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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 964 / 2024 R.G.;
promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. IRRERA MAURIZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in C.SO
MARCONI, 7 10125 TORINO;
- reclamante contro
DI TORINO Controparte_1
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
, Controparte_2 in persona del curatore dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO Persona_1
NOVARA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in TORINO VIA TREVISO 36;
1 - contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “in via principale e nel merito: in accoglimento del presente reclamo, in riforma della sentenza impugnata, previo ogni più opportuno accertamento, ritenere sussistenti i presupposti per l'esenzione della società dalla liquidazione giudiziale e, pertanto, revocare l'apertura della liquidazione giudiziale della società”.
Per la curatela: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello,
In via principale e nel merito: respingere il reclamo, poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Torino del 13/06/2024, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della . Controparte_3
In ogni caso con vittoria di spese”.
Per il P.G.: “Esprime parere contrario all'accoglimento del gravame presentato”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - La è stata costituita in data 22.07.2016 Parte_1
con capitale sociale di 100.000 euro, ha come unico socio oggi Controparte_4
fallita, ed stata iscritta nella Sezione speciale del Registro delle Imprese come di start-up innovativa;
l'oggetto sociale della riguarda, infatti, la Parte_1
commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, consistenti nella progettazione e nella realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse o da fonti rinnovabili.
2 In data 27.09.2022 (come da visura storica della società, in atti), la Parte_1
è stata cancellata dalla Sezione speciale delle start-up a cura del Conservatore
[...] del Registro Imprese di Torino ai sensi dell'art. 25, co. 16, d.l. 179/2012, per decorso del termine di sessanta mesi previsto dall'art. 25, co. 2, lett. b), d.l. cit.
1.2 – La costituzione della è avvenuta nell'ambito del progetto di Controparte_5
realizzazione da parte di di un impianto di pirogassificazione a CP_4
biomassa legnosa per la fornitura di energia termica al , in Santo Controparte_6
Stefano Belbo;
, come socio unico, dava vita a , CP_4 Controparte_7 che si sarebbe occupata della costruzione dell'impianto, e a , Parte_1 che avrebbe collaborato all'attuazione del progetto. Contr Per il finanziamento dell'operazione, concludeva con la in Parte_1 data 23.11.2017 un finanziamento chirografario di € 890.000, da restituire in n. 132 rate mensili, garantito fino all'80% dal Fondo di Garanzia PMI del MEDIOCREDITO CENTRALE;
in precedenza, e precisamente il 4.07.2017, aveva contratto un Parte_1
Contr altro finanziamento con , sempre dell'importo di € 890.000 e anch'esso garantito dal
MEDIOCREDITO CENTRALE.
1.3 – Il progetto dell'impianto di pirogassificazione, tuttavia, naufragava e la banca mutuante chiedeva a il rientro dell'importo ancora non pagato dei due Parte_1
mutui, ottenendo dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 3293/2022 del 22.02.2022 per complessivi € 1.861.525,31.
1.4 – Con ricorso ex art. 6 l. fall. del 2021, la che vantava un credito Controparte_9 per la tenuta e l'elaborazione della contabilità verso la , ne aveva Parte_1
chiesto al Tribunale di Torino la dichiarazione di fallimento, evidenziando una situazione di insolvenza di detta società in relazione ad una esposizione debitoria che comprendeva anche il finanziamento del 23.11.2017 garantito dal Fondo di Garanzia PMI, contratto per la realizzazione del progetto dell'impianto di pirogassificazione.
Il Tribunale di Torino, con decreto del 15.02.2022, aveva respinto il ricorso, sul rilievo che la società debitrice era una start-up innovativa, esclusa, in base all'art. 31 d.l. 179/2012, dalle procedure concorsuali.
3 1.5 – Con un nuovo ricorso ai sensi dell'art. 38 c.c.i.i. depositato il 9.02.2024, la Procura della Repubblica di Torino ha chiesto al Tribunale di Torino l'apertura della liquidazione giudiziale della , allegando lo stato di insolvenza della società in Parte_1 relazione ad un debito verso di complessivi € 732.700, dei quali € 723.466,31 CP_10
corrisponderebbero al credito da surrogazione ex art. 1203 c.c. del MEDIOCREDITO
CENTRALE (l'iscrizione a ruolo risale al 2023, la cartella risulta notificata il 19.09.2023).
La ha contestato la sussistenza del presupposto soggettivo di Parte_1
fallibilità, rilevando che la situazione debitoria in relazione alla quale si era palesata la insolvenza denunciata dal P.M. era la stessa che già aveva formato oggetto del procedimento pre-fallimentare conclusosi col decreto di rigetto del 15.02.2022 e che, quindi,
l'indebitamento era soltanto quello legato al progetto innovativo per cui era stata costituita come start-up innovativa;
il beneficio dell'esenzione dalle procedure concorsuali maggiori doveva, pertanto, ritenersi ancora operante sebbene fosse stato superato il periodo di 60 mesi (5 anni) dalla costituzione della società.
1.6 – Con sent. n. 273/2024 del 3.07.2024, il Tribunale di Torino ha respinto le argomentazioni della , sul rilievo che l'interpretazione proposta Pt_1 Parte_1
“determinerebbe un nocumento nei confronti dei creditori insoddisfatti durante il periodo di
“vigenza” della protezione legislativa” ed una “elusione della disciplina di favore prevista per le start-up, ovverosia la non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale nel termine di 60 mesi dalla costituzione della società, in quanto alla risulterebbe Pt_2 sostanzialmente indifferente contrarre debiti durante tale arco temporale”; ha conseguentemente disposto l'apertura della liquidazione giudiziale della società.
2. – Avverso la citata sentenza ha proposto reclamo la , Parte_1
riproponendo il tema della perdurante esenzione dalle procedure concorsuali maggiori per le start-up innovative, pur dopo decorso il termine di protezione di 5 anni, laddove l'esposizione debitoria si riferisca al progetto innovativo per cui la società è stata costituita.
2.1 – La reclamante parte dal rilievo che la ratio dell'esenzione dal fallimento (ora liquidazione giudiziale) delle start-up innovative sancita dall'art. 31 d.l 179/2012, sta nell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione e nella volontà di indurre, in questo modo, l'imprenditore (si richiama al riguardo la Relazione illustrativa della legge) “a prendere atto il prima possibile
4 del fallimento del programma posto alla base dell'iniziativa, posto l'elevato tasso di mortalità fisiologico delle start-up”. L'esenzione per 60 mesi, pari alla durata massima di vita della start-up innovativa secondo la previsione dell'art. 25, co. 2, lett. b), d.l. 179/2012, troverebbe la sua ragione nel fatto che l'indebitamento contratto in quell'arco temporale è presuntivamente correlato alla realizzazione del progetto innovativo, i cui risultati sono destinati ad essere verificati nel giro di breve: pertanto, così come l'esenzione dalle procedure concorsuali maggiori non avrebbe senso e non opererebbe se l'insolvenza si manifesta, nei primi cinque anni di vita, in relazione a debiti estranei alla realizzazione del progetto (e in questo caso, la sarebbe soggetta a liquidazione giudiziale), allo stesso Pt_2
modo la continuerebbe a beneficiare della esenzione pur dopo decorso il Pt_2 quinquennio, se l'insolvenza si manifesta rispetto ad una esposizione debitoria legata all'originario progetto innovativo, e non ad altri debiti.
Nel caso in esame, le posizioni debitorie di verso Parte_3 CP_10
corrispondono in larga parte al credito da surroga del MEDIOCREDITO CENTRALE, relativo Contr al finanziamento del 23.11.2017 contratto con proprio per la realizzazione dell'impianto di pirogassificazione per il , per cui essa società era stata costituita CP_6 CP_6
ed iscritta a Registro Imprese come start-up innovativa;
dopo il fallimento di quel progetto, infatti, la società è rimasta inattiva e non ha contratto nuovo debito. Di conseguenza, in quanto l'indebitamento (e la relativa insolvenza) sono comunque correlati al progetto innovativo originario, permarrebbe la ragione del divieto di assoggettamento alle procedure concorsuali maggiori, pur se sono trascorsi i cinque anni previsti dall'art. 25, co. 2, lett. b,
d.l. 179/2012.
Non è contestato lo stato di insolvenza, anche in ragione della condizione di inattività da tempo della società e della completa assenza di prospettive di ripresa, con possibilità di produzione di utili futuri.
2.2 - Si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale , Parte_1 insistendo per il venir meno, con il decorso del quinquennio, dell'esenzione della società dalle procedure concorsuali maggiori;
tale esenzione, già prevista dall'art. 31 d.l. 179/2012, sarebbe stata parzialmente derogata dal correttivo di cui al d.lgs. 136/2024, il quale, modificando il co. 1 dell'art. 37 c.c.i.i., avrebbe consentito alle start-up innovative non costituenti imprese minori di chiedere in proprio l'accesso, tra l'altro, alla liquidazione giudiziale;
d'altra parte, vi sarebbero anche debiti insorti successivamente al quinquennio che concorrono a formare la massa passiva, nello specifico verso ACQUEDOTTO
5 VALTIGLIONE, di € 5.786,26 per fornitura d'acqua, e verso l'ENEL di € 8.494,06 per consumi di energia elettrica, sicchè anche aderendo alla tesi della reclamante, il passivo sarebbe formato anche da debiti comunque non connessi al progetto innovativo per cui la società era stata costituita nel 2017 come start-up innovativa.
2.3 – Il P.G. ha concluso per la reiezione del reclamo, ritenendo corretto l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, in relazione all'attuale assenza di esenzione dalle procedure concorsuali della , e sussistenti i presupposti ex art. Pt_1 Parte_1
121 c.c.i.i. per l'apertura della liquidazione giudiziale.
3. – All'udienza di discussione la curatela ha prodotto copia delle domande di ammissione al passivo di ACQUEDOTTO VALTIGLIONE e di ENEL, comprendenti anche periodo oltre il quinquennio dalla costituzione della società – onde sostenere l'infondatezza in fatto della tesi avversaria circa la composizione dell'indebitamento.
La difesa reclamante ha chiesto termine per la disamina delle predette domande e degli allegati.
4. – La decisione sul reclamo può essere assunta a prescindere dalla concessione di un termine a difesa richiesto alla società reclamante a fronte delle produzioni effettuate all'udienza dal legale della curatela, valendo l'assorbente rilievo della non accoglibilità della tesi (pur suggestiva) di una perduranza, oltre i 60 mesi, dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale, se il passivo è composto da debiti riferibili al progetto innovativo, per il quale la start-up è stata costituita.
4.1 – Commentando le disposizioni contenute nella sez. IX - Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative del d.l. 18.10.2012, n. 179, si è osservato in dottrina come per la sua breve durata, fissata dalla legge in non oltre 60 mesi, decorsi i quali la società mantiene solo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro Imprese, la
[...]
si presenti non tanto come un tipo di impresa a sé, di natura temporanea e che Parte_4
poi si trasforma in una comune impresa commerciale, bensì come il primo ciclo di vita di una stessa impresa avente per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico – ciclo che corrisponde alla fase iniziale in cui si svolgono le operazioni di avvio dell'attività innovativa.
6 La temporaneità della start-up, parametrata ad un termine individuato dal legislatore sulla base del dato statistico dell'alto tasso di mortalità nei primi cinque anni di vita delle nuove imprese che investono in innovazioni, assicura il passaggio dell'impresa da una fase iniziale contraddistinta da un elevato rischio economico legato al possibile insuccesso del progetto innovativo (e nella quale, quindi, è del tutto ragionevole ipotizzare una situazione fisiologica di perdite) ad una fase di maggiore stabilità finanziaria, in cui il progetto iniziale è ormai decollato ed ha cominciato a dare i risultati.
Durante questo periodo, il d.l. 179/2021 ha previsto una serie di deroghe alla disciplina societaria e concorsuale nell'assunto che sia normale un andamento in perdita: da un lato garantendo una maggiore flessibilità nella ricapitalizzazione, con una estensione di dodici mesi del rinvio a nuovo delle perdite e, nelle ipotesi più gravi, quando la perdita intacchi il minimo legale, consentendo il differimento della ricapitalizzazione alla chiusura dell'esercizio successivo (art. 26); dall'altro, e in parallelo, esentando (art. 31) le start-up dalle procedure concorsuali maggiori ed assoggettandole invece alle diverse procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio, più snelle, di cui alla l. 3/2021, destinate ai soli insolventi civili.
In questo modo, si concede all'iniziativa imprenditoriale innovativa, che si vuole favorire ed incentivare, un arco temporale statisticamente adeguato entro il quale valutare il successo o l'insuccesso del progetto iniziale.
Questo è, del resto, quanto si evince dalla Relazione illustrativa all'art. 31 d.l. cit., riportato in nota dalla reclamante: “L'intervento è volto a disciplinare il fenomeno della crisi aziendale della start-up innovativa tenendo conto dell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione. Si vuole indurre
l'imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell'iniziativa, posto l'elevato tasso di mortalità fisiologica delle start-up. La scelta è quella di sottrarre le società start-up alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alle procedure concorsuali previste dal capo II della legge
n. 3 del 2012 (…). L'obiettivo perseguito è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della start-up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare fondato non sulla perdita di capacità dell'imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali. Si vuole impedire che lo start-upper si veda in qualche modo limitare la possibilità di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo …”.
7 Ma se così è, la protezione derivante dal maggior rischio imprenditoriale della fase di inizio dell'attività (ossia, appunto, il periodo in cui l'impresa assume la forma di start-up innovativa) non può prolungarsi indefinitamente oltre il termine di durata di detta fase, fissato per legge: il risultato dell'iniziativa deve manifestarsi entro quel lasso di tempo e, se è negativo e produce una condizione di insolvenza, la società potrà accedere alle procedure concorsuali
“minori”, godendo di procedure di ristrutturazione del debito o di liquidazione veloci e senza penalizzazioni;
se il termine viene superato, la conservazione del beneficio non è più giustificato, proprio perché al palesarsi dell'insuccesso e del conseguente dissesto nei cinque anni, lo start-upper può ed anzi deve ricorrere agli strumenti regolativi della crisi e della insolvenza previsti per le imprese minori, e non attendere oltre, o proseguendo nell'attività o – come accaduto nella fattispecie – abbandonando l'impresa e lasciandola inattiva col proprio carico di debiti rimasti inadempiuti.
4.2 – Applicando tali rilievi al caso in esame, è proprio il comportamento degli organi della di lasciar andare la società dopo il risultato negativo del progetto di Parte_1
pirogassificazione in Santo Stefano Belbo, per cui la società era stata costituita come start- up, con una situazione di insolvenza palesatasi entro il quinquennio (la prima istanza di fallimento è del 2021, e la reclamata non nega di essere stata già in allora decotta), e senza invece regolare l'insolvenza col mezzo delle procedure agevolate della l. 3/2012 prima dello spirare dei cinque anni nel luglio 2022, a rendere del tutto corretto e conforme alla legge l'assoggettamento di detta società alla liquidazione giudiziale, essendo venute meno le ragioni dell'esenzione dalla soggezione alle procedure concorsuali maggiori.
5. – Il reclamo, per concludere, deve essere respinto.
L'assoluta novità della questione è motivo per disporre, ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c., la compensazione delle spese di giudizio.
Va nondimeno dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da vverso la sent. n. 273/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Torino in data 3.07.2024, con ricorso depositato in data 1.08.2024:
8 a) respinge il reclamo;
b) compensa le spese;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 964 / 2024 R.G.;
promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. IRRERA MAURIZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in C.SO
MARCONI, 7 10125 TORINO;
- reclamante contro
DI TORINO Controparte_1
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
, Controparte_2 in persona del curatore dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO Persona_1
NOVARA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in TORINO VIA TREVISO 36;
1 - contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “in via principale e nel merito: in accoglimento del presente reclamo, in riforma della sentenza impugnata, previo ogni più opportuno accertamento, ritenere sussistenti i presupposti per l'esenzione della società dalla liquidazione giudiziale e, pertanto, revocare l'apertura della liquidazione giudiziale della società”.
Per la curatela: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello,
In via principale e nel merito: respingere il reclamo, poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Torino del 13/06/2024, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della . Controparte_3
In ogni caso con vittoria di spese”.
Per il P.G.: “Esprime parere contrario all'accoglimento del gravame presentato”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - La è stata costituita in data 22.07.2016 Parte_1
con capitale sociale di 100.000 euro, ha come unico socio oggi Controparte_4
fallita, ed stata iscritta nella Sezione speciale del Registro delle Imprese come di start-up innovativa;
l'oggetto sociale della riguarda, infatti, la Parte_1
commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, consistenti nella progettazione e nella realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse o da fonti rinnovabili.
2 In data 27.09.2022 (come da visura storica della società, in atti), la Parte_1
è stata cancellata dalla Sezione speciale delle start-up a cura del Conservatore
[...] del Registro Imprese di Torino ai sensi dell'art. 25, co. 16, d.l. 179/2012, per decorso del termine di sessanta mesi previsto dall'art. 25, co. 2, lett. b), d.l. cit.
1.2 – La costituzione della è avvenuta nell'ambito del progetto di Controparte_5
realizzazione da parte di di un impianto di pirogassificazione a CP_4
biomassa legnosa per la fornitura di energia termica al , in Santo Controparte_6
Stefano Belbo;
, come socio unico, dava vita a , CP_4 Controparte_7 che si sarebbe occupata della costruzione dell'impianto, e a , Parte_1 che avrebbe collaborato all'attuazione del progetto. Contr Per il finanziamento dell'operazione, concludeva con la in Parte_1 data 23.11.2017 un finanziamento chirografario di € 890.000, da restituire in n. 132 rate mensili, garantito fino all'80% dal Fondo di Garanzia PMI del MEDIOCREDITO CENTRALE;
in precedenza, e precisamente il 4.07.2017, aveva contratto un Parte_1
Contr altro finanziamento con , sempre dell'importo di € 890.000 e anch'esso garantito dal
MEDIOCREDITO CENTRALE.
1.3 – Il progetto dell'impianto di pirogassificazione, tuttavia, naufragava e la banca mutuante chiedeva a il rientro dell'importo ancora non pagato dei due Parte_1
mutui, ottenendo dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 3293/2022 del 22.02.2022 per complessivi € 1.861.525,31.
1.4 – Con ricorso ex art. 6 l. fall. del 2021, la che vantava un credito Controparte_9 per la tenuta e l'elaborazione della contabilità verso la , ne aveva Parte_1
chiesto al Tribunale di Torino la dichiarazione di fallimento, evidenziando una situazione di insolvenza di detta società in relazione ad una esposizione debitoria che comprendeva anche il finanziamento del 23.11.2017 garantito dal Fondo di Garanzia PMI, contratto per la realizzazione del progetto dell'impianto di pirogassificazione.
Il Tribunale di Torino, con decreto del 15.02.2022, aveva respinto il ricorso, sul rilievo che la società debitrice era una start-up innovativa, esclusa, in base all'art. 31 d.l. 179/2012, dalle procedure concorsuali.
3 1.5 – Con un nuovo ricorso ai sensi dell'art. 38 c.c.i.i. depositato il 9.02.2024, la Procura della Repubblica di Torino ha chiesto al Tribunale di Torino l'apertura della liquidazione giudiziale della , allegando lo stato di insolvenza della società in Parte_1 relazione ad un debito verso di complessivi € 732.700, dei quali € 723.466,31 CP_10
corrisponderebbero al credito da surrogazione ex art. 1203 c.c. del MEDIOCREDITO
CENTRALE (l'iscrizione a ruolo risale al 2023, la cartella risulta notificata il 19.09.2023).
La ha contestato la sussistenza del presupposto soggettivo di Parte_1
fallibilità, rilevando che la situazione debitoria in relazione alla quale si era palesata la insolvenza denunciata dal P.M. era la stessa che già aveva formato oggetto del procedimento pre-fallimentare conclusosi col decreto di rigetto del 15.02.2022 e che, quindi,
l'indebitamento era soltanto quello legato al progetto innovativo per cui era stata costituita come start-up innovativa;
il beneficio dell'esenzione dalle procedure concorsuali maggiori doveva, pertanto, ritenersi ancora operante sebbene fosse stato superato il periodo di 60 mesi (5 anni) dalla costituzione della società.
1.6 – Con sent. n. 273/2024 del 3.07.2024, il Tribunale di Torino ha respinto le argomentazioni della , sul rilievo che l'interpretazione proposta Pt_1 Parte_1
“determinerebbe un nocumento nei confronti dei creditori insoddisfatti durante il periodo di
“vigenza” della protezione legislativa” ed una “elusione della disciplina di favore prevista per le start-up, ovverosia la non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale nel termine di 60 mesi dalla costituzione della società, in quanto alla risulterebbe Pt_2 sostanzialmente indifferente contrarre debiti durante tale arco temporale”; ha conseguentemente disposto l'apertura della liquidazione giudiziale della società.
2. – Avverso la citata sentenza ha proposto reclamo la , Parte_1
riproponendo il tema della perdurante esenzione dalle procedure concorsuali maggiori per le start-up innovative, pur dopo decorso il termine di protezione di 5 anni, laddove l'esposizione debitoria si riferisca al progetto innovativo per cui la società è stata costituita.
2.1 – La reclamante parte dal rilievo che la ratio dell'esenzione dal fallimento (ora liquidazione giudiziale) delle start-up innovative sancita dall'art. 31 d.l 179/2012, sta nell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione e nella volontà di indurre, in questo modo, l'imprenditore (si richiama al riguardo la Relazione illustrativa della legge) “a prendere atto il prima possibile
4 del fallimento del programma posto alla base dell'iniziativa, posto l'elevato tasso di mortalità fisiologico delle start-up”. L'esenzione per 60 mesi, pari alla durata massima di vita della start-up innovativa secondo la previsione dell'art. 25, co. 2, lett. b), d.l. 179/2012, troverebbe la sua ragione nel fatto che l'indebitamento contratto in quell'arco temporale è presuntivamente correlato alla realizzazione del progetto innovativo, i cui risultati sono destinati ad essere verificati nel giro di breve: pertanto, così come l'esenzione dalle procedure concorsuali maggiori non avrebbe senso e non opererebbe se l'insolvenza si manifesta, nei primi cinque anni di vita, in relazione a debiti estranei alla realizzazione del progetto (e in questo caso, la sarebbe soggetta a liquidazione giudiziale), allo stesso Pt_2
modo la continuerebbe a beneficiare della esenzione pur dopo decorso il Pt_2 quinquennio, se l'insolvenza si manifesta rispetto ad una esposizione debitoria legata all'originario progetto innovativo, e non ad altri debiti.
Nel caso in esame, le posizioni debitorie di verso Parte_3 CP_10
corrispondono in larga parte al credito da surroga del MEDIOCREDITO CENTRALE, relativo Contr al finanziamento del 23.11.2017 contratto con proprio per la realizzazione dell'impianto di pirogassificazione per il , per cui essa società era stata costituita CP_6 CP_6
ed iscritta a Registro Imprese come start-up innovativa;
dopo il fallimento di quel progetto, infatti, la società è rimasta inattiva e non ha contratto nuovo debito. Di conseguenza, in quanto l'indebitamento (e la relativa insolvenza) sono comunque correlati al progetto innovativo originario, permarrebbe la ragione del divieto di assoggettamento alle procedure concorsuali maggiori, pur se sono trascorsi i cinque anni previsti dall'art. 25, co. 2, lett. b,
d.l. 179/2012.
Non è contestato lo stato di insolvenza, anche in ragione della condizione di inattività da tempo della società e della completa assenza di prospettive di ripresa, con possibilità di produzione di utili futuri.
2.2 - Si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale , Parte_1 insistendo per il venir meno, con il decorso del quinquennio, dell'esenzione della società dalle procedure concorsuali maggiori;
tale esenzione, già prevista dall'art. 31 d.l. 179/2012, sarebbe stata parzialmente derogata dal correttivo di cui al d.lgs. 136/2024, il quale, modificando il co. 1 dell'art. 37 c.c.i.i., avrebbe consentito alle start-up innovative non costituenti imprese minori di chiedere in proprio l'accesso, tra l'altro, alla liquidazione giudiziale;
d'altra parte, vi sarebbero anche debiti insorti successivamente al quinquennio che concorrono a formare la massa passiva, nello specifico verso ACQUEDOTTO
5 VALTIGLIONE, di € 5.786,26 per fornitura d'acqua, e verso l'ENEL di € 8.494,06 per consumi di energia elettrica, sicchè anche aderendo alla tesi della reclamante, il passivo sarebbe formato anche da debiti comunque non connessi al progetto innovativo per cui la società era stata costituita nel 2017 come start-up innovativa.
2.3 – Il P.G. ha concluso per la reiezione del reclamo, ritenendo corretto l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, in relazione all'attuale assenza di esenzione dalle procedure concorsuali della , e sussistenti i presupposti ex art. Pt_1 Parte_1
121 c.c.i.i. per l'apertura della liquidazione giudiziale.
3. – All'udienza di discussione la curatela ha prodotto copia delle domande di ammissione al passivo di ACQUEDOTTO VALTIGLIONE e di ENEL, comprendenti anche periodo oltre il quinquennio dalla costituzione della società – onde sostenere l'infondatezza in fatto della tesi avversaria circa la composizione dell'indebitamento.
La difesa reclamante ha chiesto termine per la disamina delle predette domande e degli allegati.
4. – La decisione sul reclamo può essere assunta a prescindere dalla concessione di un termine a difesa richiesto alla società reclamante a fronte delle produzioni effettuate all'udienza dal legale della curatela, valendo l'assorbente rilievo della non accoglibilità della tesi (pur suggestiva) di una perduranza, oltre i 60 mesi, dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale, se il passivo è composto da debiti riferibili al progetto innovativo, per il quale la start-up è stata costituita.
4.1 – Commentando le disposizioni contenute nella sez. IX - Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative del d.l. 18.10.2012, n. 179, si è osservato in dottrina come per la sua breve durata, fissata dalla legge in non oltre 60 mesi, decorsi i quali la società mantiene solo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro Imprese, la
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si presenti non tanto come un tipo di impresa a sé, di natura temporanea e che Parte_4
poi si trasforma in una comune impresa commerciale, bensì come il primo ciclo di vita di una stessa impresa avente per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico – ciclo che corrisponde alla fase iniziale in cui si svolgono le operazioni di avvio dell'attività innovativa.
6 La temporaneità della start-up, parametrata ad un termine individuato dal legislatore sulla base del dato statistico dell'alto tasso di mortalità nei primi cinque anni di vita delle nuove imprese che investono in innovazioni, assicura il passaggio dell'impresa da una fase iniziale contraddistinta da un elevato rischio economico legato al possibile insuccesso del progetto innovativo (e nella quale, quindi, è del tutto ragionevole ipotizzare una situazione fisiologica di perdite) ad una fase di maggiore stabilità finanziaria, in cui il progetto iniziale è ormai decollato ed ha cominciato a dare i risultati.
Durante questo periodo, il d.l. 179/2021 ha previsto una serie di deroghe alla disciplina societaria e concorsuale nell'assunto che sia normale un andamento in perdita: da un lato garantendo una maggiore flessibilità nella ricapitalizzazione, con una estensione di dodici mesi del rinvio a nuovo delle perdite e, nelle ipotesi più gravi, quando la perdita intacchi il minimo legale, consentendo il differimento della ricapitalizzazione alla chiusura dell'esercizio successivo (art. 26); dall'altro, e in parallelo, esentando (art. 31) le start-up dalle procedure concorsuali maggiori ed assoggettandole invece alle diverse procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio, più snelle, di cui alla l. 3/2021, destinate ai soli insolventi civili.
In questo modo, si concede all'iniziativa imprenditoriale innovativa, che si vuole favorire ed incentivare, un arco temporale statisticamente adeguato entro il quale valutare il successo o l'insuccesso del progetto iniziale.
Questo è, del resto, quanto si evince dalla Relazione illustrativa all'art. 31 d.l. cit., riportato in nota dalla reclamante: “L'intervento è volto a disciplinare il fenomeno della crisi aziendale della start-up innovativa tenendo conto dell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione. Si vuole indurre
l'imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell'iniziativa, posto l'elevato tasso di mortalità fisiologica delle start-up. La scelta è quella di sottrarre le società start-up alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alle procedure concorsuali previste dal capo II della legge
n. 3 del 2012 (…). L'obiettivo perseguito è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della start-up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare fondato non sulla perdita di capacità dell'imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali. Si vuole impedire che lo start-upper si veda in qualche modo limitare la possibilità di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo …”.
7 Ma se così è, la protezione derivante dal maggior rischio imprenditoriale della fase di inizio dell'attività (ossia, appunto, il periodo in cui l'impresa assume la forma di start-up innovativa) non può prolungarsi indefinitamente oltre il termine di durata di detta fase, fissato per legge: il risultato dell'iniziativa deve manifestarsi entro quel lasso di tempo e, se è negativo e produce una condizione di insolvenza, la società potrà accedere alle procedure concorsuali
“minori”, godendo di procedure di ristrutturazione del debito o di liquidazione veloci e senza penalizzazioni;
se il termine viene superato, la conservazione del beneficio non è più giustificato, proprio perché al palesarsi dell'insuccesso e del conseguente dissesto nei cinque anni, lo start-upper può ed anzi deve ricorrere agli strumenti regolativi della crisi e della insolvenza previsti per le imprese minori, e non attendere oltre, o proseguendo nell'attività o – come accaduto nella fattispecie – abbandonando l'impresa e lasciandola inattiva col proprio carico di debiti rimasti inadempiuti.
4.2 – Applicando tali rilievi al caso in esame, è proprio il comportamento degli organi della di lasciar andare la società dopo il risultato negativo del progetto di Parte_1
pirogassificazione in Santo Stefano Belbo, per cui la società era stata costituita come start- up, con una situazione di insolvenza palesatasi entro il quinquennio (la prima istanza di fallimento è del 2021, e la reclamata non nega di essere stata già in allora decotta), e senza invece regolare l'insolvenza col mezzo delle procedure agevolate della l. 3/2012 prima dello spirare dei cinque anni nel luglio 2022, a rendere del tutto corretto e conforme alla legge l'assoggettamento di detta società alla liquidazione giudiziale, essendo venute meno le ragioni dell'esenzione dalla soggezione alle procedure concorsuali maggiori.
5. – Il reclamo, per concludere, deve essere respinto.
L'assoluta novità della questione è motivo per disporre, ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c., la compensazione delle spese di giudizio.
Va nondimeno dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da vverso la sent. n. 273/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Torino in data 3.07.2024, con ricorso depositato in data 1.08.2024:
8 a) respinge il reclamo;
b) compensa le spese;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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