Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G: 10036/2017
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- Presidente - Dott. Giovanni D'Onofrio
- Giudice - Dott.ssa Luigia Franzese
Dott.ssa Maria Rita Guarino
- Giudice Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10036/2017 promossa da:
Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Le Rose Pietro, presso cui elettivamente domicilia
,
RICORRENTE
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Sgambato Francesco, presso cui elettivamente CP_1
domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parerefavorevole.
Le parti hanno contratto matrimonio dapprima con rito civile in Santa Maria Capua Vetere (CE) in data
17.05.2007, con rito concordatario in data 26.03.2018, e dalla loro unione è nata la figlia Per 1 il
07.03.2009.
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi, con addebito al resistente, e chiedendo disporsi l'affido ex art. 337 quater c.c. della figlia minore Per 1 regolamentarsi il diritto di visita da parte del padre e la corresponsione da parte di quest'ultimo di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore pari a euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di un assegno di mantenimento in proprio favore pari a euro 200,00 mensili.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi, e chiedendo in via riconvenzionale ascriversi alla ricorrente l'addebito della separazione, disporsi l'affido condiviso della figlia minore con collocamento privilegiato presso la madre nella casa coniugale e disciplina del relativo diritto di visita, ed infine chiedendo versarsi esclusivamente un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per 1 pari a euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 28.03.2018, le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale ed il Presidente, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre, disciplinava il diritto di visita da parte del padre, e infine poneva a carico di quest'ultimo il versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per 1 pari a euro 200,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie nei confronti della stessa.
Veniva nominato il G.I. ai fini dell'espletamento della relativa attività istruttoria.
In data 07.05.2020, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, veniva disposto, nelle more del giudizio, l'affido della figlia minore in modalità super esclusiva alla madre, disponendo gli incontri padre- figlia in modalità protetta sotto il monitoraggio del Consultorio Familiare, e onerando i Servizi Sociali territorialmente competenti al deposito di una relazione semestrale sull'andamento dell'esercizio del diritto di visita in modalità assistita.
All'udienza del 05.07.2022 si procedeva all'escussione dei testi di parte ricorrente. In data 03.03.2023 veniva ascoltata la figlia minore Per_1 e a seguito dell'audizione della stessa il G.I.,
a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, sospendeva il diritto di visita del padre nei confronti della minore.
In data 15.10.2024 il G.I. introitava la causa Collegio per la decisione.
In questa sede il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla separazione personale tra i coniugi e sulla reciproca domanda di addebito, sull' affido e sul diritto di visita della figlia minore, e sul mantenimento in favore della stessa da parte del genitore non collocatario.
Sulla reciproca domanda di addebito della separazione
Quanto alla domanda di addebito della separazione, parte ricorrente ha dedotto che la causa della crisi coniugale sia da ascriversi al comportamento del resistente, il quale avrebbe posto nel corso del matrimonio comportamenti violenti anche in presenza della minore atti a mortificare e denigrare la ricorrente, "generando uno stato di profonda prostrazione, avvilimento, e quotidiana sofferenza”.
Nel corso dell'attività istruttoria parte ricorrente ha rappresentato che i maltrattamenti e le minacce dal resistente sono proseguite anche successivamente all'evento separativo ed in particolare, ha dedotto che il resistente nel mese di marzo 2018, avendola avvistata con il suo compagno e la figlia minore in auto, procedeva ad un inseguimento con la autovettura, speronando l' auto della ricorrente, causando un testacoda e all'esito aggredendo lei e il suo compagno con un coltello e che per dette condotte veniva disposta la misura cautelare in carcere neo confronti del resistente in data 14.8.2018.
Orbene si evidenzia che, pur non rilevando ai fini dell'addebito le circostanze che si sono verificate successivamente all'evento separativo ed in particolare l'aggressione posta in essere dal resistente nel marzo del 2018 in quanto successiva, le condotte violente perpetrate dal marito nei confronti della ricorrente ed in presenza della figlia minore risultano provate all'esito dell'istruttoria e risulta altresì provato il nesso causale con la fine del matrimonio.
Ciò detto la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri "sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza" (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del
27.6.2006). In particolare, in relazione ad episodi di violenza, nonché maltrattamenti e minacce perpetrati ai danni del coniuge, altresì alla presenza dei figli minori, giova richiamare quanto stabilito con granitica giurisprudenza di legittimità, per la quale le violenze ai danni ai danni del coniuge costituiscono
"violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole non solo la pronuncia di separazione ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei"
(cfr. Cass n. 31351/2022; Cass n. 7388/2017).
Orbene, nel corso del giudizio è stata provata la condotta violenta del resistente nei confronti della ricorrente, alla luce della documentazione allegate e alla luce della dichiarazione del teste [...] Tes_1 fratello della ricorrente il quale all'udienza del 5.7.2022 ha riferito di aver assistito durante il matrimonio a diverse aggressioni da parte del marito nei confronti della RE :"si è vero tuttavia non ero presente al momento della aggressione mi è stata riferita da mia RE e da mia PO. Io sono stato chiamato da mia PO con il cellulare e poi mi sono recato immediatamente e c'erano già le forze dell'ordine e ho visto l'auto guidata dal compagno di mia RE nel senso opposto di marcia con evidenti urti sul lato posteriore. Mia PO mi ha detto telefonicamente che erano stati aggrediti dal padre, la bambina era scioccata e piangeva. È intervenuta anche l'autoambulanza e mia PO era in braccio di una forza dell'ordine. Questa è stata una delle tante aggressione che la stessa ha subito dal marito. In dieci anni io ne ho viste tante".
Tali circostanze risultano confermate anche dalla figlia minore Per 1 ascoltata dal Giudice all'udienza del 03.03.2023, la quale affermava di aver assistito a molteplici episodi di violenza del padre nei confronti della madre “Lui picchiava mamma davanti a me, non è mai cambiato. I servizi sociali hanno cercato di farmi capire che voleva darmi affetto ma non è così. Mia madre ha avuto altre aggressioni, l'ultima ad inizio febbraio dopo una chiamata perché lui voleva vedermi e io non volevo, allora minacciò mamma telefonicamente davanti a me dicendo che sarebbe venuto sotto casa e l'avrebbe picchiata e così è stato dopo tre giorni...”.
In definitiva alla luce della prova orale espletata e dalla documentazione in atti risulta provata la violazione dell'obbligo di integrità psicofisica del coniuge e il nesso causale della violazione dell'obbligo coniugale con la crisi matrimoniale.
Parte resistente, ha invece chiesto in via riconvenzionale, l'addebito della separazione al comportamento alla parte ricorrente, la quale avrebbe abbandonato la casa coniugale ed intrapreso una relazione extraconiugale con un altro uomo.
Quanto alla dedotta violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143 c.c., comma 2), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità, (Cass. n. 13747 del 2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del 1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Orbene, all'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria è emersa prova che il tradimento non sia stato la causa determinativa della crisi coniugale atteso che è emersa nel corso del giudizio prova delle reiterate aggressioni fisiche poste in essere dal resistente nei confronti della ricorrente manente matrimonio anche in presenza della figlia minore, condotte che hanno reciso definitivamente l'affectio coniugalis posta a fondamento dell'unione coniugale.
Orbene, sulla base di quanto sinora esposto, rigetta la richiesta di addebito di parte resistente e si accoglie la domanda di addebito così come formulata da parte ricorrente.
Sull'affido e sul diritto di visita della figlia minore Per_1
Parte ricorrente chiede confermarsi quanto statuito con ordinanza presidenziale in merito all'affido esclusivo della figlia minore Per_1 con sospensione del diritto di visita da parte del padre nei confronti della minore.
In sede di memoria conclusionale parte ricorrente ha rappresentato che nelle more del giudizio si è verificata una distensione dei rapporti e che" di tanto in tanto il padre chiama la figlia, ormai sedicenne, e chiede di vederla;
Per 1, a volte riluttante, acconsente a vederlo, anche se per breve tempo (max. 30 minuti), consapevole della sua esistenza e con la speranza di recuperare tutto il tempo perduto".
Si osserva in via preliminare che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. All'udienza del 03.03.2023, procedendo all'audizione della figlia minore Per 1 alla presenza dell'ausiliario del Giudice dott.ssa Crisci, la minore così dichiarava: "Papà lo vedo una volta ogni tanto, non mi chiama molto spesso. Mi sento abbastanza obbligata a scendere sotto casa quando mi chiama perché ho paura che faccia del male a mamma. L'ultima volta che l'ho visto forse è stato ad inizio gennaio, non ricordo bene. Io scendo sotto casa per cinque minuti, non di più, perché non ho niente da raccontargli, non mi capisce, non mi dà affetto e non mi piace stare con lui....Mi chiama una massimo due volte al mese e pochissime volte mi ha chiesto se stessi bene e dove fossi. Non ricordo nulla di positivo con mio padre e di mio padre. Lui non c'è mai stato, e una figlia richiede l'affetto di entrambi i genitori. Quando ero piccola e lui stava a casa non ricordo momenti trascorsi con lui. Ricordo di un viaggio in Albania, forse avevo tre anni, un viaggio bruttissimo perché lui ci impediva di uscire, eravamo a casa della nonna paterna, non potevamo fare nulla senza di lui..."
Ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto emerso nel corso del giudizio, vada confermato quanto statuito con ordinanza presidenziale, atteso che risulta provata l'assenza del padre nella vita della minore e considerati altresì i pregressi plurimi episodi di violenza che offrono in via complessiva un quadro di inidoneità del padre nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pertanto, la minore va affidata in via esclusiva solo alla madre, in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater primo comma c.c., autorizzando la stessa a prendere le decisioni anche di maggiore importanza nell'interesse dalla minore, come disposto dal Tribunale con provvedimento del 07.05.2020 ed ancora con ordinanza del 03.03.2023.
Quanto al diritto di visita si osserva che all'esito della audizione la dott.ssa Crisci ha auspicato che il padre intraprendesse un percorso di sostegno alla genitorialità al cui esito valutare la predisposizione di un ciclo di incontri in modalità protetta alla presenza dei Servizi Sociali.
Orbene considerato che nelle more del giudizio nonostante la riferita distensione dei rapporti padre figlia non vi è prova di un superamento delle criticità riscontrate nella figura genitoriale paterna, si dispone che in caso di una volontà del resistente di attivazione degli incontri con la figlia, gli incontri si tengano sempre in forma assistita sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti, ove tali incontri siano conformi alla volontà della minore di anni 16, e previo svolgimento di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del padre.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia minore Per_1
In merito al mantenimento della figlia minore Per 1 parte ricorrente chiede che venga disposto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore Per 1 pari a euro 250,00 mensili. Parte resistente chiede invece di poter continuare a versare euro 200,00 mensili, come stabilito con ordinanza presidenziale.
Considerata l'adozione della misura dell'affido in via super esclusiva da parte di questo Tribunale in favore di parte ricorrente, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre.
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo materno al mantenimento del minore, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, oltre all'età della minore, va tenuto conto delle condizioni economiche del padre, il quale ha dichiarato di essere disoccupato e di lavorare saltuariamente come muratore.
Ciò detto, e non essendo stata prodotta da parte resistente sufficiente documentazione idonea ad attestare le reali condizioni economiche dello stesso considerata la totale assenza dei rapporti padre- figlia e la potenziale capacità reddituale del padre, il Tribunale ritiene congruo il versamento della somma pari ad euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore.
Alla luce del principio di proporzionalità, parte ricorrente provvederà al mantenimento diretto della figlia minore atteso che la stessa vive nella sua residenza, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 250,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore della figlia Per 1 andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat a decorrere dal mese di maggio 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della minore (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V).
Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 secondo comma c.c. con addebito al resistente;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
(l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 15, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007.
3. Rigetta la domanda di addebito nei confronti di parte ricorrente;
4. Dispone l'affido super esclusivo della figlia minore Per_1 alla ricorrente con collocamento presso la stessa e con disciplina il diritto di visita del padre secondo le modalità di cui in parte motiva;
5. Pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore,
la somma mensile di € 250,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di maggio 2026;
6. Pone a carico del resistente la corresponsione delle spese straordinarie al 50% in favore della figlia minore;
7. Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 2800,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
30.5.2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio