TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I^ Civile, composto dai Signori Magistrati:
1) Dott.ssa Caterina Santinello Presidente
2) Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice
3) Dott. Vincenzo Cantelli Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento n. 352-1/2024 anno r.g. p.u. promosso da
Parte_1
Letto il ricorso depositato da per Parte_1 Parte_1 la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
pagina 1 di 6
ritenuto che
versi effettivamente Parte_1 in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- A fronte di una garanzia patrimoniale nulla o limitatissima (priva cioè di immobili o beni mobili di valore e circoscritta in sostanza a soli euro 11.000,00 di crediti tributari), sussistono ingenti debiti costituiti, da un lato, dal residuo saldo insoluto di un contratto di mutuo con istituto di credito per l'ammontare di euro 48.000,00 circa e, dall'altro, da debiti tributari per euro 117.228,96, il cui importo ben potrebbe essere compensato con il limitatissimo attivo di cui sopra;
- Pur a fronte della liquidazione dell'attivo intero, la debitrice non sarebbe dunque in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, tanto più considerando che essa è, per sua stessa ammissione, totalmente inattiva e che ogni contratto con soggetti terzi e collaboratori è stato risolto, con impossibilità di generare qualsivoglia forma di utilità per la società;
- Infine, va dato atto dell'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale del socio di maggioranza ed artefice dell'attività commerciale della debitrice, ulteriore elemento che Parte_2 denota la crisi irreversibile della resistente;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
pagina 2 di 6 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] con sede legale in Noventa Padovana (PD), Via Parte_1
Alessandro Volta nr. 1/BIS, cod. fisc. avente ad oggetto P.IVA_1
l'assunzione di mandati di agenzia per la vendita di prodotti telefonici e prodotti di telefonia mobile e fissa, legalmente rappresentata da
[...]
nato a [...] il [...], residente a [...]
Dalla Chiesa nr. 12; nomina
il dott. Vincenzo Cantelli Giudice Delegato per la procedura nomina il rag. Curatore, cod. fisc. , con Persona_1 C.F._1 studio in Monselice (PD), Via San Salvaro nr. 2/E, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 3 di 6 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 23.04.2025 alle ore 12.20 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse pagina 4 di 6 mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19.12.2024
pagina 5 di 6 Il Presidente
Dott.ssa Caterina Santinello
Il Giudice estensore
Dott. Vincenzo Cantelli
pagina 6 di 6