Art. 1. Articolo unico.
Presso la Corte di appello di Palermo e' istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise di appello con sede di normale convocazione in Palermo, e presso i Tribunali di Milano e di Napoli e' istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise con sede di normale convocazione rispettivamente in Milano e Napoli.
La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi a dette sedi sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
In conseguenza, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 , con le varianti successive, e' modificata - per la parte relativa ai distretti di Milano, Napoli e Palermo - come dalla tabella annessa alla presente legge.
Presso la Corte di appello di Palermo e' istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise di appello con sede di normale convocazione in Palermo, e presso i Tribunali di Milano e di Napoli e' istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise con sede di normale convocazione rispettivamente in Milano e Napoli.
La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi a dette sedi sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
In conseguenza, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 , con le varianti successive, e' modificata - per la parte relativa ai distretti di Milano, Napoli e Palermo - come dalla tabella annessa alla presente legge.