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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art.702 bis c.p.c. nella causa civile in grado unico iscritta al numero 417 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 07/05/2025, vertente
TRA
( ), difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
D'ANTINO MARIO, ricorrente
E
(c.f ), domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
ZUCCOLI, 50 c/o CORSO ALESSANDRO, 00100 ROMA, presso lo studio dell'avv.GIGLI FEDERICA, che lo rappresenta e difende con procura in atti, resistente
****
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ex art 702 bis cpc, notificato al in data Controparte_1
06.02.2020, adiva la Corte d'Appello di Roma, quale Parte_1
Giudice competente per materia e per territorio, al fine di ottenere la rideterminazione dell'indennità liquidata dal a seguito Controparte_1 di c.d. acquisizione sanante ex art 42-bis del DPR 327/01 perfezionata dall'Ente locale in data 23 dicembre 2019, nonché dell'indennità di occupazione c.d. legittima ex art 50 del DPR 327/01, oltre il risarcimento del danno derivante dalla inutilizzabilità e/o deprezzamento dei terreni residui limitrofi dell'espropriazione. Quanto liquidato dal , pari a € 105.943,08, veniva infatti Controparte_1 ritenuto irrisorio dal ricorrente in forza di due perizie risalenti agli anni '80 ed aventi ad oggetto altri terreni, adiacenti quelli per cui è causa, interessati da altra espropriazione e da un successivo contenzioso.
Come osservato dal l'espropriazione degli anni '80 non venne Parte_1 perfezionata per l'opposizione della proprietà all'offerta di indennizzo e r.g. n. 1 riguardava una parte (1680 mq.) della più estesa proprietà (6.380 Parte_1 mq.), “priva di costruzioni e a formare un triangolo tra il torrente
Urcionio, la strada sterrata di accesso e la linea di confine di esproprio”.
La procedura per cui oggi è causa era successiva a quella sopra citata e nasceva a seguito di variante dei lavori di costruzione del primo lotto del
Viario della Tangenziale di Viterbo per cui la Regione Lazio, CP_2 con Delibera del Presidente di Giunta n. 783 del 13.12.2001 aveva autorizzato l'Ente appaltatore ora Controparte_3
” ad occupare in via d'urgenza Controparte_4 parte del terreno di proprietà della famiglia (censito al NCT del Parte_1
Comune di , foglio 169 particella 81 –in parte qua-, poi soppressa CP con realizzazione di nuove particelle (frazionamento del 24.10.2005 protocollo VT0081619) in NCT del Comune di foglio 169, CP particelle 331 e 333).
In data 11.03.2002 l'impresa appaltatrice redigeva, alla presenza della proprietà, il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza del fondo.
La Regione Lazio non provvedeva però ad adottare il decreto definitivo di esproprio nei termini di Legge, ragion per cui- in corso la realizzazione dell'opera- in data 08.10.2010 la Controparte_4 proponeva all'odierno ricorrente la cessione bonaria, previo versamento in suo favore della somma di € 57.255,76. L'offerta economica non veniva però accettata dal in quanto ritenuta troppo distante dalla propria Parte_1 richiesta di € 2.759.280,00, a titolo di risarcimento danni. Nel successivo giudizio amministrativo, incardinato dal il TAR Parte_1 del Lazio, dando atto che il stava terminando la Controparte_1 procedura di acquisizione sanante, onerava l'Ente di completare l'iter amministrativo e liquidare quanto dovuto al ricorrente.
La procedura veniva conclusa dall'Ente territoriale, previa tempestiva notificazione della perizia di stima, in data 23.01.2020 con Determinazione
n. 2019/1 e n. 2020/1 del 21.01.2020, cui seguiva il deposito dell'indennizzo presso il Ministero dell'Economia e Finanze.
2.Costituendosi nel giudizio, il esponeva come la controparte nel CP ricorso in opposizione ricavasse gran parte delle proprie argomentazioni dalle risultanze di un giudizio di opposizione alla liquidazione relativo un'espropriazione subìta ad opera della Regione Lazio negli anni '80 e ad oggetto terreni limitrofi quelli per cui è causa. E chiariva come l'esproprio in oggetto (mai perfezionato con decreto) riguardasse solo parte r.g. n. 2 dell'originaria particella 81, già soppressa nel 1985 con successiva identificazione catastale delle aree oggi interessate.
Esponeva quindi come a seguito di rilievo topografico il CP
, quale utilizzatore dell'opera pubblica, aveva definitivamente
[...] accertato che le aree interessate dalla procedura di acquisizione sanante ricadevano su terreni censiti presso l'Agenzia del Territorio della Provincia di , al Catasto Terreni del Comune di foglio 169, particelle CP CP
n. 331 (qualità orto irriguo superficie 1395 mq.), n. 333 (qualità Ente
Urbano, superficie mq.665) , oltre il “relitto infruttifero” di cui alla particella n. 332 (mq.115).
La superficie complessiva oggetto di acquisizione sanante era dunque pari a 2015 mq. e composta da area di sede stradale, scarpate e un relitto infruttifero.
A partire dal 1974, anno di adozione del P.R.G. di , l'area distinta CP alle attuali particelle 80 (in piccola parte) -330-331-332 e 333 del Foglio
169 era stata destinata a: -Zona di “Viabilità e Rispetto Stradale” (Zona con Vincolo di Inedificabilità) (p.lla 80 parte- p.lla 332 p.lla 330 e 331),
- Zona “F6” parco pubblico (p.lla 80 parte -p.lla 333 parte).
Dette destinazioni erano state confermate all'approvazione definitiva del
P.R.G (10.07.1979-DGR n. 3068), cui hanno fatto seguito successive varianti ad oggetto la rete viaria della città. In queste, ancora una volta,
l'area in questione è stata per lo più destinata a Zona di” rispetto stradale” e vincolo di inedificabilità.
A far data dal 25 luglio 2007 (anno in cui veniva adottato il P.T.P.R. della
Regione Lazio) una parte dell'area era stata poi inserita nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua. Per cui chiedeva:
“-previo accertamento della propria competenza a decidere su ciascuno dei profili della domanda avanzata da controparte, per le ragioni esposte nella parte narrativa della presente memoria da intendersi qui riproposte, respingere, in tutte le sue domande, il ricorso avversario in opposizione alla stima effettuata dal con Determina Settore LL.PP n. 1 Controparte_1 del 23.12.2019, e succ mod,, in quanto infondata in fatto e in diritto, indimostrata ed erronea, confermando per l'effetto – previe, ove occorra, le opportune verifiche- la valutazione compiuta e liquidata dal resistente.
Con vittoria di spese e competenze come di Legge”.
-Espletate due distinte ctu per il calcolo del valore del bene espropriato, della indennità relativa e danno conseguente, dopo il deposito della r.g. n. 3 relazione peritale, da ultimo affidata all'arch. , il Persona_1 procedimento è stato trattenuto in decisione all'udienza del 07/05/2025.
3).Va premesso anzitutto che “in tema di indennizzo ex art.42 bis del DPR
327/01, il valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d.
“acquisizione sanante” va determinato alla data di adozione del provvedimento acquisitivo, essendo questo volto a ripristinare, ma solo con effetto ex nunc, la legalità amministrativa violata” (vedi Cass.SS.UU.
20691/21, Cass.9871/23, ord.8163/24), e “tenendo conto della destinazione urbanistica, al momento della acquisizione, dell'area oggetto del procedimento ablatorio, poiché essa connota le attuali caratteristiche giuridiche, in particolare di edificabilità, del bene stesso…” (vedansi Cass.
9871/23, 8163/24 ed ordd.25707/24, 6622/25).
L'indennità in oggetto “va determinata stimando il valore del bene sulla base delle risultanze degli strumenti urbanistici e la presenza di residuali possibilità edificatorie su terreni, non classificati come edificabili dai privati e vincolati ad un utilizzo pubblicistico, che non consente di procedere alla stima secondo una diversa e forzata categorizzazione degli stessi come aree edificabili, ma può essere valorizzata per determinare il loro valore effettivo, incidendo di riflesso, sulla quantificazione della indennità” (così Cass.SS.UU. 7454/20, Cass.27960/23, ord.3533/25)
4).Il ctu predetto così descriveva gli immobili oggetto di esproprio:
A.“l'area in questione, oggetto del Decreto di Acquisizione sanante n.
1 del 23 dicembre 2019 e successivo Decreto di Rettifica n. 1 del 21 gennaio 2020, è attualmente identificata al Catasto Terreni del Comune di al foglio 169 con le seguenti particelle: CP
p.lla 410: mq 1235 orto irriguo p.lla 333: mq 665 ente urbano p.lla 332: mq 115 orto irriguo
La superficie complessiva, come da rilievo topografico e restituzione grafica operata dall'ausiliario del C.T.U., è pari a:
p.lla 410: mq 1235 orto irriguo r.g. n. 4 p.lla 333: mq 665 ente urbano p.lla 332: mq 115 orto irriguo p.lla 411/c mq 1
TOTALE mq 2.016
-Le contestazioni sulle modalità di accertamento dell'estensione effettiva dell'area espropriata, sono infondate, in quanto correttamente il rilievo è stato eseguito dall'Ausiliario tramite tecnologia laser scanner di tipo SLAM, strumentazione che non rilascia alcun “libretto di campagna”. Le risultanze dell'accertamento così compiute conducono pertanto a ritenere che “la superficie rilevata in loco è quella effettivamente oggetto del Decreto di esproprio e la porzione residua è, alla data del Decreto di
Acquisizione sanante e alla data del rilievo topografico, nella completa disponibilità del ricorrente”. Quanto invece alla destinazione urbanistica ed all'edificabilità dei terreni per cui è causa, malgrado le deduzioni di parte ricorrente su una supposta “edificabilità di fatto”, è incontestabile che la loro vocazione si debba ricavare dal Certificato di Destinazione
Urbanistica, agli atti;
-ed anche la valutazione di una parte del terreno quale area di pertinenza di un fabbricato è stata eseguita dall'Ausiliario applicando rigorosamente i criteri estimativi rassegnati dal DPR 138/98, con esiti immuni da vizi.
B.Nessun dubbio, quindi, sull'applicabilità del criterio legale nel caso in esame, tenuto conto che alla data del decreto di acquisizione il terreno in questione era destinato a zona F6 Parco Pubblico e in zona Viabilità, parcheggi e rispetto stradale e solo in minima parte (mq. 28,00 dal
Certificato di Destinazione Urbanistica) a zona B3.
Va altresì precisato che anche la minima porzione ricadente in zona
B3, ai sensi dell'art. 22 delle N.T.A. ricade comunque nella fascia di rispetto stradale, anche volendo considerare la strada in questione come una strada ricadente nella categoria “D”, STRADE DI INTERESSE LOCALE: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente: con una fascia di rispetto minima di m. 20,00, misurata dal ciglio della strada.
Il CTU ha inoltre condivisibilmente affermato che l'inserimento dell'area alla data della emanazione del decreto di esproprio in zona di PRG (zona F6) destinata a “parco pubblico e viabilità” ne comporta la natura non edificabile, senza che rilevi l'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
r.g. n. 5 Soltanto mq.28 del compendio espropriato ricadono in zona B3 di
PRG, ma vi è comunque vincolo di rispetto di m.20 dalla esistente strada provinciale, con conseguente inedificabilità anche in tale caso.
Data la situazione urbanistica vigente, nonostante l'ubicazione a ridosso di una zona semi centrale, l'accessibilità, lo sviluppo urbanistico ed edilizio, e l'esistenza di servizi pubblici il C.T.U. riteneva correttamente, nel caso in esame, considerare il lotto di terreno oggetto di indagine come non edificabile”. C. Esattamente il consulente ha stimato come:
“il valore venale dell'area in oggetto alla data del dicembre 2019 è pari all'importo di € 40.320,00, l'indennità di espropriazione, relativa alla data del dicembre 2019 è pertanto pari all'importo di € 40.320,00, l'importo per il risarcimento del mancato godimento, determinato nella misura del 5% del valore per ogni anno di occupazione, a partire dal marzo
2002 (immissione in possesso) fino al dicembre 2019 (data del decreto di acquisizione sanante) è pari a € 35.952,00 e il risarcimento del danno non patrimoniale corrisponde al 10% del valore venale del bene ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 ed è pari a € 4.032,00.
€ 40.320,00 in totale si ha
Indennità di (anziché euro
Espropriazione 38.825,00)
€ 35.952,00 mancato godimento
5% annuo
(anziché euro 28.662,09)
€ 4.032,00 danno non patrimoniale 10%
(anziché euro 3.828,00)
TOTALE € 80.304,00, oltre euro
-a tale importo va aggiunta la somma di euro 35.167,53 riconosciuti direttamente dal per CP risarcimento danni e non oggetto di opposizione, -
--per un totale di euro
115.471,53
r.g. n. 6 Deve ritenersi quindi che la domanda possa essere accolta solo entro tali limiti, coincidenti quasi interamente con quanto già offerto e messo a disposizione del ricorrente dalla amministrazione;
Va di conseguenza, in parziale accoglimento della domanda, determinato in euro 20/mq. il valore del suolo delle p.lle di terreno in oggetto, con complessiva stima di euro 40 mila circa per l'indennità di esproprio, euro 35 mila circa per mancato godimento pari al 5% annuo, ed euro 4 mila pari al 10% della i.e. per il danno materiale (il Comune documentava di avere accantonato da parte sua una somma di euro 35 mila aggiuntivi per danni a terreni limitrofi del in esecuzione Parte_1 dell'esproprio), per un totale di euro 80.304,00, comunque superiore a quella depositata e liquidata dalla amministrazione locale, oltre interessi come in dispositivo.
Le spese del giudizio vengono interamente compensate, comprese quelle di ctu, come già liquidate con separati decreti, atteso il notevole divario fra la richiesta di oltre euro due milioni, e quanto liquidato, di euro 116 mila circa, a fronte di una stima in via amministrativa di euro 112 mila circa.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 altra conclusione disattesa, così provvede:
1) determina l'indennità dovuta al ricorrente per effetto dell'ablazione del suo diritto di proprietà sui beni di cui in premessa in complessivi €
115.471,53, su cui sono dovuti al ricorrente interessi ex art. 1224 c.c. dalla data dell'esproprio fino all'effettivo deposito;
2) dispone che il esegua il deposito come per legge, Controparte_1 presso il Ministero dell'Economia e Finanze, delle indennità di esproprio come sopra determinate, spettanti al ricorrente, oltre interessi ex art. 1224
c.c. dalla data dell'esproprio fino all'effettivo pagamento;
3) compensa per intero fra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, come già liquidate con separati decreti in corso di causa.
Così deciso in Roma il giorno 28/05/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 7
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art.702 bis c.p.c. nella causa civile in grado unico iscritta al numero 417 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 07/05/2025, vertente
TRA
( ), difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
D'ANTINO MARIO, ricorrente
E
(c.f ), domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
ZUCCOLI, 50 c/o CORSO ALESSANDRO, 00100 ROMA, presso lo studio dell'avv.GIGLI FEDERICA, che lo rappresenta e difende con procura in atti, resistente
****
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ex art 702 bis cpc, notificato al in data Controparte_1
06.02.2020, adiva la Corte d'Appello di Roma, quale Parte_1
Giudice competente per materia e per territorio, al fine di ottenere la rideterminazione dell'indennità liquidata dal a seguito Controparte_1 di c.d. acquisizione sanante ex art 42-bis del DPR 327/01 perfezionata dall'Ente locale in data 23 dicembre 2019, nonché dell'indennità di occupazione c.d. legittima ex art 50 del DPR 327/01, oltre il risarcimento del danno derivante dalla inutilizzabilità e/o deprezzamento dei terreni residui limitrofi dell'espropriazione. Quanto liquidato dal , pari a € 105.943,08, veniva infatti Controparte_1 ritenuto irrisorio dal ricorrente in forza di due perizie risalenti agli anni '80 ed aventi ad oggetto altri terreni, adiacenti quelli per cui è causa, interessati da altra espropriazione e da un successivo contenzioso.
Come osservato dal l'espropriazione degli anni '80 non venne Parte_1 perfezionata per l'opposizione della proprietà all'offerta di indennizzo e r.g. n. 1 riguardava una parte (1680 mq.) della più estesa proprietà (6.380 Parte_1 mq.), “priva di costruzioni e a formare un triangolo tra il torrente
Urcionio, la strada sterrata di accesso e la linea di confine di esproprio”.
La procedura per cui oggi è causa era successiva a quella sopra citata e nasceva a seguito di variante dei lavori di costruzione del primo lotto del
Viario della Tangenziale di Viterbo per cui la Regione Lazio, CP_2 con Delibera del Presidente di Giunta n. 783 del 13.12.2001 aveva autorizzato l'Ente appaltatore ora Controparte_3
” ad occupare in via d'urgenza Controparte_4 parte del terreno di proprietà della famiglia (censito al NCT del Parte_1
Comune di , foglio 169 particella 81 –in parte qua-, poi soppressa CP con realizzazione di nuove particelle (frazionamento del 24.10.2005 protocollo VT0081619) in NCT del Comune di foglio 169, CP particelle 331 e 333).
In data 11.03.2002 l'impresa appaltatrice redigeva, alla presenza della proprietà, il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza del fondo.
La Regione Lazio non provvedeva però ad adottare il decreto definitivo di esproprio nei termini di Legge, ragion per cui- in corso la realizzazione dell'opera- in data 08.10.2010 la Controparte_4 proponeva all'odierno ricorrente la cessione bonaria, previo versamento in suo favore della somma di € 57.255,76. L'offerta economica non veniva però accettata dal in quanto ritenuta troppo distante dalla propria Parte_1 richiesta di € 2.759.280,00, a titolo di risarcimento danni. Nel successivo giudizio amministrativo, incardinato dal il TAR Parte_1 del Lazio, dando atto che il stava terminando la Controparte_1 procedura di acquisizione sanante, onerava l'Ente di completare l'iter amministrativo e liquidare quanto dovuto al ricorrente.
La procedura veniva conclusa dall'Ente territoriale, previa tempestiva notificazione della perizia di stima, in data 23.01.2020 con Determinazione
n. 2019/1 e n. 2020/1 del 21.01.2020, cui seguiva il deposito dell'indennizzo presso il Ministero dell'Economia e Finanze.
2.Costituendosi nel giudizio, il esponeva come la controparte nel CP ricorso in opposizione ricavasse gran parte delle proprie argomentazioni dalle risultanze di un giudizio di opposizione alla liquidazione relativo un'espropriazione subìta ad opera della Regione Lazio negli anni '80 e ad oggetto terreni limitrofi quelli per cui è causa. E chiariva come l'esproprio in oggetto (mai perfezionato con decreto) riguardasse solo parte r.g. n. 2 dell'originaria particella 81, già soppressa nel 1985 con successiva identificazione catastale delle aree oggi interessate.
Esponeva quindi come a seguito di rilievo topografico il CP
, quale utilizzatore dell'opera pubblica, aveva definitivamente
[...] accertato che le aree interessate dalla procedura di acquisizione sanante ricadevano su terreni censiti presso l'Agenzia del Territorio della Provincia di , al Catasto Terreni del Comune di foglio 169, particelle CP CP
n. 331 (qualità orto irriguo superficie 1395 mq.), n. 333 (qualità Ente
Urbano, superficie mq.665) , oltre il “relitto infruttifero” di cui alla particella n. 332 (mq.115).
La superficie complessiva oggetto di acquisizione sanante era dunque pari a 2015 mq. e composta da area di sede stradale, scarpate e un relitto infruttifero.
A partire dal 1974, anno di adozione del P.R.G. di , l'area distinta CP alle attuali particelle 80 (in piccola parte) -330-331-332 e 333 del Foglio
169 era stata destinata a: -Zona di “Viabilità e Rispetto Stradale” (Zona con Vincolo di Inedificabilità) (p.lla 80 parte- p.lla 332 p.lla 330 e 331),
- Zona “F6” parco pubblico (p.lla 80 parte -p.lla 333 parte).
Dette destinazioni erano state confermate all'approvazione definitiva del
P.R.G (10.07.1979-DGR n. 3068), cui hanno fatto seguito successive varianti ad oggetto la rete viaria della città. In queste, ancora una volta,
l'area in questione è stata per lo più destinata a Zona di” rispetto stradale” e vincolo di inedificabilità.
A far data dal 25 luglio 2007 (anno in cui veniva adottato il P.T.P.R. della
Regione Lazio) una parte dell'area era stata poi inserita nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua. Per cui chiedeva:
“-previo accertamento della propria competenza a decidere su ciascuno dei profili della domanda avanzata da controparte, per le ragioni esposte nella parte narrativa della presente memoria da intendersi qui riproposte, respingere, in tutte le sue domande, il ricorso avversario in opposizione alla stima effettuata dal con Determina Settore LL.PP n. 1 Controparte_1 del 23.12.2019, e succ mod,, in quanto infondata in fatto e in diritto, indimostrata ed erronea, confermando per l'effetto – previe, ove occorra, le opportune verifiche- la valutazione compiuta e liquidata dal resistente.
Con vittoria di spese e competenze come di Legge”.
-Espletate due distinte ctu per il calcolo del valore del bene espropriato, della indennità relativa e danno conseguente, dopo il deposito della r.g. n. 3 relazione peritale, da ultimo affidata all'arch. , il Persona_1 procedimento è stato trattenuto in decisione all'udienza del 07/05/2025.
3).Va premesso anzitutto che “in tema di indennizzo ex art.42 bis del DPR
327/01, il valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d.
“acquisizione sanante” va determinato alla data di adozione del provvedimento acquisitivo, essendo questo volto a ripristinare, ma solo con effetto ex nunc, la legalità amministrativa violata” (vedi Cass.SS.UU.
20691/21, Cass.9871/23, ord.8163/24), e “tenendo conto della destinazione urbanistica, al momento della acquisizione, dell'area oggetto del procedimento ablatorio, poiché essa connota le attuali caratteristiche giuridiche, in particolare di edificabilità, del bene stesso…” (vedansi Cass.
9871/23, 8163/24 ed ordd.25707/24, 6622/25).
L'indennità in oggetto “va determinata stimando il valore del bene sulla base delle risultanze degli strumenti urbanistici e la presenza di residuali possibilità edificatorie su terreni, non classificati come edificabili dai privati e vincolati ad un utilizzo pubblicistico, che non consente di procedere alla stima secondo una diversa e forzata categorizzazione degli stessi come aree edificabili, ma può essere valorizzata per determinare il loro valore effettivo, incidendo di riflesso, sulla quantificazione della indennità” (così Cass.SS.UU. 7454/20, Cass.27960/23, ord.3533/25)
4).Il ctu predetto così descriveva gli immobili oggetto di esproprio:
A.“l'area in questione, oggetto del Decreto di Acquisizione sanante n.
1 del 23 dicembre 2019 e successivo Decreto di Rettifica n. 1 del 21 gennaio 2020, è attualmente identificata al Catasto Terreni del Comune di al foglio 169 con le seguenti particelle: CP
p.lla 410: mq 1235 orto irriguo p.lla 333: mq 665 ente urbano p.lla 332: mq 115 orto irriguo
La superficie complessiva, come da rilievo topografico e restituzione grafica operata dall'ausiliario del C.T.U., è pari a:
p.lla 410: mq 1235 orto irriguo r.g. n. 4 p.lla 333: mq 665 ente urbano p.lla 332: mq 115 orto irriguo p.lla 411/c mq 1
TOTALE mq 2.016
-Le contestazioni sulle modalità di accertamento dell'estensione effettiva dell'area espropriata, sono infondate, in quanto correttamente il rilievo è stato eseguito dall'Ausiliario tramite tecnologia laser scanner di tipo SLAM, strumentazione che non rilascia alcun “libretto di campagna”. Le risultanze dell'accertamento così compiute conducono pertanto a ritenere che “la superficie rilevata in loco è quella effettivamente oggetto del Decreto di esproprio e la porzione residua è, alla data del Decreto di
Acquisizione sanante e alla data del rilievo topografico, nella completa disponibilità del ricorrente”. Quanto invece alla destinazione urbanistica ed all'edificabilità dei terreni per cui è causa, malgrado le deduzioni di parte ricorrente su una supposta “edificabilità di fatto”, è incontestabile che la loro vocazione si debba ricavare dal Certificato di Destinazione
Urbanistica, agli atti;
-ed anche la valutazione di una parte del terreno quale area di pertinenza di un fabbricato è stata eseguita dall'Ausiliario applicando rigorosamente i criteri estimativi rassegnati dal DPR 138/98, con esiti immuni da vizi.
B.Nessun dubbio, quindi, sull'applicabilità del criterio legale nel caso in esame, tenuto conto che alla data del decreto di acquisizione il terreno in questione era destinato a zona F6 Parco Pubblico e in zona Viabilità, parcheggi e rispetto stradale e solo in minima parte (mq. 28,00 dal
Certificato di Destinazione Urbanistica) a zona B3.
Va altresì precisato che anche la minima porzione ricadente in zona
B3, ai sensi dell'art. 22 delle N.T.A. ricade comunque nella fascia di rispetto stradale, anche volendo considerare la strada in questione come una strada ricadente nella categoria “D”, STRADE DI INTERESSE LOCALE: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente: con una fascia di rispetto minima di m. 20,00, misurata dal ciglio della strada.
Il CTU ha inoltre condivisibilmente affermato che l'inserimento dell'area alla data della emanazione del decreto di esproprio in zona di PRG (zona F6) destinata a “parco pubblico e viabilità” ne comporta la natura non edificabile, senza che rilevi l'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
r.g. n. 5 Soltanto mq.28 del compendio espropriato ricadono in zona B3 di
PRG, ma vi è comunque vincolo di rispetto di m.20 dalla esistente strada provinciale, con conseguente inedificabilità anche in tale caso.
Data la situazione urbanistica vigente, nonostante l'ubicazione a ridosso di una zona semi centrale, l'accessibilità, lo sviluppo urbanistico ed edilizio, e l'esistenza di servizi pubblici il C.T.U. riteneva correttamente, nel caso in esame, considerare il lotto di terreno oggetto di indagine come non edificabile”. C. Esattamente il consulente ha stimato come:
“il valore venale dell'area in oggetto alla data del dicembre 2019 è pari all'importo di € 40.320,00, l'indennità di espropriazione, relativa alla data del dicembre 2019 è pertanto pari all'importo di € 40.320,00, l'importo per il risarcimento del mancato godimento, determinato nella misura del 5% del valore per ogni anno di occupazione, a partire dal marzo
2002 (immissione in possesso) fino al dicembre 2019 (data del decreto di acquisizione sanante) è pari a € 35.952,00 e il risarcimento del danno non patrimoniale corrisponde al 10% del valore venale del bene ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 ed è pari a € 4.032,00.
€ 40.320,00 in totale si ha
Indennità di (anziché euro
Espropriazione 38.825,00)
€ 35.952,00 mancato godimento
5% annuo
(anziché euro 28.662,09)
€ 4.032,00 danno non patrimoniale 10%
(anziché euro 3.828,00)
TOTALE € 80.304,00, oltre euro
-a tale importo va aggiunta la somma di euro 35.167,53 riconosciuti direttamente dal per CP risarcimento danni e non oggetto di opposizione, -
--per un totale di euro
115.471,53
r.g. n. 6 Deve ritenersi quindi che la domanda possa essere accolta solo entro tali limiti, coincidenti quasi interamente con quanto già offerto e messo a disposizione del ricorrente dalla amministrazione;
Va di conseguenza, in parziale accoglimento della domanda, determinato in euro 20/mq. il valore del suolo delle p.lle di terreno in oggetto, con complessiva stima di euro 40 mila circa per l'indennità di esproprio, euro 35 mila circa per mancato godimento pari al 5% annuo, ed euro 4 mila pari al 10% della i.e. per il danno materiale (il Comune documentava di avere accantonato da parte sua una somma di euro 35 mila aggiuntivi per danni a terreni limitrofi del in esecuzione Parte_1 dell'esproprio), per un totale di euro 80.304,00, comunque superiore a quella depositata e liquidata dalla amministrazione locale, oltre interessi come in dispositivo.
Le spese del giudizio vengono interamente compensate, comprese quelle di ctu, come già liquidate con separati decreti, atteso il notevole divario fra la richiesta di oltre euro due milioni, e quanto liquidato, di euro 116 mila circa, a fronte di una stima in via amministrativa di euro 112 mila circa.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 altra conclusione disattesa, così provvede:
1) determina l'indennità dovuta al ricorrente per effetto dell'ablazione del suo diritto di proprietà sui beni di cui in premessa in complessivi €
115.471,53, su cui sono dovuti al ricorrente interessi ex art. 1224 c.c. dalla data dell'esproprio fino all'effettivo deposito;
2) dispone che il esegua il deposito come per legge, Controparte_1 presso il Ministero dell'Economia e Finanze, delle indennità di esproprio come sopra determinate, spettanti al ricorrente, oltre interessi ex art. 1224
c.c. dalla data dell'esproprio fino all'effettivo pagamento;
3) compensa per intero fra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, come già liquidate con separati decreti in corso di causa.
Così deciso in Roma il giorno 28/05/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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