Ordinanza cautelare 13 aprile 2023
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/06/2025, n. 11193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11193 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11193/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04948/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4948 del 2023, proposto da Printo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Domenico Oropallo, Giovan Candido Di Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
della non debenza, ai sensi dell’art. art. 17, comma 3, lett. d) TUE, del contributo di costruzione previsto dall’art. 16, in riferimento al permesso di costruire n. 50 del 25.3.2021 e, per l’effetto, condannare Roma Capitale:
a) a restituire in favore della ricorrente la somma di € 41.709,35, da quest’ultima già corrisposta a titolo di contributo straordinario ( giusta ricevuta n. 10421 dell’1.3.2021), nonchè la somma di € 119.291,08, già corrisposta a titolo di oneri di urbanizzazione ( giusta ricevuta n. 10421 dell’1.3.2021);
b) a ritenere inefficaci la polizza fideiussoria n. 2021/50/2604769, del 24/02/2021, relativa al contributo commisurato al costo di costruzione pari a € 65.323,10, garantito da Reale Mutua, la polizza fideiussoria n. 2021/50/2604777, del 24/02/2021, relativa al pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione determinati in € 143.745,77, garantito da Reale Mutua, la polizza fideiussoria n. 2021/50/2604773, del 24/02/2021, relativa al pagamento del contributo straordinario pari a € 50.259,77, garantito da Reale Mutua e a disporre lo svincolo di tali polizze;
c) a rimborsare in favore di Printo S.r.l. gli oneri sostenuti per il periodo della loro operatività, oltre interessi dalle date di pagamento degli oneri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 14.3.2023 e depositato in data 20.3.2023, Printo S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale al fine di sentir accertare la non debenza, ai sensi dell’art. art. 17, comma 3, lett. d) TUE, del contributo di costruzione previsto dall’art. 16, in riferimento al permesso di costruire n. 50 del 25.3.2021 e, per l’effetto, condannare Roma Capitale: a) a restituire in favore della ricorrente la somma di € 41.709,35, da quest’ultima già corrisposta a titolo di contributo straordinario ( giusta ricevuta n. 10421 dell’1.3.2021), nonchè la somma di € 119.291,08, già corrisposta a titolo di oneri di urbanizzazione ( giusta ricevuta n. 10421 dell’1.3.2021); b) a ritenere inefficaci la polizza fideiussoria n. 2021/50/2604769, del 24/02/2021, relativa al contributo commisurato al costo di costruzione pari a € 65.323,10, garantito da Reale Mutua, la polizza fideiussoria n. 2021/50/2604777, del 24/02/2021, relativa al pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione determinati in € 143.745,77, garantito da Reale Mutua, la polizza fideiussoria n. 2021/50/2604773, del 24/02/2021, relativa al pagamento del contributo straordinario pari a € 50.259,77, garantito da Reale Mutua e a disporre lo svincolo di tali polizze; c) a rimborsare in favore di Printo S.r.l. gli oneri sostenuti per il periodo della loro operatività, oltre interessi dalle date di pagamento degli oneri.
2. A sostegno del ricorso, la ricorrente allegava un’unica doglianza per la quale l’immobile oggetto del descritto permesso di costruire n. 50 del 25.3.2021 verrebbe realizzato in regime di sostituzione di altro edificio “ distrutto dai bombardamenti dei velivoli alleati della RAF del 19.7.1943 e 13.8.1943 ”. Poiché tale evento rientrerebbe nella nozione di “ pubblica calamità ” di cui all’art. 17, comma 3, lett. d) TUE, la ricorrente sarebbe esentata dal corrispondere in favore delle casse dell’Ente locale il contributo di costruzione afferente al relativo permesso di costruire.
3. In data 4.4.2023, Roma Capitale si costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione operata da parte ricorrente e instando nel rigetto del ricorso.
4. Con memoria del 12.5.2025, parte ricorrente formulava istanza di rinvio dell’udienza pubblica del 4 giugno 2025 sul presupposto per il quale essa avrebbe sollecitato l’Amministrazione, in via stragiudiziale e previa trasmissione di un’articolata perizia, a riesaminare la propria posizione. In forza di tale istanza, Printo S.r.l. ha allegato altresì l’erroneità del descritto permesso di costruire, in quanto esso farebbe riferimento a una “ nuova costruzione” anziché a una “demolizione e ricostruzione di un edificio già esistente ”.
5. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via pregiudiziale di rito, deve essere respinta l’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente, in quanto non sussistono i “ casi eccezionali ” di cui all’art. 73, comma 1 bis , c.p.a. La circostanza dell’intervenuto deposito, da parte della ricorrente, di un’istanza di autotutela, non ancora riscontrata dell’Amministrazione, peraltro su un aspetto, quello dell’erroneità del permesso di costruire, non dedotto nel presente giudizio e che influisce su esso indirettamente, non costituisce, anche in ragione dell’ampio lasso di tempo trascorso e della richiesta di Roma Capitale di decisione della causa, “caso eccezionale”.
7. L’unico motivo di ricorso articolato da parte ricorrente, avente a oggetto l’esenzione della stessa dai costi afferenti al permesso di costruire n. 50/2021 in ragione dell’art. 17, comma 3, lett. d) TUE, è infondato.
L’art. 17, comma 3, lett. d), D.P.R. n. 380/2001 così recita: “ il contributo di costruzione non è dovuto […] per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità ”.
La norma in esame fa quindi riferimento a due diverse e distinte ipotesi (attività imposte dalla norma, da un lato, e attività imposte da provvedimenti, dall’altro), entrambe sorrette dal presupposto della “pubblica calamità”.
Orbene, in disparte la nozione di “pubblica calamità” e la sussumibilità in essa degli eventi bellici, la giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio (C.d.s., n. 2567/2017 e TAR Milano, n. 1319/2019) ha chiarito che “ perché possa ricorrere l’ipotesi di esenzione di cui all’art. 17 [in esame] , occorre che gli interventi da realizzare costituiscano attuazione di norme o di provvedimenti amministrativi che espressamente li prevedono (e non siano invece effetto di una scelta volontaria del soggetto, sia pure in conseguenza di provvedimenti emanati), e che siano stati adottati a seguito di eventi eccezionali, dannosi o pericolosi per la collettività, tali da richiedere l’esercizio di poteri straordinari ”.
Nel caso di specie, le opere oggetto del permesso di costruire n. 50/2021, lungi dall’appalesarsi quali opere imposte da norme o da provvedimenti amministrativi, sono espressione di scelte volontarie del soggetto a tal fine autorizzato da Roma Capitale e, pertanto, esse non rientrano nel perimetro applicativo della norma in esame.
Del resto, come sottolineato dal Consiglio di Stato (sent. n. 2567/2017), le norme di esenzione dal contributo di costruzione – in quanto derogatorie di un principio generale – devono considerarsi norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione.
A ciò deve essere aggiunto come, nel caso di specie, difetta anche il requisito della contestualità tra l’opera demolita e quella da ricostruire, essendo trascorsi oltre 80 anni, richiesto dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Salerno, n. 1426/2024), per l’esenzione di cui all’art. 17, comma 3, lett. d), TUE. La pronuncia menzionata così statuisce: “ inoltre, in mancanza di contestualità, l’esenzione non può fondarsi nemmeno sul rilievo che trattasi di “un intervento di demolizione e ricostruzione senza incremento edilizio che, dunque, non aggrava il carico urbanistico, in quanto il lungo lasso temporale trascorso, tra la demolizione dell'immobile in forza dell’ordinanza sindacale n. 89 del 1981 e la sua ricostruzione in forza del p.d.c. n. 1300 del 2019, impedisce di configurare i due interventi in modo unitario ”.
8. Alla luce di tutto quanto precede, s’impone il rigetto del ricorso.
9. Le spese di lite del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma, Sezione II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte resistente, che liquida in € 3.500,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO