reddito in capo ad uno d'essi – situazione non concorrente nella specie atteso che la risulta – ed alle indagini svolte dalla Guardia di CP_1
Finanza e dalla svolta consulenza tecnica – titolare di patrimonio immobiliare e reddito.
Quindi la concorrenza di sproporzione sensibile tra i redditi effettivamente goduti dagli ex coniugi;
sproporzione che però sia la conseguenza di scelte di vita concordate in costanza del vincolo, le quali abbiano limitato la possibilità del coniuge economicamente svantaggiato di sviluppare la sua professionalità od occasioni lavorative per consentire all'altro coniuge di – invece - realizzarsi lavorativamente o professionalmente sì da godere di maggior agiatezza economica.
Sul punto il Supremo Collegio ha ritenuto carente la decisione resa dalla Corte
tergestina, posto che, se questa ha accertato la concorrenza di sproporzione nelle condizioni economiche tra le parti, tuttavia ha omesso di considerare l'accordo confezionato tra le stesse nel 2011 di divisione delle partecipazioni sociali e di dazione di somma in denaro a favore della CP_1
In effetto a ragione, anche ad opinione di questo Collegio, il Giudice d'appello ebbe a ritenere esistente uno squilibrio tra la posizione reddituale e patrimoniale del e quella della in relazione alla situazione esistente al momento della Pt_1 CP_1
pronunzia d'appello – oggetto di questo giudizio di rinvio ex art 394 cod. proc. civ.
avente carattere chiuso anche con relazione alle acquisizioni probatorie – ma anche valutò detto squilibrio non rilevante – sul punto parte resistente in riassunzione svolge nuovamente argomentazione critica -.
Siffatta conclusione appare coerente con le emergenze probatorie ritualmente acquisite in causa.
Difatti, sia la ricostruzione dei redditi e del patrimonio dei coniugi operata dalla
Guardia di Finanzia che quella operata dal consulente - per quanto appare da fatti accertati - risultano coerenti con la conclusione che bensì concorre un certo squilibrio tra gli ex coniugi, ma questo non appare rilevante.
Per superare detta conclusione fondata su dati accertati parte resistente in riassunzione – siccome già fatto dai Giudici del merito – opera riferimento alla condanna del per evasione fiscale calcolata in € 4 milioni con correlata Pt_1
suggestione della titolarità fattuale di conti esteri mascherati.
Tuttavia al riguardo lo stesso consulente - che riporta detta circostanza e la collega ad ipotesi investigativa formulata dalla Guardia di Finanza – evidenzia che in causa detta ipotesi non risulta corroborata da elemento fattuale alcuno rimanendo allo stato di sospetto investigativo.
Anzi, significativamente, la relazione estesa dalla Guardia di Finanza circa la situazione patrimoniale degli ex coniugi non ne fa menzione alcuna, così
lumeggiando come il sospetto non ha trovato conforto fattuale alcuno.
Dunque non pare a questo Collegio corretto ricorrere a suggestione fondata su ipotesi investigativa – esistenza di conti esteri – per superare l'evidenza fornita dagli elementi probatori acquisiti in causa, anche tramite appositi accertamenti specialistici, sicché la sperequazione reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi non può che esser ritenuta non elevata, siccome già opinato dal Giudice d'appello.
Quanto poi alle vicissitudini successive al momento in cui gli ex coniugi ebbero a dividersi le società di cui erano contitolari, che indubbiamente si riflettono anche sui rispettivi patrimoni, queste non incidono sulla questione oggetto d'esame posto che l'accordo, cui conseguì la titolarità esclusiva di una delle società comuni da parte di ciascun coniuge, segue di poco la separazione – anno 2011 –, mentre la procedura di divorzio risulta avviata nel 2018.
Al riguardo parte resistente in riassunzione ha depositato due documenti nuovi in questa sede, che tuttavia – a prescindere dalla valutazione della ritualità del loro deposito stante come ricordato il carattere chiuso del procedimento –afferiscono a condotte di sottrazione di somme della società comune poste in essere ben prima dell'accordo transattivo del 21.7.2011, che porta disciplina al riguardo, sicché
comunque la questione all'esame del Tribunale di Roma non si riverbera in questo giudizio posto che trattasi di questione afferente alla restituzione di somme sottratte alle casse sociali prima della transazione e per giunta sulla scorta di –
postulata - negligente condotta della banca erogatrice.
In questo quadro fattuale e giuridico deve questo Giudice di rinvio esaminare l'incidenza – siccome richiesto dal dictum reso dal Supremo Collegio – avuta dall'accordo patrimoniale intercorso tra i coniugi nel 2011 - transazione ed allegata scrittura privata - quale fattore concreto di compensazione del sacrificio posto in essere dal coniuge meno avvantaggiato che ha consentito il maggior sviluppo della vita professionale e lavorativa dell'altro economicamente più abbiente.
Indubbiamente la dazione prevista nella scrittura privata del 21.7.2011 per la latitudine della ragione posta a suo fondamento dopo che già i coniugi avevano diviso le società di cui erano contitolari e regolato i relativi rapporti patrimoniali,
appare aver avuto proprio lo scopo di compensare la in ordine al CP_1
complesso della sua attività profusa nel sostenere l'azione imprenditoriale e professionale del marito, con il qual era anche consocia nelle due società comuni.
Di conseguenza appare che proprio per compensare adeguatamente l'impegno della moglie nel sostenere l'attività professionale ed economica del marito che venne concordata ed erogata nel 2011 la somma di € 106.000,00.
Dunque la situazione reddituale e patrimoniale esistente nel 2018 – avvio della causa di divorzio – e nel 2021 – momento della pronuncia da parte del Tribunale
– indubbiamente risentiva della pattizia valutazione - dazione dell'importo in denaro oltre che la suddivisione delle società – della concorrenza d'impegno profuso dalla in costanza di matrimonio a favore dell'attività del , e CP_1 Pt_1
della sua finalizzazione a compensare lo squilibrio economico – patrimoniale tra gli stessi conseguenza delle scelte di svolgimento della vita comune.
Dunque il divario economico non rilevante esistente all'epoca del divorzio non consegue più all'impegno del coniuge meno favorito – ritenuto necessario dal
Supremo Collegio per poter riconoscere il diritto all'assegno post matrimoniale –
nell'ambito familiare poiché detta situazione già valutata e concordemente compensata tra i coniugi.
Di conseguenza la domanda originaria della di godere d'assegno a carico CP_1
del , svolta costituendosi nel giudizio avanti il Tribunale di Pordenone, va Pt_1
rigettata.
Attesa la complessità della situazione fattuale in tema patrimoniale esaminata in corso di causa, reputa questo Collegio concorrano giuste ragioni, ex art 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
rigetta la domanda della tesa al riconoscimento in suo favore di assegno CP_1
post matrimoniale a carico del avanzata con comparsa del 28.9.2018 Pt_1
depositata nel procedimento avanti il Tribunale di Pordenone.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi e fasi del procedimento.
Così deciso in Trieste il 28 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan