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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5111/2020
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5111/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_2
TEMPORE
TERZO CHIAMATO
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 13.50 innanzi a Umberto Castagnini, con collegamento da remoto, sono comparsi:
Per l'avv. COSTANZO MARIA ROSARIA oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Vitale Daniela
Per l'avv. SCAPPINI FRANCESCA Controparte_1
E' presente per la pratica forense la dott.ssa Persona_1
Per IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_2
TEMPORE l'avv. CHETONI FRANCESCO
Per l'avv. Giuseppe Ranieri. Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Vitale precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale del 7.5.2024 e discute la causa riportandosi agli atti.
pagina 1 di 12 L'avv. Scappini precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione, insiste nelle istanze istruttorie non accolte;
discute la causa riportandosi agli atti. L'avv. Chetoni precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, VI n.1 c.p.c. previa ammissione istanze istruttorie non ammesse;
discute la causa riportandosi agli atti. L'avv. Giuseppe Ranieri precisa le conclusioni come comparsa conclusionale del 12.12.2023; discute la causa riportandosi agli atti. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 15.15, nessuna parte presente, pronuncia l'allegata sentenza provvedendo al contestuale deposito.
Il Giudice Dott. Umberto Castagnini
pagina 2 di 12 N. R.G. 5111/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dott. Umberto Castagnini nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5111/2020 promossa da:
(P. IV ), in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariarosaria Costanzo (C.F.
) e Fabio Panico (C.F. ed elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata in Napoli, via Calata Capodichino n. 243;
- ATTORE -
Contro
P. IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Lanzillotta (C.F. e C.F._3
Francesca Scappini (C.F. ed elettivamente domiciliata presso i loro CodiceFiscale_4 indirizzi PEC;
- CONVENUTO -
e
(P. IV , in persona del legale Controparte_2 P.IV_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Chetoni (C.F.
e Francesca Raffaele (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliata in Firenze, via Duca d'Aosta n. 16;
- TERZO CHIAMATO -
pagina 3 di 12 e
(P. IV ), in persona del Controparte_4 P.IV_4 procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ranieri (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Giuseppe Mazzini n. 50; C.F._7
- TERZO CHIAMATO IN GARANZIA –
Conclusioni dell'attore:
“Voglia l'On.le Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda attorea che è stata estesa in prima udienza di trattazione a tutti i soggetti chiamati e costituitisi ovvero e CP_4 Controparte_5
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle società convenute, ognuna per propria ragione e competenza, in via esclusiva/alternativa/solidale e la violazione del dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c.;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria per i motivi esposti in premessa e annullare il sollecito di pagamento prot. n. 230320195885 e per l'effetto condannare le convenute ognuna per propria ragione e competenza, in via esclusiva/alternativa/solidale allo storno delle fatture emesse a carico dell'attore e della somma di cui all'assegno n.
7222935150- 02 postdatato al 30/01/2020 di € 6.263,01, nonché al rimborso della complessiva somma di € 4.000,00 indebitamente percepita a titolo di acconto;
- condannare le convenute, ognuna per propria ragione e competenza, in via esclusiva/alternativa/solidale, alla restituzione del furgone Renault Trucks 56ANA7-150, tg.
EC256WM, senza oneri e/o costi aggiuntivi, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti e patiendi, diretti e non, anche per il ritardo nella risoluzione della problematica e l'indisponibilità del mezzo durante il tempo eccessivo in cui lo stesso è rimasto fermo per le riparazioni, che in ogni caso non risultarono risolutive, nella somma di €
150.000,00 ovvero nella somma che il Giudice riterrà equa, in diritto o anche ai sensi dell'art
1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto comunque nei limiti del giudizio per valore del Giudice adito di 260.000,00.
Con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione ai procuratori dell'attore, integralmente anticipatari.”
pagina 4 di 12 Conclusioni del convenuto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, nel merito IN VIA PRINCIPALE
- RESPINGERE le domande formulate da nei confronti di Parte_2 [...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa. CP_1
IN VIA SUBORDINATA
- Previo accertamento dell'esclusiva responsabilità e/o del concorso di colpa di
[...]
e/o dell'aggravamento delle conseguenze del danno e/o in ogni caso Parte_2 dell'eccessività della misura del pregiudizio asserito, RESPINGERE la domanda formulata da parte attrice nei confronti di e/o, in subordine, DISPORRE l'azzeramento Controparte_6
e/o, in denegata ipotesi, la riduzione della misura del risarcimento alla somma ritenuta di giustizia;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere in tutto o in parte fondate le domande proposte nei confronti della comparente, CONDANNARE Controparte_2
previo accertamento delle responsabilità, al risarcimento del danno di cui alle domande avversarie, per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- Nell'ulteriore denegata ipotesi dell'accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie,
DICHIARARE tenuta previo accertamento delle responsabilità, a Controparte_2
tenere indenne di quanto sarà tenuta a pagare e comunque delle Controparte_1
conseguenze negative derivanti dalla presente controversia, e per l'effetto CONDANNARE al pagamento di tali somme. Controparte_2
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite e con ogni più ampia riserva.”
Conclusioni del terzo chiamato:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione previamente disattesa e reietta, respingere ogni domanda avanzata nei confronti di
[...] perché infondata in fatto ed in diritto, comunque prescritta ed in ogni caso non Controparte_2
provata. Nella denegata e sin pagina 5 di 12 d'ora impugnata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dispiegate nei confronti della concludente, condannare a sollevare, garantire Controparte_4
e tenere indenne la concludente dal pagamento di qualsiasi somma, onere o spesa, nessuna esclusa, che risultasse tenuta a pagare, ed a rifondere alla concludente le spese sostenute e sostenende per la sua difesa nel presente giudizio, nella misura che verrà accertata e liquidata dal Giudice. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali.”
Conclusioni del terzo chiamato in garanzia:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis, in via preliminare ACCERTARE E DICHIARARE la prescrizione del diritto e la decadenza dell'azione spiegata dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
e per l'effetto RIGETTARE ogni domanda spiegata dalla nei CP_2 Controparte_1 confronti della con ogni conseguenza di causa nei confronti delle Controparte_2
domande di garanzia.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO RIGETTARE le domande di parte attrice nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con ogni conseguenza di causa sulle successive chiamate dei terzi e con CONDANNA di parte attrice al pagamento delle competenze e spese del giudizio anche della Comparente Compagnia.
IN VIA GRADATAMENTE SUBORDINATA
- Nella denegata e deneganda ipotesi in cui fosse ritenuta, anche parzialmente, come fondata la domanda di parte attrice nei confronti della convenuta RIGETTARE Controparte_1
comunque ogni domanda spiegata dalla convenuta nei confronti della Controparte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, con Controparte_2 ogni conseguenza di causa sulle successiva chiamata nei confronti della comparente e conseguentemente CONDANNARE la stessa al pagamento delle competenze e spese del giudizio anche della comparente.
- Nella denegata e deneganda ipotesi in cui fosse ritenuta, anche parzialmente, come fondata la domanda di parte attrice nei confronti della convenuta e nella denegata e Controparte_1 deneganda ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla
[...]
nei confronti della la condanna alla sola somma CP_1 Controparte_7 pagina 6 di 12 che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia tenendo conto anche della condotta attorea ex art. 1227 c.c. e per l'effetto LIMITARE la domanda di manleva della nei confronti di , nei limiti del previsto Controparte_2 Controparte_4 massimale, secondo le condizioni generali di contratto e detratte le previste franchigie e scoperti contenuti nelle stesse e con esclusione delle voci di danno non coperte dalla garanzia assicurativa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Part 1. La società (d'ora in poi ha dedotto Parte_1 Parte_1
-che nel 2016 aveva acquistato dalla società (d'ora in poi ) il CP_1 CP_1 CP_1
furgone Renault Trucks 56ANA7-150 targato EC256WM;
-che a seguito di alcuni danni al veicolo e della rottura del motore si era rivolta alla medesima società per le riparazioni;
-che il veicolo veniva consegnato in data 10.10.2018 e restituito il 3.12.2018; che in data
12.12.2018 la riscontrava nuovamente i medesimi danni e, pertanto, riconsegnava Parte_1
alla il furgone;
CP_1
-che lo stesso veniva nuovamente restituito all'attrice il 31.01.2019; che in data 11.04.2019 si ripresentavano ancora i difetti lamentati in precedenza e che, nonostante le segnalazioni alla
, il problema non veniva risolto;
CP_1
- che, nelle more, provvedeva a corrispondere alla convenuta euro 4.000,00 a titolo di acconto per le riparazioni (a fronte di euro 8.078,02 come da fattura. Cfr. doc. 4, 5 e 6 – parte attrice);
-che in data 5.04.2019 la le intimava, con sollecito di pagamento, il versamento CP_1 delle restanti somme dovute per le riparazioni;
-che con PEC del 17.04.2019, a fronte del ritardo nella riparazione e riconsegna del mezzo, aveva chiesto lo storno delle fatture, il rimborso dei pagamenti già effettuati, il risarcimento dei danni subiti ed, in ogni caso, l'adempimento delle prestazioni pattuite;
-che la comunicazione non riceveva riscontro e che, pertanto, il 14.06.2019 ne veniva inviata un'altra;
-che, a seguito di quest'ultima, la comunicava che il veicolo era pronto per il ritiro CP_1
dal 23.05.2019 e che ciò era già stato comunicato. pagina 7 di 12 In punto di diritto deduceva che tra le parti era in essere un contratto d'opera; che, rispetto allo stesso, la era stata inadempiente;
che a seguito di detto inadempimento aveva CP_1
subito notevoli danni e che, stante la mancata restituzione del furgone, continuava a subirne.
Circa i danni subiti evidenziava in particolare che gli stessi derivavano dal mancato godimento del bene, che aveva comportato, oltre al lucro cessante, la risoluzione di alcuni importanti contratti commerciali e un notevole danno di immagine.
2. La , costituitasi in giudizio, non contestava quanto dedotto dalla CP_1 Parte_1
circa i vari interventi di riparazione, ma evidenziava di essersi avvalsa della società
[...]
(d'ora in poi per effettuare le lavorazioni e, Controparte_2 Controparte_2
pertanto, ne chiedeva la chiamata in causa. Quanto al credito vantato nei confronti dell'attrice deduceva che gli interventi successivi al primo erano stati effettuati in garanzia e che per le riparazioni era stata emessa unicamente la fattura n. 501 del 22.11.2018 (Cfr. doc. 2 – parte convenuta); che oltre ai lavori per cui è causa la le aveva commissionato altre Parte_1
riparazioni, per le quali erano state emesse altre fatture (Cfr. doc. 3, 4, 5, 6 e 7 – parte convenuta); che, stante il mancato pagamento dell'attrice, aveva intrapreso ricorso per decreto ingiuntivo;
che lo stesso veniva concesso e che in assenza di opposizione diventava definitivo
(Cfr. doc. 9 – parte convenuta); che l'attrice ad oggi non aveva provveduto ancora a ritirare il furgone nonostante lo stesso fosse pronto per la riconsegna (alla quale non si opponeva); che non vi fosse inadempimento attesa la mancanza di un termine previsto nel contratto per le operazioni di riparazione e che, comunque, queste erano state regolarmente effettuate;
che l'azione ai sensi dell'art. 2226 c.c. era prescritta e che, comunque, l'eventuale inadempimento era imputabile alla avendo quest'ultima svolto le lavorazioni in Controparte_2 subappalto. Quanto alla domanda di risarcimento del danno ne deduceva l'infondatezza, attesa la totale mancanza di prova e, comunque, evidenziava come il mancato ritiro del furgone fosse rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3. chiamata in causa, si costituiva e contestava di aver svolto i lavori per Controparte_2
cui è causa. Deduceva a riguardo di aver venduto alla un motore semi-completo e CP_1 di aver successivamente effettuato delle verifiche sul furgone per conto della convenuta dalle quali era emerso che i problemi dello stesso dipendevano dall'impianto di raffreddamento del motore. Eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta decadenza dell'azione nei suoi confronti ai sensi pagina 8 di 12 dell'art. 1495 c.c., avendo concluso con al una compravendita e non un contratto CP_1
di altro genere. Ai fini della manleva, nel caso in cui le fosse addebitata una qualche responsabilità, chiedeva di chiamare in causa la propria assicurazione.
4. chiamata in manleva, si costituiva e preliminarmente Controparte_4
eccepiva l'intervenuta decadenza dell'azione nei confronti di Nel merito Controparte_2
deduceva che l'azione dell'attrice era infondata essendo il credito contestato già oggetto di un decreto ingiuntivo;
che comunque l'azione doveva, per le ragioni espresse dalla , CP_1
intendersi prescritta;
che le domande dell'attrice erano del tutto prive di prova;
che la era priva di responsabilità essendosi limitata ad effettuare con la Controparte_2
convenuta una compravendita;
che nel caso di una eventuale responsabilità per danni avrebbe dovuto applicarsi l'art. 1227 c.c., stante il mancato ritiro del furgone da parte dell'attrice. Quanto alla garanzia, nel caso di condanna, chiedeva che questa fosse limitata a quanto previsto dal contratto di assicurazione.
5. In via preliminare deve osservarsi che le domande relative all'accertamento dell'inadempimento della (e le altre questioni connesse relative alle posizioni CP_1
della e di ed al conseguente accertamento Controparte_2 Controparte_4 negativo della sussistenza del credito relativo alle fatture dedotte in giudizio sono già coperte da autorità di cosa giudicata e non possono essere nuovamente esaminate in questa sede.
La convenuta, infatti, ha provato l'esistenza di un decreto ingiuntivo non opposto e, dunque, divenuto definitivo, relativo ai crediti derivanti dal rapporto contrattuale dedotto nel presente giudizio (Cfr. doc. 9 – parte convenuta – decreto ingiuntivo n. 2257 del 1.06.2020, RG
4374/2020 relativo a più fatture, tra le quali la n. 501 del 22.11.2018).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice nelle note autorizzata del 19.3.2025, dopo che la questione è stata sottoposta al contraddittorio ex art. 101 c.p.c., la documentazione è stata tempestivamente prodotta con la comparsa di costituzione e risposta e l'eccezione è quindi rilevabile d'ufficio.
L'insussistenza della causa debendi del credito o fatti modificativi dello stesso si sarebbero dovuti dedurre in sede di opposizione al già menzionato decreto ingiuntivo e non instaurando un autonomo giudizio.
pagina 9 di 12 In mancanza di siffatta opposizione deve ritenersi preclusa qualsiasi azione volta a contestare tanto il credito azionato, quanto il titolo posto a fondamento dello stesso (ex multis
Cass. 8937/24). Deve ricordarsi, infatti, che il decreto ingiuntivo non opposto passa in giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. al pari di una sentenza di condanna e, dunque, per un verso si estende a tutte le questioni logicamente antecedenti e per un altro copre il dedotto ed il deducibile (Cfr. Cass. 33021/2022).
6. Quanto, invece, alla domanda con cui si chiede di ordinare la restituzione del furgone deve preliminarmente osservarsi che non è stato provato, o chiesto di provare, la sussistenza di un termine o di un luogo per la riconsegna del furgone. Non può, dunque, invocarsi la richiesta di adempimento di una specifica obbligazione contrattuale.
Allo stesso modo, tuttavia, non è utilmente esperibile l'azione personale di restituzione, atteso che la stessa presupporrebbe da una parte la prova dell'insussistenza o del sopravvenuto venir meno del titolo giuridico che legittimava il convenuto alla detenzione e dall'altra la mancata cooperazione del detentore (sulla natura dell'azione di restituzione cfr.
Cass SU 7305/2014 e la più recente Cass. 25052/2018).
Pur volendo ritenere esauriti gli effetti del contratto posto in essere tra le parti, atteso il compimento degli interventi di riparazione, non può non evidenziarsi che la convenuta non si
è mai opposta alla restituzione del bene.
Deve rilevarsi, infatti, che non vi è prova che la riconsegna del furgone sia stata in qualche modo ostacolata dalla o che la abbia provato a ritirarlo senza CP_1 Parte_1
successo. Al contrario è provato che la convenuta abbia comunicato alla Parte_1
quantomeno a far data dal 25.06.2019 (Cfr. doc. 11 – pec di riscontro – parte CP_1 attrice), che il mezzo fosse pronto per il ritiro.
L'attrice, dunque, è libera di andare a ritirare il furgone, senza che ciò giustifichi un provvedimento di condanna a carico della convenuta.
Invero, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata all'udienza del 4.3.2025 è emerso che il furgone non è mai stato ritirato, neppure dopo la disponibilità reiterata in corso di causa. La motivazione addotta, ovvero che lo stesso non risultava funzionante e marciante a seguito di sopralluogo effettuato, è generica, non supportata da riscontri documentali e contestata da parte convenuta.
pagina 10 di 12 La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
7. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno deve, anzitutto, ricordarsi che al fine di una siffatta pronuncia occorre provare, oltre all'eventus damni, anche il pregiudizio concretamente subito dalla parte.
Nel caso di specie pur volendo lasciare in disparte la prova dell'inadempimento quale fatto causativo del danno, si deve osservare che l'attrice non prova il danno nel suo ammontare né chiede di provarlo, essendo sia le prove documentali depositate che quelle orali richieste del tutto irrilevanti sotto tale profilo.
L'onere della determinazione dell'ammontare del danno, infatti, pur applicando la disciplina dell'art. 1218 c.c., non può certamente ricadere sul debitore/convenuto. In mancanza di tale prova l'attrice non può neanche fare ricorso alla valutazione equitativa effettuata da parte del Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., atteso che tale disposizione non integra uno strumento dettato per colmare le lacune probatorie, ma risulta al contrario approntato per sopperire ad un'oggettiva difficoltà nella quantificazione del danno. L'attrice, se avesse voluto giovarsi di tale strumento, avrebbe quindi dovuto provare la sussistenza del danno e la sua entità materiale. Solo in sede di liquidazione dello stesso, accertata l'impossibilità o la grave difficoltà nella determinazione del danno, sarebbe subentrata la valutazione giudiziale (Cfr. Cass. 4310/2018) La domanda, in definitiva, risulta sfornita di prova e le circostanze allegate a sostegno della stessa sono del tutto asserite, pertanto deve essere rigettata.
8. Le spese seguono la soccombenza e, in base ai parametri previsti dal paragrafo 10 delle tabelle allegate al DM 147/2022, per le cause di valore compreso tra i 56.000,00 e i 260.000,00 euro, sono liquidate, per ciascuna parte, in complessivi € 8.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IV e CPA come per legge.
La somma determinata per i compensi legali è prossima ai minimi, atteso che la causa è stata decisa prevalentemente avendo riguardo ad una questione di diritto, non trattata dalle parti se non a seguito di rilievo del giudice, e considerato che l'istruttoria svolta è stata meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ritenendo ogni altra domanda o eccezione assorbita: pagina 11 di 12 - rigetta le domande formulate dall'attrice;
- condanna la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere a ciascuna parte in causa ovvero
[...]
, CP_1 Controparte_2 Controparte_4
le spese del giudizio, che si liquidano per ognuna in complessivi € 8.000,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IV e CPA come per legge
Firenze, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Umberto Castagnini
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Giorgio Martano.
pagina 12 di 12
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5111/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_2
TEMPORE
TERZO CHIAMATO
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 13.50 innanzi a Umberto Castagnini, con collegamento da remoto, sono comparsi:
Per l'avv. COSTANZO MARIA ROSARIA oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Vitale Daniela
Per l'avv. SCAPPINI FRANCESCA Controparte_1
E' presente per la pratica forense la dott.ssa Persona_1
Per IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_2
TEMPORE l'avv. CHETONI FRANCESCO
Per l'avv. Giuseppe Ranieri. Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Vitale precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale del 7.5.2024 e discute la causa riportandosi agli atti.
pagina 1 di 12 L'avv. Scappini precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione, insiste nelle istanze istruttorie non accolte;
discute la causa riportandosi agli atti. L'avv. Chetoni precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, VI n.1 c.p.c. previa ammissione istanze istruttorie non ammesse;
discute la causa riportandosi agli atti. L'avv. Giuseppe Ranieri precisa le conclusioni come comparsa conclusionale del 12.12.2023; discute la causa riportandosi agli atti. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 15.15, nessuna parte presente, pronuncia l'allegata sentenza provvedendo al contestuale deposito.
Il Giudice Dott. Umberto Castagnini
pagina 2 di 12 N. R.G. 5111/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dott. Umberto Castagnini nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5111/2020 promossa da:
(P. IV ), in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariarosaria Costanzo (C.F.
) e Fabio Panico (C.F. ed elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata in Napoli, via Calata Capodichino n. 243;
- ATTORE -
Contro
P. IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Lanzillotta (C.F. e C.F._3
Francesca Scappini (C.F. ed elettivamente domiciliata presso i loro CodiceFiscale_4 indirizzi PEC;
- CONVENUTO -
e
(P. IV , in persona del legale Controparte_2 P.IV_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Chetoni (C.F.
e Francesca Raffaele (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliata in Firenze, via Duca d'Aosta n. 16;
- TERZO CHIAMATO -
pagina 3 di 12 e
(P. IV ), in persona del Controparte_4 P.IV_4 procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ranieri (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Giuseppe Mazzini n. 50; C.F._7
- TERZO CHIAMATO IN GARANZIA –
Conclusioni dell'attore:
“Voglia l'On.le Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda attorea che è stata estesa in prima udienza di trattazione a tutti i soggetti chiamati e costituitisi ovvero e CP_4 Controparte_5
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle società convenute, ognuna per propria ragione e competenza, in via esclusiva/alternativa/solidale e la violazione del dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c.;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria per i motivi esposti in premessa e annullare il sollecito di pagamento prot. n. 230320195885 e per l'effetto condannare le convenute ognuna per propria ragione e competenza, in via esclusiva/alternativa/solidale allo storno delle fatture emesse a carico dell'attore e della somma di cui all'assegno n.
7222935150- 02 postdatato al 30/01/2020 di € 6.263,01, nonché al rimborso della complessiva somma di € 4.000,00 indebitamente percepita a titolo di acconto;
- condannare le convenute, ognuna per propria ragione e competenza, in via esclusiva/alternativa/solidale, alla restituzione del furgone Renault Trucks 56ANA7-150, tg.
EC256WM, senza oneri e/o costi aggiuntivi, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti e patiendi, diretti e non, anche per il ritardo nella risoluzione della problematica e l'indisponibilità del mezzo durante il tempo eccessivo in cui lo stesso è rimasto fermo per le riparazioni, che in ogni caso non risultarono risolutive, nella somma di €
150.000,00 ovvero nella somma che il Giudice riterrà equa, in diritto o anche ai sensi dell'art
1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto comunque nei limiti del giudizio per valore del Giudice adito di 260.000,00.
Con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione ai procuratori dell'attore, integralmente anticipatari.”
pagina 4 di 12 Conclusioni del convenuto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, nel merito IN VIA PRINCIPALE
- RESPINGERE le domande formulate da nei confronti di Parte_2 [...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa. CP_1
IN VIA SUBORDINATA
- Previo accertamento dell'esclusiva responsabilità e/o del concorso di colpa di
[...]
e/o dell'aggravamento delle conseguenze del danno e/o in ogni caso Parte_2 dell'eccessività della misura del pregiudizio asserito, RESPINGERE la domanda formulata da parte attrice nei confronti di e/o, in subordine, DISPORRE l'azzeramento Controparte_6
e/o, in denegata ipotesi, la riduzione della misura del risarcimento alla somma ritenuta di giustizia;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere in tutto o in parte fondate le domande proposte nei confronti della comparente, CONDANNARE Controparte_2
previo accertamento delle responsabilità, al risarcimento del danno di cui alle domande avversarie, per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- Nell'ulteriore denegata ipotesi dell'accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie,
DICHIARARE tenuta previo accertamento delle responsabilità, a Controparte_2
tenere indenne di quanto sarà tenuta a pagare e comunque delle Controparte_1
conseguenze negative derivanti dalla presente controversia, e per l'effetto CONDANNARE al pagamento di tali somme. Controparte_2
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite e con ogni più ampia riserva.”
Conclusioni del terzo chiamato:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione previamente disattesa e reietta, respingere ogni domanda avanzata nei confronti di
[...] perché infondata in fatto ed in diritto, comunque prescritta ed in ogni caso non Controparte_2
provata. Nella denegata e sin pagina 5 di 12 d'ora impugnata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dispiegate nei confronti della concludente, condannare a sollevare, garantire Controparte_4
e tenere indenne la concludente dal pagamento di qualsiasi somma, onere o spesa, nessuna esclusa, che risultasse tenuta a pagare, ed a rifondere alla concludente le spese sostenute e sostenende per la sua difesa nel presente giudizio, nella misura che verrà accertata e liquidata dal Giudice. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali.”
Conclusioni del terzo chiamato in garanzia:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis, in via preliminare ACCERTARE E DICHIARARE la prescrizione del diritto e la decadenza dell'azione spiegata dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
e per l'effetto RIGETTARE ogni domanda spiegata dalla nei CP_2 Controparte_1 confronti della con ogni conseguenza di causa nei confronti delle Controparte_2
domande di garanzia.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO RIGETTARE le domande di parte attrice nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con ogni conseguenza di causa sulle successive chiamate dei terzi e con CONDANNA di parte attrice al pagamento delle competenze e spese del giudizio anche della Comparente Compagnia.
IN VIA GRADATAMENTE SUBORDINATA
- Nella denegata e deneganda ipotesi in cui fosse ritenuta, anche parzialmente, come fondata la domanda di parte attrice nei confronti della convenuta RIGETTARE Controparte_1
comunque ogni domanda spiegata dalla convenuta nei confronti della Controparte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, con Controparte_2 ogni conseguenza di causa sulle successiva chiamata nei confronti della comparente e conseguentemente CONDANNARE la stessa al pagamento delle competenze e spese del giudizio anche della comparente.
- Nella denegata e deneganda ipotesi in cui fosse ritenuta, anche parzialmente, come fondata la domanda di parte attrice nei confronti della convenuta e nella denegata e Controparte_1 deneganda ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla
[...]
nei confronti della la condanna alla sola somma CP_1 Controparte_7 pagina 6 di 12 che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia tenendo conto anche della condotta attorea ex art. 1227 c.c. e per l'effetto LIMITARE la domanda di manleva della nei confronti di , nei limiti del previsto Controparte_2 Controparte_4 massimale, secondo le condizioni generali di contratto e detratte le previste franchigie e scoperti contenuti nelle stesse e con esclusione delle voci di danno non coperte dalla garanzia assicurativa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Part 1. La società (d'ora in poi ha dedotto Parte_1 Parte_1
-che nel 2016 aveva acquistato dalla società (d'ora in poi ) il CP_1 CP_1 CP_1
furgone Renault Trucks 56ANA7-150 targato EC256WM;
-che a seguito di alcuni danni al veicolo e della rottura del motore si era rivolta alla medesima società per le riparazioni;
-che il veicolo veniva consegnato in data 10.10.2018 e restituito il 3.12.2018; che in data
12.12.2018 la riscontrava nuovamente i medesimi danni e, pertanto, riconsegnava Parte_1
alla il furgone;
CP_1
-che lo stesso veniva nuovamente restituito all'attrice il 31.01.2019; che in data 11.04.2019 si ripresentavano ancora i difetti lamentati in precedenza e che, nonostante le segnalazioni alla
, il problema non veniva risolto;
CP_1
- che, nelle more, provvedeva a corrispondere alla convenuta euro 4.000,00 a titolo di acconto per le riparazioni (a fronte di euro 8.078,02 come da fattura. Cfr. doc. 4, 5 e 6 – parte attrice);
-che in data 5.04.2019 la le intimava, con sollecito di pagamento, il versamento CP_1 delle restanti somme dovute per le riparazioni;
-che con PEC del 17.04.2019, a fronte del ritardo nella riparazione e riconsegna del mezzo, aveva chiesto lo storno delle fatture, il rimborso dei pagamenti già effettuati, il risarcimento dei danni subiti ed, in ogni caso, l'adempimento delle prestazioni pattuite;
-che la comunicazione non riceveva riscontro e che, pertanto, il 14.06.2019 ne veniva inviata un'altra;
-che, a seguito di quest'ultima, la comunicava che il veicolo era pronto per il ritiro CP_1
dal 23.05.2019 e che ciò era già stato comunicato. pagina 7 di 12 In punto di diritto deduceva che tra le parti era in essere un contratto d'opera; che, rispetto allo stesso, la era stata inadempiente;
che a seguito di detto inadempimento aveva CP_1
subito notevoli danni e che, stante la mancata restituzione del furgone, continuava a subirne.
Circa i danni subiti evidenziava in particolare che gli stessi derivavano dal mancato godimento del bene, che aveva comportato, oltre al lucro cessante, la risoluzione di alcuni importanti contratti commerciali e un notevole danno di immagine.
2. La , costituitasi in giudizio, non contestava quanto dedotto dalla CP_1 Parte_1
circa i vari interventi di riparazione, ma evidenziava di essersi avvalsa della società
[...]
(d'ora in poi per effettuare le lavorazioni e, Controparte_2 Controparte_2
pertanto, ne chiedeva la chiamata in causa. Quanto al credito vantato nei confronti dell'attrice deduceva che gli interventi successivi al primo erano stati effettuati in garanzia e che per le riparazioni era stata emessa unicamente la fattura n. 501 del 22.11.2018 (Cfr. doc. 2 – parte convenuta); che oltre ai lavori per cui è causa la le aveva commissionato altre Parte_1
riparazioni, per le quali erano state emesse altre fatture (Cfr. doc. 3, 4, 5, 6 e 7 – parte convenuta); che, stante il mancato pagamento dell'attrice, aveva intrapreso ricorso per decreto ingiuntivo;
che lo stesso veniva concesso e che in assenza di opposizione diventava definitivo
(Cfr. doc. 9 – parte convenuta); che l'attrice ad oggi non aveva provveduto ancora a ritirare il furgone nonostante lo stesso fosse pronto per la riconsegna (alla quale non si opponeva); che non vi fosse inadempimento attesa la mancanza di un termine previsto nel contratto per le operazioni di riparazione e che, comunque, queste erano state regolarmente effettuate;
che l'azione ai sensi dell'art. 2226 c.c. era prescritta e che, comunque, l'eventuale inadempimento era imputabile alla avendo quest'ultima svolto le lavorazioni in Controparte_2 subappalto. Quanto alla domanda di risarcimento del danno ne deduceva l'infondatezza, attesa la totale mancanza di prova e, comunque, evidenziava come il mancato ritiro del furgone fosse rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3. chiamata in causa, si costituiva e contestava di aver svolto i lavori per Controparte_2
cui è causa. Deduceva a riguardo di aver venduto alla un motore semi-completo e CP_1 di aver successivamente effettuato delle verifiche sul furgone per conto della convenuta dalle quali era emerso che i problemi dello stesso dipendevano dall'impianto di raffreddamento del motore. Eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta decadenza dell'azione nei suoi confronti ai sensi pagina 8 di 12 dell'art. 1495 c.c., avendo concluso con al una compravendita e non un contratto CP_1
di altro genere. Ai fini della manleva, nel caso in cui le fosse addebitata una qualche responsabilità, chiedeva di chiamare in causa la propria assicurazione.
4. chiamata in manleva, si costituiva e preliminarmente Controparte_4
eccepiva l'intervenuta decadenza dell'azione nei confronti di Nel merito Controparte_2
deduceva che l'azione dell'attrice era infondata essendo il credito contestato già oggetto di un decreto ingiuntivo;
che comunque l'azione doveva, per le ragioni espresse dalla , CP_1
intendersi prescritta;
che le domande dell'attrice erano del tutto prive di prova;
che la era priva di responsabilità essendosi limitata ad effettuare con la Controparte_2
convenuta una compravendita;
che nel caso di una eventuale responsabilità per danni avrebbe dovuto applicarsi l'art. 1227 c.c., stante il mancato ritiro del furgone da parte dell'attrice. Quanto alla garanzia, nel caso di condanna, chiedeva che questa fosse limitata a quanto previsto dal contratto di assicurazione.
5. In via preliminare deve osservarsi che le domande relative all'accertamento dell'inadempimento della (e le altre questioni connesse relative alle posizioni CP_1
della e di ed al conseguente accertamento Controparte_2 Controparte_4 negativo della sussistenza del credito relativo alle fatture dedotte in giudizio sono già coperte da autorità di cosa giudicata e non possono essere nuovamente esaminate in questa sede.
La convenuta, infatti, ha provato l'esistenza di un decreto ingiuntivo non opposto e, dunque, divenuto definitivo, relativo ai crediti derivanti dal rapporto contrattuale dedotto nel presente giudizio (Cfr. doc. 9 – parte convenuta – decreto ingiuntivo n. 2257 del 1.06.2020, RG
4374/2020 relativo a più fatture, tra le quali la n. 501 del 22.11.2018).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice nelle note autorizzata del 19.3.2025, dopo che la questione è stata sottoposta al contraddittorio ex art. 101 c.p.c., la documentazione è stata tempestivamente prodotta con la comparsa di costituzione e risposta e l'eccezione è quindi rilevabile d'ufficio.
L'insussistenza della causa debendi del credito o fatti modificativi dello stesso si sarebbero dovuti dedurre in sede di opposizione al già menzionato decreto ingiuntivo e non instaurando un autonomo giudizio.
pagina 9 di 12 In mancanza di siffatta opposizione deve ritenersi preclusa qualsiasi azione volta a contestare tanto il credito azionato, quanto il titolo posto a fondamento dello stesso (ex multis
Cass. 8937/24). Deve ricordarsi, infatti, che il decreto ingiuntivo non opposto passa in giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. al pari di una sentenza di condanna e, dunque, per un verso si estende a tutte le questioni logicamente antecedenti e per un altro copre il dedotto ed il deducibile (Cfr. Cass. 33021/2022).
6. Quanto, invece, alla domanda con cui si chiede di ordinare la restituzione del furgone deve preliminarmente osservarsi che non è stato provato, o chiesto di provare, la sussistenza di un termine o di un luogo per la riconsegna del furgone. Non può, dunque, invocarsi la richiesta di adempimento di una specifica obbligazione contrattuale.
Allo stesso modo, tuttavia, non è utilmente esperibile l'azione personale di restituzione, atteso che la stessa presupporrebbe da una parte la prova dell'insussistenza o del sopravvenuto venir meno del titolo giuridico che legittimava il convenuto alla detenzione e dall'altra la mancata cooperazione del detentore (sulla natura dell'azione di restituzione cfr.
Cass SU 7305/2014 e la più recente Cass. 25052/2018).
Pur volendo ritenere esauriti gli effetti del contratto posto in essere tra le parti, atteso il compimento degli interventi di riparazione, non può non evidenziarsi che la convenuta non si
è mai opposta alla restituzione del bene.
Deve rilevarsi, infatti, che non vi è prova che la riconsegna del furgone sia stata in qualche modo ostacolata dalla o che la abbia provato a ritirarlo senza CP_1 Parte_1
successo. Al contrario è provato che la convenuta abbia comunicato alla Parte_1
quantomeno a far data dal 25.06.2019 (Cfr. doc. 11 – pec di riscontro – parte CP_1 attrice), che il mezzo fosse pronto per il ritiro.
L'attrice, dunque, è libera di andare a ritirare il furgone, senza che ciò giustifichi un provvedimento di condanna a carico della convenuta.
Invero, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata all'udienza del 4.3.2025 è emerso che il furgone non è mai stato ritirato, neppure dopo la disponibilità reiterata in corso di causa. La motivazione addotta, ovvero che lo stesso non risultava funzionante e marciante a seguito di sopralluogo effettuato, è generica, non supportata da riscontri documentali e contestata da parte convenuta.
pagina 10 di 12 La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
7. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno deve, anzitutto, ricordarsi che al fine di una siffatta pronuncia occorre provare, oltre all'eventus damni, anche il pregiudizio concretamente subito dalla parte.
Nel caso di specie pur volendo lasciare in disparte la prova dell'inadempimento quale fatto causativo del danno, si deve osservare che l'attrice non prova il danno nel suo ammontare né chiede di provarlo, essendo sia le prove documentali depositate che quelle orali richieste del tutto irrilevanti sotto tale profilo.
L'onere della determinazione dell'ammontare del danno, infatti, pur applicando la disciplina dell'art. 1218 c.c., non può certamente ricadere sul debitore/convenuto. In mancanza di tale prova l'attrice non può neanche fare ricorso alla valutazione equitativa effettuata da parte del Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., atteso che tale disposizione non integra uno strumento dettato per colmare le lacune probatorie, ma risulta al contrario approntato per sopperire ad un'oggettiva difficoltà nella quantificazione del danno. L'attrice, se avesse voluto giovarsi di tale strumento, avrebbe quindi dovuto provare la sussistenza del danno e la sua entità materiale. Solo in sede di liquidazione dello stesso, accertata l'impossibilità o la grave difficoltà nella determinazione del danno, sarebbe subentrata la valutazione giudiziale (Cfr. Cass. 4310/2018) La domanda, in definitiva, risulta sfornita di prova e le circostanze allegate a sostegno della stessa sono del tutto asserite, pertanto deve essere rigettata.
8. Le spese seguono la soccombenza e, in base ai parametri previsti dal paragrafo 10 delle tabelle allegate al DM 147/2022, per le cause di valore compreso tra i 56.000,00 e i 260.000,00 euro, sono liquidate, per ciascuna parte, in complessivi € 8.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IV e CPA come per legge.
La somma determinata per i compensi legali è prossima ai minimi, atteso che la causa è stata decisa prevalentemente avendo riguardo ad una questione di diritto, non trattata dalle parti se non a seguito di rilievo del giudice, e considerato che l'istruttoria svolta è stata meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ritenendo ogni altra domanda o eccezione assorbita: pagina 11 di 12 - rigetta le domande formulate dall'attrice;
- condanna la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere a ciascuna parte in causa ovvero
[...]
, CP_1 Controparte_2 Controparte_4
le spese del giudizio, che si liquidano per ognuna in complessivi € 8.000,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IV e CPA come per legge
Firenze, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Umberto Castagnini
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Giorgio Martano.
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