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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16638 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40003/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice AD IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da nata in [...] il [...] e del sig. Parte_1 [...]
nato il [...] in [...], con il patrocinio dell'Avv. Domenico Antonio Rovito, nei Pt_2 confronti del e del Controparte_1 Controparte_2
, ad Islamabad – rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale
[...] Controparte_3 dello Stato;
****
La sig.ra cittadina italiana e il sig. cittadino pakistano, uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio fino al 2014, hanno riferito di essere i genitori di nata a [...] il Persona_1
28.08.2007 e successivamente trasferitasi in Pakistan. Volendo ritornare a vivere in per ivi CP_3 frequentare l'Università, in data 1.03.2025 ancora minorenne, ha presentato una Persona_1 domanda di visto per ricongiungimento familiare con la madre, cittadina italiana, presso l' CP_3
ad Islamabad. In data 28.08.2025, l'autorità amministrativa ha tuttavia notificato un
[...] provvedimento di rigetto con il quale è stato rifiutato il visto domandato sulla base della seguente motivazione: “le informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno non sono attendibili.” Nelle note del provvedimento veniva altresì specificato quanto segue: “manca il consenso del padre all'espatrio.”
Ritenuto illegittimo il diniego ricevuto, parte ricorrente ha presentato un ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., con il quale è stato evidenziato, quanto al fumus boni iuris, che i documenti prodotti, comprovano il legame familiare tra la madre, cittadina italiana, e la figlia, cittadina pakistana, in quanto rilasciati da un Comune italiano. Ancora, quanto al periculum in mora, è stato osservato che ha recentemente concluso le scuole superiori e la sua Persona_1 intenzione è quella di iniziare a frequentare l'Università in Italia. Di conseguenza, il mancato rilascio in tempi ristretti del visto costringerà la ragazza ad iniziare la frequenza con estremo ritardo e la costringerà a continuare a vivere in una situazione di particolare precarietà, lontano dalla madre, cittadina italiana, dal padre, dalle sorelle, dalle nipoti e di fatto da tutta la famiglia.
Il giudice, con verbale del 28 ottobre 2025, premesso che nel provvedimento di diniego del visto impugnato, l'amministrazione ha formulato la seguente osservazione: “manca il consenso del padre all'espatrio”; osservato che nessuna delle parti ha dedotto sul punto;
ha rinviato all'udienza del
25.11.2025 invitando le parti a riferire al riguardo.
Parte ricorrente, con memorie del 12 novembre 2025 ha prodotto una dichiarazione del 16.07.2025, autenticata presso il Comune di Merano, con cui il sig. ha delegato il fratello, sig. Parte_2
a presentare e ritirare i documenti presso l'Ambasciata di Islamabad per la figlia CP_4
nonché una dichiarazione di consenso all'espatrio della figlia resa nel medesimo giorno. Persona_1
Il ritualmente citato non si è costituito. CP_1
****
Tenuto conto della contestualità delle domande e della piena corrispondenza, il Tribunale ritiene che la controversia possa essere esaminata nel merito.
La normativa applicabile al caso di specie è rinvenibile nel d. lgs. 30/2007, attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
L'art. 2 del citato decreto precisa che “Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a)
"cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b)
"familiare": :1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a
21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); c) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione
o di soggiorno.”
Ancora, l'art. 5, comma 2, afferma che: “I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.” La sig.ra nata a [...] il [...], rientra tra i familiari richiamati dall'art. 2 co. Persona_1
2 d. lgs. 30/2007 e al fine di entrare in Italia per ricongiungersi con la madre, cittadina italiana, ha necessità di un visto rilasciato dall'Ambasciata competente.
Quest'ultima amministrazione, nel rigettare la richiesta di visto formulata dalla sig.ra Pt_2 evidenziato la mancanza del consenso del padre al suo espatrio.
Ebbene, nel corso del giudizio, parte ricorrente ha prodotto l'attestazione di consenso richiesta, rispondendo quindi all'unica eccezione sollevata dalla parte resistente.
Pertanto, risultando provata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ai fini del rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.
Le spese possono essere compensate in considerazione del fatto che la certificazione di consenso del padre all'espatrio della figlia è stata prodotta solamente in corso di giudizio, senza dare quindi modo all'Ambasciata l'opportunità di pronunciarsi al riguardo.
p.q.m.
Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all' ad Islamabad di rilasciare alla sig.ra Controparte_3
nata a [...] il [...], un visto di ingresso in vista del ricongiungimento Persona_1 familiare con la madre cittadina italiana, sig.ra nata in [...] il [...]. Parte_1
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025
Il giudice
AD IL
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice AD IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da nata in [...] il [...] e del sig. Parte_1 [...]
nato il [...] in [...], con il patrocinio dell'Avv. Domenico Antonio Rovito, nei Pt_2 confronti del e del Controparte_1 Controparte_2
, ad Islamabad – rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale
[...] Controparte_3 dello Stato;
****
La sig.ra cittadina italiana e il sig. cittadino pakistano, uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio fino al 2014, hanno riferito di essere i genitori di nata a [...] il Persona_1
28.08.2007 e successivamente trasferitasi in Pakistan. Volendo ritornare a vivere in per ivi CP_3 frequentare l'Università, in data 1.03.2025 ancora minorenne, ha presentato una Persona_1 domanda di visto per ricongiungimento familiare con la madre, cittadina italiana, presso l' CP_3
ad Islamabad. In data 28.08.2025, l'autorità amministrativa ha tuttavia notificato un
[...] provvedimento di rigetto con il quale è stato rifiutato il visto domandato sulla base della seguente motivazione: “le informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno non sono attendibili.” Nelle note del provvedimento veniva altresì specificato quanto segue: “manca il consenso del padre all'espatrio.”
Ritenuto illegittimo il diniego ricevuto, parte ricorrente ha presentato un ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., con il quale è stato evidenziato, quanto al fumus boni iuris, che i documenti prodotti, comprovano il legame familiare tra la madre, cittadina italiana, e la figlia, cittadina pakistana, in quanto rilasciati da un Comune italiano. Ancora, quanto al periculum in mora, è stato osservato che ha recentemente concluso le scuole superiori e la sua Persona_1 intenzione è quella di iniziare a frequentare l'Università in Italia. Di conseguenza, il mancato rilascio in tempi ristretti del visto costringerà la ragazza ad iniziare la frequenza con estremo ritardo e la costringerà a continuare a vivere in una situazione di particolare precarietà, lontano dalla madre, cittadina italiana, dal padre, dalle sorelle, dalle nipoti e di fatto da tutta la famiglia.
Il giudice, con verbale del 28 ottobre 2025, premesso che nel provvedimento di diniego del visto impugnato, l'amministrazione ha formulato la seguente osservazione: “manca il consenso del padre all'espatrio”; osservato che nessuna delle parti ha dedotto sul punto;
ha rinviato all'udienza del
25.11.2025 invitando le parti a riferire al riguardo.
Parte ricorrente, con memorie del 12 novembre 2025 ha prodotto una dichiarazione del 16.07.2025, autenticata presso il Comune di Merano, con cui il sig. ha delegato il fratello, sig. Parte_2
a presentare e ritirare i documenti presso l'Ambasciata di Islamabad per la figlia CP_4
nonché una dichiarazione di consenso all'espatrio della figlia resa nel medesimo giorno. Persona_1
Il ritualmente citato non si è costituito. CP_1
****
Tenuto conto della contestualità delle domande e della piena corrispondenza, il Tribunale ritiene che la controversia possa essere esaminata nel merito.
La normativa applicabile al caso di specie è rinvenibile nel d. lgs. 30/2007, attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
L'art. 2 del citato decreto precisa che “Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a)
"cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b)
"familiare": :1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a
21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); c) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione
o di soggiorno.”
Ancora, l'art. 5, comma 2, afferma che: “I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.” La sig.ra nata a [...] il [...], rientra tra i familiari richiamati dall'art. 2 co. Persona_1
2 d. lgs. 30/2007 e al fine di entrare in Italia per ricongiungersi con la madre, cittadina italiana, ha necessità di un visto rilasciato dall'Ambasciata competente.
Quest'ultima amministrazione, nel rigettare la richiesta di visto formulata dalla sig.ra Pt_2 evidenziato la mancanza del consenso del padre al suo espatrio.
Ebbene, nel corso del giudizio, parte ricorrente ha prodotto l'attestazione di consenso richiesta, rispondendo quindi all'unica eccezione sollevata dalla parte resistente.
Pertanto, risultando provata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ai fini del rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.
Le spese possono essere compensate in considerazione del fatto che la certificazione di consenso del padre all'espatrio della figlia è stata prodotta solamente in corso di giudizio, senza dare quindi modo all'Ambasciata l'opportunità di pronunciarsi al riguardo.
p.q.m.
Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all' ad Islamabad di rilasciare alla sig.ra Controparte_3
nata a [...] il [...], un visto di ingresso in vista del ricongiungimento Persona_1 familiare con la madre cittadina italiana, sig.ra nata in [...] il [...]. Parte_1
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025
Il giudice
AD IL