Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 1705/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 1705/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. ROMANO Parte_1 Parte_2
o tudio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 06/12/2024, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto matrimonio in NOCERA INFERIORE il 14/04/2007 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di NOCERA INFERIORE, anno 2007, parte II, serie A, n. 10), deducendo che dal matrimonio erano nati, in Nocera Inferiore, i figli (C.F. ), in data 25/05/2008 e Persona_1 C.F._1 Per_2
(C.F. ) in data 20/04/2012.
[...] C.F._2 espo a dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 03.06.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta.
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte di entrambi i genitori ed in forma diretta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
OCERA INFERIORE il 14/04/2007 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di NOCERA INFERIORE, anno 2007, parte II, serie A, n. 10);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“a) La casa coniugale ubicata in Pagani, alla I Traversa Macinanti n. 15, int. 1, resta assegnata al marito, sig. , anche comproprietario della stessa unitamente a quattro germani. Parte_2
La alla mo , trasferirà altrove la propria residenza entro giorni Parte_1 quindici dall'udienza di comparizione in Tribunale;
b) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio nazionale o del'U.E., con l'obbligo reciproco di comunicare a mezzo di raccomandata a/r ogni successiva variazione del proprio recapito nei termini di legge;
c) L'affidamento dei figli minori e sarà disposto in maniera Persona_1 Persona_2 condivisa tra entrambi i genit lative alla loro istruzione, educazione e crescita saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, al fine di un loro miglior sviluppo ed integrazione nel tessuto sociale;
d) Il figlio avrà residenza privilegiata presso la madre, mentre la figlia Persona_1
a privilegiata presso il padre. In ogni caso i coniugi intendono Persona_2 utelare la crescita ed il sereno sviluppo psico fisico dei figli, contemperando le loro rispettive esigenze ed interessi con quelle primarie e fondamentali dei figli stessi. Sarà tutelato il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, conservando altresì rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
e) Essi coniugi concordano che, anche in futuro, i figli minorenni potranno essere ascoltati affinché decidano autonomamente su ogni loro esigenza e volontà ed affinché decidano con quale dei due genitori dimorare abitualmente. Salvo diverso accordo tra i coniugi, si stabilisce che il padre potrà vedere il figlio minore due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle 17,00 Per_1 alle 20,00 ed a fine se terni, dalle ore 17,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, compreso il pernotto o anche in altri giorni o ore previamente concordate con la madre, tenuto conto delle rispettive esigenze, e nel rispetto delle esigenze scolastiche e di vita del minore. Sempre salvo diverso accordo tra i coniugi, si stabilisce che la madre potrà vedere la figlia minore Per_2 due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle 17,00 alle 20,00 ed a fine se alterni, dalle ore 17,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, compreso il pernotto o anche in altri giorni o ore previamente concordate con la madre, tenuto conto delle rispettive esigenze, e nel rispetto delle esigenze scolastiche e di vita della minore;
f) Altresì, ad anni alterni, i figli minori staranno assieme ai uno dei genitori i giorni 25 e 31 Dicembre e 6 Gennaio e con l'altro genitore il 24 Dicembre ed il 1 Gennaio. Il primo anno sarà la madre a tenere con sé i minori per i giorni 25 e 31 Dicembre e 6 Gennaio ed il padre i giorni del 24 Dicembre ed il 1 Gennaio, e viceversa per gli anni successivi. Inoltre, per la Pasqua il primo anno i figli minori staranno con la madre e per la Pasquetta con il padre e viceversa per gli anni successivi. Nei giorni del compleanno ed onomastico staranno con i genitori ad anni alterni. Quanto ai mesi estivi, i minori staranno con il padre nel mese di Luglio e con la madre nel mese di Agosto, salvo diverse esigenze da comunicare entro il giorno 31 Maggio;
g) Per espresso accordo fra i coniugi, ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio con il quale starà, quindi la sig.ra provvederà al mantenimento del figlio Parte_1
ed il sig. enimento della figlia .OMISSIS.. Per_1 Parte_2 Per_3
h) Ciascuno dei coniugi si obbliga, inoltre, a partecipare nella misura del 50% alle spese mediche, ludiche, e scolastiche oltre che a quelle di natura straordinaria necessarie per i figli;
i) Quanto ad altri aspetti relativi al "piano genitoriale", vanno fatte le seguenti precisazioni: il figlio frequenta il quarto anno dell'Istituto Tecnico ad indirizzo meccanico "Campus" di Per_1
Nocera Inferiore, con orari dalle 08,00 alle 13,00, mentre la figlia frequenta la terza media Per_2 presso l'Istituto "Genovese" di Nocera Inferiore, con orari dalle e 14,00; la figlia Per_2 pratica lo sport del karate per tre giorni a settimana, dalle ore 18,00 alle 20,00, oltre e gare, e viene accompagnata presso la sede dell'attività alternativamente dai genitori o dai nonni, sia materni che paterni, che collaborano alla crescita dei nipoti;
sia che escono Per_1 Per_2 principalmente nei fine settimana con gli amici, trascorrono le v n i e sono seguiti dal medico di famiglia, Dott. di Pagani”. Persona_4
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, qui riportati:
“…Nulla sarà versato tra i coniugi per il reciproco mantenimento personale, dichiarandosi gli stessi economicamente autosufficienti.… j) Quanto agli aspetti relativi alle disponibilità economiche dei coniugi, si rappresenta che la sig.ra
è in possesso del diploma di licenza media ed è attualmente in attesa di Parte_1 endo percepito redditi da lavoro negli ultimi tre anni;
il sig. Parte_2
è in possesso del diploma di licenza media ed è attualmente in attesa di occupa percepito redditi da lavoro negli ultimi tre anni. La sig.ra ha percepito reddito Parte_1 di cittadinanza ed assegno unico per gli anni 2022 e 20 esigenze familiari. Il sig. è comproprietario con i germani dell'immobile ubicato in Pagani, alla I Parte_2
Tra int. 1, adibita a casa coniugale e concessa a in comodato d'uso Pt_2 gratuito, è intestatario di un'auto Jeep Renegade targata GF 886 N n possesso di quote societarie. La sig.ra non è proprietaria di alcun immobile, nè intestataria di Parte_1 auto, nè di quote societarie. La sig.ra è titolare due postepay e due libretti Parte_1 postali, con giacenza media per l'ann te di €, 84,32, €. 1,83, €. 781,07 ed €. 26,50. Il sig. è titolare di un conto corrente postale, di una postepay e di quattro Parte_2 libretti post edia rispettivamente di €. 185,72, €. 0,00, €. 26,50, €. 1,41, €. 10,02 ed €. 25,05; k) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i beni comuni;
l) Entrambi i coniugi si obbligano a concedersi reciprocamente tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie al rilascio del passaporto e/o ai documenti per l'espatrio. Per il resto dichiarano di non avere più nulla a pretendere al riguardo e, con la sottoscrizione del presente atto, si rilasciano ampia e definitiva liberatoria”.
Compensa le spese di lite, dando atto che e Parte_1 Parte_2 sono parti ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 26.09.2024.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 05.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire