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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
FORTUNATO NICOLA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2953/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRM1001352025 RECUPERO CREDIT 2017
- sul ricorso n. 2954/2025 depositato il 17/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRM1001362025 RECUPERO CREDIT 2018
- sul ricorso n. 2955/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRM1001372025 RE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4148/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre distinti ricorsi, poi riuniti, la società Ricorrente_1 srl ha impugnato: Atto di Recupero n. T9DCRM1001352025 Crediti 2017, instaurando il procedimento n. 2953/2025;Atto di recupero n. T9DCRM1001362025 Crediti
2018, instaurando il procedimento n. 2954/2025; Atto di recupero n. T9DCRM1001372025 Crediti 2019, instaurando il procedimento n. 2955/2025; al fine di ottenerne l'annullamento.
Con i ricorsi introduttivi dei rispettivi giudizi, parte ricorrente eccepiva:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013. Erroneità della pretesa dell'Ufficio e sussistenza dei requisiti per fruire dell'agevolazione – violazione dell'onere della prova ex art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 546/1992 per difetto di motivazione – erroneità dell'istruttoria.
2. Illegittimità dell'atto di recupero nella parte relativa all'irrogazione delle sanzioni – violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 – violazione del principio di proporzionalità.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano contestando ogni eccezione di parte ricorrente al fine di ottenere la conferma degli atti impugnati. A parere dell'Ufficio, i progetti descritti nelle
Relazioni non avrebbero contribuito ad un progresso o ad un avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte del settore, bensì avrebbero risposto soltanto ad esigenze del mercato e della clientela.
Discussa la causa alla udienza del 11 novembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che, dalla Relazione Tecnica Asseverata risulta che i progetti intrapresi dalla società Ricorrente_1 S.r.l. odierna ricorrente, negli anni 2017, 2018 e 2019 miravano non solo all'ottimizzazione delle capacità operative e alla maggiore padronanza dei processi produttivi, ma soprattutto al loro controllo automatizzato e integrato, con l'obiettivo di mantenere elevati standard di ripetibilità e affidabilità, a fronte delle note criticità
e incertezze tecnologiche presenti nel settore.
Un esempio rilevante viene rappresentato dalla realizzazione di una “fabbrica mobile” per la produzione in loco di cavi (doc. 7 fascicolo della ricorrente), soluzione assolutamente inedita nel settore e connotata da assoluta innovatività.
In merito alla eccezione relativa alle spese sostenute, emerge con chiarezza come le spese fossero puntualmente distinte per singolo progetto e coerentemente con i principi di tracciabilità e inerenza richiesti dalla normativa di riferimento. In particolare, dalle lettere di incarico conferite al personale interno e ai collaboratori esterni e dalla documentazione attestante l'impiego del personale aziendale nei progetti in esame, emerge in la corretta imputazione delle spese del personale e dei costi esterni sostenuti in relazione ai singoli progetti di ricerca e sviluppo, in piena coerenza con le prescrizioni dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013.
L'Ufficio sostiene poi che la richiesta di parere tecnico al MISE non sarebbe indispensabile.
La giurisprudenza tributaria ha più volte sottolineato che l'Agenzia delle Entrate, in assenza di specifiche competenze tecnico-scientifiche, non può autonomamente valutare l'ammissibilità delle attività di ricerca e sviluppo (R&S). In presenza, dunque, di questioni di elevata complessità tecnica, come nel caso di specie,
l'Amministrazione finanziaria doveva necessariamente avvalersi del parere tecnico del MISE, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 27 maggio 2015, al fine di effettuare opportune valutazioni.
Anche se il parere al MISE non è obbligatorio, in presenza di attività tecniche complesse e importanti come quella in esame, il parere si rende necessario per comprovare eventuali tesi sostenute dall'Ufficio che così come formulate non danno certezza di nulla anche perché ampiamente contrastate dalla Valutazione Tecnica
Asseverata esposta dalla ricorrente al fine di assolvere al proprio onere obbligatorio.
L'omessa richiesta del parere tecnico al MISE ha pertanto viziato l'intero procedimento di accertamento, rendendo inattendibili le conclusioni cui l'Ufficio è pervenuto in ordine alla presunta insussistenza dei requisiti di ricerca e sviluppo.
Nel caso di specie, la Società aveva messo a disposizione una documentazione completa, coerente e dettagliata, idonea a comprovare in modo inequivocabile sia lo svolgimento delle attività di R&S sia il periodo di riferimento delle stesse.
Le osservazioni formulate dall'Ufficio risultano, pertanto, infondate sotto più profili, sia logico-giuridici sia documentali.
Come già ampiamente illustrato nel ricorso, infatti, in primo luogo, il riferimento temporale contenuto nella documentazione prodotta dalla Società – documentazione peraltro trasmessa a una Pubblica
Amministrazione nell'ambito di un procedimento amministrativo – costituiva elemento idoneo a collocare temporalmente le attività di ricerca e sviluppo ed era idoneo a fornire un valido riferimento cronologico ai fini della verifica della tempestività e dell'effettività della documentazione.
Non può, dunque, essere condiviso il tentativo dell'Ufficio volto a imporre al contribuente un onere probatorio irragionevole e sproporzionato, rispetto a quanto espressamente richiesto dalla disciplina agevolativa vigente.
La normativa, infatti, richiede soltanto che la documentazione sia “idonea a dimostrare” lo svolgimento effettivo delle attività e il sostenimento dei costi, non che essa rispetti schemi formali tipizzati o che rechi una datazione certa mediante strumenti certificati.
In conclusione, è dunque evidente che le eccezioni sollevate dall'Ufficio appaiono del tutto infondate nel merito e, per di più, in contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e di leale collaborazione che devono improntare i rapporti tra amministrazione e contribuente, ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000).
L'Ufficio sostiene ancora che “nel bilancio della Società… non si fa alcuna menzione all'attività di ricerca e sviluppo e alle agevolazioni fiscali ad esse correlate” e che la voce “Crediti Tributari” indicati in nota integrativa nella Sezione “Attivo Circolante” riporterebbe una movimentazione non coerente con il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata.
Ebbene, in proposito, si ribadisce quanto già esposto il ricorrente negli atti introduttivi dei giudizi riuniti, ovvero che l'assenza di una specifica voce in bilancio dedicata alle spese di ricerca e sviluppo non incide in alcun modo sulla loro validità o sulla legittima fruizione del credito d'imposta, purché tali spese risultassero adeguatamente documentate e comprovate.
La stessa normativa agevolativa, del resto, non subordina né il diritto al credito d'imposta, né la sua effettiva utilizzazione, alla preventiva o specifica registrazione contabile del relativo provento.
Inoltre, l'art. 3 del D.L. n. 145/2013 non prevede l'obbligo di riportare in bilancio, in modo espresso e distinto, le attività agevolabili o le agevolazioni connesse, concentrandosi invece sulla necessità di documentare puntualmente le spese sostenute e di asseverarne la riferibilità alle attività di ricerca e sviluppo.
Analoga interpretazione è contenuta nella Circolare n. 5/E del 2016, la quale non introduce alcun vincolo formale di esposizione in bilancio delle spese di R&S, ma richiede esclusivamente la predisposizione di una documentazione idonea a dimostrare sia l'effettivo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, sia la corretta imputazione dei relativi costi.
In tale prospettiva, risulta pertanto pienamente giustificato che il credito maturato nel 2017 sia stato utilizzato nel corso del 2018 e riportato nella nota integrativa di tale esercizio, in conformità con la normativa vigente e con la prassi amministrativa in materia.
Nei progetti oggetto di agevolazione la Società aveva dovuto affrontare incertezze tecnologiche concrete e documentabili, risolte mediante la creazione di soluzioni tecniche originali e innovative, non presenti sul mercato e non riconducibili a semplici interventi di adattamento o ottimizzazione di tecnologie preesistenti.
Dalla Relazione Tecnica asseverata emerge infatti con chiarezza che le soluzioni sviluppate non si limitavano a miglioramenti marginali, smentendo nettamente quanto asserito dall'Ufficio.
A confronto di ciò si richiama il Manuale di Frascati, che definisce lo sviluppo sperimentale come quell'insieme di attività sistematiche volte a utilizzare conoscenze acquisite tramite la ricerca o l'esperienza pratica per creare nuovi prodotti, processi o servizi, oppure per migliorare in modo sostanziale quelli esistenti, purché tali miglioramenti implichino il superamento di incertezze scientifiche o tecnologiche.
Pertanto, la riclassificazione operata dall'Ufficio, che riduce tali attività a mere “modifiche di prodotti e/o linee di produzione”, deve ritenersi errata e priva di fondamento, poiché le soluzioni sviluppate dalla Società hanno introdotto innovazioni di carattere sostanziale, come puntualmente descritto anche nella Relazione Tecnica asseverata, nella quale sono dettagliati i singoli progetti e i relativi elementi di novità e progresso tecnico- scientifico conseguiti.
L'Ufficio, inoltre, pur riconoscendo in linea generale che un'attività di ricerca e sviluppo possa essere svolta anche senza produrre immediati risultati economici, sostiene che, nel caso specifico, le attività svolte avrebbero dovuto produrre ricadute economiche positive, in termini di incremento di fatturato o marginalità,
e che, proprio per questa assenza di finalità commerciale, non potrebbero essere qualificate come vere attività di ricerca e sviluppo agevolabili.
La giurisprudenza di merito e la prassi amministrativa smentiscono l'Ufficio. In particolare la Circolare n. 5/
E del 16 marzo 2016 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo inequivocabile che la finalità del beneficio
è quella di incentivare la ricerca e lo sviluppo di nuove conoscenze e soluzioni tecnologiche, prescindendo del tutto dagli effetti che tali attività possano avere sul mercato, sull'utile d'esercizio o sull'organico aziendale.
Ne consegue che l'assenza di un incremento del risultato economico non può essere interpretata come indice dell'inesistenza dell'attività di ricerca.
Inoltre, la verifica della spettanza dell'agevolazione deve necessariamente fondarsi sulla sussistenza delle spese e sulla loro diretta connessione con attività qualificabili come ricerca e sviluppo, e non già su indicatori economici, quali l'andamento del fatturato, che non costituiscono elementi normativamente rilevanti ai fini del credito d'imposta.
Pertanto il ricorso merita accoglimento. La eccezione relativa alle sanzioni viene assorbita.
In ragione della natura della decisione che lascia margini di discussione e, in mancanza di giurisprudenza costante, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Compensa le spese di lite.
Milano, lì 11 Novembre 2025
Il Presidente Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
FORTUNATO NICOLA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2953/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRM1001352025 RECUPERO CREDIT 2017
- sul ricorso n. 2954/2025 depositato il 17/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRM1001362025 RECUPERO CREDIT 2018
- sul ricorso n. 2955/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRM1001372025 RE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4148/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre distinti ricorsi, poi riuniti, la società Ricorrente_1 srl ha impugnato: Atto di Recupero n. T9DCRM1001352025 Crediti 2017, instaurando il procedimento n. 2953/2025;Atto di recupero n. T9DCRM1001362025 Crediti
2018, instaurando il procedimento n. 2954/2025; Atto di recupero n. T9DCRM1001372025 Crediti 2019, instaurando il procedimento n. 2955/2025; al fine di ottenerne l'annullamento.
Con i ricorsi introduttivi dei rispettivi giudizi, parte ricorrente eccepiva:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013. Erroneità della pretesa dell'Ufficio e sussistenza dei requisiti per fruire dell'agevolazione – violazione dell'onere della prova ex art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 546/1992 per difetto di motivazione – erroneità dell'istruttoria.
2. Illegittimità dell'atto di recupero nella parte relativa all'irrogazione delle sanzioni – violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 – violazione del principio di proporzionalità.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano contestando ogni eccezione di parte ricorrente al fine di ottenere la conferma degli atti impugnati. A parere dell'Ufficio, i progetti descritti nelle
Relazioni non avrebbero contribuito ad un progresso o ad un avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte del settore, bensì avrebbero risposto soltanto ad esigenze del mercato e della clientela.
Discussa la causa alla udienza del 11 novembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che, dalla Relazione Tecnica Asseverata risulta che i progetti intrapresi dalla società Ricorrente_1 S.r.l. odierna ricorrente, negli anni 2017, 2018 e 2019 miravano non solo all'ottimizzazione delle capacità operative e alla maggiore padronanza dei processi produttivi, ma soprattutto al loro controllo automatizzato e integrato, con l'obiettivo di mantenere elevati standard di ripetibilità e affidabilità, a fronte delle note criticità
e incertezze tecnologiche presenti nel settore.
Un esempio rilevante viene rappresentato dalla realizzazione di una “fabbrica mobile” per la produzione in loco di cavi (doc. 7 fascicolo della ricorrente), soluzione assolutamente inedita nel settore e connotata da assoluta innovatività.
In merito alla eccezione relativa alle spese sostenute, emerge con chiarezza come le spese fossero puntualmente distinte per singolo progetto e coerentemente con i principi di tracciabilità e inerenza richiesti dalla normativa di riferimento. In particolare, dalle lettere di incarico conferite al personale interno e ai collaboratori esterni e dalla documentazione attestante l'impiego del personale aziendale nei progetti in esame, emerge in la corretta imputazione delle spese del personale e dei costi esterni sostenuti in relazione ai singoli progetti di ricerca e sviluppo, in piena coerenza con le prescrizioni dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013.
L'Ufficio sostiene poi che la richiesta di parere tecnico al MISE non sarebbe indispensabile.
La giurisprudenza tributaria ha più volte sottolineato che l'Agenzia delle Entrate, in assenza di specifiche competenze tecnico-scientifiche, non può autonomamente valutare l'ammissibilità delle attività di ricerca e sviluppo (R&S). In presenza, dunque, di questioni di elevata complessità tecnica, come nel caso di specie,
l'Amministrazione finanziaria doveva necessariamente avvalersi del parere tecnico del MISE, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 27 maggio 2015, al fine di effettuare opportune valutazioni.
Anche se il parere al MISE non è obbligatorio, in presenza di attività tecniche complesse e importanti come quella in esame, il parere si rende necessario per comprovare eventuali tesi sostenute dall'Ufficio che così come formulate non danno certezza di nulla anche perché ampiamente contrastate dalla Valutazione Tecnica
Asseverata esposta dalla ricorrente al fine di assolvere al proprio onere obbligatorio.
L'omessa richiesta del parere tecnico al MISE ha pertanto viziato l'intero procedimento di accertamento, rendendo inattendibili le conclusioni cui l'Ufficio è pervenuto in ordine alla presunta insussistenza dei requisiti di ricerca e sviluppo.
Nel caso di specie, la Società aveva messo a disposizione una documentazione completa, coerente e dettagliata, idonea a comprovare in modo inequivocabile sia lo svolgimento delle attività di R&S sia il periodo di riferimento delle stesse.
Le osservazioni formulate dall'Ufficio risultano, pertanto, infondate sotto più profili, sia logico-giuridici sia documentali.
Come già ampiamente illustrato nel ricorso, infatti, in primo luogo, il riferimento temporale contenuto nella documentazione prodotta dalla Società – documentazione peraltro trasmessa a una Pubblica
Amministrazione nell'ambito di un procedimento amministrativo – costituiva elemento idoneo a collocare temporalmente le attività di ricerca e sviluppo ed era idoneo a fornire un valido riferimento cronologico ai fini della verifica della tempestività e dell'effettività della documentazione.
Non può, dunque, essere condiviso il tentativo dell'Ufficio volto a imporre al contribuente un onere probatorio irragionevole e sproporzionato, rispetto a quanto espressamente richiesto dalla disciplina agevolativa vigente.
La normativa, infatti, richiede soltanto che la documentazione sia “idonea a dimostrare” lo svolgimento effettivo delle attività e il sostenimento dei costi, non che essa rispetti schemi formali tipizzati o che rechi una datazione certa mediante strumenti certificati.
In conclusione, è dunque evidente che le eccezioni sollevate dall'Ufficio appaiono del tutto infondate nel merito e, per di più, in contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e di leale collaborazione che devono improntare i rapporti tra amministrazione e contribuente, ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000).
L'Ufficio sostiene ancora che “nel bilancio della Società… non si fa alcuna menzione all'attività di ricerca e sviluppo e alle agevolazioni fiscali ad esse correlate” e che la voce “Crediti Tributari” indicati in nota integrativa nella Sezione “Attivo Circolante” riporterebbe una movimentazione non coerente con il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata.
Ebbene, in proposito, si ribadisce quanto già esposto il ricorrente negli atti introduttivi dei giudizi riuniti, ovvero che l'assenza di una specifica voce in bilancio dedicata alle spese di ricerca e sviluppo non incide in alcun modo sulla loro validità o sulla legittima fruizione del credito d'imposta, purché tali spese risultassero adeguatamente documentate e comprovate.
La stessa normativa agevolativa, del resto, non subordina né il diritto al credito d'imposta, né la sua effettiva utilizzazione, alla preventiva o specifica registrazione contabile del relativo provento.
Inoltre, l'art. 3 del D.L. n. 145/2013 non prevede l'obbligo di riportare in bilancio, in modo espresso e distinto, le attività agevolabili o le agevolazioni connesse, concentrandosi invece sulla necessità di documentare puntualmente le spese sostenute e di asseverarne la riferibilità alle attività di ricerca e sviluppo.
Analoga interpretazione è contenuta nella Circolare n. 5/E del 2016, la quale non introduce alcun vincolo formale di esposizione in bilancio delle spese di R&S, ma richiede esclusivamente la predisposizione di una documentazione idonea a dimostrare sia l'effettivo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, sia la corretta imputazione dei relativi costi.
In tale prospettiva, risulta pertanto pienamente giustificato che il credito maturato nel 2017 sia stato utilizzato nel corso del 2018 e riportato nella nota integrativa di tale esercizio, in conformità con la normativa vigente e con la prassi amministrativa in materia.
Nei progetti oggetto di agevolazione la Società aveva dovuto affrontare incertezze tecnologiche concrete e documentabili, risolte mediante la creazione di soluzioni tecniche originali e innovative, non presenti sul mercato e non riconducibili a semplici interventi di adattamento o ottimizzazione di tecnologie preesistenti.
Dalla Relazione Tecnica asseverata emerge infatti con chiarezza che le soluzioni sviluppate non si limitavano a miglioramenti marginali, smentendo nettamente quanto asserito dall'Ufficio.
A confronto di ciò si richiama il Manuale di Frascati, che definisce lo sviluppo sperimentale come quell'insieme di attività sistematiche volte a utilizzare conoscenze acquisite tramite la ricerca o l'esperienza pratica per creare nuovi prodotti, processi o servizi, oppure per migliorare in modo sostanziale quelli esistenti, purché tali miglioramenti implichino il superamento di incertezze scientifiche o tecnologiche.
Pertanto, la riclassificazione operata dall'Ufficio, che riduce tali attività a mere “modifiche di prodotti e/o linee di produzione”, deve ritenersi errata e priva di fondamento, poiché le soluzioni sviluppate dalla Società hanno introdotto innovazioni di carattere sostanziale, come puntualmente descritto anche nella Relazione Tecnica asseverata, nella quale sono dettagliati i singoli progetti e i relativi elementi di novità e progresso tecnico- scientifico conseguiti.
L'Ufficio, inoltre, pur riconoscendo in linea generale che un'attività di ricerca e sviluppo possa essere svolta anche senza produrre immediati risultati economici, sostiene che, nel caso specifico, le attività svolte avrebbero dovuto produrre ricadute economiche positive, in termini di incremento di fatturato o marginalità,
e che, proprio per questa assenza di finalità commerciale, non potrebbero essere qualificate come vere attività di ricerca e sviluppo agevolabili.
La giurisprudenza di merito e la prassi amministrativa smentiscono l'Ufficio. In particolare la Circolare n. 5/
E del 16 marzo 2016 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo inequivocabile che la finalità del beneficio
è quella di incentivare la ricerca e lo sviluppo di nuove conoscenze e soluzioni tecnologiche, prescindendo del tutto dagli effetti che tali attività possano avere sul mercato, sull'utile d'esercizio o sull'organico aziendale.
Ne consegue che l'assenza di un incremento del risultato economico non può essere interpretata come indice dell'inesistenza dell'attività di ricerca.
Inoltre, la verifica della spettanza dell'agevolazione deve necessariamente fondarsi sulla sussistenza delle spese e sulla loro diretta connessione con attività qualificabili come ricerca e sviluppo, e non già su indicatori economici, quali l'andamento del fatturato, che non costituiscono elementi normativamente rilevanti ai fini del credito d'imposta.
Pertanto il ricorso merita accoglimento. La eccezione relativa alle sanzioni viene assorbita.
In ragione della natura della decisione che lascia margini di discussione e, in mancanza di giurisprudenza costante, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Compensa le spese di lite.
Milano, lì 11 Novembre 2025
Il Presidente Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli