Art. 12.
Le amministrazioni provinciali e l'amministrazione comunale di Roma relativamente a tutti i servizi precedentemente gestiti dai comitati provinciali ONMI e dal comitato comunale ONMI di Roma, nonche' le amministrazioni comunali relativamente agli asili nido, provvedono ad anticipare quanto strettamente necessario e succedono immediatamente all'ONMI secondo quanto previsto dall'articolo 11.
Le amministrazioni riceventi provvedono sino alla definizione delle posizioni individuali ad erogare le competenze spettanti al personale in via di anticipazione di cassa sulla base dello stipendio percepito nel mese di dicembre 1975, fatte salve l'adeguamento della misura mensile dell'indennita' integrativa speciale e l'applicazione dei provvedimenti adottati dal Ministero della sanita' in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6.
A tal fine le singole amministrazioni sono autorizzate ad iscrivere nel proprio bilancio fra le partite di giro i necessari stanziamenti di spesa nonche' i capitoli di entrata corrispondenti ai relativi recuperi a carico del bilancio regionale in relazione al quinto comma dell'articolo 10. Le regioni in caso di necessita' possono procedere ad anticipazioni mensili di fondi a favore dei comuni.
Tutte le norme transitorie di anticipazione previste per le amministrazioni provinciali devono intendersi applicate altresi' all'amministrazione comunale di Roma.
Le amministrazioni provinciali e l'amministrazione comunale di Roma relativamente a tutti i servizi precedentemente gestiti dai comitati provinciali ONMI e dal comitato comunale ONMI di Roma, nonche' le amministrazioni comunali relativamente agli asili nido, provvedono ad anticipare quanto strettamente necessario e succedono immediatamente all'ONMI secondo quanto previsto dall'articolo 11.
Le amministrazioni riceventi provvedono sino alla definizione delle posizioni individuali ad erogare le competenze spettanti al personale in via di anticipazione di cassa sulla base dello stipendio percepito nel mese di dicembre 1975, fatte salve l'adeguamento della misura mensile dell'indennita' integrativa speciale e l'applicazione dei provvedimenti adottati dal Ministero della sanita' in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6.
A tal fine le singole amministrazioni sono autorizzate ad iscrivere nel proprio bilancio fra le partite di giro i necessari stanziamenti di spesa nonche' i capitoli di entrata corrispondenti ai relativi recuperi a carico del bilancio regionale in relazione al quinto comma dell'articolo 10. Le regioni in caso di necessita' possono procedere ad anticipazioni mensili di fondi a favore dei comuni.
Tutte le norme transitorie di anticipazione previste per le amministrazioni provinciali devono intendersi applicate altresi' all'amministrazione comunale di Roma.