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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 06/11/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
RG 926/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR DI LA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa
IA RO IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 926/2024 R.G.A.C., riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc, e promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio D'Ettorre nel cui studio in Termoli alla p.zza Bega n° 28 è elettivamente domiciliato
OPPONENTE contro
( Cod. Fisc. , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Baranello nel cui studio in Termoli alla via Polonia n. 7 è elettivamente domiciliata OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto;
Conclusioni : come da note ex art. 127 ter cpc, ritualmente depositate dalle parti, da intendersi qui trascritte e riportate.
********
In via preliminare si rappresenta che, ai sensi dell'art. 132 cpc., così come modificato, in uno all'art. 118 disp. di att. cc., dalla legge n. 69/2009, si omette lo svolgimento del processo e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati negli atti di parte.
La motivazione, inoltre, è redatta in maniera sintetica e concisa secondo quanto previsto dall'art. 19 DL. N. 83/2015 che modifica il DL N. 179/2012 nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati dalla Cass. SSUU. N. 64/2015.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione del 19.12.2024, ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso il precetto notificatogli da con il quale gli è stato Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 1.800,00 a titolo di mancato versamento - relativamente al periodo intercorrente tra il mese di ottobre 2024 ed il mese di dicembre
2024- dell'assegno di mantenimento per i due figli minori, stabilito consensualmente nell'importo complessivo di € 600,00 mensili, in forza di decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Larino in relazione al procedimento di separazione consensuale dei coniugi iscritto al n. 233/2023 RG.
Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi inibitoria della esecuzione evidenziando: che i due figli dal mese di luglio 2024 (ma il figlio maggiore già dal 2023) si erano definitivamente trasferiti presso l'abitazione del padre il quale provvedeva anche alle spese ordinarie;
che egli aveva provveduto a sostenere il 100% delle spese straordinarie ed a versare fino al mese di ottobre in favore della l'assegno per il suo CP_1 mantenimento, concordato in € 100,00 mensili, nonostante fosse venuto meno tale obbligo previsto dall'art. 7 delle condizioni di separazione in conseguenza dell'avvenuta collocazione lavorativa della coniuge a partire dal mese di aprile 2024. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato che nulla fosse da lui dovuto considerato che aveva già versato indebitamente la somma di € 2.926,42, pari al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli (€ 3.852,84:2) con l'aggiunta di € 800,00 versati a titolo di mantenimento della coniuge da aprile ad ottobre 2024.
L'opposta si è costituita chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione rilevandone l'inammissibilità e l'infondatezza.
Disattesa l'istanza di sospensione e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale quindi assegnata alla scrivente.
All'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. viene decisa come di seguito.
Ciò posto la domanda deve essere rigettata.
Invero, deve innanzitutto rilevarsi la mancanza di prova circa il venir meno degli effetti del provvedimento di omologa della separazione consensuale del 12.04.2023.
Come peraltro già rilevato dal Giudice Dott.ssa Stefania Vacca, nel connesso procedimento cautelare le cui osservazioni e conclusioni si condividono, non rileva in questa sede la circostanza che i figli della coppia si siano ormai trasferiti in modo stabile presso il padre, posto che per costante giurisprudenza in mancanza di una modifica delle condizioni della separazione -che devono farsi valere con lo speciale procedimento ex
2 art. 473-bis.29 cpc, introdotto dal D.Lgs. 149/2022 in sostituzione del precedente art. 710 c.p.c. ed applicabile anche alle separazioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della riforma- il titolo costituito dal decreto di omologa rimasto immutato conserva piena efficacia (“con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c.” (Cassazione civile , sez. I, 09 novembre 2001, n. 13872 richiamata costantemente dalla giurisprudenza di merito e legittimità).
Deve ritenersi verificata la condizione prevista all'art. 7 delle condizioni della separazione consensuale omologata il 12.4.2023 in quanto risulta per tabulas che la risulta occupata dal 1 aprile 2024 (vedi Modello C/2 Agenzia Regionale CP_1
Molise Lavoro del 31.3.2025 depositato dall'opponente in data 9.4.2025). Parimenti documentati sono gli esborsi effettuati dal sia a titolo di spese straordinarie Parte_1 che a titolo di mantenimento della coniuge.
Tuttavia tali circostanze sono ininfluenti ai fini della invalidazione del precetto impugnato, in quanto il credito alimentare non può essere portato in compensazione di eventuali crediti che l'obbligato al mantenimento nei confronti dell'ex coniuge. Pt_2
La Suprema Corte, con pronunce diverse, ha costantemente affermato che il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (Cass. Civ. n. 9686/2020, n. 13609/2016, n.
25166/2017). Nel caso di specie la ha senza dubbio fatto riferimento CP_1 all'assegno di mantenimento che il si era obbligato a versare entro il 10 di Parte_1 ogni mese per i due figli minori. Quest'ultimo, peraltro, non ha neppure contestato la natura “alimentare” della pretesa avanzata dalla coniuge, ma ha chiesto di compensare la somma ingiunta con l'atto di precetto con quanto da lui indebitamente versato per effetto dell'avverarsi della condizione prevista all'art. 7 degli accordi di separazione.
Sul punto è sufficiente richiamare l'art. 447 comma 2 c.p.c. il quale, con riferimento ai crediti di natura alimentare, statuisce che: “L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate”. Tale divieto in materia di compensazione emerge anche dall'art. 1246 c.c. il quale indica al n. 5), tra i casi in cui la compensazione non si verifica, le ipotesi di divieto stabilite dalla legge tra le quali rientra appunto quella di cui all'art. 447 comma 2 citato.
3 Ne consegue che il credito alimentare vantato dalla quale genitore collocatario CP_1 dei figli, non può essere compensato con quanto dalla stessa in astratto dovuto al a titolo di indebito percepito per il proprio mantenimento e per l'omessa Parte_1 contribuzione delle spese straordinarie nella misura del 50% a partire dalla data della sua assunzione (Cass. n. 11689/2018 e n. 23569/2016 secondo la quale “il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti”).
Nondimeno deve pure considerarsi che, secondo la granitica interpretazione giurisprudenziale, l'assegno di mantenimento (in favore del coniuge) ha natura assistenziale derivante dal vincolo coniugale ma non ha la natura tipica di un credito alimentare derivante dall'incapacità della persona che versa in stato di bisogno, di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento (Cass. N. 9686/2020).
Sicchè, in applicazione dei predetti principi ed in assenza di allegazione di fatti comportanti la cessata validità ed efficacia del titolo esecutivo rappresentato dal decreto di omologa del 12.4.2023, l'opposizione va rigettata.
Considerato che l'opponente potrebbe comunque, in separata sede, far valere le proprie ragioni di credito a fronte della documentazione allegata nel presente giudizio, tenuto conto delle particolari questioni che hanno originato la controversia e della pendenza di altro giudizio volto ad ottenere la modifica delle condizioni della separazione, si ritiene equo compensare tra le parti interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta con atto di citazione del 19.12.2024 avverso l'atto di precetto notificato da a il 16.12.2024, rigettata ogni diversa Controparte_1 Parte_1 istanza, così dispone:
- rigetta l'opposizione ;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Larino, addì 5.11.2025
Il Giudice Dott. IA RO IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR DI LA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa
IA RO IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 926/2024 R.G.A.C., riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc, e promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio D'Ettorre nel cui studio in Termoli alla p.zza Bega n° 28 è elettivamente domiciliato
OPPONENTE contro
( Cod. Fisc. , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Baranello nel cui studio in Termoli alla via Polonia n. 7 è elettivamente domiciliata OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto;
Conclusioni : come da note ex art. 127 ter cpc, ritualmente depositate dalle parti, da intendersi qui trascritte e riportate.
********
In via preliminare si rappresenta che, ai sensi dell'art. 132 cpc., così come modificato, in uno all'art. 118 disp. di att. cc., dalla legge n. 69/2009, si omette lo svolgimento del processo e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati negli atti di parte.
La motivazione, inoltre, è redatta in maniera sintetica e concisa secondo quanto previsto dall'art. 19 DL. N. 83/2015 che modifica il DL N. 179/2012 nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati dalla Cass. SSUU. N. 64/2015.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione del 19.12.2024, ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso il precetto notificatogli da con il quale gli è stato Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 1.800,00 a titolo di mancato versamento - relativamente al periodo intercorrente tra il mese di ottobre 2024 ed il mese di dicembre
2024- dell'assegno di mantenimento per i due figli minori, stabilito consensualmente nell'importo complessivo di € 600,00 mensili, in forza di decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Larino in relazione al procedimento di separazione consensuale dei coniugi iscritto al n. 233/2023 RG.
Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi inibitoria della esecuzione evidenziando: che i due figli dal mese di luglio 2024 (ma il figlio maggiore già dal 2023) si erano definitivamente trasferiti presso l'abitazione del padre il quale provvedeva anche alle spese ordinarie;
che egli aveva provveduto a sostenere il 100% delle spese straordinarie ed a versare fino al mese di ottobre in favore della l'assegno per il suo CP_1 mantenimento, concordato in € 100,00 mensili, nonostante fosse venuto meno tale obbligo previsto dall'art. 7 delle condizioni di separazione in conseguenza dell'avvenuta collocazione lavorativa della coniuge a partire dal mese di aprile 2024. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato che nulla fosse da lui dovuto considerato che aveva già versato indebitamente la somma di € 2.926,42, pari al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli (€ 3.852,84:2) con l'aggiunta di € 800,00 versati a titolo di mantenimento della coniuge da aprile ad ottobre 2024.
L'opposta si è costituita chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione rilevandone l'inammissibilità e l'infondatezza.
Disattesa l'istanza di sospensione e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale quindi assegnata alla scrivente.
All'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. viene decisa come di seguito.
Ciò posto la domanda deve essere rigettata.
Invero, deve innanzitutto rilevarsi la mancanza di prova circa il venir meno degli effetti del provvedimento di omologa della separazione consensuale del 12.04.2023.
Come peraltro già rilevato dal Giudice Dott.ssa Stefania Vacca, nel connesso procedimento cautelare le cui osservazioni e conclusioni si condividono, non rileva in questa sede la circostanza che i figli della coppia si siano ormai trasferiti in modo stabile presso il padre, posto che per costante giurisprudenza in mancanza di una modifica delle condizioni della separazione -che devono farsi valere con lo speciale procedimento ex
2 art. 473-bis.29 cpc, introdotto dal D.Lgs. 149/2022 in sostituzione del precedente art. 710 c.p.c. ed applicabile anche alle separazioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della riforma- il titolo costituito dal decreto di omologa rimasto immutato conserva piena efficacia (“con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c.” (Cassazione civile , sez. I, 09 novembre 2001, n. 13872 richiamata costantemente dalla giurisprudenza di merito e legittimità).
Deve ritenersi verificata la condizione prevista all'art. 7 delle condizioni della separazione consensuale omologata il 12.4.2023 in quanto risulta per tabulas che la risulta occupata dal 1 aprile 2024 (vedi Modello C/2 Agenzia Regionale CP_1
Molise Lavoro del 31.3.2025 depositato dall'opponente in data 9.4.2025). Parimenti documentati sono gli esborsi effettuati dal sia a titolo di spese straordinarie Parte_1 che a titolo di mantenimento della coniuge.
Tuttavia tali circostanze sono ininfluenti ai fini della invalidazione del precetto impugnato, in quanto il credito alimentare non può essere portato in compensazione di eventuali crediti che l'obbligato al mantenimento nei confronti dell'ex coniuge. Pt_2
La Suprema Corte, con pronunce diverse, ha costantemente affermato che il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (Cass. Civ. n. 9686/2020, n. 13609/2016, n.
25166/2017). Nel caso di specie la ha senza dubbio fatto riferimento CP_1 all'assegno di mantenimento che il si era obbligato a versare entro il 10 di Parte_1 ogni mese per i due figli minori. Quest'ultimo, peraltro, non ha neppure contestato la natura “alimentare” della pretesa avanzata dalla coniuge, ma ha chiesto di compensare la somma ingiunta con l'atto di precetto con quanto da lui indebitamente versato per effetto dell'avverarsi della condizione prevista all'art. 7 degli accordi di separazione.
Sul punto è sufficiente richiamare l'art. 447 comma 2 c.p.c. il quale, con riferimento ai crediti di natura alimentare, statuisce che: “L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate”. Tale divieto in materia di compensazione emerge anche dall'art. 1246 c.c. il quale indica al n. 5), tra i casi in cui la compensazione non si verifica, le ipotesi di divieto stabilite dalla legge tra le quali rientra appunto quella di cui all'art. 447 comma 2 citato.
3 Ne consegue che il credito alimentare vantato dalla quale genitore collocatario CP_1 dei figli, non può essere compensato con quanto dalla stessa in astratto dovuto al a titolo di indebito percepito per il proprio mantenimento e per l'omessa Parte_1 contribuzione delle spese straordinarie nella misura del 50% a partire dalla data della sua assunzione (Cass. n. 11689/2018 e n. 23569/2016 secondo la quale “il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti”).
Nondimeno deve pure considerarsi che, secondo la granitica interpretazione giurisprudenziale, l'assegno di mantenimento (in favore del coniuge) ha natura assistenziale derivante dal vincolo coniugale ma non ha la natura tipica di un credito alimentare derivante dall'incapacità della persona che versa in stato di bisogno, di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento (Cass. N. 9686/2020).
Sicchè, in applicazione dei predetti principi ed in assenza di allegazione di fatti comportanti la cessata validità ed efficacia del titolo esecutivo rappresentato dal decreto di omologa del 12.4.2023, l'opposizione va rigettata.
Considerato che l'opponente potrebbe comunque, in separata sede, far valere le proprie ragioni di credito a fronte della documentazione allegata nel presente giudizio, tenuto conto delle particolari questioni che hanno originato la controversia e della pendenza di altro giudizio volto ad ottenere la modifica delle condizioni della separazione, si ritiene equo compensare tra le parti interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta con atto di citazione del 19.12.2024 avverso l'atto di precetto notificato da a il 16.12.2024, rigettata ogni diversa Controparte_1 Parte_1 istanza, così dispone:
- rigetta l'opposizione ;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Larino, addì 5.11.2025
Il Giudice Dott. IA RO IN
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