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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11429/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11429/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato a [...] – Brasile, il 27.12.1979; , nato a Parte_1 Controparte_1
Anapolis – Brasile, il 02/04/1982; nata a [...] – Brasile, il Controparte_2
29/01/1987; nato a [...], il [...] e Persona_1 [...]
nato a [...], il [...], entrambi rappresentati dai loro genitori sigg.ri Persona_2
e in qualità di esercenti la potestà Controparte_2 Persona_3
genitoriale sui figli;
, nata a [...]ões – Brasile, il 24.05.1963; CP_3 [...]
nata a [...]ões – Brasile, il 25.04.1988; Controparte_4 [...]
nata a [...] - Portugal, il 14.05.2019, rappresentata dai suoi genitori sigg.ri Persona_4
e in qualità di esercenti la potestà genitoriale Controparte_4 Persona_5
sulla figlia;
nata a [...]- Brasile, il 21.09.2016, rappresentata Parte_2
dai suoi genitori sigg.ri e in qualità di esercenti Controparte_4 Persona_5
la potestà genitoriale sulla figlia (con l'avv. Poliany Carolini Cestari)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 16 ottobre 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo
1 di essere discendenti di nato il [...] in [...] nel Persona_6
Comune di Foggia, dai cittadini italiani e il quale emigrava in Parte_3 Parte_4
Brasile. non si è mai naturalizzato brasiliano (cfr. doc. 2 Persona_6
allegato al ricorso) e, il 15 agosto 1892, in Morro Agudo – Brasile, ha contratto matrimonio con
HI GE.
Dalla loro unione, in data 11.10.1902, è nata la quale, il 25.09.1919 a Persona_7
Orlândia – Brasile, ha contratto matrimonio con dal matrimonio sono nati: CP_6
(13.11.1924), (07.01.1941) e Persona_8 Persona_9 Persona_10
(09.02.1942).
ha contratto matrimonio con in data 11.11.1944 Persona_8 Persona_11
a Silvania- Brasile, dalla loro unione è nato (12.7.1949). Persona_12
Dalla unione tra e è nato il Persona_12 Parte_5
27.12.1979 . Persona_13
Dalla unione tra e è nata Persona_12 Persona_14 [...]
(25.04.1988). Controparte_4
Dal matrimonio tra e contratto il Controparte_4 Persona_5
13.7.2018 ad Anapolis- Brasile, sono nate (21.09.2016) Parte_2
e (14.05.2019). Per_4 Persona_4
ha contratto matrimonio con in data 20.07.1957 a Parte_6 Persona_15
Leopoldo de Bulhões- Brasile;
dall'unione è nata (25.06.1958). Persona_16
Quest'ultima, in data 20.05.1981 ad Anapolis- Brasile, ha contratto matrimonio con
[...]
, da cui è nato (02.04.1982). CP_7 Controparte_1
, in data 21.7.1962 a Leopoldo De Bulhões- Brasile, ha contratto matrimonio Persona_10
con da cui è nata (24.05.1963), la quale ha generato con Controparte_8 Persona_17
la sig.ra (29.01.1987). Persona_18 Persona_19
Dal matrimonio tra e celebratosi il Persona_19 Persona_3
20.04.2012 ad Anapolis- Brasile, sono nati (02.06.2015) Persona_20
e (01.06.2017). Persona_21
Il , costituitosi in giudizio con memoria depositata il 28 agosto 2024, Controparte_5
non si è opposto nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
2 Il PM non ha inviato comunicazione alcuna.
All'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, Persona_6
indi, trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Si osservano anche passaggi per linea femminile intervenuti in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, precisamente dall'ava con riferimento al quale Persona_7
l'art. 10 della legge n. 555 del 1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983, dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, per violazione degli art. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, così riconducendo ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal fatta, l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” che si sposava con cittadino straniero. La Corte riteneva che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il sol fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del
3 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). E ancora “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto
l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli odierni ricorrenti e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri
Stati” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti, esso, pertanto, può perdersi solo per rinuncia;
lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, al pari di tale ultima, costituisce qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e, di regola, non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena rammentate, dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve
4 ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i in Parte_7
Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, delle cennate richieste, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 – In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate, a fortiori in considerazione delle circostanze poc'anzi evidenziate e rappresentate dall'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
nato a [...] – Brasile, il 27.12.1979, nata a [...] Controparte_4
Bulhões – Brasile, il 25.04.1988, nata a [...]- Brasile, il Parte_2
21.09.2016, nata a [...] - Portugal, il 14.05.2019, Persona_4 CP_1
, , nato a [...] – Brasile, il 02.04.1982, , nata a [...]ões –
[...] CP_3
Brasile, il 24.05.1963, nata a [...] – Brasile, il 29.01.1987, Controparte_2
, nato a [...], il [...], Persona_1 Persona_2
nato a [...], il [...], così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 3 febbraio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11429/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato a [...] – Brasile, il 27.12.1979; , nato a Parte_1 Controparte_1
Anapolis – Brasile, il 02/04/1982; nata a [...] – Brasile, il Controparte_2
29/01/1987; nato a [...], il [...] e Persona_1 [...]
nato a [...], il [...], entrambi rappresentati dai loro genitori sigg.ri Persona_2
e in qualità di esercenti la potestà Controparte_2 Persona_3
genitoriale sui figli;
, nata a [...]ões – Brasile, il 24.05.1963; CP_3 [...]
nata a [...]ões – Brasile, il 25.04.1988; Controparte_4 [...]
nata a [...] - Portugal, il 14.05.2019, rappresentata dai suoi genitori sigg.ri Persona_4
e in qualità di esercenti la potestà genitoriale Controparte_4 Persona_5
sulla figlia;
nata a [...]- Brasile, il 21.09.2016, rappresentata Parte_2
dai suoi genitori sigg.ri e in qualità di esercenti Controparte_4 Persona_5
la potestà genitoriale sulla figlia (con l'avv. Poliany Carolini Cestari)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 16 ottobre 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo
1 di essere discendenti di nato il [...] in [...] nel Persona_6
Comune di Foggia, dai cittadini italiani e il quale emigrava in Parte_3 Parte_4
Brasile. non si è mai naturalizzato brasiliano (cfr. doc. 2 Persona_6
allegato al ricorso) e, il 15 agosto 1892, in Morro Agudo – Brasile, ha contratto matrimonio con
HI GE.
Dalla loro unione, in data 11.10.1902, è nata la quale, il 25.09.1919 a Persona_7
Orlândia – Brasile, ha contratto matrimonio con dal matrimonio sono nati: CP_6
(13.11.1924), (07.01.1941) e Persona_8 Persona_9 Persona_10
(09.02.1942).
ha contratto matrimonio con in data 11.11.1944 Persona_8 Persona_11
a Silvania- Brasile, dalla loro unione è nato (12.7.1949). Persona_12
Dalla unione tra e è nato il Persona_12 Parte_5
27.12.1979 . Persona_13
Dalla unione tra e è nata Persona_12 Persona_14 [...]
(25.04.1988). Controparte_4
Dal matrimonio tra e contratto il Controparte_4 Persona_5
13.7.2018 ad Anapolis- Brasile, sono nate (21.09.2016) Parte_2
e (14.05.2019). Per_4 Persona_4
ha contratto matrimonio con in data 20.07.1957 a Parte_6 Persona_15
Leopoldo de Bulhões- Brasile;
dall'unione è nata (25.06.1958). Persona_16
Quest'ultima, in data 20.05.1981 ad Anapolis- Brasile, ha contratto matrimonio con
[...]
, da cui è nato (02.04.1982). CP_7 Controparte_1
, in data 21.7.1962 a Leopoldo De Bulhões- Brasile, ha contratto matrimonio Persona_10
con da cui è nata (24.05.1963), la quale ha generato con Controparte_8 Persona_17
la sig.ra (29.01.1987). Persona_18 Persona_19
Dal matrimonio tra e celebratosi il Persona_19 Persona_3
20.04.2012 ad Anapolis- Brasile, sono nati (02.06.2015) Persona_20
e (01.06.2017). Persona_21
Il , costituitosi in giudizio con memoria depositata il 28 agosto 2024, Controparte_5
non si è opposto nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
2 Il PM non ha inviato comunicazione alcuna.
All'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, Persona_6
indi, trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Si osservano anche passaggi per linea femminile intervenuti in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, precisamente dall'ava con riferimento al quale Persona_7
l'art. 10 della legge n. 555 del 1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983, dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, per violazione degli art. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, così riconducendo ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal fatta, l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” che si sposava con cittadino straniero. La Corte riteneva che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il sol fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del
3 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). E ancora “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto
l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli odierni ricorrenti e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri
Stati” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti, esso, pertanto, può perdersi solo per rinuncia;
lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, al pari di tale ultima, costituisce qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e, di regola, non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena rammentate, dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve
4 ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i in Parte_7
Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, delle cennate richieste, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 – In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate, a fortiori in considerazione delle circostanze poc'anzi evidenziate e rappresentate dall'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
nato a [...] – Brasile, il 27.12.1979, nata a [...] Controparte_4
Bulhões – Brasile, il 25.04.1988, nata a [...]- Brasile, il Parte_2
21.09.2016, nata a [...] - Portugal, il 14.05.2019, Persona_4 CP_1
, , nato a [...] – Brasile, il 02.04.1982, , nata a [...]ões –
[...] CP_3
Brasile, il 24.05.1963, nata a [...] – Brasile, il 29.01.1987, Controparte_2
, nato a [...], il [...], Persona_1 Persona_2
nato a [...], il [...], così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 3 febbraio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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