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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
RGL 9/2024
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 07.05.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
04.05.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data
05.05.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 9/2024 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. B. Maviglia -
contro
sede Controparte_1
di Modena, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. I. P. Basile, l'Avv. G. Basile e l'Avv. E. Cascio –
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso avviso di addebito n. 370 2023 00013043
34 000, formato in data 24.11.2023, notificato tramite PEC in data
15.12.2023, contenente intimazione di pagamento di € 10.098,56 per contributi IVS a percentuale dovuti alla Gestione Commercianti e relativi accessori per il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 03.01.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023 00013043
2 34 000, formato in data 24.11.2023, notificato tramite PEC in data
15.12.2023, contenente intimazione di pagamento di € 10.098,56 per mancato pagamento contributi IVS a percentuale dovuti alla Gestione
Commercianti e relativi accessori per l'anno 2017.
Il ricorrente contestava l'illegittimità dell'avviso di addebito per assenza di sottoscrizione e violazione dell'art. 30, comma 2, D.L. n.
78/2010, la non debenza delle somme intimate per intervenuta decadenza
ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999, l'infondatezza della pretesa dell' e la CP_1
prescrizione dell'asserito credito.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 9/2024 R.G., il Giudice Dott. Vincenzo
Conte fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 19.09.2024.
In data 30.07.2024 si costituiva l' Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in
[...]
diritto.
Alla suddetta udienza, tenutasi con la modalità ex art. 127 bis c.p.c.
e, quindi, tramite collegamento da remoto, parte ricorrente contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, si riportava al ricorso ed alle conclusioni ivi formulate e rilevava l'assenza di sottoscrizione e di attestazione di conformità al suo originale informatico della comunicazione del giorno 03.06.2022. Parte resistente si riportava alla memoria difensiva contestando le deduzioni avversarie per le stesse ragioni dedotte nella memoria di costituzione. A scioglimento della riserva assunta, il Giudice
assegnava l'istruzione e la definizione del procedimento al Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo e rinviava per il prosieguo all'udienza del
24.10.2024.
Alla sopra menzionata udienza, tenutasi con la modalità ex art. 127
ter c.p.c. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, il Giudice
3 Onorario, lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da entrambi i procuratori delle parti, rinviava per discussione e decisione all'udienza del giorno 07.05.2025, concedendo termine per il deposito di note.
Terminata l'udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter
c.p.c. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, il Giudice Onorario,
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da entrambi i procuratori delle parti, sulle conclusioni dagli stessi precisate, si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, per quanto attiene alla eccepita violazione dell'art. 25, D. Lgs. 46/1999, occorre rilevare che detto articolo prevede che i contributi o premi dovuti agli Enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Ebbene, la tardiva iscrizione a ruolo attiene alla legittimità formale di due atti esecutivi, l'iscrizione a ruolo e l'avviso di addebito, e dunque integra un'opposizione agli atti esecutivi, consentita ex art. 24, VI comma, D. Lgs.
n. 46/1999 per il quale “Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi
inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e
4 seguenti del codice di procedura civile” ed ex art. 29, II comma, del medesimo decreto per il quale “Alle entrate indicate nel comma 1
dunque, anche quelle non tributarie> non si applica la disposizione del
comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente
decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono
nelle forme ordinarie”.
Poiché, infatti, il citato art. 57 del D.P.R. n. 602/1973, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni
ex art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, né quelle ex art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, deve ritenersi a contrario che in relazione alla riscossione dei crediti contributivi, e cioè non tributari, le opposizioni ex
artt. 615, 617 e 618 bis c.p.c., siano consentite secondo le regole generali
(in senso conforme, Cassazione-Sezione Lavoro n. 21863/2004).
Se così è, le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione, nonché della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla loro notificazione ex art. 617, II comma, c.p.c.
E, nel caso di specie, si ribadisce come la tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999, integri un vizio formale del procedimento, per il quale è consolidato l'orientamento secondo cui quella di cui all'art. 25, I comma, D. Lgs. n. 46/1999 è una decadenza processuale e non sostanziale come è confermato: a) dal tenore testuale della norma, che si riferisce alla decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza
5 dal piano processuale anche a quello sostanziale;
c) dalla non conformità
all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'Ente
previdenziale la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
d) dalla
ratio desumibile anche dai lavori preparatori, dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo dell'iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'Ente previdenziale un più agile strumento di realizzazione dei crediti, non a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
e) dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva, quest'ultima in capo all'esattore, mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale (vedasi Cassazione n. 5792/2015).
Anche in tal caso il vizio riguarda la legittimità dell'atto ex art. 617
c.p.c., non anche il diritto dell'esattore di procedere a esecuzione forzata ex
art. 615 c.p.c.
Dunque, nel caso de quo, il ricorrente avrebbe dovuto svolgere, come ha svolto, l'opposizione relativa a tale motivo entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso. Ed infatti “È naturalmente ben possibile che con un
unico atto vengano esperite entrambe le azioni, a condizione che
l'opposizione agli atti esecutivi risulti proposta nel termine di venti giorni
dalla notifica della cartella (escludendo la stessa possibilità di ricorsi
separati un vulnus per l'attività difensiva, in ragione del maggior termine di
quaranta giorni previsto per opposizione all'esecuzione che risulterebbe
sacrificato dalla scelta, non obbligata, dell'opposizione unitaria) … In
conseguenza, qualora l'unico atto di opposizione risulti essere stato
depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D. Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 cod. proc. civ., non
possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla
6 regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (ex multis,
Cassazione n. 15116/2015).
Nel caso di specie, il ricorrente ha tempestivamente svolto l'opposizione relativa alla tardività dell'iscrizione a ruolo del credito,
avendola proposta entro il termine di venti giorni dalla conoscenza del suddetto avviso, avvenuta in data 15.12.2023 con la notificazione ed avendo proposto tale opposizione in data 03.01.2024, giorno del deposito telematico del ricorso;
per quanto sopra, pertanto, essa è pienamente tempestiva.
Nondimeno, si deve comunque rilevare che il Giudice dell'opposizione deve comunque esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'Istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali dell'avviso di addebito comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (ex multis, Cassazione n.
14149/2012; Cassazione n. 774/2015 e Cassazione n. 26395/2011).
2. Per quanto attiene, poi, alla eccepita prescrizione del credito contributivo dall' vantato con riferimento all'anno 2017, ritiene CP_1
codesto Giudicante che la detta eccezione di prescrizione non sia da accogliere.
Pregiudizialmente, infatti, occorre dare atto della ondivaga giurisprudenza sul punto che, in più occasioni, si è espressa in maniera discordante fino ad assumere, negli ultimi arresti, una posizione ferma e nettamente predominante in ordine, appunto, alla individuazione del termine di prescrizione.
7 Diversi orientamenti si sono, infatti, avuti sul punto della prescrizione, a partire dalle pronunce secondo le quali il termine decorre dalla presentazione della dichiarazione (ex multis, Cassazione, ordinanza
20.04.2016, n. 7836), a quelle secondo cui lo stesso decorre dalla data di scadenza del pagamento del contributo (ex multis, Cassazione – Sezione
Lavoro, sentenza 31.10.2018, n. 27950), fino a quelle che lo ritengono sospeso in costanza della mancata compilazione del quadro RR ritenendolo ipotesi di doloso occultamento del credito (ex multis, Cassazione – Sezione
Lavoro, 07.03.2019, n. 6677).
Tra tutti i predetti orientamenti, si ritiene di potere pacificamente individuare tale termine decorrente dalla data di scadenza del pagamento del contributo, dando in tal modo continuità ad uguale orientamento, ormai da considerarsi diritto vivente.
A suffragio di quanto argomentato, si veda la sentenza della Corte di
Cassazione – Sezione Lavoro, 23.02.2021, n. 4899, allorquando statuisce
“L'inadempimento dell'obbligo di versare i contributi, si verifica nel
momento in cui, alla scadenza fissata, il contribuente omette il versamento.
Solo da quel momento può esercitare il suo diritto di credito, non CP_1
essendo rilevanti né la modalità prescelta per la presentazione della
dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica), né l'epoca temporale per
detto adempimento”. Ed ancora “In materia previdenziale, la prescrizione
dei contributi decorre dal momento in cui scadono i termini per il
pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della
dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in
quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non
costituisce presupposto del credito contributivo“ (ex plurimis, Cassazione –
8 Sezione Lavoro, 09.07.2020, n. 14638 e Cassazione – Sezione Lavoro,
11.02.2021, n. 3367).
Ad abundantiam, “In tema di contributi a percentuale, posto che il fatto
costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta
produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito
professionale, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini
di pagamento per il versamento delle relative somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi“ (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro,
31.10.2018, n. 27950).
Dunque, nel caso di specie, essendo i contributi riferiti all'anno 2017,
il termine di pagamento aveva scadenza in data 02.07.2018 e da tale data decorreva, quindi, la prescrizione. Ebbene, alla data del 15.12.2023 il termine di prescrizione non si era compiuto in ragione della sospensione del suo decorso nel periodo emergenziale.
Invero, l'articolo 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, ha previsto: “I termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per
il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, entrato in vigore il 31.12.2020 e convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021,
ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “I termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3
comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di
9 entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione".
Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 ed, ancora, per 182
giorni dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni. Da quanto sopra argomentato, consegue inevitabilmente che per detto anno 2017, la notifica dell'avviso di addebito de quo è da reputarsi del tutto tempestivo,
stante l'intervenuta normativa emergenziale (prescrizione quinquennale
02.07.2023, cui sommare 311 giorni: termine ultimo 08.05.2024). Ciò
anche senza prendere in considerazione la Comunicazione di Debito ricevuta dal ricorrente in data 03.06.2022.
3. Passando, ora, al merito della vertenza, ritiene codesto
Giudicante che l'opposizione meriti accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre innanzitutto dare atto che l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova. Ex art. 2697
cod. civ., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis, Cassazione, n. 5763/2002 e
Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo, infatti, il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità,
“Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del
credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi CP_1
della pretesa contributiva” (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro,
sentenza n. 14965 del giorno 06.09.2012 e Cassazione – Sezione Lavoro,
sentenza n. 22862 del 10.11.2010). Come inoltre ha chiarito anche la Corte
10 di Appello di Bologna in numerose sentenze, l' è “tenuto a provare CP_1
l'effettività del maggior reddito che si assume percepito” (ex plurimis,
sentenza n. 733/2015 del 25.08.2015 e sentenza n. 1002/2015 del
20.10.2015) e nel caso di specie difetta proprio la prova del maggior reddito prodotto dal ricorrente.
L' infatti, assolutamente nulla ha posto a fondamento dell'avviso di CP_1
addebito, né ha fornito allegazioni in fatti circa la natura e la sussistenza dei fatti costitutivi generatori del maggior reddito, né ha depositato ulteriore documentazione contabile, circostanze tutte che paralizzano l'ulteriore scrutinio nel merito della fondatezza della pretesa contributiva.
Ebbene, da tutto quanto sopra esposto, si ritiene non si possa inconfutabilmente ritenere provata la tesi sostenuta dall resistente e CP_1
si debba abbracciare quanto al contrario asserito dal ricorrente che, seppur succintamente e senza che sullo stesso comunque incomba un compiuto onere probatorio, ha pur sempre sollevato contestazioni ed eccezioni relativamente al merito.
Per tutte le suddette ragioni, pertanto, non può certamente dirsi compiutamente e pienamente assolto l'onere probatorio a carico dell'
[...]
e da tale carenza probatoria, conseguentemente, l'avviso di CP_2
addebito non può che essere annullato e deve essere dichiarato insussistente il diritto azionato per mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi e, quindi, conclusivamente, per i motivi anzidetti, la controversia deve essere decisa come in calce.
4. Si evidenzia, inoltre, per quanto riguarda le ulteriori eccezioni sollevate da parte ricorrente (illegittimità dell'avviso di addebito per assenza di sottoscrizione e violazione dell'art. 30, comma 2, D.L. n. 78/2010), come il ricorso venga deciso facendo applicazione del principio della cosiddetta
11 “ragione più liquida”. Infatti, in ragione di tale principio processuale,
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre,
imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis, Cassazione,
ordinanza, 09.01.2019, n. 363 e Cassazione, sentenza, 11.05.2018, n.
11458).
Ciò è, infatti, anche suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ed è
altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale,
intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, Cassazione, Sezioni Unite, n.
24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
12 Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle suddette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per quella istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.201,00 e €
26.000,00), e si determina in € 1.492,00 il compenso complessivo, a fronte della riduzione del 20% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4, D.M. 55/2014, non modificato in parte qua). A
questo si aggiunge il contributo unificato, il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● ACCOGLIE l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023 data 15.12.2023 relativo all'anno 2017 che, per l'effetto, viene dichiarato nullo ed annullato integralmente e dichiara per detto anno non dovuti dal ricorrente all' i contributi. CP_1
● CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese di lite CP_1
liquidate in € 1.492,00 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Modena il giorno 06 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
00013043 34 000, formato in data 24.11.2023, notificato tramite PEC in
13
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 07.05.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
04.05.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data
05.05.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 9/2024 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. B. Maviglia -
contro
sede Controparte_1
di Modena, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. I. P. Basile, l'Avv. G. Basile e l'Avv. E. Cascio –
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso avviso di addebito n. 370 2023 00013043
34 000, formato in data 24.11.2023, notificato tramite PEC in data
15.12.2023, contenente intimazione di pagamento di € 10.098,56 per contributi IVS a percentuale dovuti alla Gestione Commercianti e relativi accessori per il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 03.01.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023 00013043
2 34 000, formato in data 24.11.2023, notificato tramite PEC in data
15.12.2023, contenente intimazione di pagamento di € 10.098,56 per mancato pagamento contributi IVS a percentuale dovuti alla Gestione
Commercianti e relativi accessori per l'anno 2017.
Il ricorrente contestava l'illegittimità dell'avviso di addebito per assenza di sottoscrizione e violazione dell'art. 30, comma 2, D.L. n.
78/2010, la non debenza delle somme intimate per intervenuta decadenza
ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999, l'infondatezza della pretesa dell' e la CP_1
prescrizione dell'asserito credito.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 9/2024 R.G., il Giudice Dott. Vincenzo
Conte fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 19.09.2024.
In data 30.07.2024 si costituiva l' Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in
[...]
diritto.
Alla suddetta udienza, tenutasi con la modalità ex art. 127 bis c.p.c.
e, quindi, tramite collegamento da remoto, parte ricorrente contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, si riportava al ricorso ed alle conclusioni ivi formulate e rilevava l'assenza di sottoscrizione e di attestazione di conformità al suo originale informatico della comunicazione del giorno 03.06.2022. Parte resistente si riportava alla memoria difensiva contestando le deduzioni avversarie per le stesse ragioni dedotte nella memoria di costituzione. A scioglimento della riserva assunta, il Giudice
assegnava l'istruzione e la definizione del procedimento al Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo e rinviava per il prosieguo all'udienza del
24.10.2024.
Alla sopra menzionata udienza, tenutasi con la modalità ex art. 127
ter c.p.c. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, il Giudice
3 Onorario, lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da entrambi i procuratori delle parti, rinviava per discussione e decisione all'udienza del giorno 07.05.2025, concedendo termine per il deposito di note.
Terminata l'udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter
c.p.c. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, il Giudice Onorario,
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da entrambi i procuratori delle parti, sulle conclusioni dagli stessi precisate, si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, per quanto attiene alla eccepita violazione dell'art. 25, D. Lgs. 46/1999, occorre rilevare che detto articolo prevede che i contributi o premi dovuti agli Enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Ebbene, la tardiva iscrizione a ruolo attiene alla legittimità formale di due atti esecutivi, l'iscrizione a ruolo e l'avviso di addebito, e dunque integra un'opposizione agli atti esecutivi, consentita ex art. 24, VI comma, D. Lgs.
n. 46/1999 per il quale “Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi
inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e
4 seguenti del codice di procedura civile” ed ex art. 29, II comma, del medesimo decreto per il quale “Alle entrate indicate nel comma 1
dunque, anche quelle non tributarie> non si applica la disposizione del
comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente
decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono
nelle forme ordinarie”.
Poiché, infatti, il citato art. 57 del D.P.R. n. 602/1973, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni
ex art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, né quelle ex art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, deve ritenersi a contrario che in relazione alla riscossione dei crediti contributivi, e cioè non tributari, le opposizioni ex
artt. 615, 617 e 618 bis c.p.c., siano consentite secondo le regole generali
(in senso conforme, Cassazione-Sezione Lavoro n. 21863/2004).
Se così è, le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione, nonché della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla loro notificazione ex art. 617, II comma, c.p.c.
E, nel caso di specie, si ribadisce come la tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999, integri un vizio formale del procedimento, per il quale è consolidato l'orientamento secondo cui quella di cui all'art. 25, I comma, D. Lgs. n. 46/1999 è una decadenza processuale e non sostanziale come è confermato: a) dal tenore testuale della norma, che si riferisce alla decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza
5 dal piano processuale anche a quello sostanziale;
c) dalla non conformità
all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'Ente
previdenziale la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
d) dalla
ratio desumibile anche dai lavori preparatori, dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo dell'iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'Ente previdenziale un più agile strumento di realizzazione dei crediti, non a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
e) dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva, quest'ultima in capo all'esattore, mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale (vedasi Cassazione n. 5792/2015).
Anche in tal caso il vizio riguarda la legittimità dell'atto ex art. 617
c.p.c., non anche il diritto dell'esattore di procedere a esecuzione forzata ex
art. 615 c.p.c.
Dunque, nel caso de quo, il ricorrente avrebbe dovuto svolgere, come ha svolto, l'opposizione relativa a tale motivo entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso. Ed infatti “È naturalmente ben possibile che con un
unico atto vengano esperite entrambe le azioni, a condizione che
l'opposizione agli atti esecutivi risulti proposta nel termine di venti giorni
dalla notifica della cartella (escludendo la stessa possibilità di ricorsi
separati un vulnus per l'attività difensiva, in ragione del maggior termine di
quaranta giorni previsto per opposizione all'esecuzione che risulterebbe
sacrificato dalla scelta, non obbligata, dell'opposizione unitaria) … In
conseguenza, qualora l'unico atto di opposizione risulti essere stato
depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D. Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 cod. proc. civ., non
possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla
6 regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (ex multis,
Cassazione n. 15116/2015).
Nel caso di specie, il ricorrente ha tempestivamente svolto l'opposizione relativa alla tardività dell'iscrizione a ruolo del credito,
avendola proposta entro il termine di venti giorni dalla conoscenza del suddetto avviso, avvenuta in data 15.12.2023 con la notificazione ed avendo proposto tale opposizione in data 03.01.2024, giorno del deposito telematico del ricorso;
per quanto sopra, pertanto, essa è pienamente tempestiva.
Nondimeno, si deve comunque rilevare che il Giudice dell'opposizione deve comunque esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'Istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali dell'avviso di addebito comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (ex multis, Cassazione n.
14149/2012; Cassazione n. 774/2015 e Cassazione n. 26395/2011).
2. Per quanto attiene, poi, alla eccepita prescrizione del credito contributivo dall' vantato con riferimento all'anno 2017, ritiene CP_1
codesto Giudicante che la detta eccezione di prescrizione non sia da accogliere.
Pregiudizialmente, infatti, occorre dare atto della ondivaga giurisprudenza sul punto che, in più occasioni, si è espressa in maniera discordante fino ad assumere, negli ultimi arresti, una posizione ferma e nettamente predominante in ordine, appunto, alla individuazione del termine di prescrizione.
7 Diversi orientamenti si sono, infatti, avuti sul punto della prescrizione, a partire dalle pronunce secondo le quali il termine decorre dalla presentazione della dichiarazione (ex multis, Cassazione, ordinanza
20.04.2016, n. 7836), a quelle secondo cui lo stesso decorre dalla data di scadenza del pagamento del contributo (ex multis, Cassazione – Sezione
Lavoro, sentenza 31.10.2018, n. 27950), fino a quelle che lo ritengono sospeso in costanza della mancata compilazione del quadro RR ritenendolo ipotesi di doloso occultamento del credito (ex multis, Cassazione – Sezione
Lavoro, 07.03.2019, n. 6677).
Tra tutti i predetti orientamenti, si ritiene di potere pacificamente individuare tale termine decorrente dalla data di scadenza del pagamento del contributo, dando in tal modo continuità ad uguale orientamento, ormai da considerarsi diritto vivente.
A suffragio di quanto argomentato, si veda la sentenza della Corte di
Cassazione – Sezione Lavoro, 23.02.2021, n. 4899, allorquando statuisce
“L'inadempimento dell'obbligo di versare i contributi, si verifica nel
momento in cui, alla scadenza fissata, il contribuente omette il versamento.
Solo da quel momento può esercitare il suo diritto di credito, non CP_1
essendo rilevanti né la modalità prescelta per la presentazione della
dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica), né l'epoca temporale per
detto adempimento”. Ed ancora “In materia previdenziale, la prescrizione
dei contributi decorre dal momento in cui scadono i termini per il
pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della
dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in
quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non
costituisce presupposto del credito contributivo“ (ex plurimis, Cassazione –
8 Sezione Lavoro, 09.07.2020, n. 14638 e Cassazione – Sezione Lavoro,
11.02.2021, n. 3367).
Ad abundantiam, “In tema di contributi a percentuale, posto che il fatto
costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta
produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito
professionale, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini
di pagamento per il versamento delle relative somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi“ (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro,
31.10.2018, n. 27950).
Dunque, nel caso di specie, essendo i contributi riferiti all'anno 2017,
il termine di pagamento aveva scadenza in data 02.07.2018 e da tale data decorreva, quindi, la prescrizione. Ebbene, alla data del 15.12.2023 il termine di prescrizione non si era compiuto in ragione della sospensione del suo decorso nel periodo emergenziale.
Invero, l'articolo 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, ha previsto: “I termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per
il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, entrato in vigore il 31.12.2020 e convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021,
ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “I termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3
comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di
9 entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione".
Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 ed, ancora, per 182
giorni dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni. Da quanto sopra argomentato, consegue inevitabilmente che per detto anno 2017, la notifica dell'avviso di addebito de quo è da reputarsi del tutto tempestivo,
stante l'intervenuta normativa emergenziale (prescrizione quinquennale
02.07.2023, cui sommare 311 giorni: termine ultimo 08.05.2024). Ciò
anche senza prendere in considerazione la Comunicazione di Debito ricevuta dal ricorrente in data 03.06.2022.
3. Passando, ora, al merito della vertenza, ritiene codesto
Giudicante che l'opposizione meriti accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre innanzitutto dare atto che l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova. Ex art. 2697
cod. civ., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis, Cassazione, n. 5763/2002 e
Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo, infatti, il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità,
“Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del
credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi CP_1
della pretesa contributiva” (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro,
sentenza n. 14965 del giorno 06.09.2012 e Cassazione – Sezione Lavoro,
sentenza n. 22862 del 10.11.2010). Come inoltre ha chiarito anche la Corte
10 di Appello di Bologna in numerose sentenze, l' è “tenuto a provare CP_1
l'effettività del maggior reddito che si assume percepito” (ex plurimis,
sentenza n. 733/2015 del 25.08.2015 e sentenza n. 1002/2015 del
20.10.2015) e nel caso di specie difetta proprio la prova del maggior reddito prodotto dal ricorrente.
L' infatti, assolutamente nulla ha posto a fondamento dell'avviso di CP_1
addebito, né ha fornito allegazioni in fatti circa la natura e la sussistenza dei fatti costitutivi generatori del maggior reddito, né ha depositato ulteriore documentazione contabile, circostanze tutte che paralizzano l'ulteriore scrutinio nel merito della fondatezza della pretesa contributiva.
Ebbene, da tutto quanto sopra esposto, si ritiene non si possa inconfutabilmente ritenere provata la tesi sostenuta dall resistente e CP_1
si debba abbracciare quanto al contrario asserito dal ricorrente che, seppur succintamente e senza che sullo stesso comunque incomba un compiuto onere probatorio, ha pur sempre sollevato contestazioni ed eccezioni relativamente al merito.
Per tutte le suddette ragioni, pertanto, non può certamente dirsi compiutamente e pienamente assolto l'onere probatorio a carico dell'
[...]
e da tale carenza probatoria, conseguentemente, l'avviso di CP_2
addebito non può che essere annullato e deve essere dichiarato insussistente il diritto azionato per mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi e, quindi, conclusivamente, per i motivi anzidetti, la controversia deve essere decisa come in calce.
4. Si evidenzia, inoltre, per quanto riguarda le ulteriori eccezioni sollevate da parte ricorrente (illegittimità dell'avviso di addebito per assenza di sottoscrizione e violazione dell'art. 30, comma 2, D.L. n. 78/2010), come il ricorso venga deciso facendo applicazione del principio della cosiddetta
11 “ragione più liquida”. Infatti, in ragione di tale principio processuale,
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre,
imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis, Cassazione,
ordinanza, 09.01.2019, n. 363 e Cassazione, sentenza, 11.05.2018, n.
11458).
Ciò è, infatti, anche suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ed è
altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale,
intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, Cassazione, Sezioni Unite, n.
24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
12 Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle suddette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per quella istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.201,00 e €
26.000,00), e si determina in € 1.492,00 il compenso complessivo, a fronte della riduzione del 20% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4, D.M. 55/2014, non modificato in parte qua). A
questo si aggiunge il contributo unificato, il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● ACCOGLIE l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023 data 15.12.2023 relativo all'anno 2017 che, per l'effetto, viene dichiarato nullo ed annullato integralmente e dichiara per detto anno non dovuti dal ricorrente all' i contributi. CP_1
● CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese di lite CP_1
liquidate in € 1.492,00 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Modena il giorno 06 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
00013043 34 000, formato in data 24.11.2023, notificato tramite PEC in
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