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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2498/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2498/2021 promossa da:
C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. BARILLA' SAMUELE elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BARILLA' SAMUELE
PARTE ATTRICE contro
UI RAPPRESENTATA DA Controparte_1 [...]
[...]
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
PARTE CONVENUTA
TERZO CHIAMATO
(GIÀ SOCIETÀ CP_3 Controparte_4 Controparte_5
) (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROSELLI ELIO e dell'avv.
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DELL'ORIUOLO 30 50122 FIRENZE presso il difensore avv.
ROSELLI ELIO
INTERVENUTO
OGGETTO: leasing pagina 1 di 10 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“In via preliminare
- previa ogni e più opportuna declaratoria del caso, denegare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
236/2021, n. 12982/2020 R.G opposto, per effetto dei documenti allegati e delle argomentazioni in atti, cui si rinvia, che costituiscono prova scritta di pronta e facile soluzione circa il difetto del preteso credito ivi portato;
- per tutti i motivi esposti in narrativa, qui richiamati, dichiarare nullo, inefficace e inammissibile il decreto ingiuntivo n. 236/2021, n. 12982/2020 R.G..
In via principale
- dichiarare nullo, comunque, revocare e caducare di ogni e qualsivoglia effetto ed efficacia il decreto ingiuntivo opposto, per difetto del credito nei confronti di Parte_1
[...]
in ogni caso
- accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1 [...]
ora a nessun titolo, motivo e/o causa richiesta. Controparte_1 CP_3
In via subordinata
nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovessero essere accolte le conclusioni formulate in via principale:
- dichiarare tenuta e condannare l' a tenere indenne Controparte_6
da ogni e qualunque conseguenza Parte_1
pregiudizievole e segnatamente, da un lato a manlevare e/o, in subordine, a rimborsare a
[...] qualunque somma che quest'ultima fosse condannata a Parte_1 versare alla parte opposta, dall'altro a risarcire a Parte_1
i tutti i danni subiti e subendi.
[...]
In via istruttoria
per quanto occorrer possa, si reiterano le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori come per legge del presente giudizio.”.
pagina 2 di 10
CONCLUSIONI PER PARTE INTERVENUTA:
“− in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto;
− nel merito, rigettare l'opposizione promossa dalla Parte_2
per i motivi di cui in narrativa, e confermare il Decreto Ingiuntivo n. 236/2021,
[...]
(proc. n. 12982/2020 di R.G.), emesso dal Tribunale di Firenze in data 20/12/2020 e depositato in
Cancelleria in data 18/01/2021;
− in ogni caso, con vittoria di compensi e spese».”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 ha convenuto in giudizio nonché l'
[...] Controparte_1 [...]
, quale terza chiamata, proponendo opposizione Controparte_6
avverso il decreto ingiuntivo n. 236 del 18 gennaio 2021, N.R.G. 12982/2020, con cui il Tribunale di
Firenze ha ingiunto all'attrice e all' di pagare, in solido, Controparte_6
alla convenuta la somma di euro 14.146,05, oltre interessi e spese, in forza del contratto di locazione finanziaria n. 537185, stipulato in data 3 dicembre 2008.
In particolare, l'attrice, eccependo preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo opposto, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da parte convenuta, evidenziando:
- che, l'Impresa Individuale ha sottoscritto con Controparte_2 Controparte_1
un contratto di leasing avente ad oggetto arredi generici.
- che, successivamente, la società terza chiamata ha ceduto a il ramo d'azienda Parte_1
avente per oggetto lo stabilimento balneare, denominato "Bagno Conchiglia Lido", comprensivo del fabbricato e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività, indicate in ombrelloni, lettini e giochi per bambini.
- che nel suddetto atto di cessione di ramo d'azienda non vi è menzione del contratto di locazione finanziaria per cui è causa.
- che del credito vantato dall'opposta non vi è traccia nelle scritture contabili della cedente.
- che, in ogni caso, unitamente alla cessione del ramo d'azienda le parti hanno altresì stipulato un patto pagina 3 di 10 di manleva a favore del cessionario, finalizzato a garantire quest'ultimo da eventuali pretese creditorie che trovassero causa in atti di gestione compiuti dalla cedente.
L'attrice ha quindi domandato, in via subordinata, la condanna della società terza a tenerla indenne e manlevarla dagli effetti di un eventuale rigetto dell'opposizione.
Integrato il contraddittorio, la convenuta e la terza chiamata Controparte_1 [...]
non si sono costituite. Controparte_6
Si è costituita in giudizio, nella qualità di cessionaria del credito derivante dal CP_3 contratto di locazione finanziaria sottoscritto tra mpresa Controparte_7 [...]
chiedendo che venisse concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. n. Controparte_6
236/2021 e che venisse rigettata l'opposizione promossa dalla sostenendo che Parte_1 le somme ingiunte alla medesima fossero assolutamente dovute, stante l'infondatezza delle eccezioni formulate in sede di opposizione.
Con l'ordinanza 18 gennaio 2022, il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. n. 236/2021 N.R.G. 12982/2020.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 24 settembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Come noto, il giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare.
1. Di conseguenza, in quanto logicamente preliminare, va per prima tutto esaminata l'eccezione, svolta dall'attrice, relativa alla violazione dell'art. 638 c.p.c.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la suddetta eccezione non sia fondata e vada pertanto rigettata, per i seguenti motivi.
La disposizione in esame, laddove disciplina la forma della domanda d'ingiunzione, impone che il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo comprenda quelli elencati nell'art. 125 c.p.c., cui rinvia, e fra i quali spiccano "l'oggetto" e "le ragioni della domanda", formule che, a ben vedere, richiamano le prescrizioni nn. 3 e 4 dell'art. 163, sul contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio ordinario di cognizione. pagina 4 di 10 Nel caso concreto, si ritiene che il ricorso monitorio contenga elementi idonei per comprendere l'oggetto della domanda monitoria, le ragioni, ed il suo petitum.
Nell'atto de quo sono infatti indicate, con sufficiente chiarezza, sia la fonte della domanda, ossia il contratto di locazione finanziaria stipulato tra l'Impresa Individuale e Controparte_2 [...]
sia la ragione della medesima, ovverosia il pagamento dei canoni rimasti Controparte_1
insoluti di cui al predetto contratto, quantificati come da documentazione in atti (cfr. doc. 10 di cui al fascicolo monitorio).
Peraltro, non pare condivisibile l'assunto attoreo secondo cui la copia del contratto di leasing prodotta in sede monitoria sia illeggibile.
Difatti, dall'esame del citato documento, si evince chiaramente che solamente una delle quattordici pagine che lo compongono, segnatamente la seconda, risulta di difficile comprensione.
In ogni caso, nonostante la cattiva qualità della scansione, è possibile risalire al contenuto della medesima, ossia gli aspetti assicurativi della pattuizione, che non attengono all'oggetto del contendere.
Ad ogni buon conto, la palmare evidenza della ricorrenza di quei requisiti è confermata dalla emissione del decreto da parte del Magistrato che sottende la verifica, ancorché sommaria ma documentale, delle ragioni monitorie ai fini del suo accoglimento.
2. Venendo al merito, si osserva anzitutto che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto pagina 5 di 10 l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
“La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata per i motivi di seguito esposti.
3. In primo luogo, riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'attrice, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione, consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale.
Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione attiva o passiva si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Ciò posto, risulta evidente che l'eccezione sollevata da parte opponente attiene non tanto alla legittimazione passiva, bensì al merito, ossia all'effettiva titolarità passiva.
Precisato quanto sopra, si evidenzia anzitutto che nella fattispecie trova applicazione la normativa in materia di azienda ed in particolare di successione nei contratti, di cui all'art. 2558 c.c.
D'altronde, l'art. 2555 c.c. definisce l'azienda come un "complesso di beni organizzati
pagina 6 di 10 dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa", ovverosia come un'universitas di beni e di posizioni giuridiche, tra cui vi rientrano anche i contratti.
Di contro, non si condivide l'impostazione di parte opponente secondo cui la fattispecie in esame rientrerebbe nella cessione di debiti ex art. 2560 c.c.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, infatti, “In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta (secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori) è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c., inserendosi la responsabilità, in tal caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda” (Cass. n. 32487/2023).
Ed invero, nel caso de quo è pacifico, in quanto non contestato, che il contratto di cui si discute è stato risolto solamente a seguito della richiesta di pagamento inviata da in data Controparte_1
19 ottobre 2020, e, pertanto, successivamente rispetto alla cessione di ramo d'azienda intervenuta tra l'Impresa Individuale e la società attrice (3 marzo 2020), Controparte_2
In forza dell'art. 2558 c.c., in ipotesi di cessione di azienda, il subentro della cessionaria nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda opera ex lege.
Nello specifico, ai sensi del comma primo del citato articolo, “se non è pattuito diversamente,
l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”.
Tale impostazione normativa è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità anche in caso di cessione di un solo ramo d'azienda.
La Suprema Corte ha infatti sancito che, “nell'ipotesi di cessione di un ramo d'azienda, laddove le parti non lo escludano espressamente, si deve ritenere che siano ceduti anche tutti i rapporti contrattuali pendenti riferibili al ramo ceduto, ossia tutti quei rapporti che non siano oggettivamente e riconoscibilmente pertinenti al settore imprenditoriale (e dunque al compendio aziendale) rimasto in capo al cedente. Il subentro automatico, ex art. 2558 c.c. è in linea con l'idea di azienda come universitas di beni, in forza della quale i contratti attinenti all'azienda ceduta sono da considerarsi parte integrante del complesso di beni unitariamente considerato: con la conseguenza naturale del loro trasferimento unitamente all'azienda, di cui seguono le sorti. È onere delle parti, pertanto,
pagina 7 di 10 dichiarare nel contratto di voler escludere determinati rapporti contrattuali dalla cessione. In assenza di manifestazioni di volontà in tal senso, i contratti si intendono ceduti” (Cass n. 7517/2010, Cass. n.
20417/2016 e Cass. n. 15065/2018).
Dunque, stando al tenore della norma e alle pronunce della Corte di cassazione, il subentro del cessionario nei contratti di cui è titolare l'azienda avviene ipso iure, ma a due condizioni, ossia che le parti non abbiano pattuito diversamente e che il contratto non abbia natura personale.
Nel caso di specie risultano soddisfatte entrambe le suddette condizioni, in quanto, da un lato il contratto di cessione di ramo d'azienda non prevede espressamente l'esclusione dalla successione il contratto di leasing e dall'altro lato, tale contratto non è annoverabile tra quelli aventi natura personale.
Quanto alla prima condizione, nel silenzio delle parti, il cessionario subentra in tutti i rapporti giuridici in essere relativi all'azienda ceduta, ad eccezione di quelli di natura personale legati alla figura dell'imprenditore.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si evidenzia che nel contratto di cessione di azienda non sono stati definiti in maniera puntuale i contratti oggetto di trasferimento o che, viceversa, dovevano essere esclusi dalla vicenda traslativa.
La generica locuzione utilizzata dalle parti, secondo cui “la parte cessionaria subentrerà unicamente nei contratti relativi alla fornitura dei pubblici servizi e nei contratti necessari per lo svolgimento dell'attività” non consente di escludere il contratto di locazione finanziaria n. 537185 dal novero di quelli per i quali è intervenuto il fenomeno successorio di cui all'art. 2558 c.c.
Per quanto riguarda, invece, la seconda condizione, è pacifico che il leasing sia un contratto di natura economico-imprenditoriale funzionale all'esercizio dell'azienda.
Nel caso concreto non vi è dubbio che tra i mobili e gli arredi oggetto del leasing e l'azienda ceduta sussista un nesso di strumentalità, in quanto i beni oggetto del contratto di leasing, come si evince dall'offerta n. 157754 del 5 novembre 2008 (cfr. doc. 3 di parte convenuta), sono arredamenti da esterno ben compatibili con lo svolgimento dell'attività di gestione di uno stabilimento balneare.
Oltre a ciò, dall'esame della visura camerale inerente alla Parte_1 Parte_1 emerge che nell'oggetto sociale della medesima sia ricompresa la “compravendita e
[...] Pt_1 gestione in qualunque forma di strutture mobiliari ed immobiliari destinate all'attività di pubblici esercizi, con particolare riferimento a ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, anche con annessa attività di ristorazione, attività turistico ricettive e l'impiego di tempo libero…” (cfr. doc. 7 di parte convenuta). pagina 8 di 10 Alla luce di quanto sopra, si ritiene quindi che, a far data dalla stipula della cessione di azienda, sia subentrata ipso iure nel contratto di leasing come utilizzatrice dei beni di Parte_1
arredo oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 537185 originariamente stipulato, in data 3 dicembre 2008, tra la cedente e Controparte_6 Controparte_1
[...]
4. In considerazione di quanto sinora svolto, rimane unicamente da esaminare la domanda di manleva proposta dall'attrice nei confronti della società terza chiamata.
Il contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra le parti stabilisce chiaramente, all'art. III, che
“ciascuna parte cedente pertanto provvederà al pagamento delle passività dell'azienda verso i fornitori e i terzi risultanti alla data della consegna effettiva, impegnandosi ad intervenire immediatamente a soddisfare qualsiasi credito di cui eventualmente i terzi chiedessero il pagamento alla parte cessionaria, così da evitare alla stessa richieste o azioni che potessero cagionarle discredito
o nocumento”.
La clausola in esame costituisce indubbiamente un obbligo di manleva a carico dell'Impresa
Individuale e, pertanto, la domanda di manleva spiegata nei confronti della Controparte_2 medesima va senz'altro accolta.
In conclusione, tuttavia, il decreto ingiuntivo opposto deve comunque essere confermato, posto che il patto di manleva appena citato, in virtù dei principi generali sull'efficacia del contratto di cui all'art. 1372 c.c., è suscettibile di operare esclusivamente nei rapporti tra i contraenti e non può vincolare il terzo (Cass. n. 2363/2012).
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, vengono poste a carico dell'attrice, sulla base del principio generale della soccombenza.
Nulla dev'essere disposto in ordine alle spese di lite delle parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla e Parte_1 per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 236/2021, N.R.G. 12982/2020, del Tribunale di Firenze;
2) condanna rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_3 liquidano in € 3.397,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi,
pagina 9 di 10 oltre IVA e CPA come per Legge;
3) Dichiara tenuta l' Controparte_6
Parte_1
4) nulla sulle spese di lite delle parti contumaci.
Firenze, 17 gennaio 2025
a tenere indenne dalla condanna di cui ai capi 1) e 2);
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2498/2021 promossa da:
C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. BARILLA' SAMUELE elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BARILLA' SAMUELE
PARTE ATTRICE contro
UI RAPPRESENTATA DA Controparte_1 [...]
[...]
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
PARTE CONVENUTA
TERZO CHIAMATO
(GIÀ SOCIETÀ CP_3 Controparte_4 Controparte_5
) (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROSELLI ELIO e dell'avv.
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DELL'ORIUOLO 30 50122 FIRENZE presso il difensore avv.
ROSELLI ELIO
INTERVENUTO
OGGETTO: leasing pagina 1 di 10 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“In via preliminare
- previa ogni e più opportuna declaratoria del caso, denegare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
236/2021, n. 12982/2020 R.G opposto, per effetto dei documenti allegati e delle argomentazioni in atti, cui si rinvia, che costituiscono prova scritta di pronta e facile soluzione circa il difetto del preteso credito ivi portato;
- per tutti i motivi esposti in narrativa, qui richiamati, dichiarare nullo, inefficace e inammissibile il decreto ingiuntivo n. 236/2021, n. 12982/2020 R.G..
In via principale
- dichiarare nullo, comunque, revocare e caducare di ogni e qualsivoglia effetto ed efficacia il decreto ingiuntivo opposto, per difetto del credito nei confronti di Parte_1
[...]
in ogni caso
- accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1 [...]
ora a nessun titolo, motivo e/o causa richiesta. Controparte_1 CP_3
In via subordinata
nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovessero essere accolte le conclusioni formulate in via principale:
- dichiarare tenuta e condannare l' a tenere indenne Controparte_6
da ogni e qualunque conseguenza Parte_1
pregiudizievole e segnatamente, da un lato a manlevare e/o, in subordine, a rimborsare a
[...] qualunque somma che quest'ultima fosse condannata a Parte_1 versare alla parte opposta, dall'altro a risarcire a Parte_1
i tutti i danni subiti e subendi.
[...]
In via istruttoria
per quanto occorrer possa, si reiterano le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori come per legge del presente giudizio.”.
pagina 2 di 10
CONCLUSIONI PER PARTE INTERVENUTA:
“− in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto;
− nel merito, rigettare l'opposizione promossa dalla Parte_2
per i motivi di cui in narrativa, e confermare il Decreto Ingiuntivo n. 236/2021,
[...]
(proc. n. 12982/2020 di R.G.), emesso dal Tribunale di Firenze in data 20/12/2020 e depositato in
Cancelleria in data 18/01/2021;
− in ogni caso, con vittoria di compensi e spese».”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 ha convenuto in giudizio nonché l'
[...] Controparte_1 [...]
, quale terza chiamata, proponendo opposizione Controparte_6
avverso il decreto ingiuntivo n. 236 del 18 gennaio 2021, N.R.G. 12982/2020, con cui il Tribunale di
Firenze ha ingiunto all'attrice e all' di pagare, in solido, Controparte_6
alla convenuta la somma di euro 14.146,05, oltre interessi e spese, in forza del contratto di locazione finanziaria n. 537185, stipulato in data 3 dicembre 2008.
In particolare, l'attrice, eccependo preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo opposto, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da parte convenuta, evidenziando:
- che, l'Impresa Individuale ha sottoscritto con Controparte_2 Controparte_1
un contratto di leasing avente ad oggetto arredi generici.
- che, successivamente, la società terza chiamata ha ceduto a il ramo d'azienda Parte_1
avente per oggetto lo stabilimento balneare, denominato "Bagno Conchiglia Lido", comprensivo del fabbricato e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività, indicate in ombrelloni, lettini e giochi per bambini.
- che nel suddetto atto di cessione di ramo d'azienda non vi è menzione del contratto di locazione finanziaria per cui è causa.
- che del credito vantato dall'opposta non vi è traccia nelle scritture contabili della cedente.
- che, in ogni caso, unitamente alla cessione del ramo d'azienda le parti hanno altresì stipulato un patto pagina 3 di 10 di manleva a favore del cessionario, finalizzato a garantire quest'ultimo da eventuali pretese creditorie che trovassero causa in atti di gestione compiuti dalla cedente.
L'attrice ha quindi domandato, in via subordinata, la condanna della società terza a tenerla indenne e manlevarla dagli effetti di un eventuale rigetto dell'opposizione.
Integrato il contraddittorio, la convenuta e la terza chiamata Controparte_1 [...]
non si sono costituite. Controparte_6
Si è costituita in giudizio, nella qualità di cessionaria del credito derivante dal CP_3 contratto di locazione finanziaria sottoscritto tra mpresa Controparte_7 [...]
chiedendo che venisse concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. n. Controparte_6
236/2021 e che venisse rigettata l'opposizione promossa dalla sostenendo che Parte_1 le somme ingiunte alla medesima fossero assolutamente dovute, stante l'infondatezza delle eccezioni formulate in sede di opposizione.
Con l'ordinanza 18 gennaio 2022, il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. n. 236/2021 N.R.G. 12982/2020.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 24 settembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Come noto, il giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare.
1. Di conseguenza, in quanto logicamente preliminare, va per prima tutto esaminata l'eccezione, svolta dall'attrice, relativa alla violazione dell'art. 638 c.p.c.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la suddetta eccezione non sia fondata e vada pertanto rigettata, per i seguenti motivi.
La disposizione in esame, laddove disciplina la forma della domanda d'ingiunzione, impone che il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo comprenda quelli elencati nell'art. 125 c.p.c., cui rinvia, e fra i quali spiccano "l'oggetto" e "le ragioni della domanda", formule che, a ben vedere, richiamano le prescrizioni nn. 3 e 4 dell'art. 163, sul contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio ordinario di cognizione. pagina 4 di 10 Nel caso concreto, si ritiene che il ricorso monitorio contenga elementi idonei per comprendere l'oggetto della domanda monitoria, le ragioni, ed il suo petitum.
Nell'atto de quo sono infatti indicate, con sufficiente chiarezza, sia la fonte della domanda, ossia il contratto di locazione finanziaria stipulato tra l'Impresa Individuale e Controparte_2 [...]
sia la ragione della medesima, ovverosia il pagamento dei canoni rimasti Controparte_1
insoluti di cui al predetto contratto, quantificati come da documentazione in atti (cfr. doc. 10 di cui al fascicolo monitorio).
Peraltro, non pare condivisibile l'assunto attoreo secondo cui la copia del contratto di leasing prodotta in sede monitoria sia illeggibile.
Difatti, dall'esame del citato documento, si evince chiaramente che solamente una delle quattordici pagine che lo compongono, segnatamente la seconda, risulta di difficile comprensione.
In ogni caso, nonostante la cattiva qualità della scansione, è possibile risalire al contenuto della medesima, ossia gli aspetti assicurativi della pattuizione, che non attengono all'oggetto del contendere.
Ad ogni buon conto, la palmare evidenza della ricorrenza di quei requisiti è confermata dalla emissione del decreto da parte del Magistrato che sottende la verifica, ancorché sommaria ma documentale, delle ragioni monitorie ai fini del suo accoglimento.
2. Venendo al merito, si osserva anzitutto che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto pagina 5 di 10 l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
“La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata per i motivi di seguito esposti.
3. In primo luogo, riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'attrice, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione, consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale.
Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione attiva o passiva si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Ciò posto, risulta evidente che l'eccezione sollevata da parte opponente attiene non tanto alla legittimazione passiva, bensì al merito, ossia all'effettiva titolarità passiva.
Precisato quanto sopra, si evidenzia anzitutto che nella fattispecie trova applicazione la normativa in materia di azienda ed in particolare di successione nei contratti, di cui all'art. 2558 c.c.
D'altronde, l'art. 2555 c.c. definisce l'azienda come un "complesso di beni organizzati
pagina 6 di 10 dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa", ovverosia come un'universitas di beni e di posizioni giuridiche, tra cui vi rientrano anche i contratti.
Di contro, non si condivide l'impostazione di parte opponente secondo cui la fattispecie in esame rientrerebbe nella cessione di debiti ex art. 2560 c.c.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, infatti, “In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta (secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori) è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c., inserendosi la responsabilità, in tal caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda” (Cass. n. 32487/2023).
Ed invero, nel caso de quo è pacifico, in quanto non contestato, che il contratto di cui si discute è stato risolto solamente a seguito della richiesta di pagamento inviata da in data Controparte_1
19 ottobre 2020, e, pertanto, successivamente rispetto alla cessione di ramo d'azienda intervenuta tra l'Impresa Individuale e la società attrice (3 marzo 2020), Controparte_2
In forza dell'art. 2558 c.c., in ipotesi di cessione di azienda, il subentro della cessionaria nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda opera ex lege.
Nello specifico, ai sensi del comma primo del citato articolo, “se non è pattuito diversamente,
l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”.
Tale impostazione normativa è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità anche in caso di cessione di un solo ramo d'azienda.
La Suprema Corte ha infatti sancito che, “nell'ipotesi di cessione di un ramo d'azienda, laddove le parti non lo escludano espressamente, si deve ritenere che siano ceduti anche tutti i rapporti contrattuali pendenti riferibili al ramo ceduto, ossia tutti quei rapporti che non siano oggettivamente e riconoscibilmente pertinenti al settore imprenditoriale (e dunque al compendio aziendale) rimasto in capo al cedente. Il subentro automatico, ex art. 2558 c.c. è in linea con l'idea di azienda come universitas di beni, in forza della quale i contratti attinenti all'azienda ceduta sono da considerarsi parte integrante del complesso di beni unitariamente considerato: con la conseguenza naturale del loro trasferimento unitamente all'azienda, di cui seguono le sorti. È onere delle parti, pertanto,
pagina 7 di 10 dichiarare nel contratto di voler escludere determinati rapporti contrattuali dalla cessione. In assenza di manifestazioni di volontà in tal senso, i contratti si intendono ceduti” (Cass n. 7517/2010, Cass. n.
20417/2016 e Cass. n. 15065/2018).
Dunque, stando al tenore della norma e alle pronunce della Corte di cassazione, il subentro del cessionario nei contratti di cui è titolare l'azienda avviene ipso iure, ma a due condizioni, ossia che le parti non abbiano pattuito diversamente e che il contratto non abbia natura personale.
Nel caso di specie risultano soddisfatte entrambe le suddette condizioni, in quanto, da un lato il contratto di cessione di ramo d'azienda non prevede espressamente l'esclusione dalla successione il contratto di leasing e dall'altro lato, tale contratto non è annoverabile tra quelli aventi natura personale.
Quanto alla prima condizione, nel silenzio delle parti, il cessionario subentra in tutti i rapporti giuridici in essere relativi all'azienda ceduta, ad eccezione di quelli di natura personale legati alla figura dell'imprenditore.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si evidenzia che nel contratto di cessione di azienda non sono stati definiti in maniera puntuale i contratti oggetto di trasferimento o che, viceversa, dovevano essere esclusi dalla vicenda traslativa.
La generica locuzione utilizzata dalle parti, secondo cui “la parte cessionaria subentrerà unicamente nei contratti relativi alla fornitura dei pubblici servizi e nei contratti necessari per lo svolgimento dell'attività” non consente di escludere il contratto di locazione finanziaria n. 537185 dal novero di quelli per i quali è intervenuto il fenomeno successorio di cui all'art. 2558 c.c.
Per quanto riguarda, invece, la seconda condizione, è pacifico che il leasing sia un contratto di natura economico-imprenditoriale funzionale all'esercizio dell'azienda.
Nel caso concreto non vi è dubbio che tra i mobili e gli arredi oggetto del leasing e l'azienda ceduta sussista un nesso di strumentalità, in quanto i beni oggetto del contratto di leasing, come si evince dall'offerta n. 157754 del 5 novembre 2008 (cfr. doc. 3 di parte convenuta), sono arredamenti da esterno ben compatibili con lo svolgimento dell'attività di gestione di uno stabilimento balneare.
Oltre a ciò, dall'esame della visura camerale inerente alla Parte_1 Parte_1 emerge che nell'oggetto sociale della medesima sia ricompresa la “compravendita e
[...] Pt_1 gestione in qualunque forma di strutture mobiliari ed immobiliari destinate all'attività di pubblici esercizi, con particolare riferimento a ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, anche con annessa attività di ristorazione, attività turistico ricettive e l'impiego di tempo libero…” (cfr. doc. 7 di parte convenuta). pagina 8 di 10 Alla luce di quanto sopra, si ritiene quindi che, a far data dalla stipula della cessione di azienda, sia subentrata ipso iure nel contratto di leasing come utilizzatrice dei beni di Parte_1
arredo oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 537185 originariamente stipulato, in data 3 dicembre 2008, tra la cedente e Controparte_6 Controparte_1
[...]
4. In considerazione di quanto sinora svolto, rimane unicamente da esaminare la domanda di manleva proposta dall'attrice nei confronti della società terza chiamata.
Il contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra le parti stabilisce chiaramente, all'art. III, che
“ciascuna parte cedente pertanto provvederà al pagamento delle passività dell'azienda verso i fornitori e i terzi risultanti alla data della consegna effettiva, impegnandosi ad intervenire immediatamente a soddisfare qualsiasi credito di cui eventualmente i terzi chiedessero il pagamento alla parte cessionaria, così da evitare alla stessa richieste o azioni che potessero cagionarle discredito
o nocumento”.
La clausola in esame costituisce indubbiamente un obbligo di manleva a carico dell'Impresa
Individuale e, pertanto, la domanda di manleva spiegata nei confronti della Controparte_2 medesima va senz'altro accolta.
In conclusione, tuttavia, il decreto ingiuntivo opposto deve comunque essere confermato, posto che il patto di manleva appena citato, in virtù dei principi generali sull'efficacia del contratto di cui all'art. 1372 c.c., è suscettibile di operare esclusivamente nei rapporti tra i contraenti e non può vincolare il terzo (Cass. n. 2363/2012).
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, vengono poste a carico dell'attrice, sulla base del principio generale della soccombenza.
Nulla dev'essere disposto in ordine alle spese di lite delle parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla e Parte_1 per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 236/2021, N.R.G. 12982/2020, del Tribunale di Firenze;
2) condanna rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_3 liquidano in € 3.397,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi,
pagina 9 di 10 oltre IVA e CPA come per Legge;
3) Dichiara tenuta l' Controparte_6
Parte_1
4) nulla sulle spese di lite delle parti contumaci.
Firenze, 17 gennaio 2025
a tenere indenne dalla condanna di cui ai capi 1) e 2);
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
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