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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/05/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1568/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1568 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2020
Promossa da
(c.f. C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Quartu S. Elena, Via J.S. Bach n. 84, ed elettivamente domiciliato in Quartu S. Elena, Via Aristo n.
50, presso lo studio dell'Avv. Matteo Calledda che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti,
Opponente
Contro
(C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura in calce all'atto di costituzione, sottoscritta digitalmente, dagli Avv.ti Alessandra Braglia e Giovanni Parisi dell'Ufficio
Legale dell'Ente, elettivamente domiciliata presso il medesimo Ufficio, in Cagliari, Viale Trento n.
69,
Opposta
OGGETTO: opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c.
La causa è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “il Giudice adito, voglia accogliere il ricorso e per l'effetto:
“In via preliminare e cautelare
Ricorrendone gravi motivi, sospendere con decreto inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, per l'esecutività della cartella di pagamento n. 02520190016604551000 ruolo
n. 2019/003333; In via principale
1) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall'ente impositore. Dichiarare, quindi nulla e di nessun effetto la cartella di pagamento n.
02520190016604551000 ruolo n. 2019/003333 perché infondata, ingiusta ed illegittima;
2) ridurre la cartella al solo importo della sanzione decurtando le ulteriori somme di cui all'art. 27
l. 689/81 pari ad euro 6.616,50 perché illegittime ed eccessive;
In via subordinata
3) ridurre comunque la cartella al solo importo della sanzione decurtando le ulteriori somme di cui all'art. 27 l. 689/81 pari ad euro 6.616,50 perché illegittime ed eccessive.
In ogni caso
4) con vittoria di spese per contributo unificato, marche da bollo, notifiche ed onorari di avvocato”.
Nell'interesse della opposta:
“Si conclude affinché Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente, anche cautelari, in quante infondate in fatto e in diritto, mandando assolta la da ogni avversa pretesa, per tutti i motivi di cui in Controparte_1
espositiva. In ogni caso condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione alla cartella di cartella di pagamento n. 025 2019 00166045
41 000 ruolo n. 2019/003333, emessa dalla e notificata il 03 marzo Controparte_1
2020 per un importo complessivo di € 13.016,33, il Sig. ha citato in giudizio la Parte_1
al fine di ottenere la prescrizione del credito di controparte e la Controparte_1
conseguente nullità o la dichiarazione di inefficacia della predetta cartella.
1.1. In particolare, l'opponente ha premesso in punto fatto che:
- con verbale n. 03/2010 elevato in data 18.04.2010, in relazione a fatti accertati in data 13.04.2010, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della B.L.O.N. di Cagliari contestava al la Pt_1 violazione dell'art 15 lett. B) L. 963/95 per aver esercitato la pesca a strascico con attrezzi non consentiti a bordo dell'M/P “Francesco Padre” CA 3682;
- con ordinanza n. 219/2013 del 04.12.2013, notificata all'interessato in data 11.12.2013,
l'Assessorato della Regione Sardegna ingiungeva nei suoi confronti il pagamento dell'importo di €
6.015,00; - con lettera raccomandata del 07.11.2018 prot. N. 37396, l' Controparte_2 sollecitava il pagamento della somma di cui all'ordinanza ingiunzione n.
[...]
219/2013 del 04.12.2013;
- con la cartella di pagamento n. 025 2019 00166045 41 000 ruolo n. 2019/003333, notificata in data
21.06.2019, l' Controparte_3
richiedeva nei suoi confronti il pagamento della somma complessiva di € 13.016,33, di cui
[...]
€ 6.015,00 per sanzioni amministrative irrogate con ordinanza ingiunzione n. 219/2013 del
04.12.2013; € 6.616,50 per maggiorazione da ritardato pagamento di cui all'art. 27 L. 698/81 oltre ad
€. 762,88 per oneri di riscossione e notifica.
1.2. A fondamento dell'opposizione a precetto, incardinata ex art. 615 c.p.c., ha dedotto:
- la prescrizione del credito della per il decorso del termine quinquennale di ogni Controparte_1
diritto vantato, essendo la notifica della cartella avvenuta circa 6 anni e mezzo anni dopo la notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta in data 11.12.2013 e non essendo ravvisabili atti idonei per l'interruzione del decorso del termine prescrizionale;
- l'iniquità delle maggiorazioni ex art. 27 legge n. 689/1981 per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, in quanto frutto di applicazione automatica di una sanzione sulla sanzione in misura sproporzionata, oltre che in esclusivo ed immotivato vantaggio dell'amministrazione;
- la sussistenza di gravi e fondati motivi per l'accoglimento dell'istanza di sospensione inaudita altera parte, specie in ordine al periculum in mora, in considerazione del fatto che la mancata sospensione del provvedimento comporterebbe un grave danno all'attività espletata dal , che rappresenta Pt_1
l'unica ed esclusiva fonte di reddito.
2. Con decreto di fissazione udienza n. cronol. 3461/2020 del 12/03/2020 (RG n. 1568/2020-1), il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 025 2019
00166045 41 000 sopra citata;
ha fissato l'udienza in data 9 giugno 2020 per la comparizione dei procuratori e la eventuale modifica, conferma o revoca della sospensione;
ha assegnato al ricorrente il termine del 31 marzo 2020 per la notificazione del ricorso e del decreto.
3. La con comparsa di costituzione depositata in data 07.06.2020, si è Controparte_1
costituita in giudizio contestando integralmente la domanda di controparte.
A fondamento delle proprie conclusioni ha evidenziato che:
- la prescrizione del credito non si è verificata in quanto, prima dello scadere del termine di cinque anni, l'Amministrazione Regionale ha inviato il sollecito di pagamento con lettera raccomandata del
7.11.2018, ricevuta dal in data 22.11.2018, la quale ha validamente interrotto la decorrenza Pt_1 del termine prescrizionale, presentando tutti i requisiti richiesti al fine dell'effetto interruttivo;
- la maggiorazione della sanzione è derivata dalla corretta applicazione dell'art. 27 l. 689/1981, sicché non è ravvisabile alcuna violazione di legge;
- l'istanza cautelare è infondata ed immotivata, in quanto non ricorre il fumus bonis iuris.
****
4. Con ordinanza disposta nel verbale di prima udienza n. cronol. 7930/2020 del 09/06/2020 RG n.
1568/2020-1, il giudice ha revocato la sospensione la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 025 2019 00166045 41 000 ruolo n. 2019/003333 e, per l'effetto, ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia della cartella.
5. Con provvedimento disposto in data 15/09/2020 (RG n. 1568/2020 -2), il giudice ha dichiarato inammissibile la seconda istanza di revoca/modifica dell'ordinanza 9.6.2022 presentata da parte opponente in data 11.06.2020.
6. Con nuova istanza depositata in data 17.01.2023, l'opponente ha nuovamente richiesto la sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento n. 025 2019 00166045 41 000 ruolo n.
2019/003333, in quanto in data 25.12.2023 ha ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n.
025 2022 90035436 40/000 tramite la quale l'Agente della Riscossione ha ingiunto al il Pt_1
pagamento della sanzione entro 5 giorni dalla notifica.
7. Nell'ambito del terzo giudizio cautelare (RG n. 1568/2020-3) il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione n. 219/2013 del 4 dicembre 2013.
8. Aggiornato il processo per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14.01.2025 le parti hanno fanno riferimento alle conclusioni già rassegnate, insistendo per il relativo accoglimento, sicché il giudice ha tenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere accolta, per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di opposizione ha dedotto la prescrizione del termine Parte_1
quinquennale del diritto di credito vantato dalla Controparte_1
È pacifica tra le parti la ricostruzione fattuale relativa allo svolgimento del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione della violazione dell'art. 15 lett. b) l. 963/95 in data
18.04.2010, conclusosi con l'emissione della cartella di pagamento n. 025 2019 00166045 41 000 ruolo n. 2019/003333 notifica al in data 21.06.2019. Pt_1
È inoltre indubitabile che il termine di prescrizione del credito azionato dall'opposta è pari a cinque anni, essendo riguardante sanzioni amministrative (art. 28 L. 689/1981).
Invero, il punto controverso tra le parti è rappresentato dal riconoscimento o meno del valore di atto interruttivo della prescrizione alla raccomandata del 07.11.2018 (come detto, ricevuta dal in Pt_1 data 22.11.2018) con cui l'ente emittente ha sollecitato il pagamento della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione sopra menzionata.
A tal proposito l'opponente, sin dall'atto introduttivo, ha richiamato il principio giurisprudenziale, espresso dalla Cass. civ. Sez. I, 17/03/2005, n. 5798, in base al quale, in tema di sanzioni amministrative, solo gli atti tipici del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione svolgono la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e sono quindi idonei a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione. Ne consegue che nel novero degli atti idonei non rientra il semplice sollecito di pagamento, poiché il richiamo alla disposizione civilista andrebbe coordinato con l'iter di applicazione delle sanzioni previsto dalla legge n. 689/1981.
Di contro, l'amministrazione regionale ha osservato che la Suprema Corte, nella fattispecie esaminata dalla pronuncia sopra richiamata, ha negato efficacia interruttiva alla richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria formulata a mezzo lettera raccomandata in quanto avvenuta anteriormente alla necessaria emissione dell'ordinanza ingiunzione. Secondo la tesi della una volta notificato CP_1 il provvedimento d'ingiunzione, che si pone a conclusione del procedimento amministrativo, verrebbe meno la cogenza del principio della tipicità degli atti ai fini della determinazione dell'effetto interruttivo della prescrizione. Pertanto, a partire dalla formazione del titolo esecutivo, ai fini dell'interruzione della prescrizione sarebbe sufficiente la sussistenza di uno degli atti indicati dall'art. 2943 c.c., tra i quali rientra pacificamente anche la lettera raccomandata di sollecito.
Il Tribunale ritiene di non poter condividere la posizione sostenuta dalla parte opposta, e ciò in quanto tale prospettazione porterebbe a ricondurre illogicamente all'interno del procedimento amministrativo sanzionatorio soltanto alcune delle fasi previste dalla L. 689/1981.
Ed invero, l'ordinanza ingiunzione, se indubbiamente dà luogo alla formazione di un titolo esecutivo, non si identifica nell'atto finale della fattispecie sanzionatoria. A ben vedere, l'attività procedimentale della P.A. è scandita da una sequenza di atti tipizzati e connessi da relazioni di strumentalità, in quanto orientati all'adozione del provvedimento finale, ovvero - in grado più complesso - da una serie di atti collegati da nessi di presupposizione/consequenzialità necessaria in funzione del risultato finale da perseguire. A séguito dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, si avvia una ulteriore fase del procedimento che trova la naturale conclusione con la notifica della cartella di pagamento. Ne consegue che, pure in un momento successivo all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, non rappresentano idonei atti interruttivi le mere missive/solleciti di pagamento.
A conferma di tale conclusione, è recentemente intervenuta una pronuncia dalla giurisprudenza di legittimità (ordinanza 24.08.2023, n. 25226 Cass. civ., Sez. II) − richiamata anche dall'opponente −, la quale, affrontando un caso del tutto analogo a quello in esame, ha posto l'accento sull'unitarietà sostanziale del procedimento amministrativo delineato dalla l. 689/1981, a partire dalla contestazione e sino alla notifica della cartella di pagamento. In particolare, la Cassazione ha condivisibilmente affermato che “in materia di sanzioni amministrative, la notificazione tempestiva rappresenta elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria: pertanto, la notificazione non tempestiva della cartella esattoriale rappresenta un fatto estintivo del diritto di credito per sanzione amministrativa che attiene all'agire dell'amministrazione, impedendo non certo la formazione del titolo esecutivo che si è formato ai sensi della sequenza prevista dalla L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 17 (contestazione, presentazione del rapporto) e art. 18 (determinazione della sanzione mediante ordinanza- ingiunzione) quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva. Non va perso di vista, poi, il dato normativo (L.
n. 689 del 1981, art. 22) per il quale, per contrastare il titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza- ingiunzione, l'ordinamento mette a disposizione dell'interessato un rimedio "speciale", appositamente destinato ad evitare che divenga definitivo l'accertamento consacrato nell'ordinanza- ingiunzione. Le norme citate, pertanto, delineano una fattispecie complessa dal punto di vista sostanziale, al maturare della quale si determina l'effetto favorevole per l'amministrazione: in questa fattispecie progressiva non vi è spazio per atti estranei al procedimento nel quale si inscrive la potestà sanzionatoria, anche se con essi l'Amministrazione voglia inequivocabilmente manifestare
l'intenzione di infliggere la sanzione. In particolare, non si inseriscono le missive raccomandate, strumenti privatistici di sollecito del pagamento non adeguati alla fattispecie complessa delineata. Il rinvio della L. n. 689 del 1981, art. 28, all'art. 2943, nella parte in cui attribuisce efficacia interruttiva agli atti di costituzione in mora (tra i quali rientra - come nel caso di specie - la lettera raccomandata), deve essere letto nel senso di voler escludere qualsiasi riferimento alla disciplina penale, e all'art. 160 c.p. in particolare, che (nell'ultima parte) non consente alla nuova decorrenza dei termini di superare i tempi di prescrizione espressamente indicati nell'art. 161 c.p.p. […], in un contesto nel quale la disciplina generale della sanzione amministrativa è modellata sotto molti aspetti alla disciplina generale della sanzione penale, il richiamo alla disciplina dell'interruzione della prescrizione secondo le norme del codice civile (che consentono, invece, un'interruzione illimitata nel tempo) ha il significato di escludere la disciplina penale, prendendo a modello la regolamentazione di diritto civile. Tale modello, però, non può fare ignorare che la sanzione amministrativa è irrogata a seguito del procedimento amministrativo configurato - come si è appena detto - dalla stessa L. n. 689 del 1981, che serve a verificare l'effettiva realizzazione dell'illecito e a determinare l'entità della sanzione amministrativa, portandolo a conoscenza dell'interessato (Cass.
12.05.1995, n. 5330; conf. da: Cass., Sez. 1, n. 5798/2005)”. Occorre evidenziare che nel caso ivi scrutinato (nel quale la notifica dell'ordinanza ingiunzione era stata ritenuta valida dalla Corte d'Appello di Messina) la Suprema Corte, a fronte della notifica di una cartella di pagamento avvenuta oltre i cinque anni previsti dall'art. 28 L. n. 689 del 1981, ha cassato senza rinvio la pronuncia della Corte territoriale che, sostenendo la medesima tesi dell'odierna parte opposta, aveva escluso la prescrizione del credito attribuendo efficacia interruttiva del termine di prescrizione a meri solleciti di pagamento effettuati con lettere raccomandate ricevute dal debitore in data successiva alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Alla luce dei principi di diritto sinora esposti – i quali non si pongono in contrasto con i precedenti giurisprudenziali in materia, rappresentando il consolidamento del tradizionale orientamento sostenuto −, il procedimento sanzionatorio è da considerare unitariamente, con l'applicazione costante e coerente dei principi in tutte le fasi.
Tornando al caso di specie, il procedimento ha avuto origine con il verbale n. 03/2010 elevato in data
18.04.2010, mentre l'Assessorato alla ha emesso l'ordinanza ingiunzione n. Controparte_1
219/2013 in data 11.12.2013. Da tale data ha cominciato a decorrere il termine prescrizionale, che non è stato interrotto dalla lettera raccomandata del 07.11.2018 con cui ha sollecitato il pagamento della somma di cui all'ordinanza ingiunzione, trattandosi - come detto - di uno strumento privatistico di sollecito del pagamento e non atto tipico del procedimento in essere.
Ne consegue, quindi, che la cartella di pagamento n. 025 2019 00166045 41 000 ruolo n. 2019/003333 notificata a solo in data 22.11.2019 è giunta a destinazione ampiamente oltre il quinquennio Pt_1 iniziato con la notifica dell'ordinanza, con gli effetti previsti dall'art. 14, ultimo comma, L. 689/1981.
Per tutte le ragioni sopra esposte, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, deve, quindi, essere dichiarato estinto per prescrizione il credito vantato dalla scaturente dalla cartella di pagamento n. 025 2019 00166045 41 000 ruolo n. Controparte_1
2019/003333, che dev'essere annullata.
10. Le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo (aggiornati al D.M. 147/2022), secondo lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 (non sussistendo i presupposti per una compensazione neppure parziale delle medesime, non potendosi riconoscersi la novità della questione giuridica trattata), con il riconoscimento dei valori medi per le fasi liquidate di studio e introduttiva, stante il non minimo livello di complessità della vicenda in fatto e in diritto, che ha peraltro condotto all'instaurazione di ben tre procedimenti cautelari (ricompresi nella liquidazione di tali fasi). Per quanto concerne la fase decisionale si è proceduto ad una riduzione dei compensi per i valori medi, sul rilievo che l'opponente nelle sue note conclusive si è limitato ad insistere nelle ragioni in fatto e in diritto articolate nei suoi precedenti scritti difensivi. Poiché non vi
è stata attività istruttoria (non essendo depositate dalle parti richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande presentate con l'atto introduttivo), non sono dovuti i compensi relativi a tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di € 13.016,33 azionato dalla CP_1
e scaturente dalla cartella di pagamento n. 025 2019 00166045 41 000 ruolo n.
[...]
2019/003333, emessa dall' per le province Controparte_3 [...]
nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
dichiara estinta l'obbligazione di pagamento della somma dovuta dall'opponente e annulla la cartella di pagamento n. 025 2019 00166045 41 000 ruolo n. 2019/003333; condanna la a rimborsare alla controparte le Controparte_1 Parte_1 spese processuali sostenute nel presente giudizio, liquidate per l'importo complessivo di euro
2.972,00 per compensi al difensore, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge e spese per contributo unificato (euro 264,00).
Così deciso in Cagliari in data 30.05.2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1568 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2020
Promossa da
(c.f. C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Quartu S. Elena, Via J.S. Bach n. 84, ed elettivamente domiciliato in Quartu S. Elena, Via Aristo n.
50, presso lo studio dell'Avv. Matteo Calledda che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti,
Opponente
Contro
(C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura in calce all'atto di costituzione, sottoscritta digitalmente, dagli Avv.ti Alessandra Braglia e Giovanni Parisi dell'Ufficio
Legale dell'Ente, elettivamente domiciliata presso il medesimo Ufficio, in Cagliari, Viale Trento n.
69,
Opposta
OGGETTO: opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c.
La causa è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “il Giudice adito, voglia accogliere il ricorso e per l'effetto:
“In via preliminare e cautelare
Ricorrendone gravi motivi, sospendere con decreto inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, per l'esecutività della cartella di pagamento n. 02520190016604551000 ruolo
n. 2019/003333; In via principale
1) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall'ente impositore. Dichiarare, quindi nulla e di nessun effetto la cartella di pagamento n.
02520190016604551000 ruolo n. 2019/003333 perché infondata, ingiusta ed illegittima;
2) ridurre la cartella al solo importo della sanzione decurtando le ulteriori somme di cui all'art. 27
l. 689/81 pari ad euro 6.616,50 perché illegittime ed eccessive;
In via subordinata
3) ridurre comunque la cartella al solo importo della sanzione decurtando le ulteriori somme di cui all'art. 27 l. 689/81 pari ad euro 6.616,50 perché illegittime ed eccessive.
In ogni caso
4) con vittoria di spese per contributo unificato, marche da bollo, notifiche ed onorari di avvocato”.
Nell'interesse della opposta:
“Si conclude affinché Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente, anche cautelari, in quante infondate in fatto e in diritto, mandando assolta la da ogni avversa pretesa, per tutti i motivi di cui in Controparte_1
espositiva. In ogni caso condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione alla cartella di cartella di pagamento n. 025 2019 00166045
41 000 ruolo n. 2019/003333, emessa dalla e notificata il 03 marzo Controparte_1
2020 per un importo complessivo di € 13.016,33, il Sig. ha citato in giudizio la Parte_1
al fine di ottenere la prescrizione del credito di controparte e la Controparte_1
conseguente nullità o la dichiarazione di inefficacia della predetta cartella.
1.1. In particolare, l'opponente ha premesso in punto fatto che:
- con verbale n. 03/2010 elevato in data 18.04.2010, in relazione a fatti accertati in data 13.04.2010, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della B.L.O.N. di Cagliari contestava al la Pt_1 violazione dell'art 15 lett. B) L. 963/95 per aver esercitato la pesca a strascico con attrezzi non consentiti a bordo dell'M/P “Francesco Padre” CA 3682;
- con ordinanza n. 219/2013 del 04.12.2013, notificata all'interessato in data 11.12.2013,
l'Assessorato della Regione Sardegna ingiungeva nei suoi confronti il pagamento dell'importo di €
6.015,00; - con lettera raccomandata del 07.11.2018 prot. N. 37396, l' Controparte_2 sollecitava il pagamento della somma di cui all'ordinanza ingiunzione n.
[...]
219/2013 del 04.12.2013;
- con la cartella di pagamento n. 025 2019 00166045 41 000 ruolo n. 2019/003333, notificata in data
21.06.2019, l' Controparte_3
richiedeva nei suoi confronti il pagamento della somma complessiva di € 13.016,33, di cui
[...]
€ 6.015,00 per sanzioni amministrative irrogate con ordinanza ingiunzione n. 219/2013 del
04.12.2013; € 6.616,50 per maggiorazione da ritardato pagamento di cui all'art. 27 L. 698/81 oltre ad
€. 762,88 per oneri di riscossione e notifica.
1.2. A fondamento dell'opposizione a precetto, incardinata ex art. 615 c.p.c., ha dedotto:
- la prescrizione del credito della per il decorso del termine quinquennale di ogni Controparte_1
diritto vantato, essendo la notifica della cartella avvenuta circa 6 anni e mezzo anni dopo la notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta in data 11.12.2013 e non essendo ravvisabili atti idonei per l'interruzione del decorso del termine prescrizionale;
- l'iniquità delle maggiorazioni ex art. 27 legge n. 689/1981 per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, in quanto frutto di applicazione automatica di una sanzione sulla sanzione in misura sproporzionata, oltre che in esclusivo ed immotivato vantaggio dell'amministrazione;
- la sussistenza di gravi e fondati motivi per l'accoglimento dell'istanza di sospensione inaudita altera parte, specie in ordine al periculum in mora, in considerazione del fatto che la mancata sospensione del provvedimento comporterebbe un grave danno all'attività espletata dal , che rappresenta Pt_1
l'unica ed esclusiva fonte di reddito.
2. Con decreto di fissazione udienza n. cronol. 3461/2020 del 12/03/2020 (RG n. 1568/2020-1), il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 025 2019
00166045 41 000 sopra citata;
ha fissato l'udienza in data 9 giugno 2020 per la comparizione dei procuratori e la eventuale modifica, conferma o revoca della sospensione;
ha assegnato al ricorrente il termine del 31 marzo 2020 per la notificazione del ricorso e del decreto.
3. La con comparsa di costituzione depositata in data 07.06.2020, si è Controparte_1
costituita in giudizio contestando integralmente la domanda di controparte.
A fondamento delle proprie conclusioni ha evidenziato che:
- la prescrizione del credito non si è verificata in quanto, prima dello scadere del termine di cinque anni, l'Amministrazione Regionale ha inviato il sollecito di pagamento con lettera raccomandata del
7.11.2018, ricevuta dal in data 22.11.2018, la quale ha validamente interrotto la decorrenza Pt_1 del termine prescrizionale, presentando tutti i requisiti richiesti al fine dell'effetto interruttivo;
- la maggiorazione della sanzione è derivata dalla corretta applicazione dell'art. 27 l. 689/1981, sicché non è ravvisabile alcuna violazione di legge;
- l'istanza cautelare è infondata ed immotivata, in quanto non ricorre il fumus bonis iuris.
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4. Con ordinanza disposta nel verbale di prima udienza n. cronol. 7930/2020 del 09/06/2020 RG n.
1568/2020-1, il giudice ha revocato la sospensione la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 025 2019 00166045 41 000 ruolo n. 2019/003333 e, per l'effetto, ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia della cartella.
5. Con provvedimento disposto in data 15/09/2020 (RG n. 1568/2020 -2), il giudice ha dichiarato inammissibile la seconda istanza di revoca/modifica dell'ordinanza 9.6.2022 presentata da parte opponente in data 11.06.2020.
6. Con nuova istanza depositata in data 17.01.2023, l'opponente ha nuovamente richiesto la sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento n. 025 2019 00166045 41 000 ruolo n.
2019/003333, in quanto in data 25.12.2023 ha ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n.
025 2022 90035436 40/000 tramite la quale l'Agente della Riscossione ha ingiunto al il Pt_1
pagamento della sanzione entro 5 giorni dalla notifica.
7. Nell'ambito del terzo giudizio cautelare (RG n. 1568/2020-3) il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione n. 219/2013 del 4 dicembre 2013.
8. Aggiornato il processo per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14.01.2025 le parti hanno fanno riferimento alle conclusioni già rassegnate, insistendo per il relativo accoglimento, sicché il giudice ha tenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere accolta, per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di opposizione ha dedotto la prescrizione del termine Parte_1
quinquennale del diritto di credito vantato dalla Controparte_1
È pacifica tra le parti la ricostruzione fattuale relativa allo svolgimento del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione della violazione dell'art. 15 lett. b) l. 963/95 in data
18.04.2010, conclusosi con l'emissione della cartella di pagamento n. 025 2019 00166045 41 000 ruolo n. 2019/003333 notifica al in data 21.06.2019. Pt_1
È inoltre indubitabile che il termine di prescrizione del credito azionato dall'opposta è pari a cinque anni, essendo riguardante sanzioni amministrative (art. 28 L. 689/1981).
Invero, il punto controverso tra le parti è rappresentato dal riconoscimento o meno del valore di atto interruttivo della prescrizione alla raccomandata del 07.11.2018 (come detto, ricevuta dal in Pt_1 data 22.11.2018) con cui l'ente emittente ha sollecitato il pagamento della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione sopra menzionata.
A tal proposito l'opponente, sin dall'atto introduttivo, ha richiamato il principio giurisprudenziale, espresso dalla Cass. civ. Sez. I, 17/03/2005, n. 5798, in base al quale, in tema di sanzioni amministrative, solo gli atti tipici del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione svolgono la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e sono quindi idonei a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione. Ne consegue che nel novero degli atti idonei non rientra il semplice sollecito di pagamento, poiché il richiamo alla disposizione civilista andrebbe coordinato con l'iter di applicazione delle sanzioni previsto dalla legge n. 689/1981.
Di contro, l'amministrazione regionale ha osservato che la Suprema Corte, nella fattispecie esaminata dalla pronuncia sopra richiamata, ha negato efficacia interruttiva alla richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria formulata a mezzo lettera raccomandata in quanto avvenuta anteriormente alla necessaria emissione dell'ordinanza ingiunzione. Secondo la tesi della una volta notificato CP_1 il provvedimento d'ingiunzione, che si pone a conclusione del procedimento amministrativo, verrebbe meno la cogenza del principio della tipicità degli atti ai fini della determinazione dell'effetto interruttivo della prescrizione. Pertanto, a partire dalla formazione del titolo esecutivo, ai fini dell'interruzione della prescrizione sarebbe sufficiente la sussistenza di uno degli atti indicati dall'art. 2943 c.c., tra i quali rientra pacificamente anche la lettera raccomandata di sollecito.
Il Tribunale ritiene di non poter condividere la posizione sostenuta dalla parte opposta, e ciò in quanto tale prospettazione porterebbe a ricondurre illogicamente all'interno del procedimento amministrativo sanzionatorio soltanto alcune delle fasi previste dalla L. 689/1981.
Ed invero, l'ordinanza ingiunzione, se indubbiamente dà luogo alla formazione di un titolo esecutivo, non si identifica nell'atto finale della fattispecie sanzionatoria. A ben vedere, l'attività procedimentale della P.A. è scandita da una sequenza di atti tipizzati e connessi da relazioni di strumentalità, in quanto orientati all'adozione del provvedimento finale, ovvero - in grado più complesso - da una serie di atti collegati da nessi di presupposizione/consequenzialità necessaria in funzione del risultato finale da perseguire. A séguito dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, si avvia una ulteriore fase del procedimento che trova la naturale conclusione con la notifica della cartella di pagamento. Ne consegue che, pure in un momento successivo all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, non rappresentano idonei atti interruttivi le mere missive/solleciti di pagamento.
A conferma di tale conclusione, è recentemente intervenuta una pronuncia dalla giurisprudenza di legittimità (ordinanza 24.08.2023, n. 25226 Cass. civ., Sez. II) − richiamata anche dall'opponente −, la quale, affrontando un caso del tutto analogo a quello in esame, ha posto l'accento sull'unitarietà sostanziale del procedimento amministrativo delineato dalla l. 689/1981, a partire dalla contestazione e sino alla notifica della cartella di pagamento. In particolare, la Cassazione ha condivisibilmente affermato che “in materia di sanzioni amministrative, la notificazione tempestiva rappresenta elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria: pertanto, la notificazione non tempestiva della cartella esattoriale rappresenta un fatto estintivo del diritto di credito per sanzione amministrativa che attiene all'agire dell'amministrazione, impedendo non certo la formazione del titolo esecutivo che si è formato ai sensi della sequenza prevista dalla L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 17 (contestazione, presentazione del rapporto) e art. 18 (determinazione della sanzione mediante ordinanza- ingiunzione) quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva. Non va perso di vista, poi, il dato normativo (L.
n. 689 del 1981, art. 22) per il quale, per contrastare il titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza- ingiunzione, l'ordinamento mette a disposizione dell'interessato un rimedio "speciale", appositamente destinato ad evitare che divenga definitivo l'accertamento consacrato nell'ordinanza- ingiunzione. Le norme citate, pertanto, delineano una fattispecie complessa dal punto di vista sostanziale, al maturare della quale si determina l'effetto favorevole per l'amministrazione: in questa fattispecie progressiva non vi è spazio per atti estranei al procedimento nel quale si inscrive la potestà sanzionatoria, anche se con essi l'Amministrazione voglia inequivocabilmente manifestare
l'intenzione di infliggere la sanzione. In particolare, non si inseriscono le missive raccomandate, strumenti privatistici di sollecito del pagamento non adeguati alla fattispecie complessa delineata. Il rinvio della L. n. 689 del 1981, art. 28, all'art. 2943, nella parte in cui attribuisce efficacia interruttiva agli atti di costituzione in mora (tra i quali rientra - come nel caso di specie - la lettera raccomandata), deve essere letto nel senso di voler escludere qualsiasi riferimento alla disciplina penale, e all'art. 160 c.p. in particolare, che (nell'ultima parte) non consente alla nuova decorrenza dei termini di superare i tempi di prescrizione espressamente indicati nell'art. 161 c.p.p. […], in un contesto nel quale la disciplina generale della sanzione amministrativa è modellata sotto molti aspetti alla disciplina generale della sanzione penale, il richiamo alla disciplina dell'interruzione della prescrizione secondo le norme del codice civile (che consentono, invece, un'interruzione illimitata nel tempo) ha il significato di escludere la disciplina penale, prendendo a modello la regolamentazione di diritto civile. Tale modello, però, non può fare ignorare che la sanzione amministrativa è irrogata a seguito del procedimento amministrativo configurato - come si è appena detto - dalla stessa L. n. 689 del 1981, che serve a verificare l'effettiva realizzazione dell'illecito e a determinare l'entità della sanzione amministrativa, portandolo a conoscenza dell'interessato (Cass.
12.05.1995, n. 5330; conf. da: Cass., Sez. 1, n. 5798/2005)”. Occorre evidenziare che nel caso ivi scrutinato (nel quale la notifica dell'ordinanza ingiunzione era stata ritenuta valida dalla Corte d'Appello di Messina) la Suprema Corte, a fronte della notifica di una cartella di pagamento avvenuta oltre i cinque anni previsti dall'art. 28 L. n. 689 del 1981, ha cassato senza rinvio la pronuncia della Corte territoriale che, sostenendo la medesima tesi dell'odierna parte opposta, aveva escluso la prescrizione del credito attribuendo efficacia interruttiva del termine di prescrizione a meri solleciti di pagamento effettuati con lettere raccomandate ricevute dal debitore in data successiva alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Alla luce dei principi di diritto sinora esposti – i quali non si pongono in contrasto con i precedenti giurisprudenziali in materia, rappresentando il consolidamento del tradizionale orientamento sostenuto −, il procedimento sanzionatorio è da considerare unitariamente, con l'applicazione costante e coerente dei principi in tutte le fasi.
Tornando al caso di specie, il procedimento ha avuto origine con il verbale n. 03/2010 elevato in data
18.04.2010, mentre l'Assessorato alla ha emesso l'ordinanza ingiunzione n. Controparte_1
219/2013 in data 11.12.2013. Da tale data ha cominciato a decorrere il termine prescrizionale, che non è stato interrotto dalla lettera raccomandata del 07.11.2018 con cui ha sollecitato il pagamento della somma di cui all'ordinanza ingiunzione, trattandosi - come detto - di uno strumento privatistico di sollecito del pagamento e non atto tipico del procedimento in essere.
Ne consegue, quindi, che la cartella di pagamento n. 025 2019 00166045 41 000 ruolo n. 2019/003333 notificata a solo in data 22.11.2019 è giunta a destinazione ampiamente oltre il quinquennio Pt_1 iniziato con la notifica dell'ordinanza, con gli effetti previsti dall'art. 14, ultimo comma, L. 689/1981.
Per tutte le ragioni sopra esposte, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, deve, quindi, essere dichiarato estinto per prescrizione il credito vantato dalla scaturente dalla cartella di pagamento n. 025 2019 00166045 41 000 ruolo n. Controparte_1
2019/003333, che dev'essere annullata.
10. Le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo (aggiornati al D.M. 147/2022), secondo lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 (non sussistendo i presupposti per una compensazione neppure parziale delle medesime, non potendosi riconoscersi la novità della questione giuridica trattata), con il riconoscimento dei valori medi per le fasi liquidate di studio e introduttiva, stante il non minimo livello di complessità della vicenda in fatto e in diritto, che ha peraltro condotto all'instaurazione di ben tre procedimenti cautelari (ricompresi nella liquidazione di tali fasi). Per quanto concerne la fase decisionale si è proceduto ad una riduzione dei compensi per i valori medi, sul rilievo che l'opponente nelle sue note conclusive si è limitato ad insistere nelle ragioni in fatto e in diritto articolate nei suoi precedenti scritti difensivi. Poiché non vi
è stata attività istruttoria (non essendo depositate dalle parti richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande presentate con l'atto introduttivo), non sono dovuti i compensi relativi a tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di € 13.016,33 azionato dalla CP_1
e scaturente dalla cartella di pagamento n. 025 2019 00166045 41 000 ruolo n.
[...]
2019/003333, emessa dall' per le province Controparte_3 [...]
nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
dichiara estinta l'obbligazione di pagamento della somma dovuta dall'opponente e annulla la cartella di pagamento n. 025 2019 00166045 41 000 ruolo n. 2019/003333; condanna la a rimborsare alla controparte le Controparte_1 Parte_1 spese processuali sostenute nel presente giudizio, liquidate per l'importo complessivo di euro
2.972,00 per compensi al difensore, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge e spese per contributo unificato (euro 264,00).
Così deciso in Cagliari in data 30.05.2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi