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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4163 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3799/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3799 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MAMMOLA VALERIA presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
nato il [...] a [...], CF –non CP_1 C.F._2 costituito;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso come in atti;
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.03.2023 la ricorrente in epigrafe generalizzata esponeva : “ 1) in data 28.07.1992 l'istante contraeva matrimonio civile con il SI. nato a [...]
Napoli il 19.12.1962 e dall'unione nascevano due figlie: nata a Napoli in [...]_1
08.01.1996 e nata a [...] il [...]; 2) i coniugi si separavano Per_2 consensualmente stipulando convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 02.10.2018 trascritta nei registri di matrimonio in data 12.12.2018; 3) in tale convenzione veniva previsto che: i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco e si comunicheranno il proprio domicilio;
nella casa coniugale, sita in Napoli alla via Don Lorenzo Milani numero
20, continueranno a vivere la moglie e le due figlie;
il SI. verserà alla SInora CP_1
la somma complessiva di euro 400 (con rivalutazione annuale Istat), Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, di cui 300 a titolo di mantenimento delle figlie (euro 150 per ciascuna figlia) e di euro 100, quale mantenimento in favore della moglie;
i coniugi contribuiranno, inoltre, a tutte le spese straordinarie per le figlie (visite specialistiche, acquisto libri scolastici, tasse scolastiche, attività sportive, eccetera), che si dovessero rendere necessarie, nella percentuale del 50%; 4) la separazione si è protratta ininterrottamente dal 02.10.2018 e da allora non si è costituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale;
Alla luce di tali argomentazioni, la SI.ra
[...]
, come sopra, rappresentata e difesa si rivolge al Tribunale affinché vengano a Parte_1 cessare gli effetti civili del matrimonio all'epoca contratto con il SI. La ricorrente, CP_1 inoltre, chiede che con la emananda sentenza vengano parzialmente modificati i provvedimenti di cui alla negoziazione assistita, in quanto, sono mutati i presupposti su cui essi si fondavano e sussistono, invece, condizioni necessarie e sufficienti ad emettere le pronunzie di seguito specificate. La SInora , chiede, quindi, che il SI. Pt_1 CP_1 versi alla SInora la somma complessiva di euro 400 (con rivalutazione Parte_1 annuale Istat), entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento delle figlie (euro 200 per ciascuna figlia)”
Tanto innanzi premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito chiedeva di : “ a) pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra i SInori e;
b) assegnare la casa coniugale, sita in Napoli Parte_1 CP_1 alla via Don Lorenzo Milani numero 20, alla SI.ra che continuerà ad Parte_1 abitarla unitamente alle due figlie;
c) stabilire che il SI. corrisponda alla CP_1 moglie l'importo mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00) quale contributo a suo carico per il mantenimento delle figlie, oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie per questi previste;
d) disporre che l'importo di cui al punto c) nella misura sopra indicata, dovrà essere corrisposto, anticipatamente, entro il giorno 5 del mese, ogni mese per dodici mesi l'anno, e) stabilire che il contributo mensile così come determinato dovrà essere annualmente rivalutato sulla base delle variazioni Istat intervenute
(pubblicate sulla G.U.). Dette rivalutazioni dovranno essere corrisposte automaticamente, essendo superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto. Oggetto delle rivalutazioni dovranno essere, per gli anni successivi al primo, sia l'importo base sia le rivalutazioni già intervenute”
All'udienza del 29.05.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale compariva il resistente non munito di difensore tecnico e, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, venivano confermate le condizioni della separazione personale e la causa veniva rimessa al Giudice Istruttore.
All'udienza cartolare del 17.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice
Istruttore, in assenza di attività istruttoria da espletare, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.02.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente che non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente citato, sia per l'udienza davanti al Presidente del
Tribunale che per quella davanti all'istruttore.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi in seguito ad accordo di negoziazione assistita del 02.10.2018 autorizzato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 11.10.2018.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata,
l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sulla domanda di contributo al mantenimento per le figlie maggiorenni non autosufficienti nata a [...] il [...] ( di anni 29) e nata a Per_1 Per_2
Napoli il 06.07.1999 ( di anni 25).
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In via preliminare va evidenziato che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. art.337-septies c.c. non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo. Ciò posto, i Supremi Giudici ( cfr. Cass. n. 18076/2014) hanno già avuto modo di chiarire che con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica. Secondo la giurisprudenza della
Corte, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento
è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante cfr. Cass. n. 19589/2011,
n. 15756/2006). L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione. Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe - come si è espressa la
Suprema Corte - in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti ( cfr. Cass. n. 12952/2016).
Applicando i principi suesposti al caso in esame, non risulta in alcun modo documentato lo stato di mancata autosufficienza delle due figlie maggiorenni. Infatti, tenuto conto dell'età delle stesse, 26 anni e 29 anni, le due figlie risultano ormai da tempo inserite nella società. In mancanza di allegazioni in riferimento al percorso scolastico e formativo intrapreso dalle stesse nonché di allegazioni in merito al mancato inserimento incolpevole nel mondo del lavoro, risulta quindi non provato, dalla ricorrente, il persistente stato di mancanza di autosufficienza economica delle figlie. Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale .
In assenza di prole non economicamente autosufficiente da tutelare, ai sensi dell'art. 155 quater c.c, non può essere adottato alcun provvedimento di assegnazione della ex casa coniugale e pertanto va rigettata la relativa domanda di parte ricorrente.
Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a NAPOLI il
28/07/1992 dalle parti in causa ( atto n. 184, parte II, serie A, Reg. Atti
Matrimonio anno 1992 );
b) rigetta nel merito le altre domanda proposte come da parte motiva;
c) dichiara non ripetibili le spese;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConSIlio del 21/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3799 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MAMMOLA VALERIA presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
nato il [...] a [...], CF –non CP_1 C.F._2 costituito;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso come in atti;
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.03.2023 la ricorrente in epigrafe generalizzata esponeva : “ 1) in data 28.07.1992 l'istante contraeva matrimonio civile con il SI. nato a [...]
Napoli il 19.12.1962 e dall'unione nascevano due figlie: nata a Napoli in [...]_1
08.01.1996 e nata a [...] il [...]; 2) i coniugi si separavano Per_2 consensualmente stipulando convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 02.10.2018 trascritta nei registri di matrimonio in data 12.12.2018; 3) in tale convenzione veniva previsto che: i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco e si comunicheranno il proprio domicilio;
nella casa coniugale, sita in Napoli alla via Don Lorenzo Milani numero
20, continueranno a vivere la moglie e le due figlie;
il SI. verserà alla SInora CP_1
la somma complessiva di euro 400 (con rivalutazione annuale Istat), Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, di cui 300 a titolo di mantenimento delle figlie (euro 150 per ciascuna figlia) e di euro 100, quale mantenimento in favore della moglie;
i coniugi contribuiranno, inoltre, a tutte le spese straordinarie per le figlie (visite specialistiche, acquisto libri scolastici, tasse scolastiche, attività sportive, eccetera), che si dovessero rendere necessarie, nella percentuale del 50%; 4) la separazione si è protratta ininterrottamente dal 02.10.2018 e da allora non si è costituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale;
Alla luce di tali argomentazioni, la SI.ra
[...]
, come sopra, rappresentata e difesa si rivolge al Tribunale affinché vengano a Parte_1 cessare gli effetti civili del matrimonio all'epoca contratto con il SI. La ricorrente, CP_1 inoltre, chiede che con la emananda sentenza vengano parzialmente modificati i provvedimenti di cui alla negoziazione assistita, in quanto, sono mutati i presupposti su cui essi si fondavano e sussistono, invece, condizioni necessarie e sufficienti ad emettere le pronunzie di seguito specificate. La SInora , chiede, quindi, che il SI. Pt_1 CP_1 versi alla SInora la somma complessiva di euro 400 (con rivalutazione Parte_1 annuale Istat), entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento delle figlie (euro 200 per ciascuna figlia)”
Tanto innanzi premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito chiedeva di : “ a) pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra i SInori e;
b) assegnare la casa coniugale, sita in Napoli Parte_1 CP_1 alla via Don Lorenzo Milani numero 20, alla SI.ra che continuerà ad Parte_1 abitarla unitamente alle due figlie;
c) stabilire che il SI. corrisponda alla CP_1 moglie l'importo mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00) quale contributo a suo carico per il mantenimento delle figlie, oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie per questi previste;
d) disporre che l'importo di cui al punto c) nella misura sopra indicata, dovrà essere corrisposto, anticipatamente, entro il giorno 5 del mese, ogni mese per dodici mesi l'anno, e) stabilire che il contributo mensile così come determinato dovrà essere annualmente rivalutato sulla base delle variazioni Istat intervenute
(pubblicate sulla G.U.). Dette rivalutazioni dovranno essere corrisposte automaticamente, essendo superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto. Oggetto delle rivalutazioni dovranno essere, per gli anni successivi al primo, sia l'importo base sia le rivalutazioni già intervenute”
All'udienza del 29.05.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale compariva il resistente non munito di difensore tecnico e, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, venivano confermate le condizioni della separazione personale e la causa veniva rimessa al Giudice Istruttore.
All'udienza cartolare del 17.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice
Istruttore, in assenza di attività istruttoria da espletare, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.02.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente che non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente citato, sia per l'udienza davanti al Presidente del
Tribunale che per quella davanti all'istruttore.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi in seguito ad accordo di negoziazione assistita del 02.10.2018 autorizzato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 11.10.2018.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata,
l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sulla domanda di contributo al mantenimento per le figlie maggiorenni non autosufficienti nata a [...] il [...] ( di anni 29) e nata a Per_1 Per_2
Napoli il 06.07.1999 ( di anni 25).
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In via preliminare va evidenziato che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. art.337-septies c.c. non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo. Ciò posto, i Supremi Giudici ( cfr. Cass. n. 18076/2014) hanno già avuto modo di chiarire che con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica. Secondo la giurisprudenza della
Corte, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento
è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante cfr. Cass. n. 19589/2011,
n. 15756/2006). L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione. Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe - come si è espressa la
Suprema Corte - in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti ( cfr. Cass. n. 12952/2016).
Applicando i principi suesposti al caso in esame, non risulta in alcun modo documentato lo stato di mancata autosufficienza delle due figlie maggiorenni. Infatti, tenuto conto dell'età delle stesse, 26 anni e 29 anni, le due figlie risultano ormai da tempo inserite nella società. In mancanza di allegazioni in riferimento al percorso scolastico e formativo intrapreso dalle stesse nonché di allegazioni in merito al mancato inserimento incolpevole nel mondo del lavoro, risulta quindi non provato, dalla ricorrente, il persistente stato di mancanza di autosufficienza economica delle figlie. Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale .
In assenza di prole non economicamente autosufficiente da tutelare, ai sensi dell'art. 155 quater c.c, non può essere adottato alcun provvedimento di assegnazione della ex casa coniugale e pertanto va rigettata la relativa domanda di parte ricorrente.
Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a NAPOLI il
28/07/1992 dalle parti in causa ( atto n. 184, parte II, serie A, Reg. Atti
Matrimonio anno 1992 );
b) rigetta nel merito le altre domanda proposte come da parte motiva;
c) dichiara non ripetibili le spese;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConSIlio del 21/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino