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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/11/2024, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Teresa Cianciulli, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili iscritte ai n.ri. 4560/2016 e 1142/2017 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi civili, aventi ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertenti
TRA
Parte 1 (c.f. C.F. 1 Parte 2 (c.f. C.F. 2
Parte 3 (c.f. C.F. 3 ) e Parte 4 (c.f. C.F. 4 ),,
come in atti identificati, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura Giovannelli, Pasquale Giovannelli ed
Antonio De Lillo, con indirizzi pec in atti, elettivamente domiciliati come in atti, giusta procura in atti
-OPPONENTI- Fallimento della società Controparte_1 e Controparte_2
in persona dei rispettivi curatori leg. rappr.te p.t., come in atti domiciliati
-OPPONENTI non costituiti nel giudizio riassunto- [
]E
oggi Controparte_4 in persona Controparte_3 in atti,del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Meoli con indirizzo pec presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino giusta procura in atti
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 28.5.24, che s'intende integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato le due società opponenti, quali debitrici principali e la anche quale fideiussore, e Parte 1Parte_5 ' Parte 3 Parte 2
[...] e quali fideiussori, convenivano in giudizio l'opposto Istituto di credito, Parte 4
,
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 982/16, provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale di Avellino, con cui veniva ingiunto agli opponenti, nelle rispettive qualità ed in solido, il pagamento in favore dell'opposta della somma di € 450.298,60, oltre interessi e spese di procedura.
Il decreto ingiuntivo era stato emesso in considerazione dell'esposizione delle due società opponenti,
garantita da due fideiussioni: una fideiussione omnibus rilasciata dai fideiussori Parte_2 Parte 1
[...] in data 7.3.13 fino ad € 390.000,00 ed una Parte 3 e Parte 4
fideiussione specifica, rilasciata il 4.8.21 fino ad € 450.000,00 da tutto il gruppo Parte 1 (costituito dalla
Parte_5 e dai quattro opponenti fideiussori).
Il credito azionato dall'opposta derivava: 1) dal saldo negativo (pari ad € 166.167,16) del contratto di conto corrente n. 208597 (originariamente acceso presso la filiale di Ariano Irpino della Controparte_5
2[...] poi denominata Controparte_6 incorporata dalla Controparte_3
[...] il 17.11.2014; -2) dal residuo credito (pari ad € 119.323,58) del contratto di mutuo chirografario stipulato il 4.8.11; -3) residuo importo (di € 137.063,43) per anticipazioni regolate sul conto corrente n.
208597, nonché sul conto 1409497 su fatture rimaste insolute e pertanto radiate;
-4) residuo importo (€
26.956,51) per anticipazioni regolate si c.c., su RI.BA. rimaste insolute. Gli opponenti, dopo aver sottolineato la violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 60 TUB, atteso il mancato deposito di documentazione inidonea a fornire la prova dell'an e del quantum del presunto credito (attesa, a titolo esemplificativo l'inidoneità dei meri saldaconto e la non completezza degli estratti conto del c.c. 208597), eccepivano: 1) la nullità dei due contratti di c.c., per la violazione dell'art. 117 TUB, attesa la mancata sottoscrizione del contratto e la mancata indicazione delle condizioni applicate;
-2) illegittima applicazione di interessi ultralegali in mancanza di accordo scritto, della capitalizzazione degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto, di disponibilità immediata e di istruttoria veloce;
-3) illegittima applicazione di costi e valute;
-4) illegittima richiesta di anticipazioni su fatture e su RI.BA. e la mancanza di prova dei crediti vantati dalla Banca opposta;
-5) in relazione al rapporto di mutuo chirografario, l'applicazione di interessi in violazione del disposto della legge 108/1996,
atteso che il mutuo prevedeva un tasso di mora di due punti superiore a quello inizialmente fissato di €
6,10% e, quindi, 1'8,10%, laddove il tasso soglia vigente al momento della stipula era pari al 7,9875%; -6)
l'illegittimo addebito per il c.c. 208597 del saldo debitorio iniziale all' 1.6.2005 (di € 30.448,18), atteso il mancato deposito degli estratti conto dal momento dell'apertura del conto e cioè dal 2002.
Infine, gli opponenti eccepivano l'invalidità delle fideiussioni per la nullità del rapporto principale e per la mala fede dell'Istituto di credito, di cui chiedevano la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali), la cui quantificazione rimettevano al Tribunale ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Tanto essenzialmente esposto, gli opponenti concludevano che l'opposta aveva indebitamente determinato l'importo del presunto credito, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Chiedevano anche la declaratoria di improcedibilità e/o improponibilità del precetto ex art. 168 l.f. avendo le società opponenti depositato proposta di concordato. Con autonomo atto di citazione, Parte 4 pur avendo già proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 892/16 (che a seguito di decreto di correzione includeva anche il suo nominativo),
spiegava opposizione anche avverso il successivo decreto ingiuntivo n. 98/2017.
Questo secondo decreto ingiuntivo era stato emesso in accoglimento di un secondo ricorso dell'opposta,
notificato in data 31.1.17. L'opponente, con l'atto di citazione in opposizione (introduttivo del giudizio r.g. 1142/2017), si doleva,
quindi, del comportamento abusivo e scorretto dell'opposta, che aveva richiesto l'emissione di un ulteriore decreto ingiuntivo, pur avendo ottenuto tempestivamente la correzione del primo, nella parte in cui non conteneva il nominativo di tra i soggetti destinatari dell'ingiunzione di pagamento. Parte 4
Per il resto, l'opponente proponeva i medesimi motivi di opposizione già oggetto del primo giudizio, sopra indicati.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta si costituiva in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto delle opposizioni, infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite. Precisava, con riferimento al secondo ricorso per decreto ingiuntivo, che l'emissione di tale decreto era stato richiesta al fine di evitare, nei soli confronti di la perenzione del primo decreto, che, per errore materiale, non includeva ilParte 4
,
nominativo di quest'ultimo.
I due giudizi venivano riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c..
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, il giudizio riunito veniva interrotto a causa del fallimento delle due società opponenti;
indi, veniva ritualmente e tempestivamente riassunto dagli opponenti,
tutti nella qualità di fideiussori. Nel giudizio riassunto non si costituivano i Fallimenti delle due società
opponenti, che venivano dichiarati contumaci.
Il Giudice, introitata la causa in decisione una prima volta, la rimetteva sul ruolo disponendo con ordinanza
CTU contabile;
indi, riesaminata la documentazione in atti e le eccezioni e difese delle parti, revocava la predetta ordinanza e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, tratteneva la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due decreti ingiuntivi vanno revocati, per i motivi che si passano ad illustrare.
Ebbene, è fondata l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 98/2017.
Va rilevato che ha pregio l'eccezione avanzata da Parte 4 Il comportamento della Banca opposta, ampiamente sopra descritto, costituisce un'ipotesi di abuso del diritto, con violazione del principio di correttezza e buona fede processuale, atteso che non pare in alcun modo giustificabile la richiesta di un secondo decreto ingiuntivo neppure dal timore che il primo decreto ingiuntivo (emesso nel periodo feriale in data 1.8.16) potesse perdere efficacia in attesa del decreto di correzione dell'errore materiale (consistente nella mancata indicazione del nominativo di Parte 4
[...] tra i soggetti destinatari dell'ingiunzione di pagamento).
Infatti, l'opposta ben avrebbe potuto presentare, unitamente all'istanza di correzione, un'istanza di rimessione in termini per la notifica del decreto corretto al debitore originariamente non menzionato per errore.
Pertanto, il decreto ingiuntivo, n. 98/17, va revocato, atteso che si tratta della duplicazione di un titolo esecutivo nei confronti di e che quest'ultimo, allorquando ha ricevuto la notificaParte_4
del secondo decreto ingiuntivo, aveva già proposto opposizione avverso il primo decreto ingiuntivo -di cui aveva avuto aliunde conoscenza- senza nulla eccepire in relazione all'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
892/16 nei suoi confronti (per eventuale vizio di notifica).
Passando, a questo punto, all'esame dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 892
del 2016, giova premettere, attesa la formulazione di una preliminare e specifica eccezione da parte degli opponenti, che nel presente giudizio a cognizione piena non hanno rilievo le questioni attinenti all'originaria sussistenza dei presupposti necessari per la concessione del decreto ingiuntivo, quali l'eventuale carenza documentale, atteso che nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non deve accertare se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio (cfr. Cass.
7188/2003 e molte altre).
Sempre in via preliminare, va chiarito che, poiché il giudizio è stato interrotto per l'intervenuto
Fallimento di entrambe le società opponenti, la domanda di accertamento del credito sottesa alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti delle società fallite va dichiarata improcedibile,
con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo n. 982/2026 nei confronti dei due fallimenti. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica, dovendo il credito essere accertato in sede fallimentare nel rispetto del principio della par condicio creditorum (cfr. da ultimo Cass. 2022/13818).
Poi, prima di passare all'esame del merito, va detto, in relazione alla documentazione contabile versata in atti, che tale documentazione consente certamente al Tribunale di compiere una completa indagine dei rapporti bancari in lite, con conseguente valutazione delle eccezioni e difese delle parti, attesa la completezza dei dati evincibili dai documenti in atti in relazione ai rapporti contrattuali di conto corrente, di mutuo e di anticipazioni su fatture oggetto di lite.
Dunque, non è apparso necessario l'espletamento di CTU contabile, che avrebbe ulteriormente ritardato inutilmente la definizione del giudizio con sacrificio del principio di ragionevole durata del processo.
A questo punto, dovendo decidere nel merito le opposizioni spiegate dai garanti, va affrontata la questione della qualificazione giuridica dei contratti di garanzia intercorsi tra le parti, rappresentati dalla fideiussione specifica e dalla fideiussione omnibus sopra dettagliatamente indicate.
Orbene, ad avviso del Giudicante, ha pregio e va condivisa la tesi dell'opposta secondo cui non si tratta di contratti di fideiussione, ma di altrettanti contratti autonomi di garanzia, come reso evidente dalla clausola c.d. di "garanzia a prima richiesta", di cui all'art. 7, con conseguente inammissibilità delle eccezioni poste a fondamento dell'opposizione.
In punto di diritto, giova evidenziare come la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare che la mera presenza della clausola di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del contratto autonomo di garanzia, salvo che il diverso giudizio dovesse derivare da una evidente e irrimediabile discrasia con l'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. S.U. 2010/3947; Cass. 2011/10998).
Ebbene, dall'applicazione al caso in esame dei principi illustrati, discende che i rapporti intercorrenti tra le parti possono essere qualificati come contratti autonomi di garanzia, mancando nei contratti alcuna clausola o espressione contenente enunciazione, implicita o esplicita, in senso contrario e cioè idonea a ricostruire un rapporto di accessorietà tipico della fideiussione tra l'obbligazione del garante e quella del garantito.
Se è vero che dalla qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia deriva l'impossibilità
per l'opponente di proporre eccezioni relative all'inadempimento del debitore principale o alla validità delle pattuizioni relative al rapporto fondamentale, quale ad esempio quella relativa all'invalidità delle clausole relative ad interessi ultralegali ed alle spese e competenze;
è parimenti vero che è ben possibile al garante sollevare l'ecceptio doli ed eccezioni relative alla nullità delle clausole contrattuali per contrarietà con norme imperative e di ordine pubblico o per illiceità della causa relative ad interessi, commissioni e clausole penali
(cfr. Cass. 09/5044; Cass. 2013/15108).
In particolare, contrariamente a quanto argomentato dagli opponenti, non sono proponibili le eccezioni quelle fondate sulla violazione di norme derogabili (quali gli artt. 1283 e 1284 c.c.), ma esclusivamente quelle che configurano, sulla base di specifiche allegazioni e prove, tale violazione come derivante da una condotta abusiva e/o fraudolenta del creditore, che con il contratto di garanzia voglia raggiungere un risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. 2015/16213; Cass. 2022/32720).
In particolare, le recenti sentenze della Corte di Cassazione relative all'ammissibilità dell'eccezione del garante nel contratto autonomo di garanzia relativa all'illegittimo anatocismo nei contratti bancari fanno riferimento ai contratti stipulati, a differenza di quello in esame, in epoca anteriore all'anno 2000 in modo non conforme all'art. 1283 c.c. con all'applicazione di un inesistente uso normativo antecedente all'art. 25
del d.lgs.342/1999 (che ha novellato l'art. 120 TULB) ed alla delibera CICR 9.2.2000 (cfr. Cass. 1078/2024;
Cass. 10786/2024).
Invece, nel caso in esame, l'opposta ha dimostrato che i contratti bancari garantiti sono stati stipulati in piena conformità alla predetta delibera CICR a partire dall'anno 2002.
Risulta, quindi, assorbita dalla valutazione di inammissibilità anche la questione del possibile riconoscimento di un anatocismo illegittimo in caso di tasso di interesse creditorio corrispondente al tasso effettivo e/o comunque esiguo. In senso rafforzativi rispetto a tale conclusione, giova, poi, evidenziare che sia i contratti bancari garantiti,
sia i contratti di garanzia sono stati stipulati da soggetti non aventi la qualifica di consumatori (appartenendo i garanti al gruppo societario quali soci e legali rappresentante della società garantita), con inapplicabilità
delle tutele apprestate dal Codice del Consumo.
Da quanto detto consegue, l'inammissibilità delle eccezioni relative all'illegittimità degli addebiti di interessi ultralegali, anatocistici ed in generale a tutte le spese e commissioni (es. cms, cdif ecc.) non previste contrattualmente. Si tratta, infatti, di nullità comminate da norme derogabili per legge e per volontà
delle parti.
Risulta ammissibile soltanto l'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari, essendo la deroga al principio di cui all'art. 1384 c.c. basato su una causa illecita (cfr. Cass. 07/24458; Cass. 06/21066;
Cass. 2005/18128).
Va, poi, sottolineata la piena validità dei contratti di garanzia, in quanto stipulati per iscritto e contenenti la doppia sottoscrizione delle clausole considerate vessatorie ex art. 1341 co. 2 c.c. (cfr.
contratti di garanzia, allegati al fascicolo di parte opposta).
Priva di pregio è anche l'eccezione di liberazione dei garanti per l'intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. a causa della nullità parziale delle fideiussioni, relativamente alle clausole n.r. 2, 6 e 8, per violazione dell'art. 2 co. II lett. a) della legge n. 287/1990.
Innanzitutto, va rilevato che la nullità eccepita non può giammai concernere la fideiussione specifica in lite, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene nulle le clausole contrattuali di cui allo schema ABI soltanto relativamente alle fideiussioni omnibus (cfr. Cass. S.U. 41994/2021;
Cass. 26957/23).
Poi, con riguardo alle conseguenze della presunta invalidità della clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., va chiarito che l'intervenuta decadenza per decorrenza di tale termine è stata sollevata tardivamente ed in modo assolutamente generico, senza alcun riferimento temporale. Giova evidenziare che, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, avrebbe dovuto essere sollevata a pena di decadenza nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
8989/2012).
Pertanto, essendo l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. inammissibile, l'eventuale nullità della clausola n. 6 delle fideiussioni non esplica alcun rilievo ai fini della decisione.
Passando, a questo punto, alla prova del credito vantato dell'opposta, va evidenziato che la documentazione contrattuale e contabile in atti, nonché la sostanziale genericità delle contestazioni sollevate in relazione a tale documentazione consente di ritenere raggiunta tale prova nei limiti che si passano ad illustrare.
L'opposta ha depositato, infatti, tutti i contratti posti a fondamento della pretesa creditoria: il contratto di c.c. n. 208597 sottoscritto il 20.9.2002 con gli estratti di conto corrente dal 30.6.2005,
il contratto di anticipo su fatture del 27.11.12 (n. 002.1409497), il contratto di mutuo chirografario,
n. 11 distinte di anticipazioni su fatture e contabili addebito RI.BA. tutte relative agli anni 2014 e
2015, con elenco di insoluti estratto dal libro giornale, come crediti in sofferenza, munito di certificazione di conformità all'originale (cfr. fascicolo della parte opposta).
Il mancato deposito, di contratti scritti di anticipo su fatture e su documenti, accessori al contratto di conto corrente del 2002, non ne comporta la nullità, né determina l'inesistenza delle corrispondenti singole voci del credito oggetto del ricorso monitorio.
Infatti, da un lato le condizioni contrattuali di tali contratti erano disciplinate dal contratto di c/c e nelle condizioni contrattuali allo stesso allegate e, dall'altro lato, le somme richieste quali anticipi su fatture. insolute sono tutte successive alla stipula del suindicato contratto anticipi del
2012, scritto e depositato in giudizio.
In punto di diritto, poi, va evidenziato che si tratta di contratti accessori al c/c, per i quali non è prevista necessariamente la forma scritta in base all'art. 117 co. 2 TUB, qualora le condizioni contrattuali siano disciplinate nel contratto di conto corrente. Invece, la mancata completezza degli estratti conto fin dall'inizio del rapporto di c.c.
comporta l'esclusione dalla somma complessiva oggetto del decreto ingiuntivo dell'importo di €
30.448,18, che corrisponde al saldo negativo del primo estratto conto depositato.
Infatti, l'opposta, gravata quale attore in senso sostanziale, dell'onere della prova, non ha depositato documentazione idonea a dimostrare l'origine e la formazione di tale saldo negativo.
Ed ancora, priva di pregio l'eccezione di nullità dei due contratti di conto corrente per la mancata sottoscrizione della CP 3 Su tale questione la Corte di Cassazione si è pronunciata ed ha affermato, con orientamento consolidato, come nei contratti per i quali è prescritta la forma scritta a pena di nullità (art 117 TUB) l'accettazione della banca non deve essere necessariamente manifestata con la sottoscrizione del contratto, essendo sufficiente la consegna della copia del contratto al cliente (cfr. Cass. 2018 n. 898).
Infine, non ha pregio la contestazione relativa al superamento del tasso soglia ex 1.
108/1996.
Gli opponenti ritengono che tale superamento sia avvenuto per effetto dell'applicazione degli interessi di mora, che sono stati pattuiti al tasso del 2,10%.
Tuttavia, giova evidenziare che tale eccezione è priva di pregio alla luce di arresti della giurisprudenza di legittimità, successivi all'iscrizione della causa al ruolo generale.
Si pensi ai principi affermati dalle recenti sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 19597/2020 e n. 24675/2017.
Secondo tali pronunce, da un lato, può aver rilievo soltanto la c.d. usura originaria, cioè
risultante dalle pattuizioni contenute nel contratto e, dall'altro lato, va esclusa, ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi, la sommatoria tra tassi di interesse corrispettivi e tassi di interesse moratori (cfr. Cass. 13144/2023).
Ne discende, dunque, la piena validità delle clausole relative alla pattuizione del tasso d'interesse nel contratto di mutuo in lite.
L'infondatezza dei motivi di opposizione comporta il rigetto della domanda risarcitoria. In definitiva, per i motivi illustrati, anche il decreto ingiuntivo n. 982/2016 va revocato, sia perché
nei confronti delle due società fallite la domanda dell'opposta è improcedibile, sia perché nei confronti dei garanti non è dovuta la somma di € 30.448,18.
Dunque, gli opponenti vanno condannati a pagare all'opposta la minor somma -risultante dalla detrazione dell'importo del decreto ingiuntivo della predetta somma di € 30.448,18- di € 419.062,58, oltre interessi di mora successivi come richiesti nella procedura monitoria.
Le spese di lite, vista la reciproca soccombenza e considerate le questioni nuove sottese alla decisione, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 98/2017;
b) Revoca il decreto ingiuntivo n. 982/2016;
c) Accerta che il credito dell'opposta nei confronti degli opponenti Parte_2 ' Parte 1
Parte 3 e Parte 4 è pari alla minor somma di € 419.062,58 alla data di notifica del decreto ingiuntivo e condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore dell'opposta di tale somma, € 419.062,58, oltre interessi come richiesti nella nota depositata nella procedura monitoria del
28.7.16 dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo;
d) Dichiara improcedibili le domande dell'opposta nei confronti dei due Fallimenti delle due società
opponenti;
e) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino il 4.11.2024.
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli.
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Teresa Cianciulli, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili iscritte ai n.ri. 4560/2016 e 1142/2017 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi civili, aventi ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertenti
TRA
Parte 1 (c.f. C.F. 1 Parte 2 (c.f. C.F. 2
Parte 3 (c.f. C.F. 3 ) e Parte 4 (c.f. C.F. 4 ),,
come in atti identificati, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura Giovannelli, Pasquale Giovannelli ed
Antonio De Lillo, con indirizzi pec in atti, elettivamente domiciliati come in atti, giusta procura in atti
-OPPONENTI- Fallimento della società Controparte_1 e Controparte_2
in persona dei rispettivi curatori leg. rappr.te p.t., come in atti domiciliati
-OPPONENTI non costituiti nel giudizio riassunto- [
]E
oggi Controparte_4 in persona Controparte_3 in atti,del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Meoli con indirizzo pec presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino giusta procura in atti
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 28.5.24, che s'intende integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato le due società opponenti, quali debitrici principali e la anche quale fideiussore, e Parte 1Parte_5 ' Parte 3 Parte 2
[...] e quali fideiussori, convenivano in giudizio l'opposto Istituto di credito, Parte 4
,
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 982/16, provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale di Avellino, con cui veniva ingiunto agli opponenti, nelle rispettive qualità ed in solido, il pagamento in favore dell'opposta della somma di € 450.298,60, oltre interessi e spese di procedura.
Il decreto ingiuntivo era stato emesso in considerazione dell'esposizione delle due società opponenti,
garantita da due fideiussioni: una fideiussione omnibus rilasciata dai fideiussori Parte_2 Parte 1
[...] in data 7.3.13 fino ad € 390.000,00 ed una Parte 3 e Parte 4
fideiussione specifica, rilasciata il 4.8.21 fino ad € 450.000,00 da tutto il gruppo Parte 1 (costituito dalla
Parte_5 e dai quattro opponenti fideiussori).
Il credito azionato dall'opposta derivava: 1) dal saldo negativo (pari ad € 166.167,16) del contratto di conto corrente n. 208597 (originariamente acceso presso la filiale di Ariano Irpino della Controparte_5
2[...] poi denominata Controparte_6 incorporata dalla Controparte_3
[...] il 17.11.2014; -2) dal residuo credito (pari ad € 119.323,58) del contratto di mutuo chirografario stipulato il 4.8.11; -3) residuo importo (di € 137.063,43) per anticipazioni regolate sul conto corrente n.
208597, nonché sul conto 1409497 su fatture rimaste insolute e pertanto radiate;
-4) residuo importo (€
26.956,51) per anticipazioni regolate si c.c., su RI.BA. rimaste insolute. Gli opponenti, dopo aver sottolineato la violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 60 TUB, atteso il mancato deposito di documentazione inidonea a fornire la prova dell'an e del quantum del presunto credito (attesa, a titolo esemplificativo l'inidoneità dei meri saldaconto e la non completezza degli estratti conto del c.c. 208597), eccepivano: 1) la nullità dei due contratti di c.c., per la violazione dell'art. 117 TUB, attesa la mancata sottoscrizione del contratto e la mancata indicazione delle condizioni applicate;
-2) illegittima applicazione di interessi ultralegali in mancanza di accordo scritto, della capitalizzazione degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto, di disponibilità immediata e di istruttoria veloce;
-3) illegittima applicazione di costi e valute;
-4) illegittima richiesta di anticipazioni su fatture e su RI.BA. e la mancanza di prova dei crediti vantati dalla Banca opposta;
-5) in relazione al rapporto di mutuo chirografario, l'applicazione di interessi in violazione del disposto della legge 108/1996,
atteso che il mutuo prevedeva un tasso di mora di due punti superiore a quello inizialmente fissato di €
6,10% e, quindi, 1'8,10%, laddove il tasso soglia vigente al momento della stipula era pari al 7,9875%; -6)
l'illegittimo addebito per il c.c. 208597 del saldo debitorio iniziale all' 1.6.2005 (di € 30.448,18), atteso il mancato deposito degli estratti conto dal momento dell'apertura del conto e cioè dal 2002.
Infine, gli opponenti eccepivano l'invalidità delle fideiussioni per la nullità del rapporto principale e per la mala fede dell'Istituto di credito, di cui chiedevano la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali), la cui quantificazione rimettevano al Tribunale ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Tanto essenzialmente esposto, gli opponenti concludevano che l'opposta aveva indebitamente determinato l'importo del presunto credito, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Chiedevano anche la declaratoria di improcedibilità e/o improponibilità del precetto ex art. 168 l.f. avendo le società opponenti depositato proposta di concordato. Con autonomo atto di citazione, Parte 4 pur avendo già proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 892/16 (che a seguito di decreto di correzione includeva anche il suo nominativo),
spiegava opposizione anche avverso il successivo decreto ingiuntivo n. 98/2017.
Questo secondo decreto ingiuntivo era stato emesso in accoglimento di un secondo ricorso dell'opposta,
notificato in data 31.1.17. L'opponente, con l'atto di citazione in opposizione (introduttivo del giudizio r.g. 1142/2017), si doleva,
quindi, del comportamento abusivo e scorretto dell'opposta, che aveva richiesto l'emissione di un ulteriore decreto ingiuntivo, pur avendo ottenuto tempestivamente la correzione del primo, nella parte in cui non conteneva il nominativo di tra i soggetti destinatari dell'ingiunzione di pagamento. Parte 4
Per il resto, l'opponente proponeva i medesimi motivi di opposizione già oggetto del primo giudizio, sopra indicati.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta si costituiva in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto delle opposizioni, infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite. Precisava, con riferimento al secondo ricorso per decreto ingiuntivo, che l'emissione di tale decreto era stato richiesta al fine di evitare, nei soli confronti di la perenzione del primo decreto, che, per errore materiale, non includeva ilParte 4
,
nominativo di quest'ultimo.
I due giudizi venivano riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c..
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, il giudizio riunito veniva interrotto a causa del fallimento delle due società opponenti;
indi, veniva ritualmente e tempestivamente riassunto dagli opponenti,
tutti nella qualità di fideiussori. Nel giudizio riassunto non si costituivano i Fallimenti delle due società
opponenti, che venivano dichiarati contumaci.
Il Giudice, introitata la causa in decisione una prima volta, la rimetteva sul ruolo disponendo con ordinanza
CTU contabile;
indi, riesaminata la documentazione in atti e le eccezioni e difese delle parti, revocava la predetta ordinanza e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, tratteneva la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due decreti ingiuntivi vanno revocati, per i motivi che si passano ad illustrare.
Ebbene, è fondata l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 98/2017.
Va rilevato che ha pregio l'eccezione avanzata da Parte 4 Il comportamento della Banca opposta, ampiamente sopra descritto, costituisce un'ipotesi di abuso del diritto, con violazione del principio di correttezza e buona fede processuale, atteso che non pare in alcun modo giustificabile la richiesta di un secondo decreto ingiuntivo neppure dal timore che il primo decreto ingiuntivo (emesso nel periodo feriale in data 1.8.16) potesse perdere efficacia in attesa del decreto di correzione dell'errore materiale (consistente nella mancata indicazione del nominativo di Parte 4
[...] tra i soggetti destinatari dell'ingiunzione di pagamento).
Infatti, l'opposta ben avrebbe potuto presentare, unitamente all'istanza di correzione, un'istanza di rimessione in termini per la notifica del decreto corretto al debitore originariamente non menzionato per errore.
Pertanto, il decreto ingiuntivo, n. 98/17, va revocato, atteso che si tratta della duplicazione di un titolo esecutivo nei confronti di e che quest'ultimo, allorquando ha ricevuto la notificaParte_4
del secondo decreto ingiuntivo, aveva già proposto opposizione avverso il primo decreto ingiuntivo -di cui aveva avuto aliunde conoscenza- senza nulla eccepire in relazione all'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
892/16 nei suoi confronti (per eventuale vizio di notifica).
Passando, a questo punto, all'esame dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 892
del 2016, giova premettere, attesa la formulazione di una preliminare e specifica eccezione da parte degli opponenti, che nel presente giudizio a cognizione piena non hanno rilievo le questioni attinenti all'originaria sussistenza dei presupposti necessari per la concessione del decreto ingiuntivo, quali l'eventuale carenza documentale, atteso che nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non deve accertare se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio (cfr. Cass.
7188/2003 e molte altre).
Sempre in via preliminare, va chiarito che, poiché il giudizio è stato interrotto per l'intervenuto
Fallimento di entrambe le società opponenti, la domanda di accertamento del credito sottesa alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti delle società fallite va dichiarata improcedibile,
con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo n. 982/2026 nei confronti dei due fallimenti. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica, dovendo il credito essere accertato in sede fallimentare nel rispetto del principio della par condicio creditorum (cfr. da ultimo Cass. 2022/13818).
Poi, prima di passare all'esame del merito, va detto, in relazione alla documentazione contabile versata in atti, che tale documentazione consente certamente al Tribunale di compiere una completa indagine dei rapporti bancari in lite, con conseguente valutazione delle eccezioni e difese delle parti, attesa la completezza dei dati evincibili dai documenti in atti in relazione ai rapporti contrattuali di conto corrente, di mutuo e di anticipazioni su fatture oggetto di lite.
Dunque, non è apparso necessario l'espletamento di CTU contabile, che avrebbe ulteriormente ritardato inutilmente la definizione del giudizio con sacrificio del principio di ragionevole durata del processo.
A questo punto, dovendo decidere nel merito le opposizioni spiegate dai garanti, va affrontata la questione della qualificazione giuridica dei contratti di garanzia intercorsi tra le parti, rappresentati dalla fideiussione specifica e dalla fideiussione omnibus sopra dettagliatamente indicate.
Orbene, ad avviso del Giudicante, ha pregio e va condivisa la tesi dell'opposta secondo cui non si tratta di contratti di fideiussione, ma di altrettanti contratti autonomi di garanzia, come reso evidente dalla clausola c.d. di "garanzia a prima richiesta", di cui all'art. 7, con conseguente inammissibilità delle eccezioni poste a fondamento dell'opposizione.
In punto di diritto, giova evidenziare come la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare che la mera presenza della clausola di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del contratto autonomo di garanzia, salvo che il diverso giudizio dovesse derivare da una evidente e irrimediabile discrasia con l'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. S.U. 2010/3947; Cass. 2011/10998).
Ebbene, dall'applicazione al caso in esame dei principi illustrati, discende che i rapporti intercorrenti tra le parti possono essere qualificati come contratti autonomi di garanzia, mancando nei contratti alcuna clausola o espressione contenente enunciazione, implicita o esplicita, in senso contrario e cioè idonea a ricostruire un rapporto di accessorietà tipico della fideiussione tra l'obbligazione del garante e quella del garantito.
Se è vero che dalla qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia deriva l'impossibilità
per l'opponente di proporre eccezioni relative all'inadempimento del debitore principale o alla validità delle pattuizioni relative al rapporto fondamentale, quale ad esempio quella relativa all'invalidità delle clausole relative ad interessi ultralegali ed alle spese e competenze;
è parimenti vero che è ben possibile al garante sollevare l'ecceptio doli ed eccezioni relative alla nullità delle clausole contrattuali per contrarietà con norme imperative e di ordine pubblico o per illiceità della causa relative ad interessi, commissioni e clausole penali
(cfr. Cass. 09/5044; Cass. 2013/15108).
In particolare, contrariamente a quanto argomentato dagli opponenti, non sono proponibili le eccezioni quelle fondate sulla violazione di norme derogabili (quali gli artt. 1283 e 1284 c.c.), ma esclusivamente quelle che configurano, sulla base di specifiche allegazioni e prove, tale violazione come derivante da una condotta abusiva e/o fraudolenta del creditore, che con il contratto di garanzia voglia raggiungere un risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. 2015/16213; Cass. 2022/32720).
In particolare, le recenti sentenze della Corte di Cassazione relative all'ammissibilità dell'eccezione del garante nel contratto autonomo di garanzia relativa all'illegittimo anatocismo nei contratti bancari fanno riferimento ai contratti stipulati, a differenza di quello in esame, in epoca anteriore all'anno 2000 in modo non conforme all'art. 1283 c.c. con all'applicazione di un inesistente uso normativo antecedente all'art. 25
del d.lgs.342/1999 (che ha novellato l'art. 120 TULB) ed alla delibera CICR 9.2.2000 (cfr. Cass. 1078/2024;
Cass. 10786/2024).
Invece, nel caso in esame, l'opposta ha dimostrato che i contratti bancari garantiti sono stati stipulati in piena conformità alla predetta delibera CICR a partire dall'anno 2002.
Risulta, quindi, assorbita dalla valutazione di inammissibilità anche la questione del possibile riconoscimento di un anatocismo illegittimo in caso di tasso di interesse creditorio corrispondente al tasso effettivo e/o comunque esiguo. In senso rafforzativi rispetto a tale conclusione, giova, poi, evidenziare che sia i contratti bancari garantiti,
sia i contratti di garanzia sono stati stipulati da soggetti non aventi la qualifica di consumatori (appartenendo i garanti al gruppo societario quali soci e legali rappresentante della società garantita), con inapplicabilità
delle tutele apprestate dal Codice del Consumo.
Da quanto detto consegue, l'inammissibilità delle eccezioni relative all'illegittimità degli addebiti di interessi ultralegali, anatocistici ed in generale a tutte le spese e commissioni (es. cms, cdif ecc.) non previste contrattualmente. Si tratta, infatti, di nullità comminate da norme derogabili per legge e per volontà
delle parti.
Risulta ammissibile soltanto l'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari, essendo la deroga al principio di cui all'art. 1384 c.c. basato su una causa illecita (cfr. Cass. 07/24458; Cass. 06/21066;
Cass. 2005/18128).
Va, poi, sottolineata la piena validità dei contratti di garanzia, in quanto stipulati per iscritto e contenenti la doppia sottoscrizione delle clausole considerate vessatorie ex art. 1341 co. 2 c.c. (cfr.
contratti di garanzia, allegati al fascicolo di parte opposta).
Priva di pregio è anche l'eccezione di liberazione dei garanti per l'intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. a causa della nullità parziale delle fideiussioni, relativamente alle clausole n.r. 2, 6 e 8, per violazione dell'art. 2 co. II lett. a) della legge n. 287/1990.
Innanzitutto, va rilevato che la nullità eccepita non può giammai concernere la fideiussione specifica in lite, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene nulle le clausole contrattuali di cui allo schema ABI soltanto relativamente alle fideiussioni omnibus (cfr. Cass. S.U. 41994/2021;
Cass. 26957/23).
Poi, con riguardo alle conseguenze della presunta invalidità della clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., va chiarito che l'intervenuta decadenza per decorrenza di tale termine è stata sollevata tardivamente ed in modo assolutamente generico, senza alcun riferimento temporale. Giova evidenziare che, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, avrebbe dovuto essere sollevata a pena di decadenza nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
8989/2012).
Pertanto, essendo l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. inammissibile, l'eventuale nullità della clausola n. 6 delle fideiussioni non esplica alcun rilievo ai fini della decisione.
Passando, a questo punto, alla prova del credito vantato dell'opposta, va evidenziato che la documentazione contrattuale e contabile in atti, nonché la sostanziale genericità delle contestazioni sollevate in relazione a tale documentazione consente di ritenere raggiunta tale prova nei limiti che si passano ad illustrare.
L'opposta ha depositato, infatti, tutti i contratti posti a fondamento della pretesa creditoria: il contratto di c.c. n. 208597 sottoscritto il 20.9.2002 con gli estratti di conto corrente dal 30.6.2005,
il contratto di anticipo su fatture del 27.11.12 (n. 002.1409497), il contratto di mutuo chirografario,
n. 11 distinte di anticipazioni su fatture e contabili addebito RI.BA. tutte relative agli anni 2014 e
2015, con elenco di insoluti estratto dal libro giornale, come crediti in sofferenza, munito di certificazione di conformità all'originale (cfr. fascicolo della parte opposta).
Il mancato deposito, di contratti scritti di anticipo su fatture e su documenti, accessori al contratto di conto corrente del 2002, non ne comporta la nullità, né determina l'inesistenza delle corrispondenti singole voci del credito oggetto del ricorso monitorio.
Infatti, da un lato le condizioni contrattuali di tali contratti erano disciplinate dal contratto di c/c e nelle condizioni contrattuali allo stesso allegate e, dall'altro lato, le somme richieste quali anticipi su fatture. insolute sono tutte successive alla stipula del suindicato contratto anticipi del
2012, scritto e depositato in giudizio.
In punto di diritto, poi, va evidenziato che si tratta di contratti accessori al c/c, per i quali non è prevista necessariamente la forma scritta in base all'art. 117 co. 2 TUB, qualora le condizioni contrattuali siano disciplinate nel contratto di conto corrente. Invece, la mancata completezza degli estratti conto fin dall'inizio del rapporto di c.c.
comporta l'esclusione dalla somma complessiva oggetto del decreto ingiuntivo dell'importo di €
30.448,18, che corrisponde al saldo negativo del primo estratto conto depositato.
Infatti, l'opposta, gravata quale attore in senso sostanziale, dell'onere della prova, non ha depositato documentazione idonea a dimostrare l'origine e la formazione di tale saldo negativo.
Ed ancora, priva di pregio l'eccezione di nullità dei due contratti di conto corrente per la mancata sottoscrizione della CP 3 Su tale questione la Corte di Cassazione si è pronunciata ed ha affermato, con orientamento consolidato, come nei contratti per i quali è prescritta la forma scritta a pena di nullità (art 117 TUB) l'accettazione della banca non deve essere necessariamente manifestata con la sottoscrizione del contratto, essendo sufficiente la consegna della copia del contratto al cliente (cfr. Cass. 2018 n. 898).
Infine, non ha pregio la contestazione relativa al superamento del tasso soglia ex 1.
108/1996.
Gli opponenti ritengono che tale superamento sia avvenuto per effetto dell'applicazione degli interessi di mora, che sono stati pattuiti al tasso del 2,10%.
Tuttavia, giova evidenziare che tale eccezione è priva di pregio alla luce di arresti della giurisprudenza di legittimità, successivi all'iscrizione della causa al ruolo generale.
Si pensi ai principi affermati dalle recenti sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 19597/2020 e n. 24675/2017.
Secondo tali pronunce, da un lato, può aver rilievo soltanto la c.d. usura originaria, cioè
risultante dalle pattuizioni contenute nel contratto e, dall'altro lato, va esclusa, ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi, la sommatoria tra tassi di interesse corrispettivi e tassi di interesse moratori (cfr. Cass. 13144/2023).
Ne discende, dunque, la piena validità delle clausole relative alla pattuizione del tasso d'interesse nel contratto di mutuo in lite.
L'infondatezza dei motivi di opposizione comporta il rigetto della domanda risarcitoria. In definitiva, per i motivi illustrati, anche il decreto ingiuntivo n. 982/2016 va revocato, sia perché
nei confronti delle due società fallite la domanda dell'opposta è improcedibile, sia perché nei confronti dei garanti non è dovuta la somma di € 30.448,18.
Dunque, gli opponenti vanno condannati a pagare all'opposta la minor somma -risultante dalla detrazione dell'importo del decreto ingiuntivo della predetta somma di € 30.448,18- di € 419.062,58, oltre interessi di mora successivi come richiesti nella procedura monitoria.
Le spese di lite, vista la reciproca soccombenza e considerate le questioni nuove sottese alla decisione, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 98/2017;
b) Revoca il decreto ingiuntivo n. 982/2016;
c) Accerta che il credito dell'opposta nei confronti degli opponenti Parte_2 ' Parte 1
Parte 3 e Parte 4 è pari alla minor somma di € 419.062,58 alla data di notifica del decreto ingiuntivo e condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore dell'opposta di tale somma, € 419.062,58, oltre interessi come richiesti nella nota depositata nella procedura monitoria del
28.7.16 dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo;
d) Dichiara improcedibili le domande dell'opposta nei confronti dei due Fallimenti delle due società
opponenti;
e) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino il 4.11.2024.
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli.