Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3856/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 24/03/2025, alle ore 10:30, all'udienza del Giudice dott. Alessio Mar- fe', è chiamata la causa
TRA
AVV. SCHIAVULLI GIOVANNI
- OPPONENTE
E
, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. Controparte_1
- OPPOSTO
E' presente l'Avv. Lacerenza Savino, per delega dell'Avv. Schiavulli Giovanni, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento.
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa.
La parte si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessio Marfe', pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3856/2023
r.g.a.c.
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AVV. SCHIAVULLI GIOVANNI (c.f.: ), in proprio;
C.F._1
- OPPONENTE
E
; Controparte_1
- OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di rigetto dell'istanza di liquidazione del difensore, ex art. 15
D. Lgs. n. 150/2011;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per carenza di legit-
timazione attiva dell'Avv. Schiavulli Giovanni, il quale agisce in proprio nel pre-
sente procedimento, spettando invece la legittimazione ad impugnare il decreto di revoca dell'ammissione e di contestuale rigetto dell'istanza di liquidazione sol-
tanto alla parte rappresentata, quale unica titolare del diritto al patrocinio.
Infatti, si ritiene di aderire al consolidato orientamento di legittimità, se-
condo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impu-
gnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del bene-
ficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad es-
so spettante (Cass. civ., ord. n. 21997 dell'11.9.2018; nella specie, la Suprema
Corte rigettava il ricorso del difensore contro la decisione del Tribunale che ave-
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va ritenuto inammissibile l'opposizione dal medesimo presentata in via diretta ed esclusiva avverso il decreto di revoca, confermandone la carenza di legittimazio-
ne ad agire;
v. conf. Cass. n. 16424/2020).
Va rimarcato che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittima-
zione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di li-
quidazione di compensi (cfr. Cass. n. 10705/2014, ord.; Cass. n. 1539/2015 e
Cass. S.U. n. 26907/2016) ma non è configurabile anche con riferimento all'op-
posizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato.
Pertanto, poiché nel caso di specie l'opposizione proposta concerne pro-
prio il decreto di revoca della pregressa ammissione al patrocinio (da cui è con-
seguita, come effetto automatico e privo di autonomia decisoria, siccome rinve-
niente il suo presupposto giustificativo proprio nella sopravvenuta revoca, il ri-
getto della richiesta di liquidazione del compenso al difensore), appare evidente come debba essere dichiarata l'inammissibilità del presente ricorso, formulato di-
rettamente ed esclusivamente dal difensore, in quanto carente di una propria le-
gittimazione, non controvertendosi della liquidazione dei compensi ad esso spet-
tanti, che avrebbe presupposto la conservazione del provvedimento di ammissio-
ne al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. E', invero, indiscutibile che, una volta intervenuta la revoca di quest'ultimo provvedimento - che produce, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della sua difesa -, è a quest'ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perché esclusiva titola-
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re del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In ragione della soccombenza di parte opponente, le spese di lite vanno di-
chiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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