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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1869/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel.
ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1869/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Morellini Marco ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Pt_1
Via G. Marinelli n.85;
-Appellante- contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Controparte_1 P.IVA_2
Mengozzi ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Faenza, Corso Mazzini n.52;
(C.F. ) già , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 dall'Avv. Francesco Di Matteo ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio sito in Bologna, Via
Torleone n.15
-Appellati-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.02.2025.
Motivi della decisione
adiva il Tribunale di Ravenna proponendo domanda Parte_1 di risoluzione del contratto di compravendita dell'autoveicolo commerciale Fiat Ducato Maxi Furgone, Cont acquistato in data 29.01.2019 presso la , CP_4 Controparte_1
pagina 1 di 5 Sosteneva l'attore che, sin dai primi utilizzi, il mezzo aveva mostrato problematiche che ne compromettevano l'efficienza e la possibilità per la ditta di eseguire lavori al di fuori della Romagna. L'autoveicolo veniva infatti ricoverato per malfunzionamenti per tre volte presso l'Officina Autorizzata
Fiat ON Auto Sat S.p.A (10.12.2019, 19.08.2020, 30.10.2020) e in seguito presso
[...] in data 30.11.2020. Data la persistenza dei problemi (nonostante i vari interventi Controparte_1 riparatori eseguiti), veniva inviata una mail di messa in mora alla Concessionaria CP_1 CP_1
e successivamente un'ulteriore messa in mora a mezzo PEC ad entrambe le parti (fabbricante e
[...] venditrice). Seguiva quindi il deposito di un ricorso per ATP presso il Tribunale di Ravenna, la cui relazione peritale eseguita dall'Ing. accertava l'esistenza dei gravi vizi dell'autoveicolo. Per_1
Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione e/o decadenza dell'azione e Controparte_1 nel merito contestando le risultanze dell'ATP; a seguito di chiamata in causa, si costituiva altresì
[...]
, casa madre produttore del veicolo, aderendo alle difese della convenuta. CP_3
Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta nuova consulenza affidata all'Ing. Per_2
Con ordinanza emessa in data 31.10.2023, il Tribunale di Ravenna, senza entrare nel merito delle contestazioni inerenti i vizi del veicolo, accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata da
[...]
in quanto non rispettato il termine prescrizionale di un anno dalla consegna, previsto Controparte_1 dall'art.1495 c.c. Riteneva infatti il Tribunale che gli interventi eseguiti presso l'Officina Autorizzata
ON (tra i quali quello del 10.12.19) se potevano escludere l'operatività della decadenza, non potevano costituire atti interruttivi della prescrizione, provenendo da soggetto diverso dal venditore, mentre le mail di “messa in mora” erano state inviate dal difensore in data successiva rispetto al maturarsi della prescrizione (30.01.2020). Osservava inoltre il Tribunale che non era ammissibile la previsione di una garanzia convenzionale che allungasse il termine prescrizionale (nella specie sino al
2022), in quanto era da considerarsi nullo ogni patto teso a modificare la disciplina legale della prescrizione, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2936 c.c.
Con l'atto d'appello ha impugnato la decisione laddove ha ritenuto che non Parte_1 costituiscano atti interruttivi della prescrizione ex art.2944 c.c le riparazioni eseguite dall'Officina
ON, erroneamente individuando il soggetto passivo nei confronti del quale l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c era stata fatta valere, e insistendo per la risoluzione del contratto.
Si sono costituite e , (già ) chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata ordinanza
***
Premesso che nel caso di specie non possa applicarsi il Codice Del Consumo e che Parte_1 non riveste la qualità di consumatore, deve farsi riferimento alle norme ex. art. 1490 ss, il
[...] cui termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione redibitoria è di un anno dalla consegna.
Sul punto si osserva che il primo ricovero dell'autoveicolo Fiat Maxi Ducati, in linea con le tempistiche utili ad interrompere la prescrizione, veniva effettuato in data 10.12.2019 presso l'Officina Autorizzata
ON.
In tema di compravendita, come precisato dalla Cass. SS.UU n.13294/2005, l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendono il bene inidoneo all'uso cui destinato si sostanzia “in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione” non dando vita però ad una nuova obbligazione estintiva- sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia. La S.C si è pronunciata in merito agli elementi necessari affinchè possa parlarsi di “riconoscimento del vizio”, chiarendo la non necessarietà di una pagina 2 di 5 forma determinata della manifestazione, purchè la stessa appaia univoca e convincente, potendosi considerare in tal senso anche “l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima, ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l'ammissione di una responsabilità o l'assunzione di obblighi”(Cass. 15 ottobre 2015, n. 20811).
Ciò posto, se è pacifico ritenere che la riparazione possa costituire un riconoscimento del vizio, nel caso di specie si tratta di un intervento eseguito non direttamente dal venditore ma da un'Officina
Autorizzata, circostanza che ha indotto il primo giudice ad escluderne l'operatività 'in quanto provenienti da soggetto diverso dal venditore'.
In proposito merita rilevare che, come riportato dal contratto (punto 4.2), era prevista la possibilità di rivolgersi ad enti autorizzati ai fini di interventi riparatori, prevedendosi che “Le prestazioni in garanzia… potranno essere richieste, non solo presso il Venditore, ma anche presso qualsiasi altra
Concessionaria, Officina autorizzata o Succursale della Rete Assistenziale, italiana o estera, del
Costruttore”; negli stessi termini l'estensione di garanzia ' (cfr. art.4). CP_5
La S.C. (cfr. sent. n. 19529 del 30/09/2015) ha precisato che il riconoscimento del vizio interrompe la prescrizione ai sensi dell'art.2944 c.c, “purchè provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, ossia dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ovvero dal terzo che, autorizzato dal primo, risulti abilitato ad agire in suo nome o per suo conto”.
Pertanto, trattandosi di un soggetto autorizzato, operatore peraltro in grado di effettuare una valutazione tecnica, può ben ritenersi che la riparazione, e conseguentemente il riconoscimento del vizio, pur se non direttamente eseguita dal Venditore sia da considerare ugualmente a lui riconducibile e, dunque, idonea ad interrompere la prestazione. Era infatti il contratto stesso che espressamente individuava le
Officine autorizzate quali soggetti abilitati ed autorizzati ad effettuare interventi riparatori, indirizzando Cont in tal senso il cliente. A conferma della competenza tecnica delle officine autorizzate , nell'ambito dell'espletato ATP l'Ing. affermava che “Gli interventi sono stati svolti in officine Per_3 Cont autorizzate sicuramente alcuni con l'apertura del ticket Teseo, una procedura standard in cui Cont l'officina chiede il parere dei tecnici sull'intervento da svolgere”.
Dovendosi considerare atti interruttivi gli interventi riparatori eseguiti sull'autoveicolo (10.12.19,
19.08.2020, 30.10.2020. 30.11.2020) e le mail di “messa in mora” in data 4.12.2020 e 18.12.2020 inviate alle controparti a mezzo del difensore, ne consegue che l'eccezione di prescrizione va respinta.
Venendo al merito delle contestazioni, e risultando pacifico che le problematiche riscontrate sul veicolo de quo siano configurabili quali vizi della res compravenduta, e non quale vendita aliud pro alio, deve ritenersi legittima la richiesta della di risoluzione del contratto con conseguente Parte_2 restituzione del prezzo. Infatti, il compratore di un bene viziato, come prescritto dagli artt. 1490 e s.s., e in particolare, dall'art. 1492 c.c., ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e la conseguente restituzione del prezzo (actio redibitoria) ovvero la riduzione del prezzo (actio quanti minoris), riservandosi, altresì, il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento, dal momento che, in linea con quanto come accertato in sede di ATP dall'Ing. in merito all'autoveicolo FIAT, trattasi di Per_1 un “mezzo da lavoro con scarsa affidabilità, una situazione da cui i più vorrebbero stare lontani, sia per costi indiretti imprevedibili, come fermi macchina e personale non operativo, tempi di non-lavoro, costi di manutenzione fuori garanzia non prevedibili, e simili, sia perché sarebbe rischioso affidare a
pagina 3 di 5 terzi (dipendenti o collaboratori) un mezzo con difetti che ne pregiudichino, anche solo minimamente, la sicurezza” (cfr. pag.6). Il guidatore, infatti, risulta inibito dall' utilizzo del veicolo, non avendone il pieno controllo e non potendo prevedere il momento in cui smetterà di funzionare. Oltretutto, nonostante i ripetuti interventi riparatori, non risulta identificata la natura del malfunzionamento che avviene “in maniera sporadica e imprevedibile” (pag.5). Ciò pregiudica la sicurezza degli operatori e dei dipendenti, i quali nell'esecuzione delle loro mansioni lavorative, potrebbero trovarsi in condizioni e situazioni pericolose e di difficile risoluzione.
Sul punto, anche l'Ing. rileva che “Il lamentato malfunzionamento si manifesta sporadicamente Per_2
e quindi di difficile intercettazione in quanto non è possibile prevedere il momento nel quale si paleserà il problema per intervenire tempestivamente con la diagnostica”.
Si evidenzia che l'insussistenza di malfunzionamenti durante l'esecuzione della prova eseguita dall'ing. non è una circostanza idonea ad escludere la presenza di difetti, posto che gli stessi, essendo Per_2 pacificamente sporadici e non persistenti, ben potrebbero insorgere in un momento successivo. Si tratta infatti di constatazioni effettuate nell'ambito di una CTU basata su due giri di prova consecutivi su campo con l'automezzo e non su un intervallo di tempo prolungato e numerosi tentativi effettuati, che sicuramente avrebbero reso maggiormente attendibile l'esito del riscontro. Ciò risulta del resto confermato dal fatto che in data 05.05.2023 (ossia circa un mese e mezzo dopo la prova effettuata dal
Ctu) si è verificato un altro malfunzionamento del mezzo, con ricovero presso la Officina ON.
Inoltre, non si può condividere l'assunto dell'Ing. secondo cui “il miglior banco di prova sia Per_2 costituito nell'utilizzo regolare del mezzo” poiché, trattandosi di un mezzo non affidabile a causa dei persistenti malfunzionamenti, potrebbero verificarsi ingenti rischi per il guidatore e la sua sicurezza, nonchè continui costi, che, scaduta la garanzia, ricadrebbero interamente sull'acquirente.
Il perito in sede di Atp ha poi smentito l'errore segnalato in diagnostica di segnali non coerenti tra i comandi, avendo visivamente accertato che i comandi (nello specifico acceleratore e freno) non risultavano contemporaneamente premuti, così respingendo il rilievo del ctp di sul punto. CP_3
Ne consegue pertanto che, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la risoluzione del contratto avente ad oggetto la compravendita dell'autoveicolo commerciale Fiat Ducato Maxi Furgone, con conseguente restituzione del mezzo e del prezzo pagato per l'acquisto (€ 54.935), da cui detrarre una somma pari a € 7000 euro, a compensazione dell'utilizzo dell'autoveicolo da parte della ditta. Tale costo appare congruo, tenuto conto della svalutazione del veicolo in oggetto, come rilevato nella perizia dell'Ing. . Per_1
Nulla si ritiene debba invece essere corrisposto da controparte a titolo di personalizzazione, in quanto, le modifiche e le integrazioni apportate dalla parte ricorrente (consistenti in pannelli, scritte e decalcomanie recanti il nome della ditta) sono state effettuate per facilitare l'utilizzo cui era destinato il mezzo, sebbene esso limitato.
In virtù della soccombenza, e vanno condannate alla Controparte_1 Controparte_2 refusione in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nonché di Parte_1 quelle di ATP. Vanno inoltre poste a loro carico le spese di CTU.
Vanno invece compensate quelle tra e Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza. n.3836/2023 del 31.10.2023 del Tribunale di Ravenna,
[...] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e in riforma dell'impugnata ordinanza, dichiara la risoluzione del contratto relativo alla compravendita del veicolo Fiat Ducato Maxi Furgone 35 ql.
2.3 Mjt 16v 180 cv 6 mt. recante la targa FV706BV, telaio n. ZFA25000002K36073, con conseguente riconsegna del bene e condanna di Controparte_1 alla restituzione della somma di euro 47.935;
- condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle spese Controparte_1 Controparte_2 di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 259,00 per spese ed €
5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e, quanto al presente grado, in € 777,00 per spese ed € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, oltre spese di Ctp come da note
1/21 e 1/23;
- condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle spese Controparte_1 Controparte_2 di ATP, che liquida in € 1.528,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- compensa le spese di lite tra e;
Controparte_1 Controparte_2
- pone definitivamente a carico di e le spese di ATP e Controparte_1 Controparte_2
CTU.
Così deciso in Bologna il 11.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel.
ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1869/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Morellini Marco ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Pt_1
Via G. Marinelli n.85;
-Appellante- contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Controparte_1 P.IVA_2
Mengozzi ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Faenza, Corso Mazzini n.52;
(C.F. ) già , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 dall'Avv. Francesco Di Matteo ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio sito in Bologna, Via
Torleone n.15
-Appellati-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.02.2025.
Motivi della decisione
adiva il Tribunale di Ravenna proponendo domanda Parte_1 di risoluzione del contratto di compravendita dell'autoveicolo commerciale Fiat Ducato Maxi Furgone, Cont acquistato in data 29.01.2019 presso la , CP_4 Controparte_1
pagina 1 di 5 Sosteneva l'attore che, sin dai primi utilizzi, il mezzo aveva mostrato problematiche che ne compromettevano l'efficienza e la possibilità per la ditta di eseguire lavori al di fuori della Romagna. L'autoveicolo veniva infatti ricoverato per malfunzionamenti per tre volte presso l'Officina Autorizzata
Fiat ON Auto Sat S.p.A (10.12.2019, 19.08.2020, 30.10.2020) e in seguito presso
[...] in data 30.11.2020. Data la persistenza dei problemi (nonostante i vari interventi Controparte_1 riparatori eseguiti), veniva inviata una mail di messa in mora alla Concessionaria CP_1 CP_1
e successivamente un'ulteriore messa in mora a mezzo PEC ad entrambe le parti (fabbricante e
[...] venditrice). Seguiva quindi il deposito di un ricorso per ATP presso il Tribunale di Ravenna, la cui relazione peritale eseguita dall'Ing. accertava l'esistenza dei gravi vizi dell'autoveicolo. Per_1
Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione e/o decadenza dell'azione e Controparte_1 nel merito contestando le risultanze dell'ATP; a seguito di chiamata in causa, si costituiva altresì
[...]
, casa madre produttore del veicolo, aderendo alle difese della convenuta. CP_3
Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta nuova consulenza affidata all'Ing. Per_2
Con ordinanza emessa in data 31.10.2023, il Tribunale di Ravenna, senza entrare nel merito delle contestazioni inerenti i vizi del veicolo, accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata da
[...]
in quanto non rispettato il termine prescrizionale di un anno dalla consegna, previsto Controparte_1 dall'art.1495 c.c. Riteneva infatti il Tribunale che gli interventi eseguiti presso l'Officina Autorizzata
ON (tra i quali quello del 10.12.19) se potevano escludere l'operatività della decadenza, non potevano costituire atti interruttivi della prescrizione, provenendo da soggetto diverso dal venditore, mentre le mail di “messa in mora” erano state inviate dal difensore in data successiva rispetto al maturarsi della prescrizione (30.01.2020). Osservava inoltre il Tribunale che non era ammissibile la previsione di una garanzia convenzionale che allungasse il termine prescrizionale (nella specie sino al
2022), in quanto era da considerarsi nullo ogni patto teso a modificare la disciplina legale della prescrizione, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2936 c.c.
Con l'atto d'appello ha impugnato la decisione laddove ha ritenuto che non Parte_1 costituiscano atti interruttivi della prescrizione ex art.2944 c.c le riparazioni eseguite dall'Officina
ON, erroneamente individuando il soggetto passivo nei confronti del quale l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c era stata fatta valere, e insistendo per la risoluzione del contratto.
Si sono costituite e , (già ) chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata ordinanza
***
Premesso che nel caso di specie non possa applicarsi il Codice Del Consumo e che Parte_1 non riveste la qualità di consumatore, deve farsi riferimento alle norme ex. art. 1490 ss, il
[...] cui termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione redibitoria è di un anno dalla consegna.
Sul punto si osserva che il primo ricovero dell'autoveicolo Fiat Maxi Ducati, in linea con le tempistiche utili ad interrompere la prescrizione, veniva effettuato in data 10.12.2019 presso l'Officina Autorizzata
ON.
In tema di compravendita, come precisato dalla Cass. SS.UU n.13294/2005, l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendono il bene inidoneo all'uso cui destinato si sostanzia “in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione” non dando vita però ad una nuova obbligazione estintiva- sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia. La S.C si è pronunciata in merito agli elementi necessari affinchè possa parlarsi di “riconoscimento del vizio”, chiarendo la non necessarietà di una pagina 2 di 5 forma determinata della manifestazione, purchè la stessa appaia univoca e convincente, potendosi considerare in tal senso anche “l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima, ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l'ammissione di una responsabilità o l'assunzione di obblighi”(Cass. 15 ottobre 2015, n. 20811).
Ciò posto, se è pacifico ritenere che la riparazione possa costituire un riconoscimento del vizio, nel caso di specie si tratta di un intervento eseguito non direttamente dal venditore ma da un'Officina
Autorizzata, circostanza che ha indotto il primo giudice ad escluderne l'operatività 'in quanto provenienti da soggetto diverso dal venditore'.
In proposito merita rilevare che, come riportato dal contratto (punto 4.2), era prevista la possibilità di rivolgersi ad enti autorizzati ai fini di interventi riparatori, prevedendosi che “Le prestazioni in garanzia… potranno essere richieste, non solo presso il Venditore, ma anche presso qualsiasi altra
Concessionaria, Officina autorizzata o Succursale della Rete Assistenziale, italiana o estera, del
Costruttore”; negli stessi termini l'estensione di garanzia ' (cfr. art.4). CP_5
La S.C. (cfr. sent. n. 19529 del 30/09/2015) ha precisato che il riconoscimento del vizio interrompe la prescrizione ai sensi dell'art.2944 c.c, “purchè provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, ossia dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ovvero dal terzo che, autorizzato dal primo, risulti abilitato ad agire in suo nome o per suo conto”.
Pertanto, trattandosi di un soggetto autorizzato, operatore peraltro in grado di effettuare una valutazione tecnica, può ben ritenersi che la riparazione, e conseguentemente il riconoscimento del vizio, pur se non direttamente eseguita dal Venditore sia da considerare ugualmente a lui riconducibile e, dunque, idonea ad interrompere la prestazione. Era infatti il contratto stesso che espressamente individuava le
Officine autorizzate quali soggetti abilitati ed autorizzati ad effettuare interventi riparatori, indirizzando Cont in tal senso il cliente. A conferma della competenza tecnica delle officine autorizzate , nell'ambito dell'espletato ATP l'Ing. affermava che “Gli interventi sono stati svolti in officine Per_3 Cont autorizzate sicuramente alcuni con l'apertura del ticket Teseo, una procedura standard in cui Cont l'officina chiede il parere dei tecnici sull'intervento da svolgere”.
Dovendosi considerare atti interruttivi gli interventi riparatori eseguiti sull'autoveicolo (10.12.19,
19.08.2020, 30.10.2020. 30.11.2020) e le mail di “messa in mora” in data 4.12.2020 e 18.12.2020 inviate alle controparti a mezzo del difensore, ne consegue che l'eccezione di prescrizione va respinta.
Venendo al merito delle contestazioni, e risultando pacifico che le problematiche riscontrate sul veicolo de quo siano configurabili quali vizi della res compravenduta, e non quale vendita aliud pro alio, deve ritenersi legittima la richiesta della di risoluzione del contratto con conseguente Parte_2 restituzione del prezzo. Infatti, il compratore di un bene viziato, come prescritto dagli artt. 1490 e s.s., e in particolare, dall'art. 1492 c.c., ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e la conseguente restituzione del prezzo (actio redibitoria) ovvero la riduzione del prezzo (actio quanti minoris), riservandosi, altresì, il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento, dal momento che, in linea con quanto come accertato in sede di ATP dall'Ing. in merito all'autoveicolo FIAT, trattasi di Per_1 un “mezzo da lavoro con scarsa affidabilità, una situazione da cui i più vorrebbero stare lontani, sia per costi indiretti imprevedibili, come fermi macchina e personale non operativo, tempi di non-lavoro, costi di manutenzione fuori garanzia non prevedibili, e simili, sia perché sarebbe rischioso affidare a
pagina 3 di 5 terzi (dipendenti o collaboratori) un mezzo con difetti che ne pregiudichino, anche solo minimamente, la sicurezza” (cfr. pag.6). Il guidatore, infatti, risulta inibito dall' utilizzo del veicolo, non avendone il pieno controllo e non potendo prevedere il momento in cui smetterà di funzionare. Oltretutto, nonostante i ripetuti interventi riparatori, non risulta identificata la natura del malfunzionamento che avviene “in maniera sporadica e imprevedibile” (pag.5). Ciò pregiudica la sicurezza degli operatori e dei dipendenti, i quali nell'esecuzione delle loro mansioni lavorative, potrebbero trovarsi in condizioni e situazioni pericolose e di difficile risoluzione.
Sul punto, anche l'Ing. rileva che “Il lamentato malfunzionamento si manifesta sporadicamente Per_2
e quindi di difficile intercettazione in quanto non è possibile prevedere il momento nel quale si paleserà il problema per intervenire tempestivamente con la diagnostica”.
Si evidenzia che l'insussistenza di malfunzionamenti durante l'esecuzione della prova eseguita dall'ing. non è una circostanza idonea ad escludere la presenza di difetti, posto che gli stessi, essendo Per_2 pacificamente sporadici e non persistenti, ben potrebbero insorgere in un momento successivo. Si tratta infatti di constatazioni effettuate nell'ambito di una CTU basata su due giri di prova consecutivi su campo con l'automezzo e non su un intervallo di tempo prolungato e numerosi tentativi effettuati, che sicuramente avrebbero reso maggiormente attendibile l'esito del riscontro. Ciò risulta del resto confermato dal fatto che in data 05.05.2023 (ossia circa un mese e mezzo dopo la prova effettuata dal
Ctu) si è verificato un altro malfunzionamento del mezzo, con ricovero presso la Officina ON.
Inoltre, non si può condividere l'assunto dell'Ing. secondo cui “il miglior banco di prova sia Per_2 costituito nell'utilizzo regolare del mezzo” poiché, trattandosi di un mezzo non affidabile a causa dei persistenti malfunzionamenti, potrebbero verificarsi ingenti rischi per il guidatore e la sua sicurezza, nonchè continui costi, che, scaduta la garanzia, ricadrebbero interamente sull'acquirente.
Il perito in sede di Atp ha poi smentito l'errore segnalato in diagnostica di segnali non coerenti tra i comandi, avendo visivamente accertato che i comandi (nello specifico acceleratore e freno) non risultavano contemporaneamente premuti, così respingendo il rilievo del ctp di sul punto. CP_3
Ne consegue pertanto che, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la risoluzione del contratto avente ad oggetto la compravendita dell'autoveicolo commerciale Fiat Ducato Maxi Furgone, con conseguente restituzione del mezzo e del prezzo pagato per l'acquisto (€ 54.935), da cui detrarre una somma pari a € 7000 euro, a compensazione dell'utilizzo dell'autoveicolo da parte della ditta. Tale costo appare congruo, tenuto conto della svalutazione del veicolo in oggetto, come rilevato nella perizia dell'Ing. . Per_1
Nulla si ritiene debba invece essere corrisposto da controparte a titolo di personalizzazione, in quanto, le modifiche e le integrazioni apportate dalla parte ricorrente (consistenti in pannelli, scritte e decalcomanie recanti il nome della ditta) sono state effettuate per facilitare l'utilizzo cui era destinato il mezzo, sebbene esso limitato.
In virtù della soccombenza, e vanno condannate alla Controparte_1 Controparte_2 refusione in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nonché di Parte_1 quelle di ATP. Vanno inoltre poste a loro carico le spese di CTU.
Vanno invece compensate quelle tra e Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza. n.3836/2023 del 31.10.2023 del Tribunale di Ravenna,
[...] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e in riforma dell'impugnata ordinanza, dichiara la risoluzione del contratto relativo alla compravendita del veicolo Fiat Ducato Maxi Furgone 35 ql.
2.3 Mjt 16v 180 cv 6 mt. recante la targa FV706BV, telaio n. ZFA25000002K36073, con conseguente riconsegna del bene e condanna di Controparte_1 alla restituzione della somma di euro 47.935;
- condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle spese Controparte_1 Controparte_2 di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 259,00 per spese ed €
5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e, quanto al presente grado, in € 777,00 per spese ed € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, oltre spese di Ctp come da note
1/21 e 1/23;
- condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle spese Controparte_1 Controparte_2 di ATP, che liquida in € 1.528,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- compensa le spese di lite tra e;
Controparte_1 Controparte_2
- pone definitivamente a carico di e le spese di ATP e Controparte_1 Controparte_2
CTU.
Così deciso in Bologna il 11.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
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