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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/12/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 760/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.2.1975 e residente a [...] con il patrocinio degli avv.ti VAGO LUCA e STEFANO REGAZZONI, ricorrente; contro
(C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
YA (Camerun) il 20.4.1973, resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE la parte ricorrente, rinunciando alle istanze istruttorie chiede di discutere oralmente la causa, riportandosi alle conclusioni già avanzate in atti, cui si riporta
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati.
2. Stabilire che ciascuno dei coniugi, essendo economicamente autosufficiente, provvederà autonomamente al proprio mantenimento e nulla sarà tra di essi a pretendersi ad alcun titolo.
3. Spese del giudizio rifuse.
***** All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 7 luglio 2023 tra la signora Parte_1 e il signor annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1 Cremeno al n.3, parte I, Ufficio 1 dell'anno 2023, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cremeno.
2. Confermare integralmente le condizioni stabilite per la separazione.
3. Spese di lite rifuse.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi e Parte_1 [...]
hanno contratto matrimonio civile in data 7.7.2023 nel Controparte_1
Comune di Cremeno, atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cremeno al n. 3, p. I, Ufficio 1 dell'anno 2023. Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 13/05/2025, a chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione personale dei coniugi, deducendo il venir meno dell'affectio coniugalis.
La ricorrente ha formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
All'udienza del 4.12.2025, il sig. non è comparso, né si è costituito, e il procuratore CP_1 attoreo, previo controllo della regolare notifica al resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ha precisato le conclusioni come in atti. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Contumacia del resistente. Deve essere ribadita la declaratoria di contumacia già effettuata all'udienza del 4.12.2025, stante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza.
3. Pronuncia sullo status. La domanda formulata dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
4. Determinazioni accessorie. Possono essere omologate le condizioni richieste dalla ricorrente, non essendo contrarie all'ordine pubblico.
5. Spese di lite. Le spese di lite vengono liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
PRONUNCIA pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito civile a Cremeno il Controparte_1
07/07/2023, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2023, parte I, Ufficio 1, numero 3;
DISPONE che, stante l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, ciascuno di essi provveda autonomamente al proprio mantenimento;
DISPONE che le spese di lite siano liquidate al definitivo;
PROVVEDE
Come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cremeno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 760/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.2.1975 e residente a [...] con il patrocinio degli avv.ti VAGO LUCA e STEFANO REGAZZONI, ricorrente; contro
(C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
YA (Camerun) il 20.4.1973, resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE la parte ricorrente, rinunciando alle istanze istruttorie chiede di discutere oralmente la causa, riportandosi alle conclusioni già avanzate in atti, cui si riporta
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati.
2. Stabilire che ciascuno dei coniugi, essendo economicamente autosufficiente, provvederà autonomamente al proprio mantenimento e nulla sarà tra di essi a pretendersi ad alcun titolo.
3. Spese del giudizio rifuse.
***** All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 7 luglio 2023 tra la signora Parte_1 e il signor annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1 Cremeno al n.3, parte I, Ufficio 1 dell'anno 2023, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cremeno.
2. Confermare integralmente le condizioni stabilite per la separazione.
3. Spese di lite rifuse.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi e Parte_1 [...]
hanno contratto matrimonio civile in data 7.7.2023 nel Controparte_1
Comune di Cremeno, atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cremeno al n. 3, p. I, Ufficio 1 dell'anno 2023. Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 13/05/2025, a chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione personale dei coniugi, deducendo il venir meno dell'affectio coniugalis.
La ricorrente ha formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
All'udienza del 4.12.2025, il sig. non è comparso, né si è costituito, e il procuratore CP_1 attoreo, previo controllo della regolare notifica al resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ha precisato le conclusioni come in atti. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Contumacia del resistente. Deve essere ribadita la declaratoria di contumacia già effettuata all'udienza del 4.12.2025, stante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza.
3. Pronuncia sullo status. La domanda formulata dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
4. Determinazioni accessorie. Possono essere omologate le condizioni richieste dalla ricorrente, non essendo contrarie all'ordine pubblico.
5. Spese di lite. Le spese di lite vengono liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
PRONUNCIA pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito civile a Cremeno il Controparte_1
07/07/2023, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2023, parte I, Ufficio 1, numero 3;
DISPONE che, stante l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, ciascuno di essi provveda autonomamente al proprio mantenimento;
DISPONE che le spese di lite siano liquidate al definitivo;
PROVVEDE
Come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cremeno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada