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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/05/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 4434/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 26/07/2024 e presentato dai coniugi
VI ER, con l'avv. GRECO GIULIANA , e
IS PE, con l'avv. MARTELLI MARIA GRAZIA
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 05/07/2020 a MIANE (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
24.04.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 15.04.2025 , hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4434/2024:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 05/07/2020 da VI ER (C.F. ), n. a SIRACUSA (SR) il C.F._1
13/08/1992, e IS PE (C.F. ), n. a C.F._2
SIRACUSA (SR) il 20/01/1993, e trascritto al n. 4, Parte I, Serie
Anno 2020 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MIANE
(TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“3. i figli minori, AS e NO, sono affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa da cui riceveranno cura, educazione ed istruzione, e vivranno stabilmente con la madre, quale genitore prevalentemente collocatario, a Siracusa in Viale Santa Panagia n.
276, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà previo accordo con la madre ed avuto riguardo agli impegni lavorativi di questa ed a quelli scolastici, parascolastici e di riposo dei minori.
Considerata la distanza dei luoghi di residenza tra padre e figli minori, di circa 1200 Km, e gli impegni di lavoro del genitore, quest'ultimo li contatterà ogni giorno quando uscirà dal lavoro, alle ore 17.30 circa, con videochiamate e/o collegamento via Skype;
vedrà i minori ogni due/tre mesi per due/tre giorni nei fine settimana, precisamente, da venerdì tardo pomeriggio, quando arriverà a Siracusa, fino alla tarda mattinata di domenica,pernotterà insieme ai figli. In ogni caso, il padre starà con AS e NO ogni volta che lo vorrà concordando i tempi e le modalità con la loro mamma.
Il sig. PE durante il periodo estivo trascorrerà con i figli dalla fine di maggio, e quando saranno in età scolare al termine dell'anno scolastico, i minori arriveranno nel luogo di residenza del genitore, fino al 15 agosto.
Nei mesi di giugno / luglio, periodo in cui il sig. PE è ancora al lavoro, AS e NO saranno inseriti presso la scuola dell'infanzia “A. Brandolini” di Cison di Valmarino, Comune di residenza del genitore, dalle 8.00 alle 17.00 (doc.13).
Le suddette condizioni di esercizio della genitorialità potranno essere modificate in base alle esigenze dei minori e tenendo conto delle necessità dei genitori.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per dei figli, tenendo conto della loro capacità inclinazioni naturali e delle aspirazioni. In particolare e solo a titolo esemplificativo saranno congiunte le decisioni riguardanti: l'istruzione (ad es: tipo di scuola, sedi, ripetizioni, viaggi di studio); la salute (ad es: visite specialistiche, interventi, cure sanitarie, sostegno psicologico, scelta del medico, della casa di cura, dell'Istituto ospedaliero);
l'educazione (ad es: scelte religiose, sportive, culturali, viaggi all'estero, luoghi di vacanza non usuali) e le scelte esistenziali
(ad es: luogo di residenza). I genitori eserciteranno la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
comunque, si impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti della vita del figlio rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica, con finalità di condividere ogni decisione.
4. Il sig. PE corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 200,00 da rivalutarsi secondo l'indice Istat, per il mantenimento di entrambi i figli;
l'Assegno Unico per il sostegno alle famiglie di euro 420,00 dal mese di aprile 2024 è interamente percepito, e continuerà ad esserlo, dalla signora RI fino a quando la stessa non troverà lavoro.
Nei mesi di giugno – luglio e fino al 15 agosto, in cui i minori staranno con il papà quest'ultimo non verserà alla madre le somme dovute a titolo di mantenimento per i figli.
Qualora nei mesi di giugno - luglio e fino al 15 agosto, il Sig.
PE CH non riuscisse a tenere con sé i minori, quest'ultimo verserà per intero alla madre le somme dovute a titolo di mantenimento per i figli, sospendendo tale versamento solo ove e per il periodo di tempo di effettiva permanenza dei figli presso la residenza dello stesso, impegnandosi al graduale recupero del diritto di visita dei figli, compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori, nonché degli impegni e delle esigenze dei minori.
5. Le spese straordinarie previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% e, comunque, stabilite secondo quanto dettato dal Protocollo del Tribunale di Treviso: - spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola.
- spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegna, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, autovettura, motorino, moto).
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
- spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche ed oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite
SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapeutiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
Mentre, le spese di organizzazione familiare: baby-sitter; esclusivamente nell'orario lavorativo e nel caso in cui il centro estivo fosse chiuso, saranno a totale carico del marito.
Si precisa che il previo accordo non sarà necessario per iscrizioni, assicurazione e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra i genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni) in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
6. Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno beneficiate al 100% dal sig. PE che verserà il 100% alla signora RI fino a quando quest'ultima non avrà trovato una occupazione.
7. I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione.
8. I coniugi prestano fin d'ora il reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio dei figli minori;
”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MIANE (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 29/04/2025. Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi