Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 552 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 552 /2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. BRUNETTI ELISABETTA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] , con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. MORONI ANDREA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
Avv. in qualità di curatrice speciale del minore Controparte_3 [...]
nato a [...] il [...], difesa in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; Per_1
CURATRICE SPECIALE DEL MINORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
1
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della volontà del padre di rinunciare alla genitorialità dichiarata al Servizio Sociale affidatario nonché l'intenzione, come manifestata dal legale difensore di recarsi all'estero, dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre , disporre l'affido super Controparte_2 esclusivo del minore alla madre , A_ Controparte_1 attribuendo alla stessa tutte le scelte relative al minore anche quelle di maggior rilevanza, che potranno essere assunte senza il consenso del padre;
porre a carico del genitore l'obbligo di provvedere al Controparte_2 mantenimento del figlio minore con il versamento a favore della madre della somma mensile di € 600,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, dalla data della domanda ovvero dalla data della definitiva rottura dell'unità familiare, oltre al
70% delle spese straordinarie e alla integrale percezione dell'assegno unico universale da parte della madre.
In merito al ricorso ex art. 473 bis 39 cpc depositato nel presente giudizio, la difesa della ricorrente previa ammonizione del , chiede che lo stesso venga Controparte_2 condannato al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di
75 Euro a un massimo di 5.000 Euro a favore della Cassa delle ammende e condannare
al risarcimento del danno nella misura ritenuta d'equità. Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per parte resistente:
“Affidare, in modalità condivisa, il figlio alla madre Per_1 Controparte_1
e al padre , disponendo le modalità di visita conformemente al Controparte_2 piano genitoriale, redatto di comune accordo, nel caso di esiti negativi degli accertamenti alcolemici e tossicologici sulla persona della Nel caso di accertamenti positivi, si CP_1 chiede che le visite siano svolte in modalità protetta;
2. Porre a carico della l'obbligo di provvedere al pagamento, Controparte_1 nella misura del 50% del totale e secondo il piano di ammortamento decennale, le rate del finanziamento cointestato alla stessa ed al CP_2
3. Disporre i più opportuni accertamenti inerenti alle capacità genitoriali, all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti sulla persona della;
Controparte_1
4. Porre a carico del l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio CP_2
mediante il versamento in favore della di una somma mensile Per_1 CP_1 proporzionale alla capacità contributiva ed alla situazione economico-patrimoniale del resistente, e comunque non superiore ad € 250,00;
5. Porre a carico del l'obbligo di provvedere al 50% delle spese straordinarie, CP_2 anch'esse proporzionalmente correlate alla capacità contributiva dello stesso e per le spese superiori ad € 100,00, previo accordo tra le parti. In mancanza di accordo sarà il genitore che le ha determinate a sostenerle integralmente;
6. Disporre la restituzione al del credito di € 4.000,00 derivante dalla vendita CP_2 della propria autovettura Audi A3, attualmente nella disponibilità della CP_1
2
7. Disporre che l'assegno unico universale per il figlio sia percepito dal Per_1 nella misura del 50% del totale.” CP_2
Per il curatore del minore
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della volontà del padre resistente di rinunciare alla genitorialità dichiarata al Servizio Sociale affidatario nonché la volontà di costui come manifestata dal legale difensore di recarsi all'estero, disporre l'affido super esclusivo del minore nato Terni il 22.06.2022, alla madre A_
, attribuendo alla stessa tutte le scelte relative al minore anche Controparte_1 quelle di maggior rilevanza per la vita dello stesso, che potranno essere assunte senza il consenso del padre;
porre a carico del genitore l'obbligo di provvedere al Controparte_2 mantenimento del figlio minore con il versamento a favore della madre della somma mensile di € 600,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, dalla data della domanda ovvero dalla data della definitiva rottura dell'unità familiare, oltre al
70% delle spese straordinarie e alla integrale percezione dell'assegno unico universale da parte della madre.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda proposta in data 28.3.2024 ha chiesto Controparte_1 la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato da una relazione sentimentale con . La ricorrente ha esposto: Controparte_2
- che dalla relazione con il resistete è nato in data [...], il figlio A_ accudito dalla stessa ricorrente;
- che il nel 2021 lavorava come operaio presso S.p.A. Acciai Speciali Terni e CP_2 veniva accompagnato ogni giorno sul luogo di lavoro dalla ricorrente, in quanto a seguito di procedimento penale, istaurato in conseguenza di sinistro stradale con feriti e di rilevazione dello stato di ebbrezza dello stesso, aveva subito la revoca della patente di guida per sette anni;
- che nel giugno 2021 la coppia iniziava la convivenza presso un appartamento locato in
Terni con canone di locazione di € 250,00;
- che il resistente dopo poco tempo avrebbe iniziato a tenere comportamenti aggressivi e prevaricatori nei confronti della compagna ed ad essere eccessivamente geloso assumendo inoltre con sempre maggiore frequenza sostanza alcoliche;
- che nel luglio 2021, alla presenza di conoscenti ed amici, il avrebbe ingiuriato CP_2
e offeso la ricorrente spintonandola e minacciandola con una balestra, prendendole le chiavi dell'auto e gettandole via, con conseguente allontanamento della dalla casa CP_1 di abitazione comune e con di lei ritorno solo a seguito delle promesse di pentimento formulate dal compagno;
- che nell'agosto del 2021 la coppia si recava in vacanza in Sicilia presso i parenti della ricorrente, anche in detta circostanza, il infastidito dalla mancanza di privacy CP_2 durante il soggiorno, insultava ripetutamente la ricorrente;
3 - che il resistente non avrebbe mai supportato la el corso della gravidanza, e nella CP_1 gestione del neonato, allontanandosi spesso dalla casa familiare, anche in orari notturni, facendovi rientro ubriaco;
- che al momento della nascita del figlio il resistente avrebbe fatto visita alla compagna solo in due occasioni lasciandola sola anche dopo il rientro con il bambino nell'abitazione, potendo la are affidamento per la cura e il mantenimento del figlio CP_1 neonato, esclusivamente sui propri genitori, presenza che indispettiva il resistente sino a sfociare in comportamenti violenti verso la e denigratori nei confronti dei di lei CP_1 genitori;
- che nell'agosto del 2022, su insistenza della madre del e contro la volontà CP_2 della ricorrente, la coppia si trasferiva in un appartamento di proprietà della madre del resistente, e il acquistava una nuova auto per il prezzo di Euro 24.000,00 CP_2 tramite finanziamento di cui la ra garante;
CP_1
- che nei mesi immediatamente successivi la coppia si rendeva conto della impossibilità di sostenere un finanziamento così oneroso oltre ai costi di gestione dell'auto, e pertanto sottoscriveva congiuntamente un nuovo contratto di prestito per la somma di € 35.280,00; parte della somma così ottenuta veniva impiegata dal per estinguere altre Parte_1 situazioni debitorie personali, per l'acquisto di beni voluttuari oltre che per l'acquisto di un nuovo fucile da caccia e per il rinnovo della patente da caccia;
- che nel marzo 2023 la coppia era costretta a reperire una diversa abitazione a causa di un diverbio del con la madre;
con conseguente trasferimento delle parti con il CP_2 figlio in un appartamento in locazione con canone di € 500,00 mensili;
- che nel maggio 2023 il dopo aver cambiato lavoro decideva di licenziarsi, CP_2 perché a suo dire il lavoro era troppo stancante iniziando poi a lavorare come cameriere, chiedendo alla compagna di supportarlo economicamente, con versamento da parte della ricorrente di circa € 6000,00;
- che il utilizzava il proprio stipendio per uscite con gli amici, acquisti futili CP_2 non contribuendo al mantenimento del figlio costringendo la ricorrente a ricorrere all'aiuto economico dei di lei genitori;
- che il era spesso fuori casa e vi faceva ritorno ubriaco, insultando e CP_2 denigrando la compagna;
- che in data 15 luglio 2023, dopo l'ennesima discussione, il veniva invitato CP_2 dalla compagna a lasciare l'abitazione e il 16 luglio si allontanava senza più farvi ritorno;
- che in seguito il avrebbe insultato e minacciato la ex compagna inviandole CP_2 in data 24 ottobre 2023, un messaggio nel quale scriveva di non provare nessun sentimento verso (“di voi non voglio proprio sapere niente di niente…non voglio Per_1 far parte della vostra vita…non mi sento niente nei suoi confronti ( mi Per_1 dispiace”), omettendo dal mese di luglio 2023 ogni forma di contribuzione al mantenimento del figlio costringendo pertanto al ricorrente a farsi carico dei Per_1 costi per la locazione e di tutti gli oneri di mantenimento del minore;
- che la gravata del 50% della rata del prestito ( Euro 215,00 mensili quale sua CP_1 quota parte), contratto per far fronte alle esigenze del compagno, era stata costretta a chiedere all'istituto bancario la sospensione del pagamento delle rate versando in
4 difficoltà economiche in considerazione dell'esiguo reddito percepito come dipendente di negozio di parrucchiere pari ad € 700,00 circa.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore, in ragione delle condotte aggressive e minacciose tenute dal resistente, e dell'abuso di alcool oltre alla mancata partecipazione del padre all'accudimento ed al mantenimento del figlio, con collocamento del minore presso di sé e disciplina delle frequentazioni padre figlio solo all'esito degli opportuni accertamenti sia in ordine all'abuso di sostanze alcoliche sia in merito alle capacità genitoriali, con richiesta di porre a carico del padre contributo al mantenimento del figlio di € 600,00 oltre al 70% delle spese straordinarie dalla data della cessazione della convivenza (luglio 2024); con richiesta di in caso di determinazione dell'obbligo di mantenimento dalla data della domanda, di condanna del resistente alla corresponsione in favore della ricorrente dell'indennizzo dovuto per avere violato ogni dovere connesso al rapporto di filiazione oltre al rimborso delle spese dalla ricorrente sostenute per il mantenimento del figlio, da liquidarsi in via equitativa, autorizzando la ricorrente a riscuotere per intero l'assegno unico per il figlio (conclusioni poi modificate, nel corso del giudizio, a causa di rilevanti sopravvenienze, secondo quanto riportato in epigrafe).
Si è costituito contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_2 contenuta nel ricorso introduttivo della ricorrente, ed esponendo:
-di aver istaurato la relazione sentimentale e poi la convivenza con la resistente;
-di non aver usufruito del sostegno della er essere accompagnato al lavoro poiché CP_1 al momento dell'istaurazione della convivenza la sospensione della patente era quasi al termine, venendo accompagnato al lavoro da suo amico;
-di aver amorevolmente sostenuto al nel periodo della gravidanza CP_1 accompagnandola alle visite mediche, e essendo presente nel lungo travaglio e subito dopo la nascita del figlio, compatibilmente con le restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica che rispetto ai periodi usuali, avevano imposto forti limiti alla presenza negli ospedali;
-di aver acceso il finanziamento per l'acquisto dell'auto, poi rinegoziato per l'acquisto di beni necessari per la famiglia (quali elettrodomestici e altri beni) con la garanzia della ma facendo fronte in via esclusiva al rimborso delle quote, e corrispondendo una CP_1 parte dell' importo ottenuto alla compagna, dalla stessa restituito solo in parte;
-di aver deciso con la compagna il trasferimento dal primo immobile locato, in immobile di proprietà della propria madre, essendo poi costretto a lasciare tale abitazione a causa delle forti tensioni tra la propria madre e la imputabile al carattere aggressivo e CP_1 prevaricatore della ex compagna;
- di aver locato altro appartamento con canone di € 500 mensili trasferendosi con la ND che avrebbe continuato ad avere condotte prevaricanti imponendo la continua presenza dei propri genitori, creando tensioni con il resistente e con la figlia minore dello stesso avuta da altra relazione;
5 -che nel luglio 2023 la relazione tra le parti sarebbe cessata per scelta unilaterale della che avrebbe costretto il resistente e la di lui figlia minore a lasciare l'abitazione CP_1 creando difficoltà nella bambina;
-che nel Settembre 2023 si sarebbe verificato un episodio tale da evidenziare l'indole aggressiva e violenta della ND così descritto nella comparsa del resistente: “mentre il ricorrente si trovava in un bar con la nuova compagna la sarebbe sopraggiunta CP_1 nel locale visibilmente alterata, con in braccio aggredendo il Per_1 CP_4 prendendolo a schiaffi, mentre il fratello della ricorrente, rimasto fino a Persona_2 quel momento in macchina, scendeva di colpo e scagliava un sasso contro le vetrate dello stesso bar e nei momenti immediatamente successivi entrava nel bar. Il fratello della ricorrente, una volta avvicinatosi al lo aggrediva prendendolo a pugni, di CP_2 fronte a tutti gli altri clienti presenti in quel momento. I fratelli dopo avere CP_1 aggredito sia il che la sua compagna, scappavano via, portandosi con loro il CP_2 piccolo che aveva assistito a tutto. Il spaventato per l'aggressione Per_1 CP_2 ricevuta e preoccupato per le sorti di suo figlio, costretto ad assistere a scene così efferate
e brutali, chiamava la polizia che interveniva sul posto e redigeva apposito verbale”;
- che le condotte aggressive della ricorrente imporrebbero puntuali accertamenti sulle di lei capacità genitoriali, avendo al contrario il resistente tenuto condotte accudenti nei confronti del figlio, superando le precedenti difficoltà anche a seguito dei percorsi positivamente tenuti e degli accertamenti computi nell'ambito del procedimento per l'affidamento della figlia Per_3
- che il resistente avrebbe sempre contribuito alle necessità del figlio malgrado i redditi percepiti pari ad € 1300 circa, le esposizioni debitorie (facendosi carico del pagamento dell'intera rata del finanziamento acceso dalle parti e mai pagata pro quota dalla ricorrente) e l'onere a suo carico per il mantenimento della figlia minore nata da Per_3 precedente unione pari ad € 250,00 mensili;
- che la ricorrente percepirebbe redditi più elevati di quelli dichiarati lavorando presso il negozio di parrucchiere a tempo pieno e sostenendo spese per aperitivi, vacanze, vestiti costosi (come desumibile dalle immagine pubblicate sui social) non compatibili con il reddito dichiarato.
Tanto premesso il resistente ha chiesto venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre e ampie modalità di frequentazione padre, figlio, determinando in € 250 il contributo a suo carico per il mantenimento del minore oltre al 50% delle spese straordinarie, con richiesta di condanna della ricorrente al pagamento del 50% della rata di finanziamento gravante sulle parti, e alla restituzione delle somme asseritamente ricevute dalla ricorrente;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione del 22 maggio 2024 fissata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis.40 c.p.c. per evitare forme di vittimizzazione secondaria, in presenza di reciproche allegazioni di violenze, sono comparse le parti dichiarando:
la ricorrente di risiedere in immobile in locazione Controparte_1 con canone di € 500 mensili, di percepire come parrucchiera dipendente reddito mensile
6 netto di euro 800 per 12 mensilità, oltre al 100% dell'assegno unico di € 230,00, di non avere proprietà immobiliari, né risparmi e di essere gravata oltre che del canone di locazione del 50% della rata di 428 mensili per la restituzione di un finanziamento cointestato con il resistente;
il resistente i risiedere in Terni in immobile di proprietà Controparte_2 della madre, di percepire come operaio reddito mensile netto di 1680,00 per 13 mensilità, di non avere proprietà immobiliari, né risparmi e di essere gravato della rata di finanziamento cointestato con la ricorrente di € 443 (oltre €43 di assicurazione).
All'esito dell'udienza è stato disposto il deposito di documentazione ed è stata ammessa l'escussione di informatori sulle allegazioni di violenza indicate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.
Acquisiti i documenti ed escussi gli informatori sono stati adottati con ordinanza, che in parte si riporta, i provvedimenti provvisori procedendo inoltre alla nomina di curatrice speciale del minore essendo emerse condotte disfunzionali commesse da entrambe le parti. Si riporta parte della suddetta ordinanza che riassume gli esiti della istruttoria preliminare:
“ritenuto che a fronte delle contrapposte allegazioni delle parti è stato disposto l'interrogatorio libero delle stesse e l'escussione di informatori in grado di riferire sui fatti esposti negli atti introduttivi;
considerato che
la ricorrente ha riferito di aver subito violenze da parte del compagno descrivendo un episodio verificatosi, nel luglio 2021, alla presenza di amici della parti quando il l'avrebbe morsa sulla guancia, ingiuriata, e minacciata, anche di CP_2 morte, con l'uso di una balestra, oltre a sottolineare l'abuso di sostanze alcoliche da parte del resistente, e la mancanza di interesse nei confronti del figlio avendo cessato ogni frequentazione dal luglio 2023, senza ricercare il minore e senza provvedere al di lui mantenimento, inviando messaggi con esplicita affermazione della mancanza di interesse verso il figlio;
ritenuto che
il resistente ha negato di aver tenuto condotte aggressive, minacciose o violente nei confronti della ex compagna, di aver posseduto una balestra, negando la verificazione dell'evento descritto dalla ricorrente;
ammettendo esclusivamente di aver minacciato il fratello della ricorrente in un messaggio ma a seguito di condotte dello stesso (lancio di un sasso contro un bar, “ho detto di dirgli che non doveva farlo più e penso di aver detto che l'avrei “gonfiato di botte”. Non ho mai minacciato la ricorrente. Solo una volta le ho detto “albanese di merda”); lamentando di non aver avuto la possibilità di frequentare il minore dal momento della cessazione della convivenza a causa delle condotte ostative della ricorrente, esponendo di aver subito “ronde”, “minacce come da messaggi” allegati, “chiamate anonime a tutte le ore”, affermando di aver superato pregresse difficoltà con abuso di alcool e precisando che la prima figlia era andata in overdose da cocaina perché la madre che
l'allattava ne faceva uso, e di essere stato per questo “sottoposto per 6 anni ad analisi del capello (SERD) sempre negative”;
7 considerato che è stata disposta l'escussione di informatori in grado di riferire sugli episodi di aggressione e violenza descritti dalle parti;
ritenuto che sono stati escussi gli informatori delle parti, che hanno riferito su due specifici episodi il primo verificatosi nel luglio 2021 e il secondo nel settembre 2023;
rilevato che quanto al primo episodio del 2021 le informatrici e Parte_2 [...]
amiche di famiglia, presenti durate una festa organizzata dalle parti nella Parte_3 loro abitazione hanno riferito entrambe di aver visto il dopo un acceso CP_2 diverbio con la compagna, minacciare la stessa con una balestra, ingiuriarla, sciogliere
i cani molossoidi, lanciare le chiavi dell'automobile della al di fuori del giardino, CP_1 circostanza quest'ultima confermata anche dal teste (che quanto alle Controparte_5 altre circostanza ha affermato di non ricordare quanto accaduto con precisione riconducendo l'evento ad una lite tra le parti); inoltre, le informatrici hanno entrambe dichiarato di aver visto Parte_2 Parte_3 il ubriaco in diverse occasioni;
CP_2
ritenuto che le leggere discrepanze nei racconti delle informatrici non sono tali da inficiarne la credibilità con riferimento ad alcune delle circostanze riportate (utilizzo da parte del della balestra per minacciare, insulti, aggressività verbale etc.), CP_2 oltre ad aver entrambe confermato di aver avuto percezione diretta dello stato di ubriachezza del resistente;
rilevato che gli informatori e hanno riferito Testimone_1 Testimone_2 dell'episodio del settembre 2023, dichiarando di aver visto la rrivare con il figlio CP_1 delle parti in braccio, accompagnata dal fratello nel bar dove il si trovava con CP_2 alcuni amici e con la allora legata allo stesso da relazione sentimentale, e di CP_4 aver avuto percezione diretta di uno schiaffo sferrato dalla alla e Pt_4 CP_4 dell'aggressione da parte del fratello della in danno del resistente, con CP_1 conseguente successiva colluttazione tra i due ed intervento delle Forze dell'Ordine;
considerato che
la ricorrente ha depositato messaggi e registrazioni nei quali sono presenti minacce rivolte dal alla ai di lei familiari (“Vado a prendere CP_2 CP_1 al ristorante lo lego e lo massacro” “Poi passo a tuo padre e poi a tua madre” Per_4
“proseguo” “arriveremo all'abisso”), oltre a messaggi evidenziando lo scarso interesse del padre nei confronti del figlio minore (“Non mi sento niente nei suoi confronti. Mi dispiace”); ritenuto che alla luce delle acquisizioni probatorie descritte emergono condotte di entrambe e parti che evidenziano l'incapacità di contenere gli agiti aggressivi, avendo il resistente minacciato, anche con una balestra, e denigrato la compagna, e la ricorrente aggredito la nuova compagna del con in braccio il figlio minore;
CP_2
considerato che alla luce delle disfunzionalità genitoriali descritte, rilevata la necessità di proteggere il minore dalle condotte aggressive di entrambi i genitori deve essere disposto, ai sensi dell'art.
5-bis della l.n. 183/1984, l'affidamento del figlio minore
al Sevizio Sociale del Comune di TERNI, luogo di residenza del minore;
Per_1
8 rilevato che in presenza di disfunzionalità genitoriali e di affidamento del minore al
Servizio Sociale, potendo realizzarsi conflitto di interessi tra i genitori ed il minore deve essere nominata ex art. 473 bis.8 c.p.c. curatrice del minore l'Avv. CP_3 assegnando alla stessa termine per la costituzione secondo quanto indicato
[...] in dispositivo”.
Nella riportata ordinanza è stato quindi disposto l'affidamento del figlio minore delle parti ai responsabili del servizio sociale del Comune di Terni, con conseguente nomina di curatrice speciale del minore (assegnando alla stessa temine per la costituzione), è stato disposto il collocamento dei figlio minore presso la madre, attivando servizio di educativa domiciliare per verificare i comportamenti della madre con il figlio, prevedendo accertamenti presso il SERD per resistente per verificare l'eventuale presenza di dipendenze (acquisito il di lui consenso) e l'attivazione di percorsi di sostegno per le parti qualora consenzienti, prevedendo la redazione di relazioni bimestrali a cura dei servizi per verificare l'evoluzione della situazione, ponendo a carico del padre contributo di € 300 mensili oltre ISTAT annuale, e partecipazione al 60% delle spese straordinarie per il minore, autorizzando la madre convivente a riscuotere il 100% dell'assegno unico per il figlio.
Nel prosieguo del giudizio si è costituita la curatrice speciale del minore la quale ha rappresentato di aver preso contatti con la funzionaria Assistente Sociale incaricata dal
Comune di Terni quale responsabile dell'affidamento del minore, la quale aveva confermato l'attivazione del servizio di educativa domiciliare e dato atto della indisponibilità allo stato di ad effettuare con il bambino incontri Controparte_2 protetti;
la referente del Servizio affidatario aveva confermato gli accessi presso l'abitazione dove il bambino convive con la mamma, nel corso dei quali non erano state rilevate sotto il profilo igienico -ambientali particolari criticità, evidenziando l'iscrizione del minore all'asilo, concludendo pertanto per la conferma allo stato dell'affidamento ai
Servizi Sociali del Comune di Terni, nella veste di soggetti terzi e neutri che possano sostenere ed aiutare i genitori, allo stato ancora non in grado di svolgere funzionalmente il loro compito e comunque non in grado di porre al centro il figlio, con riserva di avanzare ulteriori richieste anche istruttorie, all'esito del deposito della relazione di aggiornamento del Servizio Sociale e delle informative richieste dal Tribunale al SERD.
Nelle successive relazioni depositate dal Servizio sociale affidatario, le responsabili del
Servizio hanno rappresentato la volontà del di “rinunciare alla sua CP_2 genitorialità nei confronti del figlio”, di non voler aderire agli accertamenti presso il Serd e all'attivazione dei servizi in spazio neutro (cfr. relazione del 25.10.2024 in atti).
Alla successiva udienza del 6.11.2024, la ricorrente ha confermato la totale assenza del resistente quanto ai compiti di accudimento e mantenimento del figlio (la ricorrente ha dichiarato: “il resistente non ha visto nostro figlio dal luglio 2023, non lo cerca mai e non contribuisce al mantenimento, ha pagato solo 2 rate da euro 250 ciascuna a null'altro; non paga e spese straordinarie e né i finanziamento che avevamo acceso congiuntamente, che pago in via esclusiva”), il di lei difensore ha quindi chiesto la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente;
il difensore del resistente ha rappresentato che questi avrebbe perso il lavoro presso l'AST (per mancato rinnovo del contratto) e
9 avrebbe manifestato l'intenzione di trasferirsi all'estero per lavoro;
la curatrice speciale del minore preso atto delle dichiarazioni del resistente, ha chiesto l'immediata revoca dell'affidamento del minore al Servizio Sociale rimettendosi alle valutazioni del
Tribunale per la richiesta di decadenza formulata dalla parte ricorrente;
tutti i difensori hanno quindi chiesto al decisione della causa. All'esito dell'udienza preso atto delle dichiarazioni del padre del minore che aveva espressamente dichiarato al responsabile del servizio sociale di non voler assumere il ruolo di padre volendo rinunciare alla genitorialità, considerato che l'affidamento al servizio sociale era stato disposto al fine di superare le tensioni che si erano create tra i genitori al momento della cessazione della convivenza e che considerata la scelta del resistente tale necessità non era più sussistente;
preso atto dei positivi esiti quanto all'accertamento delle capacità genitoriali della resistente unico genitore di riferimento del minore capace di voler superare le condotte tenute al momento della cessazione della convivenza, dimostrando in tal modo maturità
e capacità di valutare le proprie azioni, nonché piena capacità genitoriale e di accudimento del minore, l'affidamento del minore al servizio sociale è stato revocato disponendo l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, con sospensione delle relazioni padre figlio e con fissazione dell'udienza per la decisione.
Acquisite le conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero rese in data 27.3.2025 che ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori in essere.
Provvedimenti ex art. 330 e 333 c.c.
Preliminare rispetto alla disciplina delle modalità di affidamento è la decisione sulle istanze di decadenza della responsabilità genitoriale formulate dalla parte ricorrente, rispetto alle quali la curatrice del minore si è “rimessa” alle determinazioni del Tribunale.
L'art. 330 c.c. dispone che possa essere dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, “quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio”. Altra misura di limitazione della responsabilità genitoriale è quella disciplinata dall'art. 333 c.c. che prevede che in presenza di condotte pregiudizievoli poste in essere dal genitore in danno del figlio non tali da giustificare l'adozione della misura della decadenza il “giudice possa adottare i provvedimenti convenienti”.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata (puntualmente descritta nella ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc sopra riportata) sono emerse condotte disfunzionali poste in essere da entrambi i genitori. Il resistente ha realizzato condotte aggressive e violente in danno della ricorrente, oltre ad essere stato in numerose circostanze rilevato l'abuso di sostanze alcoliche da parte dello stesso, la ricorrente al momento della cessazione della convivenza ha posto in essere una condotta aggressiva in danno dell'allora compagna del resistente alla presenza del figlio minore.
Pertanto, nel corso della relazione e al momento della cessazione della stessa entrambi i genitori hanno realizzato condotte aggressive e disfunzionali che hanno giustificato
10 l'adozione, come provvedimento provvisorio ed urgente, della misura limitativa dell'affidamento del minore al servizio sociale.
Nelle fasi successive del giudizio, quando con l'ordinanza di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti sono stati disposti sostegni ed interventi per superare tale situaizone la risposta delle parti è stata profondamente diversa: la ha seguito tutte le CP_1 indicazioni date, ha accolto i responsabili del servizio e gli operatori domiciliari, provando di accudire correttamente il minore e di essere disponibile al recupero della relazione tra il resistente e il figlio;
il al contrario non si è reso disponibile agli CP_2 accertamenti presso il Serd ed ha espressamente dichiarato di voler “rinunciare alla genitorialità” tenendo comportamenti conseguenti (mancata attivazione per percorsi di sostegno alla genitorialità; mancata richiesta di vedere il figlio o di ottenere informazioni sulla sua situazione: mancata partecipazione al di lui mantenimento).
Queste risultanze sono desumibili dalle relazioni acquisite, in particolare nella relazione del SERD del 24.10.2024 nella quale si dà atto della mancata attivazione del resistente per i richiesti accertamenti sull'abuso di sostanze alcoliche o sull'uso di sostanza stupefacenti, ma soprattutto nella relazione del 25.10.2024.
In questa relazione i Responsabili del servizio sociale affidatario hanno dato atto dell'esito del colloquio tenuto con il resistente e che si riporta: “In data 18 settembre 2024
è stato svolto il colloquio con il padre IG. . La conclusione del lungo CP_2 colloquio è che il IG. evidenzia la sua decisione di rinunciare alla sua CP_2 genitorialità verso il figlio per evitare ogni tipo di relazione con la IG.ra Per_1
ma soprattutto con la sua famiglia, che definisce intrusiva e condizionante le CP_1 scelte della stessa donna. Nello specifico pertanto, il IG. , riconfermando la CP_2 sua posizione in un recente scambio di email , non ha aderito all'attivazione degli incontri protetti. Durante il colloquio sono state anche fornite all'uomo le indicazioni per rivolgersi al Serd per dare seguito alle prescrizioni di rimandando alla Parte_5 autonoma comunicazione del Servizio Specialistico. Durante l'incontro il sig. CP_2 ha firmato la documentazione necessaria all'iscrizione al nido per esplicitando Per_1 il generale senso di fiducia nelle scelte della IG.ra , come madre.”. CP_1
Nella medesima relazione viene evidenziata la competenza genitoriale della CP_1 disponibile alla ripresa degli incontri padre figlio, all'accesso degli operatori domiciliari, dimostratasi idonea all'accudimento del minore, supportata in questo compito dai genitori
(presso la cui abitazione si è trasferita con il minore). Il bambino nel contesto materno è apparso sereno, in grado di relazionarsi correttamente con gli adulti legato da forte vincolo affettivo con la madre.
Alla luce di tali risultanze appare allo stato, data la brevità del tempo trascorso tra la decisione del padre di “rinunciare” alla genitorialità e l'emissione del presente provvedimento, opportuno disporre la misura della sospensione della responsabilità genitoriale del padre, poiché il pregiudizio realizzato dalla condotta del resistente non appare ancora grave, dato il breve tempo trascorso potendo il resistente decidere di rivedere la drastica decisione manifestata al Servizio sociale, con il trascorrere di un congruo tempo di riflessione.
11 Pertanto deve essere adottata ex art. 333 c.c. la misura limitativa della sospensione della responsabilità genitoriale del nei confronti del figlio con totale CP_2 Per_1 interruzione delle frequentazioni non potendo essere imposte relazioni padre figlio in assenza di volontà del genitore, trattandosi di condotte non coercibili. Inoltre la mancata attivazione di controlli quanto all'eventuale uso di sostanze stupefacenti e abuso di sostanze alcoliche rende impossibile l'attivazione di qualunque contatto padre figlio, non potendo il minore essere esposto a relazioni con un genitore affetto da dipendenze (al di fuori di accertamenti puntuali e di seri percorsi di recupero in caso di accertamento della eventuale dipendenza).
Affidamento del figlio minore
Deve essere confermato l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, già disposto con l'ultima ordinanza emessa nel corso del giudizio.
A fronte di iniziali condotte disfunzionali (cfr. contenuti dell'ordinanza sopra riportati) la ha dimostrato di aver compreso l'erroneità delle condotte poste in essere. Come CP_1 desumibile dai contenuti della già richiamata relazione del 25.10.2024 i Responsabili del
Servizio Sociale allora affidatario del minore, e dai diari degli accessi degli operatori domiciliari, è emersa la piena collaborazione prestata dalla ricorrente a seguir le indicazioni proposte e a favorire la ripresa delle relazioni padre figlio.
Gli esiti degli accessi domiciliari presso la casa dove dimorano la madre ed il minore hanno evidenziato la assenza di condotte disfunzionali, il pieno equilibrio del minore, la di lui corretta crescita.
Pertanto deve essere confermato l'affidamento super esclusivo del minore alla madre attribuendo alla stessa tutte le scelte anche quelle di maggiore rilevanza relative al minore secondo quanto riportato in dispositivo.
Parimenti deve essere confermata la sospensione del sostegno domiciliare per il minore come precedentemente disposto.
Tuttavia in considerazione della delicatezza della situazione, deve essere disposto il monitoraggio del servizio sociale che dovrà verificare il permanere della positiva situazione descritta, con onere di comunicare al Pubblico Ministero minorile (ovvero alla diversa autorità giudiziaria nel caso di prosecuzione del presente giudizio) eventuali situazione di pregiudizio sopravvenuto per il minore.
Contributo al mantenimento del minore
Quanto alle modalità di mantenimento del minore devono essere confermati i contenuti dell'ordinanza emessa in corso di causa.
Nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente, parrucchiera, ha dichiarato di percepire reddito di circa € 800 mensili (cfr. CU 2024 reddito annuale lordo € 10.460), è gravata del 50% della rata di finanziamento acceso nel corso della convivenza di € 215 pro quota
(sospeso fino al mese di settembre 2024), percepisce il 100% dell'assegno unico per il
12 figlio. Nel corso del giudizio è cessato l'onore a carico della stessa di corrispondere il canone di locazione per € 500 mensili in quanto la ha deciso di trasferirsi con il CP_1 figlio minore presso l'abitazione dei genitori (cfr. relazione dei Servizi)
Il resistente al momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori percepiva reddito di
€ 1600 mensili come operaio assunto con contratto a tempo determinato, ha dichiarato di sostenere costi di locazione di € 390 mensili (non provati), è gravato del 50% della rata di finanziamento acceso nel corso della convivenza per € 215 mensili pro quota, e dell'onere mensile di € 250,00 per il mantenimento della figlia nata dalla precedente unione oltre alla quota per le spese straordinarie. Il difensore del resistente ha rappresento il mancato rinnovo di tale contratto e la presumibile intenzione del resistente di trasferirsi all'estro per lavoro. La circostanza della presenza di integre capacità lavorative in capo al resistente impone di confermare il contributo già posto a suo carico per il mantenimento del figlio, potendo presumersi il possesso di capacità lavorativa specifica, in capo al che può consentire allo stesso di reperire attività lavorativa analoga a quella CP_2 precedentemente svolta, con redditi parimenti analoghi.
Preso atto di tali risultanze, deve essere confermato il provvedimento provvisorio quanto al contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio, valutate le presumibili esigenze economiche del figlio, rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, e la esclusiva permanenza del figlio presso l'abitazione della madre con conseguenti maggiori oneri per il mantenimento ordinario a carico della ricorrente (elemento già considerato al momento dell'adozione del provvedimenti provvisori), disponendo al fine di consentire al figlio di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di euro € 300,00 mensili da corrispondere alla madre, oltre ISTAT annuale, con decorrenza dal mese di marzo 2024 (data della domanda), detratte le somme eventualmente già corrisposte nelle more (dovendo considerare estranee al presente giudizio le domande di accertamento di debiti pregressi, cfr. infra).
Deve essere, altresì, specificamente regolamentato in proporzione ai redditi dei genitori il contributo alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole. Quanto alle spese straordinarie occorre sottolineare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
13 Dato atto dell'affidamento super esclusivo alla madre l'assegno unico deve essere percepito integralmente dalla ricorrente prendendo atto dell'onere del mantenimento ordinario gravante allo stato al 100% sulla madre.
Provvedimenti ex art. 473 bis.39 c.p.c
Parte ricorrente ha chiesto l'adozione di provvedimenti ex art. 473 bis.39 c.p.c a carico del resistente, chiedendo in particolare di disporre una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 Euro a un massimo di 5.000 Euro a favore della Cassa delle ammende e di condannare al risarcimento del danno nella Controparte_2 misura ritenuta d'equità.
Il Collegio deve rilevare come le misure ex art. 473 bis. 39 c.p.c. devono essere adottate in presenza di gravi inadempienze o di condotte che rechino pregiudizio al minore poste in essere da genitore, prevedendo una serie di misure (ammonimento, provvedimenti ex art. 614 bis, condanna al pagamento di sanzione amministrativa) oltre alla possibilità di disporre il risarcimento del danno.
Nella specie il resistente ha posto in essere condotte gravemente inadempienti rispetto agli obblighi genitoriali, ma considerando che nelle fasi iniziali della cessazione della convivenza anche la ricorrente ha posto in essere condotte aggressive (poi superate) che possono aver ingenerato reazioni del resistente, per il Collegio appare congruo comminare, all'esito del presente giudizio, la misura dell'ammonimento, segnalando al resistente che il perdurare delle condotte disfunzionali già registrate (mancata contribuzione al mantenimento del figlio, totale disinteresse rispetto alla di lui necessità, stc.) potrà comportare nel futuro l'irrogazione di misure più gravi.
Ulteriori domande
Le ulteriori domande formulate dalle parti (di rimborso e restituzione) devono essere dichiarate inammissibili perché estranee al tema del presente giudizio, e da formulare nelle forme dei giudizi ordinari, dovendo richiamare sul punto la consolidata giurisprudenza elaborata in materia di seprazione, fondata su ragioni giuridiche analoghe
(cfr. “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette
a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ.
(cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione)
e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro
o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande
14 connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass.,
Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
Spese di giudizio
Le spese di giudizio in considerazione delle ragioni della decisione e dell'accertamento di condotte disfunzionali di entrambi i genitori che hanno dato luogo all'intervento giudiziale a tutela del minore devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara ex art. 333 c.c. sospeso dalla responsabilità Controparte_2 genitoriale sul figlio nato il [...], sospendendo le Persona_5 frequentazioni padre figlio;
affida il figlio minore in via esclusiva alla madre A_ [...]
attribuendo alla stessa tutte le scelte relativa al minore anche Controparte_1 quelle di maggior rilevanza che la madre potrà assumere in assenza di consenso paterno, tra tali scelte sono ricomprese (elencazione meramente esemplificativa) quelle scolastiche, mediche, sportive, ricreative, di richiesta di documenti anche validi per l'espatrio, di richiesta di assegno unico per il minore e di ogni altra indennità comunque denominata, di mutamento della residenza abituale del minore;
determina in 300,00 euro il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, concorrenza da marzo 2024 (data della domanda) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, detratti gli importi qualora già corrisposti nelle more;
dispone che i genitori contribuiscano il padre per il 60% e la madre per il 40% alle spese straordinarie per il figlio in applicazione di quanto previsto dal Protocollo di Terni sulle spese straordinarie;
autorizza la ricorrente a riscuotere il 100% dell'assegno unico per il figlio e ogni ulteriore indennità per lo stesso erogata;
ammonisce ex art. 473 bis.39 c.p.c. al pieno rispetto dei Controparte_2 provvedimenti relativi al figlio;
dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
15 spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale del
Comune di Terni affinché sia attivato monitoraggio e sostegno del nucleo familiare secondo quanto indicato in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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