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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 688/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
LEMBO ERMINIA, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta procura CP_1 P.IVA_1
in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 09.05.2022 dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1027/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “. accertare e dichiarare, stante il possesso dei requisiti sanitari e socioeconomici richiesti dalla legge vigente, che la sig.ra Parte_1
affetta da una patologia grave è soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3
[...]
c. 3 L. n. 104/92 e soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita necessitando di assistenza continua, ai sensi della L. 18/1980 e L. 508/1988; 2. condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento del relativo beneficio economico CP_1 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, oltre accessori come per legge;
”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_1 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 31.12.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Schizofrenia residuale stabilizzata in trattamento con antipsicotici atipici long-.acting - Declino cognitivo medio-grave con turbe comportamentali, discinesie e tremori diffusi da antipsicotici. Controparte_2 urinaria ( utilizza presidi dispensati dall'ASL)”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “La Sig. ha diritto ad indennità di accompagnamento a partire dalla data della visita Parte_1 medico legale relativa alla presente consulenza, epoca in cui sono state evidenziate le menomazioni sopra descritte (10.11.2023) Dalla stessa data deve essere considerata persona con handicap in situazione di gravità ec art. 3 comma 3 della legge 104/92 (10.11.2023).”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Persona_1 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti
Pag. 2 di 3 l'indennità di accompagnamento e della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_3
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che si trova a far data Parte_1 dal 10.11.2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché nella condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate in CP_1 euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese CP_1 liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 688/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
LEMBO ERMINIA, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta procura CP_1 P.IVA_1
in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 09.05.2022 dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1027/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “. accertare e dichiarare, stante il possesso dei requisiti sanitari e socioeconomici richiesti dalla legge vigente, che la sig.ra Parte_1
affetta da una patologia grave è soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3
[...]
c. 3 L. n. 104/92 e soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita necessitando di assistenza continua, ai sensi della L. 18/1980 e L. 508/1988; 2. condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento del relativo beneficio economico CP_1 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, oltre accessori come per legge;
”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_1 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 31.12.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Schizofrenia residuale stabilizzata in trattamento con antipsicotici atipici long-.acting - Declino cognitivo medio-grave con turbe comportamentali, discinesie e tremori diffusi da antipsicotici. Controparte_2 urinaria ( utilizza presidi dispensati dall'ASL)”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “La Sig. ha diritto ad indennità di accompagnamento a partire dalla data della visita Parte_1 medico legale relativa alla presente consulenza, epoca in cui sono state evidenziate le menomazioni sopra descritte (10.11.2023) Dalla stessa data deve essere considerata persona con handicap in situazione di gravità ec art. 3 comma 3 della legge 104/92 (10.11.2023).”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Persona_1 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti
Pag. 2 di 3 l'indennità di accompagnamento e della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_3
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che si trova a far data Parte_1 dal 10.11.2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché nella condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate in CP_1 euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese CP_1 liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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