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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 18/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 165/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 165/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Bafile, con
Studio in L'Aquila, Portici di San Bernardino n. 2 ed ivi elettivamente domiciliata;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Badia, con Studio in L'Aquila, Viale della Croce Rossa n. 215 ed ivi elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 05.02.2025, e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Caporciano (AQ) in data
30.07.2005 e che dall'unione matrimoniale è nato, in data 5.10.2007, il figlio R_
(ancora minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
1 2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 12.03.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c., si osserva che il minore non è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in Caporciano (AQ) in data 30.07.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso
Comune (al n. 13 - Parte II - Serie A - anno 2005) dalla cui unione matrimoniale è nato, in data 5.10.2007, il figlio (ancora minorenne), alle condizioni del ricorso, ordinando R_ all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caporciano (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) dispone che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) stabilisce che la casa coniugale, sita in L'Aquila, Via Colle Pretara n. 64B, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà nella disponibilità del Parte_2
medesimo mentre la moglie asporterà tutti i propri effetti personali, Parte_1
gli oggetti di proprietà e le cose eventualmente concordate con il marito, trasferendo la residenza nel Comune di Scoppito (AQ), in località Giardino n. 4;
3) dispone che il figlio verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori R_ con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita nel Comune di
Scoppito (AQ), in località Giardino n. 4;
4) quanto al concordato piano genitoriale, depositato in atti, da intendersi qui per integralmente trascritto, relativo agli impegni ed alle attività quotidiane del minore nonché al di lui percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute, stabilisce quanto segue:
2 il padre potrà vedere il figlio con ampia libertà, anche ogni giorno, previo avviso alla madre e previo consenso e/o richiesta del minore, fatti salvi le esigenze ed i desideri di quest'ultimo, come pure le esigenze scolastiche e di salute, così garantendo in maniera costante e continuativa la presenza della figura genitoriale paterna nella vita del ragazzo per un corretto esercizio dell'affido condiviso.
In ogni caso, e salvo diversa decisione da parte del minore, il padre terrà con sé il figlio tutte le settimane nei giorni consecutivi di martedì (a partire dall'uscita di scuola) e di mercoledì (fino alla sera). Il minore, salvo diversa decisione del medesimo, trascorrerà il weekend in via alternata con ciascun genitore, in particolare sarà con il padre dal venerdì (dall'uscita di scuola) con pernotto fino alla domenica sera. Il minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori le principali festività natalizie e pasquali (24 o 25 dicembre;
31 dicembre o 1° gennaio;
5 o 6 gennaio;
Pasqua o Lunedì dell'Angelo). Per quanto concerne le vacanze estive, si conviene che il padre, salvo diversa volontà del minore e/o salvo diverse esigenze lavorative e personali, potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni consecutivi, da considerarsi nel periodo compreso dalla chiusura delle scuole alla riapertura delle stesse, periodo da concordarsi entro la fine del mese di maggio.
Le decisioni più importanti nell'interesse del minore relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del medesimo. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio.
Resta inteso che entrambi i genitori si assicurano incondizionato accesso telefonico e che concorderanno ogni aspetto concreto dei loro rapporti e frequentazioni con il minore, nel rispetto di una certa flessibilità nell'applicazione del descritto calendario, in relazione ad eventuali esigenze contingenti (come, a titolo meramente esemplificativo, malattia, impegni professionali o familiari dell'uno o dell'altro genitore) e comunque tenendo in preminente considerazione le esigenze e le preferenze del ragazzo;
5) stabilisce che il sig. si impegna a provvedere al mantenimento Parte_2 del figlio corrispondendo la somma mensile pari ad € 400,00 (dicesi: euro quattrocento) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, tramite bonifico bancario sul
3 conto della sig.ra oltre spese straordinarie nella misura del 50%, Parte_1 da concordarsi preventivamente (secondo Protocollo d'Intesa del Tribunale di
L'Aquila) e da corrispondere nel mese successivo all'esborso, unitamente all'assegno di mantenimento;
6) dispone che l'assegno unico verrà ripartito al 50% tra i coniugi;
7) prende atto che entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti e dichiarano altresì che non vi è patrimonio in comune da dividere;
8) prende atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida anche per l'espatrio per il figlio;
R_
9) prende atto che i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
10) dispone la compensazione delle spese legali.
Così deciso in videoconferenza il 14 marzo 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 165/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Bafile, con
Studio in L'Aquila, Portici di San Bernardino n. 2 ed ivi elettivamente domiciliata;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Badia, con Studio in L'Aquila, Viale della Croce Rossa n. 215 ed ivi elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 05.02.2025, e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Caporciano (AQ) in data
30.07.2005 e che dall'unione matrimoniale è nato, in data 5.10.2007, il figlio R_
(ancora minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
1 2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 12.03.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c., si osserva che il minore non è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in Caporciano (AQ) in data 30.07.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso
Comune (al n. 13 - Parte II - Serie A - anno 2005) dalla cui unione matrimoniale è nato, in data 5.10.2007, il figlio (ancora minorenne), alle condizioni del ricorso, ordinando R_ all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caporciano (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) dispone che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) stabilisce che la casa coniugale, sita in L'Aquila, Via Colle Pretara n. 64B, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà nella disponibilità del Parte_2
medesimo mentre la moglie asporterà tutti i propri effetti personali, Parte_1
gli oggetti di proprietà e le cose eventualmente concordate con il marito, trasferendo la residenza nel Comune di Scoppito (AQ), in località Giardino n. 4;
3) dispone che il figlio verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori R_ con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita nel Comune di
Scoppito (AQ), in località Giardino n. 4;
4) quanto al concordato piano genitoriale, depositato in atti, da intendersi qui per integralmente trascritto, relativo agli impegni ed alle attività quotidiane del minore nonché al di lui percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute, stabilisce quanto segue:
2 il padre potrà vedere il figlio con ampia libertà, anche ogni giorno, previo avviso alla madre e previo consenso e/o richiesta del minore, fatti salvi le esigenze ed i desideri di quest'ultimo, come pure le esigenze scolastiche e di salute, così garantendo in maniera costante e continuativa la presenza della figura genitoriale paterna nella vita del ragazzo per un corretto esercizio dell'affido condiviso.
In ogni caso, e salvo diversa decisione da parte del minore, il padre terrà con sé il figlio tutte le settimane nei giorni consecutivi di martedì (a partire dall'uscita di scuola) e di mercoledì (fino alla sera). Il minore, salvo diversa decisione del medesimo, trascorrerà il weekend in via alternata con ciascun genitore, in particolare sarà con il padre dal venerdì (dall'uscita di scuola) con pernotto fino alla domenica sera. Il minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori le principali festività natalizie e pasquali (24 o 25 dicembre;
31 dicembre o 1° gennaio;
5 o 6 gennaio;
Pasqua o Lunedì dell'Angelo). Per quanto concerne le vacanze estive, si conviene che il padre, salvo diversa volontà del minore e/o salvo diverse esigenze lavorative e personali, potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni consecutivi, da considerarsi nel periodo compreso dalla chiusura delle scuole alla riapertura delle stesse, periodo da concordarsi entro la fine del mese di maggio.
Le decisioni più importanti nell'interesse del minore relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del medesimo. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio.
Resta inteso che entrambi i genitori si assicurano incondizionato accesso telefonico e che concorderanno ogni aspetto concreto dei loro rapporti e frequentazioni con il minore, nel rispetto di una certa flessibilità nell'applicazione del descritto calendario, in relazione ad eventuali esigenze contingenti (come, a titolo meramente esemplificativo, malattia, impegni professionali o familiari dell'uno o dell'altro genitore) e comunque tenendo in preminente considerazione le esigenze e le preferenze del ragazzo;
5) stabilisce che il sig. si impegna a provvedere al mantenimento Parte_2 del figlio corrispondendo la somma mensile pari ad € 400,00 (dicesi: euro quattrocento) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, tramite bonifico bancario sul
3 conto della sig.ra oltre spese straordinarie nella misura del 50%, Parte_1 da concordarsi preventivamente (secondo Protocollo d'Intesa del Tribunale di
L'Aquila) e da corrispondere nel mese successivo all'esborso, unitamente all'assegno di mantenimento;
6) dispone che l'assegno unico verrà ripartito al 50% tra i coniugi;
7) prende atto che entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti e dichiarano altresì che non vi è patrimonio in comune da dividere;
8) prende atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida anche per l'espatrio per il figlio;
R_
9) prende atto che i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
10) dispone la compensazione delle spese legali.
Così deciso in videoconferenza il 14 marzo 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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