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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
1029/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Francesco Giampaolo del foro di Locri
opponente contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
convenuto contumace
Conclusioni
Per : “accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, Parte_1
la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n.
11020229018395102000, limitatamente alla parte afferente le cartelle di pagamento
n. 11020110088593125000, n. 11020120076029212000, n. 11020140002102763000
e n. 11020140032005192000, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio l per fare accertare che nulla è Parte_1 CP_1
dovuto in relazione ai titoli sottesi all' intimazione di pagamento n.
11020229018395102000 notificata dall il Controparte_2
12/07/2023.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 3, commi 9 e 10, L.
335/1995 della pretesa creditoria, essendo decorso il previsto termine prescrizionale quinquennale senza che nessun atto interruttivo sia mai stato validamente notificato.
All'udienza del 2/4/2024 è stata dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Tanto premesso, all'esito della discussione orale la causa viene decisa.
È fondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
Nel caso in esame si discute dei seguenti titoli:
1) cartella di pagamento n. 11020110088593125000, relativa a premi degli CP_1
anni 2009, 2010, 2011 e sanzioni - notificata il 16/12/2011, pari ad euro 1.747,43;
2) cartella di pagamento n. 11020120076029212000, relativa a premi degli CP_1
anni 2011,2012 e sanzioni - notificata il 21/07/2013, pari ad euro 1.658,80;
3) cartella di pagamento n. 11020140002102763000, relativa a premi degli CP_1
anni 2011, 2012, 2013 e sanzioni - notificata il 17/05/2014, pari ad euro 1.769,62;
4) cartella di pagamento n. 11020140032005192000, relativa a premi degli CP_1
anni 2012,2013,2014 e sanzioni - notificata il 28/05/2015, pari ad euro 1.774,16.
L'intimazione qui opposta è stata emessa il 13/10/2022, quando i crediti portati dalle cartelle di pagamento erano già prescritti. (doc.1)
Stante la mancata costituzione dell' , non vi è prova di notifica di eventuali atti CP_1
interruttivi della prescrizione quinquennale.
Per quanto argomentato l'opposizione va accolta.
Pag. 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Nella causa n. 1029/2023 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Accoglie l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 11020229018395102000 e alle cartelle di pagamento emesse dall' n. 11020110088593125000, n. 11020120076029212000, n. CP_1
11020140002102763000 e n. 11020140032005192000; dichiara la prescrizione dei crediti portati dai richiamati titoli.
2) Condanna l' a rifondere all'opponente le spese di causa che liquida in euro CP_1
43,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Reggio Emilia così deciso il 29/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Francesco Giampaolo del foro di Locri
opponente contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
convenuto contumace
Conclusioni
Per : “accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, Parte_1
la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n.
11020229018395102000, limitatamente alla parte afferente le cartelle di pagamento
n. 11020110088593125000, n. 11020120076029212000, n. 11020140002102763000
e n. 11020140032005192000, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio l per fare accertare che nulla è Parte_1 CP_1
dovuto in relazione ai titoli sottesi all' intimazione di pagamento n.
11020229018395102000 notificata dall il Controparte_2
12/07/2023.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 3, commi 9 e 10, L.
335/1995 della pretesa creditoria, essendo decorso il previsto termine prescrizionale quinquennale senza che nessun atto interruttivo sia mai stato validamente notificato.
All'udienza del 2/4/2024 è stata dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Tanto premesso, all'esito della discussione orale la causa viene decisa.
È fondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
Nel caso in esame si discute dei seguenti titoli:
1) cartella di pagamento n. 11020110088593125000, relativa a premi degli CP_1
anni 2009, 2010, 2011 e sanzioni - notificata il 16/12/2011, pari ad euro 1.747,43;
2) cartella di pagamento n. 11020120076029212000, relativa a premi degli CP_1
anni 2011,2012 e sanzioni - notificata il 21/07/2013, pari ad euro 1.658,80;
3) cartella di pagamento n. 11020140002102763000, relativa a premi degli CP_1
anni 2011, 2012, 2013 e sanzioni - notificata il 17/05/2014, pari ad euro 1.769,62;
4) cartella di pagamento n. 11020140032005192000, relativa a premi degli CP_1
anni 2012,2013,2014 e sanzioni - notificata il 28/05/2015, pari ad euro 1.774,16.
L'intimazione qui opposta è stata emessa il 13/10/2022, quando i crediti portati dalle cartelle di pagamento erano già prescritti. (doc.1)
Stante la mancata costituzione dell' , non vi è prova di notifica di eventuali atti CP_1
interruttivi della prescrizione quinquennale.
Per quanto argomentato l'opposizione va accolta.
Pag. 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Nella causa n. 1029/2023 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Accoglie l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 11020229018395102000 e alle cartelle di pagamento emesse dall' n. 11020110088593125000, n. 11020120076029212000, n. CP_1
11020140002102763000 e n. 11020140032005192000; dichiara la prescrizione dei crediti portati dai richiamati titoli.
2) Condanna l' a rifondere all'opponente le spese di causa che liquida in euro CP_1
43,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Reggio Emilia così deciso il 29/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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