Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 279/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Roma, c.f.: ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Costanzo;
appellante
CONTRO
con sede in Palermo, c.f.: Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Dioguardi;
appellata
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo in data 9.7.2021, n. 3020, che, all'esito del giudizio di opposizione promosso da
[...]
contro il decreto ingiuntivo del pagamento della somma di euro 5.567,76 oltre CP_1
interessi e spese del monitorio per erogazione di energia elettrica, aveva revocato l'ingiunzione e condannato la società opposta alle spese di lite.
La parte appellata, costituitasi, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 19.3.2025.
2. Il Tribunale ha accolto l'opposizione sul rilievo della mancanza della prova dell'asserito credito a fronte della contestazione formulata ex adverso.
Ad avviso dell'appellante, con la produzione in giudizio del contratto di somministrazione del
19.4.2012, del verbale di verifica della manomissione del contatore e della tabella di ricostruzione dei consumi elaborata dalla società di distribuzione dell'energia elettrica, nel silenzio mantenuto dall'opponente sulla produzione documentale della controparte, sarebbe stata fornita piena prova dell'an e del quantum del credito.
Il rilievo è fondato.
La contestazione verte sulla pretesa creditoria relativa al consumo di elettricità nell'arco di tempo tra la costituzione, nell'anno 2012, del rapporto di fornitura e l'accertamento, nel luglio
2014, della manomissione del contatore.
Il verbale di accertamento formato dal distributore dell'energia elettrica, soggetto rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio, riveste valore probatorio privilegiato analogo a quello degli atti del pubblico ufficiale (Cass. 7075/2020), e la società venditrice dell'energia elettrica ha il diritto di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, meccanismo accettato consensualmente dai contraenti, salvo il diritto dell'utente di dimostrare, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, ad esempio con riguardo al fabbisogno di energia correlato alle specifiche attività svolte (Cass. 17401/2024).
Con riguardo alla concreta fattispecie, stando ai dati relativi all'energia fatturata risultanti dalla tabella ricostruttiva elaborata da Enel Distribuzione s.p.a., i consumi rilevati dall'apparecchio misuratore dalla data di instaurazione del rapporto di somministrazione in poi non hanno registrato spostamenti tali da far presumere che la manomissione del contatore sia avvenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla stipulazione del contratto.
La verifica ha constatato non solo la manomissione del misuratore di consumo, ma anche l'entità dell'alterazione di funzionamento derivatane, che il tecnico verificatore, con accertamento qualificato, come detto, da speciale valore probatorio, ha appurato pari al -
99,29%, da intendere come rilevazione di un consumo pari allo 0,71% di quello reale. 3
L'importo da addebitare potrebbe pertanto essere determinato, con l'approssimazione derivante dall'utilizzo di qualsiasi criterio induttivo, sulla base dei dati certi ricavati dalla cennata tabella, considerando l'“energia fatturata”nel periodo d'interesse (kWh 3.301) come pari allo 0,71% di quella effettivamente consumata, ossia applicando il “coefficiente di ricostruzione” dato dal rapporto percentuale tra l'energia consumata e la parte di essa rilevata dal contatore alterato (100 : 0,71 = 140,84) e calcolando il credito della società fornitrice in misura proporzionale alla differenza tra l'intero ammontare dei kWh consumati
(corrispondente al prodotto dell'energia fatturata per il coefficiente di ricostruzione) e l'ammontare dei kWh già fatturati.
Con una siffatta impostazione, recepita come la più attendibile dalla Corte in altre consimili fattispecie, l'importo pecuniario dovuto dalla società opponente sarebbe molto superiore a quello ingiunto giacché correlata a un consumo di gran lunga più elevato di quello presupposto dalle fatture n. 82611111010172A del 25/07/2014 e n. 82611111010172B del
25/07/2014, fondate su una ricostruzione dei consumi parametrata alla potenza tecnicamente prelevabile in un numero limitato di ore giornaliere.
Se tanto si considera e si rammenta che l'utilizzo dell'utenza con manomissione del contatore determina in ogni caso l'imputazione dei consumi, pur se abnormi e compiuti da terzi, al titolare del contratto di somministrazione che non abbia diligentemente vigilato (Cass.
13605/2019), si giunge alla conclusione che la pretesa della società appellante è, in definitiva, minore di quella che astrattamente sarebbe stato possibile avanzare.
La sentenza di primo grado non può, quindi, che essere riformata nel senso dell'integrale rigetto dell'opposizione.
Segue la condanna dell'opponente alle spese di lite, che si liquidano per il primo grado del giudizio in complessivi euro 2.740,00, e per il grado di appello in complessivi euro 2.910,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
4
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del giorno 9.7.2021, n. 3020, appellata da rigetta l'opposizione proposta da al Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 1226/2018; condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi euro 2.740,00 per il primo grado del giudizio, e in complessivi euro
2.910,00 per il grado di appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 19 giugno 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo