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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/08/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1221 /2022 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1221 /2022 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. DI BIASE RAFFAELE giusta mandato allegato all'atto di citazione,
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
- attore -
contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. FAGGELLA PELLEGRINO , giusta Controparte_2
mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
In via preliminare.
Voglia l'Ill.mo Giudice accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della convenuta alla segnalazione nella banca dati della Centrale dei Rischi.
In via principale
Voglia la S.V. accertare e dichiarare la nullità della fideiussione ex art. 1418 c.c. ed ordinare la
cancellazione delle segnalazioni a carico di parte attrice a far data da dicembre 2019.
In subordine
Voglia accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c. ed ordinare la cessazione
delle segnalazioni a carico di parte attrice.
In via gradata
1.Voglia l'Ill.mo Giudice accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione alla banca dati
della Centrale dei Rischi ai sensi della Circ.139/1991; per l'effetto, condannare la convenuta a
rettificare le segnalazioni dal dicembre 2019 alla data della sentenza con l'importo di € 4.769,00.
2. Nella denegata ipotesi in cui la convenuta provi l'avvenuta cessione, voglia la S.V. dichiarare
l'inefficacia della cessione ex art. 58 TUB.
Con vittoria di spese, diritti e onorari a distrarsi in favore dei sottoscritti procuratoti antistatari
Per parte convenuta:
- respingere qualsiasi domanda, contestazione ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto
e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in atti. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del
presente grado di giudizio, oltre agli oneri ed accessori di legge
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione notificato in data 22.02.2022 (All.D), i signori e Parte_1 Parte_2 hanno citato in giudizio proponendo le domande riportate. Controparte_1
A sostegno delle proprie domande, gli attori hanno rappresentato che (oggi CP_3 Controparte_4 nel novembre 2018, segnalava alla Centrale dei Rischi (CR) un credito di Euro 85.399,00 ed i debitori segnalati erano i signori e nella loro qualità di fideiussori della Costruzioni Parte_1 Parte_2 SE S.r.l.; tale segnalazione, secondo quanto rappresentato, cessava nel dicembre 2018 e, nel dicembre
2019, segnalava un credito di euro 85.400,00 nei confronti di parte attrice. Controparte_1
Cont Parte attrice asserisce che non vi sia stata nessuna cessione di crediti da n favore di e afferma CP_1 quindi che non aveva diritto alla segnalazione alla banca dati della CR. Per l'ipotesi in cui invece CP_1 fosse intervenuta la cessione, controparte asserisce comunque l'illegittimità della segnalazione poiché nel dicembre 2018 segnalava “a sofferenza” un credito di € 85.399,00 e una “perdita non riveniente da CP_3 cessione” di € 80.603,00; avrebbe quindi vantato un credito residuo nei confronti della società di CP_3 costruzioni di € 4.796,00.
Il contratto di fideiussione sarebbe inoltre nullo in ragione dell'inserimento delle clausole ricavate dall'utilizzo dello “schema ABI”.
Si è costituita contestando le asserzioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
La causa è stata istruita solo documentalmente.
All'udienza del 15.1.25 le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Del difetto di legittimazione.
Gli attori eccepiscono il difetto della legittimazione di che ha segnalato alla Centrale Rischi CP_1 la posizione degli attori.
Cont Cont Non vi sarebbe prova della cessione del credito da e, nello specifico, da Marte CP_1
e da a . CP_5 CP_1
Va anzitutto premesso che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.
31188/2017).
La convenuta, allegati alla seconda memoria istruttoria, ha depositato: 12) avviso di cessione G.U. –
Parte Seconda – 08.01.2019, N. 3; 13) avviso di cessione G.U. – Parte Seconda – 30.11.2019, N. 14;
14) elenco debitori ceduti consultabile sulla pagina web http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/; 15) copia contratto di cessione di crediti in blocco, oltre ad una serie di comunicazioni rivolte agli attori.
La convenuta ha ricostruito le vicende successorie che interessano il credito contestato, indicato due cessioni: la prima, intervenuta tra e , e una seconda cessione tra e CP_3 CP_6 CP_6
. CP_1
L'onere di fornire la prova dell'avvenuta cessione del credito oggetto di controversia è in capo alla cessionaria.
Dunque la cessionaria ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB.
Quanto alla prima cessione la convenuta non ha depositato il contratto di cessione, né l'elenco dei debitori ceduti.
Per quanto l'avviso contenuto in Gazzetta Ufficiale sia da ritenere sufficiente, in via generale, nel Cont caso di specie non consente di verificare se tra i crediti ceduti da Marte vi fosse incluso quello relativo alla posizione degli attori.
I documenti depositati dalla convenuta consistono solamente in: pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. 3/2019 e comunicazione ex art. 58 TUB. Non è stato depositato il contratto di cessione tra e . Non è stato depositato l'elenco dei debitori ceduti. Non è stata CP_3 CP_6 depositata l'anagrafica del debitore ceduto. Inoltre, l'avviso di cessione è generico, limitandosi ad indicare come oggetto di cessione “un portafoglio di crediti non-performing classificati a "sofferenza" originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1960 e il 2018”.
Per avere certezza dell'inclusione del credito di cui è causa tra quelli ceduti, è necessario l'elenco dei debitori ceduti, che non è stato depositato.
Alla luce di tale criticità anche la seconda cessione risulta viziata.
I documenti depositati dalla convenuta consistono in: contratto di cessione, elenco dei debitori ceduti, avviso di cessione e pubblicazione in G.U.
Tuttavia, anche in questo caso la convenuta non ha raggiunto la prova della titolarità del credito.
Il contratto di cessione non identifica i crediti ceduti (che sono elencati in un “documento di identificazione dei crediti” non allegato), né è possibile verificare i criteri di selezione dei crediti
(coperti da “omissis”). E' da considerarsi privo di valenza probatoria l'elenco dei debitori ceduti depositato dalla convenuta, estratto non autenticato che rinvia ad un presunto elenco di debitori ceduti, presente sul sito web di
Hoist Finance.
La convenuta, riporta il link al quale collegarsi per prendere visione dell'elenco a mezzo del codice
NDG, ma tale indicazione non consente al debitore di prendere conoscenza nell'immediatezza della propria condizione, specialmente nel caso in cui egli non disponga dei codici identificativi necessari.
Tuttavia, mancando i documenti necessari a provare la prima cessione, non è possibile ritenere che la convenuta sia divenuta cessionaria del credito.
L'eccezione deve quindi essere accolta.
2. Della nullità integrale del contratto.
Parte attrice eccepisce l'integrale nullità della fideiussione dalla stessa sottoscritta in quanto stipulata in conformità allo schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ritenne contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L.
287/1990.
L'eccezione non merita accoglimento.
Secondo l'ormai consolidato orientamento inaugurato dalla Suprema Corte a con la pronuncia a
Sezioni Unite n. 41994/2021, nella fattispecie di cui si discute non si configura la nullità dell'intero contratto di fideiussione, ma unicamente delle sole tre clausole giudicate dalla Banca d'Italia come lesive della concorrenza (c.d. clausola “di reviviscenza”, che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali la banca si sia trovata a dover restituire il pagamento ricevuto;
clausola di deroga all'art. 1957 CC;
c.d. clausola “di sopravvivenza”, che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale”).
Sicuramente non può sostenersi che dette nullità parziali comportino la nullità dell'intero contratto, ai sensi dell'art. 1419 co. 1 CC: è innegabile da un lato che il garante avrebbe concluso ugualmente il contratto senza quelle clausole che, invero, lo penalizzano e, dall'altro, che per la banca è oggettivamente più conveniente rinunciare ai benefici di quelle clausole piuttosto che all'ampliamento della garanzia patrimoniale generica su cui contare in caso di insolvenza del debitore principale.
3. Della nullità parziale.
Stante la nullità di cui si è detto, occorre vagliare l'eccezione di decadenza ritualmente sollevata dall'attrice (per non aver la convenuta avanzato le proprie istanze nel rispetto del termine semestrale di legge).
Al fine di vagliare la fondatezza dell'eccezione occorre quindi stabilire: anzitutto, se sia sufficiente, per evitare la decadenza di cui all'art. 1957 CC, l'istanza avanzata non nei confronti del debitore principale, come testualmente stabilito dalla disposizione codicistica in esame, bensì nei confronti del fideiussore;
in quest'ultimo caso, se sia sufficiente una mera istanza stragiudiziale (come quella ricevuta dai fideiussori in data 20.10.2015, come da doc. 16) oppure sia necessaria un'apposita domanda giudiziale.
La documentazione depositata dalla convenuta al n. 16, infatti, ha ad oggetto una missiva inviata a
Costruzioni SE ed ai due fideiussori con la quale la banca ha comunicato di voler revocare, con effetto immediato, gli affidamenti concessi invitando debitore e fideiussori a coprire la posizione debitoria e di voler recedere dal rapporto di conto corrente n. 62882 con l'invito a coprire il debito nel termine di cinque giorni.
Tali missive sono state validamente recapitate ai fideiussori in data 20.10.15, ma non al debitore principale, risultato insufficiente l'indirizzo.
Quanto al primo aspetto, è ormai consolidato, quanto meno a partire da Cass. SU 5572/1979,
l'orientamento per cui, nelle ipotesi di fideiussione c.d. solidale (ove cioè non sia pattuito il beneficio della preventiva escussione) “l'impedimento di tale effetto estintivo … consegue tanto all'Azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore”. Nello stesso senso si veda anche Cass. 7345/1995, per cui “l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione”, nonché, tra le più recenti, Cass. 24296/2017, per cui “per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 cod. civ., deve ritenersi che nel termine semestrale di decadenza previsto dalla seconda norma, il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue "istanze" nei confronti del debitore principale o del fideiussore. Con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale”.
Dato che nel presente caso non venne pattuito il beneficio della preventiva escussione anche l'istanza proposta nei confronti del solo fideiussore è idonea ad evitare la decadenza.
Si ritiene a tal punto che, quanto meno nel caso di specie, fosse sufficiente ad evitare la decadenza anche la semplice istanza stragiudiziale rivolta ai fideiussori. Da un lato è ben vero che, secondo l'interpretazione tradizionale dell'art. 1957 CC – che pure parla genericamente di “istanze”, senza specificare che le stesse debbano anche avere carattere di giurisdizionalità – si ritiene necessaria un'iniziativa di tipo giudiziario. Tuttavia, nel caso di specie i fideiussori si impegnarono espressamente “a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole”
(art. 7 del contratto). Posto che l'art. 1957 CC è pacificamente derogabile dalle parti, si deve ritenere che detta disposizione contrattuale sia idonea a derogare alla citata interpretazione tradizionale, rendendo a tutti gli effetti sufficiente, per l'appunto, una semplice istanza scritta. Come condivisibilmente affermato da Cass. 22346/2017, “diversamente, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria”.
Nello stesso senso si veda anche Cass. 13078/2008, secondo cui “la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione)”.
Un tanto è anche conforme alla ratio dell'art. 1957 CC, consistente nel “far sì che il creditore … prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del
29/01/2016, Rv. 638531). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia. Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no. La ratio dell'art. 1957, primo comma, cod. civ., pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi” (Cass.
24296/2017). È infatti evidente che la situazione di incertezza viene senz'altro meno nel momento in cui il creditore si renda parimenti diligente, agendo direttamente nei confronti del fideiussore, anche mediante semplice richiesta scritta, come espressamente consentitogli dal contratto di fideiussione.
L'intimazione di pagamento ricevuta dai fideiussori il 20.10.2015 è quindi idonea ad evitare la decadenza.
4. Dell'entità del credito.
Contr Parte attrice asserisce che el dicembre 2018 avrebbe segnalato alla CR “a sofferenza” un credito di euro 85.399,00 e una “perdita non riveniente da cessione” di euro 80.603,00 a carico della società Contr Costruzioni SE S.r.l., garantita dalle fideiussioni di parte attrice;
vrebbe quindi vantato un credito residuo nei confronti della società debitrice principale di soli euro 4.796,00.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
Gli attori non sollevano alcuna contestazione in merito alla sussistenza ed all'importo del credito segnalato da nei confronti della debitrice principale e dei medesimi attori nella loro qualità CP_7 di fideiussori, né peraltro mai affermano che detto credito, nel suo ammontare di euro 85.399,00 oggetto della citata segnalazione, sia stato parzialmente estinto per effetto di versamenti da parte della debitrice o dei garanti.
Gli attori, quindi, neppure allegano elementi estintivi dell'avversa pretesa creditoria.
Le delibere di “messa a perdita” dei crediti rispondono ad esigenze di corretta rappresentazione dei dati di bilancio e, in particolare, della voce relativa ai crediti verso terzi, la quale deve ovviamente essere determinata in ragione del presumibile valore di realizzo dei crediti iscritti a bilancio.
Tali delibere non comportano alcuna remissione del debito o rinuncia al credito, il quale viene mantenuto nella titolarità del creditore per il suo valore nominale e per tale importo può essere azionato o ceduto a terzi.
Nessuna prova, infatti, di una eventuale remissione o rinuncia è stata fornita dagli attori.
L'eccezione deve quindi essere rigettata ed il credito riconosciuto nella misura totale di euro
85.399,00.
5. Delle contestazioni sollevate dagli attori in conclusionale. Parte attrice solleva contestazioni in memoria conclusionale: la prima ha ad oggetto l'illegittimità della cessione intervenuta tra Marte e in quanto in asserita violazione della normativa sulla CP_1 cartolarizzazione, atteso che i crediti acquistati nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione Cont costituiscono patrimonio destinato della , il quale non può essere intaccato.
La seconda contestazione rileva che il prezzo della cessione non potrebbe essere superiore al valore del credito al netto delle rettifiche.
Tali contestazioni sono tardive e, come tali, non possono essere oggetto di valutazione, tanto più che le considerazioni espresse ai precedenti paragrafi risultano assorbenti.
Parimenti inammissibili sono da ritenersi le domande proposte per la prima volta in comparsa conclusionale, quale, per prima, quella relativa al risarcimento del danno.
Parte attrice all'udienza del 16.1.25 ha infatti precisato le conclusioni come da atto introduttivo.
6. Delle spese di lite.
La reciproca soccombenza delle parti conduce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Accerta il difetto di legittimazione di quanto alla segnalazione degli attori nella banca dati CP_1 della Centrale Rischi e per l'effetto
Ordina la cancellazione della segnalazione da dicembre 2019;
Rigetta le ulteriori domande proposte da parte attrice;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Treviso, 1.8.2025
Il Giudice
Marina Righi