CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1593/2022 depositato il 15/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200007716920000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200007716920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/7/2022 AN CO chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520200007716920000 notificata in data 25/1/2022 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 2.417,89 a titolo di irpef anno 2016 conseguente a controllo automatizzato e tassa auto.
Eccepiva prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, assumendo legittimità della procedura e difetto di legittimazione passiva.
Il ricorso non era notificato all'Agenzia delle entrate.
All'udienza del 3/3/2023 il ricorrente chiedeva la sospensione del giudizio in pendenza della procedura di definizione agevolata.
Il collegio disponeva la sospensione del giudizio.
Il ricorrente non depositava domanda di definizione agevolata, né riassumeva il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1 c. 197 l. 197/2022, «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
In mancanza di deposito della domanda di rottamazione e di riassunzione del giudizio, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui agli artt. 43 e 45 d.Lv. 546/92, nel senso che è onere delle parti procedere alla riassunzione del giudizio nei termini di legge, individuabili in quelli di cui all'art 305 e 307 c.p.c.; in mancanza di ciò, nell'inerzia delle parti, il processo si estingue secondo le modalità di cui all'art. 45 cit.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1593/2022 depositato il 15/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200007716920000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200007716920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/7/2022 AN CO chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520200007716920000 notificata in data 25/1/2022 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 2.417,89 a titolo di irpef anno 2016 conseguente a controllo automatizzato e tassa auto.
Eccepiva prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, assumendo legittimità della procedura e difetto di legittimazione passiva.
Il ricorso non era notificato all'Agenzia delle entrate.
All'udienza del 3/3/2023 il ricorrente chiedeva la sospensione del giudizio in pendenza della procedura di definizione agevolata.
Il collegio disponeva la sospensione del giudizio.
Il ricorrente non depositava domanda di definizione agevolata, né riassumeva il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1 c. 197 l. 197/2022, «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
In mancanza di deposito della domanda di rottamazione e di riassunzione del giudizio, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui agli artt. 43 e 45 d.Lv. 546/92, nel senso che è onere delle parti procedere alla riassunzione del giudizio nei termini di legge, individuabili in quelli di cui all'art 305 e 307 c.p.c.; in mancanza di ciò, nell'inerzia delle parti, il processo si estingue secondo le modalità di cui all'art. 45 cit.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.