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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/12/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 928/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. NO IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.F. C.F._3 Parte_4
, assistiti e difesi dall'Avv. MOCCI CATERINA C.F._4
attori e
(C.F. ) e CP_1 C.F._5 CP_2
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. GIAN MARCO C.F._6
DELUNAS convenuti
(C.F. CP_3 C.F._7
contumace
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare l'insussistenza in capo a CP_3
del diritto di acquistare per usucapione la proprietà del fondo sito
[...] in Cagliari-Pirri, loc. Barracca Manna, distinto in Catasto terreni al foglio
1, mappali 8764 e 8765 (originati dal mappale 6856 già mapp. 149) per non aver esercitato il possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto da oltre un ventennio e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di donazione del 10.12.2010, rogito Notaio rep. 173601, racc. Persona_1
36086, registrato il 10.01.2011 al n. 41, trascritto in pari data, cas. 538, art. 430; - rigettare le domande dei convenuti e - con vittoria CP_2 CP_1
di spese e competenze di lite; per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via principale, nel merito: - respingere tutte le domande formulate da controparte in quanto totalmente inammissibili, infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova, per l'effetto: - accertare e dichiarare la validità dell'atto di donazione del 10.12.2010, a rogito del Notaio Dott. , rep. 173601, racc. 36086, registrato Persona_1
il 10.01.2011 al n. 41, trascritto in pari data, cas. 538, art. 430 (doc. n. 1), tramite cui il sig. donava agi odierni convenuti il terreno sito CP_3
in Cagliari-Pirri (Loc. Barracca Manna), di are 9,63, distinto in Catasto terreni al Foglio 1, mapp. 6856 (ex mapp. 149 di are 10,35);
2. in via istruttoria: - con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
3. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/13 Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
e evocavano in giudizio
[...] Parte_3 Parte_4
, e innanzi l'intestato Tribunale, CP_3 CP_2 CP_1
esponendo che con atto di donazione del 10.12.2010, a rogito Notaio Per_1
rep. 173601, racc. 36086, registrato il 10.01.2011 al n. 41, trascritto
[...]
in pari data, cas. 538, art. 430, aveva donato a CP_3 CP_2
e il terreno sito in Cagliari-Pirri, loc. Barracca Manna, di are CP_1
9,63, distinto in Catasto terreni al foglio 1, mappale 6856 (già mapp. 149 di are 10,35) dichiarando di possederlo da oltre un ventennio. In realtà, nel possesso del predetto fondo, e di altro confinante distinto dal mapp. 6858, sono gli attori fin dagli anni '60; il fondo oggetto di causa, infatti, era nel possesso degli zii degli attori, (deceduto in data 11.12.1992) Persona_2
e (deceduta il 30.07.1993) e, alla morte di questi è Persona_3
continuato nella persona di (deceduto in data 09.12.2007 Persona_4
chiamando a succedergli i figli , e la Pt_3 Parte_4 CP_4
moglie , il quale lo ha posseduto anche nell'interesse dei CP_5
AT , (deceduto in data Pt_1 Per_5 Parte_2 Pt_4
24.08.1990 chiamando a succedergli i figli e e la Controparte_6 CP_7
moglie ) e (deceduto in data 02.02.2010 Persona_6 Per_7
chiamando a succedergli i figli ed e la moglie Controparte_8 CP_9
). CP_10
Nel luglio 2011 gli attori, recatisi sul fondo per procedere alla pulizia periodica, si avvedevano che, abusivamente e clandestinamente, erano stati posizionati dei picchetti e successivamente (nel gennaio 2012), una recinzione sul lato confinante con il mappale 6858. Effettuavano quindi controlli presso gli uffici del catasto e della conservatoria dei registri pag. 3/13 immobiliari e constatavano che l'area de qua risultava intestata ai signori e in virtù del suindicato atto di donazione e che CP_2 CP_1
la stessa era stata frazionata nei mapp.8764 di are 05.36 e mapp. 8765 di are 04.27. Pertanto diffidavano i predetti all'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, non avendo ottenuto esito, depositavano ricorso ex art. 703 c.p.c. per ottenere l'immediata tutela del loro possesso e la condanna dei resistenti al ripristino dello stato dei luoghi. Con ordinanza del
17.12.2012 il Tribunale di Cagliari ordinava al e all di CP_2 CP_1
reintegrare i ricorrenti nel possesso del terreno de quo, cosa che nei fatti è avvenuta. In quel provvedimento, il Tribunale evidenziava che con la prova testimoniale espletata i ricorrenti avevano dimostrato il possesso del fondo da parte loro ed in precedenza dei loro danti causa e che gli odierni convenuti ( e non avevano contestato in alcun modo l'attività CP_2 CP_1
di spoglio lamentata, ma si erano limitati a dedurre di aver agito nell'esercizio del loro diritto. Inoltre, il Tribunale rilevava che e CP_2
erano consapevoli che la dichiarazione del loro dante causa ( CP_1 CP_3
sul possesso ultraventennale del terreno nell'atto pubblico di
[...]
donazione non corrispondesse alla verità dei fatti.
Infatti, che nel possesso del fondo de quo fossero i e prima di essi Pt_1
il loro dante causa , risultava accertato nella sentenza del Persona_2
Tribunale di Cagliari n. 1696/09, con la quale era stata rigettata la domanda di rivendica esperita dagli intestatari catastali del terreno (eredi , Per_8
avendo i resistenti eccepito il possesso ultraventennale del CP_11
bene. Nelle deposizioni dei testi escussi in detto procedimenti, non vi è traccia alcuna dell'asserito possesso del terreno oggetto di causa in capo a pag. 4/13 : i testi, infatti, hanno tutti fatto riferimento al possesso CP_3
esercitato, dagli anni sessanta, da . Persona_2
Ulteriore conferma che non aveva mai posseduto il terreno CP_3
de quo si ricava dalla sentenza n. 428/2020 del Tribunale di Cagliari, non appellata, emessa a definizione del procedimento di usucapione promosso ex art. 1158 c.c. dagli odierni attori (e da altri eredi di ) che, Persona_2
con atto di citazione del 6.12.2014 avevano convenuto in giudizio gli intestatari ed altri, nonchè proprio e CP_12 CP_2 [...]
, per sentir dichiarare l'acquisto in loro favore della proprietà del CP_1
bene in virtù del possesso ultraventennale dei terreni siti in Cagliari-Pirri, loc. Barracca Manna, distinti in catasto al foglio 1, mappali 8764, 8765 e del mappale 6858 (non oggetto del presente giudizio), formanti un unico corpo. In quella sede, gli odierni attori avevano assunto di aver posseduto, congiuntamente in modo continuo e non interrotto, pacifico, pubblico e animo domini, i terreni di cui anzidetto, proseguendo nella relazione di fatto intrattenuta con detti beni, prima di loro e fin dagli anni '60, dai lori zii e e, alla morte di questi, da Persona_2 Persona_3 Per_4
, anche nell'interesse dei AT. Anche in quel giudizio era stato
[...]
dedotto che a decorrere dal 10.12.2010 le particelle 8764 e 8765 risultavano intestate a e in virtù di atto di CP_2 CP_1
donazione nel quale il Notaio rogante aveva certificato che in capo al donante non erano emersi atti o sentenze acquisitivi della CP_3
proprietà, e che con l'ordinanza del 17.10.2012 di cui anzidetto era stato ordinato ai predetti e di reintegrare gli attori nel CP_2 CP_1
possesso dei terreni distinti al foglio 1, mappali 8764 e 8765. In quella sede, e si erano peraltro anche costituiti, invocando il rigetto CP_2 CP_1
pag. 5/13 della domanda attorea. Con la sopra richiamata sentenza n. 428/2020 il
Tribunale di Cagliari aveva dichiarato inammissibile la domanda di usucapione proposta dai convenuti e , a fronte Controparte_13 CP_14
del giudicato esterno derivante dalla precedente sentenza n. 1696/2009, contenente l'accertamento negativo del diritto di proprietà dei predetti soggetti sul bene oggetto di causa. Quanto invece alla domanda di usucapione proposta dagli odierni attori, con la sopra richiamata sentenza n. 428/20202 essa veniva rigettata per mancato conseguimento della prova del possesso ultraventennale, avendo il Tribuanle ritenuto che detto possesso era stato provato soltanto a decorrere dal 1967/68 ma era stato interrotto dall'esperimento dell'azione di rivendica (R.G. 2431/1985) introduttiva del giudizio conclusosi con la sentenza n. 1696/09. Da detta pronuncia decorre un nuovo termine utile ad usucapionem, che tuttavia, al momento dell'emissione della sentenza n. 428/2020, non era ancora maturato.
Sulla base di tali rilievi, gli attori chiedevano accertarsi l'insussistenza in capo a del diritto di acquistare per usucapione la proprietà CP_3
del fondo sito in Cagliari-Pirri, loc. Barracca Manna, distinto in Catasto terreni al foglio 1, mappali 8764 e 8765 (originati dal mappale 6856 già mapp. 149) per non aver esercitato il possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto da oltre un ventennio e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di donazione del 10.12.2010, rogito Notaio rep. Persona_1
173601, racc. 36086.
Si costituivano e , resistendo alla domanda ed CP_2 CP_1
evidenziando che la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 428/2020 aveva rigettato anche la domanda di usucapione proposta dagli odierni attori,
pag. 6/13 affermando, inter alia, che non era stato dimostrato che il possesso del bene oggetto di controversia fosse stato posseduto, prima degli odierni attori, dal loro dante causa, , sin dagli anni sessanta. Persona_2
Peraltro, l'attività di semplice coltivazione del bene svolta dal non Per_2
escluderebbe il possesso del , né inficerebbe la validità dell'atto con CP_3
cui lo stesso aveva donato, nel 2010, il terreno di cui si discute al ed CP_2
all' Questi ultimi, dunque, chiedevano rigettarsi la domanda di parte CP_1
attrice ed accertarsi la validità del loro titolo di acquisto della proprietà.
invece rimaneva contumace. CP_3
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante prova testimoniale.
Il teste , sentito all'udienza del 25.5.2023, ha confermato che Testimone_1
il terreno oggetto di causa è stato coltivato da e Persona_2 Per_3
dal 1976, e dopo di essi dai e che esso è stato recintato.
[...] Pt_1
Ha confermato di aver predisposto di persona l'impianto idraulico per l'annaffiamento degli ortaggi coltivati in loco.
Il teste , sentito alla stessa udienza, ha egli pure Testimone_2
confermato che il terreno veniva coltivato da e poi da Persona_2
nonché che esso era recintato. Ha aggiunto di aver visto Persona_4
in loco i e non aver mai visto nessun altro. Pt_1
Il teste sentita all'udienza del 12.6.2023, ha Testimone_3
confermato di essersi recata in loco unitamente al marito e a Per_4
che coltivava il terreno a ortaggi;
di aver visto solo il predetto
[...]
e che il terreno era recintato. Pt_1
pag. 7/13 Il teste , ascoltato alla stessa udienza, ha riferito di aver visto Tes_4
sul terreno soltanto e e che lo stesso Persona_4 Persona_3
veniva coltivato e vi erano animali da cortile.
Il teste , ascoltato all'udienza del 19.6.2023, ha affermato Testimone_5
di aver visto sul terreno un signore, di cui ha detto di non conoscere il nome, dal 1983 fino al 1990, che lo coltivava.
Il teste , egualmente sentito alla medesima udienza, ha invece Tes_6
dichiarato di aver visto sul terreno e che l'area non era CP_3
recintata.
Infine, il teste , sentito all'udienza del 25.10.2023, ha riferito Testimone_7
di essersi recato dal per acquistare verdura, dagli anni settanta sino CP_3
agli anni novanta.
All'esito della prova orale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.11.2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 10 novembre 2025. Nel termine assegnato, ambo le parti hanno depositato le proprie note, rassegnando le rispettive conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nel termine suindicato, le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
Va premesso che le sentenze del Tribunale di Cagliari n. 1696/09 e n.
428/2020, dalle quali le parti vorrebbero trarre la prova di un giudicato esterno, rispettivamente sulla domanda di rivendicazione proposta (nel giudizio definito con la prima di esse) dagli eredi e sulla domanda di Per_8
pag. 8/13 usucapione proposta (nel giudizio definito con la seconda di esse) dagli attuali attori, non sono state prodotte con la prescritta attestazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36258 del
28/12/2023, Rv. 669781; conf. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4803 del
01/03/2018, Rv. 647893; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9746 del
18/04/2017, Rv. 643801; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19883 del 29/08/2013,
Rv. 627590). Ciò nondimeno, l'intervenuto passaggio in giudicato della prima delle predette decisioni (la n. 1696/2009) si ricava dal tenore della seconda, che ne dà atto in modo espresso. Il passaggio in giudicato della seconda decisione, invece (la n. 428/2020) è stato espressamente ammesso dalla parte attrice, che ha dichiarato che la stessa non è stata appellata (cfr. pag.3, ultimo rigo, dell'atto di citazione).
In definitiva, dunque, va ravvisato il giudicato esterno, tanto sul rigetto della domanda di rivendicazione degli eredi che su quella di Per_8
usucapione avanzata dagli odierni attori. L'esistenza del giudicato esterno,
d'altronde, è questione di diritto che deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, salve le sole preclusioni di rito, le quali comunque, nella fattispecie, non si sono maturate.
Sotto altro profilo, la circostanza che sino al 2020 (data di deposito della seconda decisione) sia rimasta sub iudice la questione della configurabilità,
pag. 9/13 in capo ai odierni attori, di un possesso valido ad usucapionem Pt_1
preclude la possibilità di recuperare, nella presente controversia, la signoria di fatto esercitata prima di tale data, poiché la proposizione della domanda di accertamento dell'usucapione costituisce evento interruttivo del decorso della prescrizione acquisitiva, che non matura in corso di causa. Di conseguenza, qualsiasi (eventuale) possesso utile ai fini dell'usucapione potrebbe al massimo esser dedotto a partire dal 2020, e non prima di tale data, rimanendo tutto quanto accaduto in precedenza coperto dal giudicato esterno derivante dalla statuizione di rigetto della domanda di usucapione contenuta nella sopra richiamata decisione n. 428/2020.
Ciò posto, si deve osservare che la tesi di parte attrice, sulla quale si fonda la domanda proposta nel presente giudizio, risiede in sostanza nell'affermazione che, poiché i beni de quo sono stati sempre posseduti dai essi non possono esser stati posseduti dal . Pt_1 CP_3
Sotto questo profilo, la domanda non è fondata, dovendosi escludere che sia possibile rimettere in discussione, in questa sede, la sussistenza di un possesso, in capo ai anteriore al 2020, trattandosi di circostanza Pt_1
esclusa dalla prefata sentenza n. 428/2020.
Tuttavia, va osservato che, a fronte della contestazione, mossa dagli attori, circa l'effettività del possesso allegato dal nella donazione del 2010 CP_3
oggetto di causa, spettava a quest'ultimo (o per esso, ai suoi aventi causa, interessati evidentemente alla stabilità della donazione contestata dai l'onere di dimostrare l'effettività della sua relazione con la res. Pt_1
Prova, questa, che nel caso di specie non è stata conseguita, essendo stata soltanto dimostrato che il predetto aveva coltivato il terreno di cui si discute, svolgendo in tal modo una attività non idonea ai fini pag. 10/13 dell'usucapione. Va infatti ribadito, al riguardo, che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività
è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640; cfr. anche Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv. 657277; Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018, Rv. 649349; nonché Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301).
Nel caso di specie, il teste ha escluso che l'area fosse recintata, il che Tes_6
esclude che il abbia agito esercitando lo ius excludendi alios sul CP_3
terreno oggetto di causa, ponendo così in essere una condotta tipica del proprietario. L'altro teste ha invece riferito di aver acquistato verdura Tes_7
dal , riferendo dunque un'attività non idonea a dimostrare l'esercizio CP_3
esclusivo della signoria di fatto sul bene.
pag. 11/13 La domanda, dunque, merita di essere accolta, in quanto parte convenuta non ha provato che il avesse effettivamente esercitato il possesso CP_3
esclusivo sul bene per un periodo sufficiente ai fini dell'usucapione. Da ciò consegue che la donazione del 2010 va considerata nulla per difetto di causa, dovendosi dare continuità al principio secondo cui “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5068 del 15/03/2016,
Rv. 638985; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 144 del 05/01/2017, Rv.
642190; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29661 del 19/11/2024, Rv. 673141).
Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., con applicazione dello scaglione di valore previsto per le cause di valore fino ad € 1.100 (tenuto conto della dichiarazione di valore in atto di citazione, pari ad € 894), seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €
994,00 (di cui € 197,00 per la fase di studio, € 197,00 per quella introduttiva, € 300,00 per quella di trattazione ed € 300,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
e nei confronti di Parte_3 Parte_4
e , così provvede: CP_1 CP_2 CP_3
1) dichiara la nullità dell'atto di donazione del 10.12.2010, a rogito
Notaio rep. 173601, racc. 36086, registrato il Persona_1
10.01.2011 al n. 41, trascritto in pari data, cas. 538, art. 430;
pag. 12/13 2) ordina al competente conservatore dei RR.II. di eseguire le trascrizioni e annotazioni della presente sentenza;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese del presente giudizio, che liquida in € 994,00 oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
23/12/2025.
Il giudice
NO IV
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 928/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. NO IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.F. C.F._3 Parte_4
, assistiti e difesi dall'Avv. MOCCI CATERINA C.F._4
attori e
(C.F. ) e CP_1 C.F._5 CP_2
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. GIAN MARCO C.F._6
DELUNAS convenuti
(C.F. CP_3 C.F._7
contumace
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare l'insussistenza in capo a CP_3
del diritto di acquistare per usucapione la proprietà del fondo sito
[...] in Cagliari-Pirri, loc. Barracca Manna, distinto in Catasto terreni al foglio
1, mappali 8764 e 8765 (originati dal mappale 6856 già mapp. 149) per non aver esercitato il possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto da oltre un ventennio e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di donazione del 10.12.2010, rogito Notaio rep. 173601, racc. Persona_1
36086, registrato il 10.01.2011 al n. 41, trascritto in pari data, cas. 538, art. 430; - rigettare le domande dei convenuti e - con vittoria CP_2 CP_1
di spese e competenze di lite; per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via principale, nel merito: - respingere tutte le domande formulate da controparte in quanto totalmente inammissibili, infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova, per l'effetto: - accertare e dichiarare la validità dell'atto di donazione del 10.12.2010, a rogito del Notaio Dott. , rep. 173601, racc. 36086, registrato Persona_1
il 10.01.2011 al n. 41, trascritto in pari data, cas. 538, art. 430 (doc. n. 1), tramite cui il sig. donava agi odierni convenuti il terreno sito CP_3
in Cagliari-Pirri (Loc. Barracca Manna), di are 9,63, distinto in Catasto terreni al Foglio 1, mapp. 6856 (ex mapp. 149 di are 10,35);
2. in via istruttoria: - con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
3. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/13 Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
e evocavano in giudizio
[...] Parte_3 Parte_4
, e innanzi l'intestato Tribunale, CP_3 CP_2 CP_1
esponendo che con atto di donazione del 10.12.2010, a rogito Notaio Per_1
rep. 173601, racc. 36086, registrato il 10.01.2011 al n. 41, trascritto
[...]
in pari data, cas. 538, art. 430, aveva donato a CP_3 CP_2
e il terreno sito in Cagliari-Pirri, loc. Barracca Manna, di are CP_1
9,63, distinto in Catasto terreni al foglio 1, mappale 6856 (già mapp. 149 di are 10,35) dichiarando di possederlo da oltre un ventennio. In realtà, nel possesso del predetto fondo, e di altro confinante distinto dal mapp. 6858, sono gli attori fin dagli anni '60; il fondo oggetto di causa, infatti, era nel possesso degli zii degli attori, (deceduto in data 11.12.1992) Persona_2
e (deceduta il 30.07.1993) e, alla morte di questi è Persona_3
continuato nella persona di (deceduto in data 09.12.2007 Persona_4
chiamando a succedergli i figli , e la Pt_3 Parte_4 CP_4
moglie , il quale lo ha posseduto anche nell'interesse dei CP_5
AT , (deceduto in data Pt_1 Per_5 Parte_2 Pt_4
24.08.1990 chiamando a succedergli i figli e e la Controparte_6 CP_7
moglie ) e (deceduto in data 02.02.2010 Persona_6 Per_7
chiamando a succedergli i figli ed e la moglie Controparte_8 CP_9
). CP_10
Nel luglio 2011 gli attori, recatisi sul fondo per procedere alla pulizia periodica, si avvedevano che, abusivamente e clandestinamente, erano stati posizionati dei picchetti e successivamente (nel gennaio 2012), una recinzione sul lato confinante con il mappale 6858. Effettuavano quindi controlli presso gli uffici del catasto e della conservatoria dei registri pag. 3/13 immobiliari e constatavano che l'area de qua risultava intestata ai signori e in virtù del suindicato atto di donazione e che CP_2 CP_1
la stessa era stata frazionata nei mapp.8764 di are 05.36 e mapp. 8765 di are 04.27. Pertanto diffidavano i predetti all'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, non avendo ottenuto esito, depositavano ricorso ex art. 703 c.p.c. per ottenere l'immediata tutela del loro possesso e la condanna dei resistenti al ripristino dello stato dei luoghi. Con ordinanza del
17.12.2012 il Tribunale di Cagliari ordinava al e all di CP_2 CP_1
reintegrare i ricorrenti nel possesso del terreno de quo, cosa che nei fatti è avvenuta. In quel provvedimento, il Tribunale evidenziava che con la prova testimoniale espletata i ricorrenti avevano dimostrato il possesso del fondo da parte loro ed in precedenza dei loro danti causa e che gli odierni convenuti ( e non avevano contestato in alcun modo l'attività CP_2 CP_1
di spoglio lamentata, ma si erano limitati a dedurre di aver agito nell'esercizio del loro diritto. Inoltre, il Tribunale rilevava che e CP_2
erano consapevoli che la dichiarazione del loro dante causa ( CP_1 CP_3
sul possesso ultraventennale del terreno nell'atto pubblico di
[...]
donazione non corrispondesse alla verità dei fatti.
Infatti, che nel possesso del fondo de quo fossero i e prima di essi Pt_1
il loro dante causa , risultava accertato nella sentenza del Persona_2
Tribunale di Cagliari n. 1696/09, con la quale era stata rigettata la domanda di rivendica esperita dagli intestatari catastali del terreno (eredi , Per_8
avendo i resistenti eccepito il possesso ultraventennale del CP_11
bene. Nelle deposizioni dei testi escussi in detto procedimenti, non vi è traccia alcuna dell'asserito possesso del terreno oggetto di causa in capo a pag. 4/13 : i testi, infatti, hanno tutti fatto riferimento al possesso CP_3
esercitato, dagli anni sessanta, da . Persona_2
Ulteriore conferma che non aveva mai posseduto il terreno CP_3
de quo si ricava dalla sentenza n. 428/2020 del Tribunale di Cagliari, non appellata, emessa a definizione del procedimento di usucapione promosso ex art. 1158 c.c. dagli odierni attori (e da altri eredi di ) che, Persona_2
con atto di citazione del 6.12.2014 avevano convenuto in giudizio gli intestatari ed altri, nonchè proprio e CP_12 CP_2 [...]
, per sentir dichiarare l'acquisto in loro favore della proprietà del CP_1
bene in virtù del possesso ultraventennale dei terreni siti in Cagliari-Pirri, loc. Barracca Manna, distinti in catasto al foglio 1, mappali 8764, 8765 e del mappale 6858 (non oggetto del presente giudizio), formanti un unico corpo. In quella sede, gli odierni attori avevano assunto di aver posseduto, congiuntamente in modo continuo e non interrotto, pacifico, pubblico e animo domini, i terreni di cui anzidetto, proseguendo nella relazione di fatto intrattenuta con detti beni, prima di loro e fin dagli anni '60, dai lori zii e e, alla morte di questi, da Persona_2 Persona_3 Per_4
, anche nell'interesse dei AT. Anche in quel giudizio era stato
[...]
dedotto che a decorrere dal 10.12.2010 le particelle 8764 e 8765 risultavano intestate a e in virtù di atto di CP_2 CP_1
donazione nel quale il Notaio rogante aveva certificato che in capo al donante non erano emersi atti o sentenze acquisitivi della CP_3
proprietà, e che con l'ordinanza del 17.10.2012 di cui anzidetto era stato ordinato ai predetti e di reintegrare gli attori nel CP_2 CP_1
possesso dei terreni distinti al foglio 1, mappali 8764 e 8765. In quella sede, e si erano peraltro anche costituiti, invocando il rigetto CP_2 CP_1
pag. 5/13 della domanda attorea. Con la sopra richiamata sentenza n. 428/2020 il
Tribunale di Cagliari aveva dichiarato inammissibile la domanda di usucapione proposta dai convenuti e , a fronte Controparte_13 CP_14
del giudicato esterno derivante dalla precedente sentenza n. 1696/2009, contenente l'accertamento negativo del diritto di proprietà dei predetti soggetti sul bene oggetto di causa. Quanto invece alla domanda di usucapione proposta dagli odierni attori, con la sopra richiamata sentenza n. 428/20202 essa veniva rigettata per mancato conseguimento della prova del possesso ultraventennale, avendo il Tribuanle ritenuto che detto possesso era stato provato soltanto a decorrere dal 1967/68 ma era stato interrotto dall'esperimento dell'azione di rivendica (R.G. 2431/1985) introduttiva del giudizio conclusosi con la sentenza n. 1696/09. Da detta pronuncia decorre un nuovo termine utile ad usucapionem, che tuttavia, al momento dell'emissione della sentenza n. 428/2020, non era ancora maturato.
Sulla base di tali rilievi, gli attori chiedevano accertarsi l'insussistenza in capo a del diritto di acquistare per usucapione la proprietà CP_3
del fondo sito in Cagliari-Pirri, loc. Barracca Manna, distinto in Catasto terreni al foglio 1, mappali 8764 e 8765 (originati dal mappale 6856 già mapp. 149) per non aver esercitato il possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto da oltre un ventennio e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di donazione del 10.12.2010, rogito Notaio rep. Persona_1
173601, racc. 36086.
Si costituivano e , resistendo alla domanda ed CP_2 CP_1
evidenziando che la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 428/2020 aveva rigettato anche la domanda di usucapione proposta dagli odierni attori,
pag. 6/13 affermando, inter alia, che non era stato dimostrato che il possesso del bene oggetto di controversia fosse stato posseduto, prima degli odierni attori, dal loro dante causa, , sin dagli anni sessanta. Persona_2
Peraltro, l'attività di semplice coltivazione del bene svolta dal non Per_2
escluderebbe il possesso del , né inficerebbe la validità dell'atto con CP_3
cui lo stesso aveva donato, nel 2010, il terreno di cui si discute al ed CP_2
all' Questi ultimi, dunque, chiedevano rigettarsi la domanda di parte CP_1
attrice ed accertarsi la validità del loro titolo di acquisto della proprietà.
invece rimaneva contumace. CP_3
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante prova testimoniale.
Il teste , sentito all'udienza del 25.5.2023, ha confermato che Testimone_1
il terreno oggetto di causa è stato coltivato da e Persona_2 Per_3
dal 1976, e dopo di essi dai e che esso è stato recintato.
[...] Pt_1
Ha confermato di aver predisposto di persona l'impianto idraulico per l'annaffiamento degli ortaggi coltivati in loco.
Il teste , sentito alla stessa udienza, ha egli pure Testimone_2
confermato che il terreno veniva coltivato da e poi da Persona_2
nonché che esso era recintato. Ha aggiunto di aver visto Persona_4
in loco i e non aver mai visto nessun altro. Pt_1
Il teste sentita all'udienza del 12.6.2023, ha Testimone_3
confermato di essersi recata in loco unitamente al marito e a Per_4
che coltivava il terreno a ortaggi;
di aver visto solo il predetto
[...]
e che il terreno era recintato. Pt_1
pag. 7/13 Il teste , ascoltato alla stessa udienza, ha riferito di aver visto Tes_4
sul terreno soltanto e e che lo stesso Persona_4 Persona_3
veniva coltivato e vi erano animali da cortile.
Il teste , ascoltato all'udienza del 19.6.2023, ha affermato Testimone_5
di aver visto sul terreno un signore, di cui ha detto di non conoscere il nome, dal 1983 fino al 1990, che lo coltivava.
Il teste , egualmente sentito alla medesima udienza, ha invece Tes_6
dichiarato di aver visto sul terreno e che l'area non era CP_3
recintata.
Infine, il teste , sentito all'udienza del 25.10.2023, ha riferito Testimone_7
di essersi recato dal per acquistare verdura, dagli anni settanta sino CP_3
agli anni novanta.
All'esito della prova orale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.11.2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 10 novembre 2025. Nel termine assegnato, ambo le parti hanno depositato le proprie note, rassegnando le rispettive conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nel termine suindicato, le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
Va premesso che le sentenze del Tribunale di Cagliari n. 1696/09 e n.
428/2020, dalle quali le parti vorrebbero trarre la prova di un giudicato esterno, rispettivamente sulla domanda di rivendicazione proposta (nel giudizio definito con la prima di esse) dagli eredi e sulla domanda di Per_8
pag. 8/13 usucapione proposta (nel giudizio definito con la seconda di esse) dagli attuali attori, non sono state prodotte con la prescritta attestazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36258 del
28/12/2023, Rv. 669781; conf. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4803 del
01/03/2018, Rv. 647893; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9746 del
18/04/2017, Rv. 643801; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19883 del 29/08/2013,
Rv. 627590). Ciò nondimeno, l'intervenuto passaggio in giudicato della prima delle predette decisioni (la n. 1696/2009) si ricava dal tenore della seconda, che ne dà atto in modo espresso. Il passaggio in giudicato della seconda decisione, invece (la n. 428/2020) è stato espressamente ammesso dalla parte attrice, che ha dichiarato che la stessa non è stata appellata (cfr. pag.3, ultimo rigo, dell'atto di citazione).
In definitiva, dunque, va ravvisato il giudicato esterno, tanto sul rigetto della domanda di rivendicazione degli eredi che su quella di Per_8
usucapione avanzata dagli odierni attori. L'esistenza del giudicato esterno,
d'altronde, è questione di diritto che deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, salve le sole preclusioni di rito, le quali comunque, nella fattispecie, non si sono maturate.
Sotto altro profilo, la circostanza che sino al 2020 (data di deposito della seconda decisione) sia rimasta sub iudice la questione della configurabilità,
pag. 9/13 in capo ai odierni attori, di un possesso valido ad usucapionem Pt_1
preclude la possibilità di recuperare, nella presente controversia, la signoria di fatto esercitata prima di tale data, poiché la proposizione della domanda di accertamento dell'usucapione costituisce evento interruttivo del decorso della prescrizione acquisitiva, che non matura in corso di causa. Di conseguenza, qualsiasi (eventuale) possesso utile ai fini dell'usucapione potrebbe al massimo esser dedotto a partire dal 2020, e non prima di tale data, rimanendo tutto quanto accaduto in precedenza coperto dal giudicato esterno derivante dalla statuizione di rigetto della domanda di usucapione contenuta nella sopra richiamata decisione n. 428/2020.
Ciò posto, si deve osservare che la tesi di parte attrice, sulla quale si fonda la domanda proposta nel presente giudizio, risiede in sostanza nell'affermazione che, poiché i beni de quo sono stati sempre posseduti dai essi non possono esser stati posseduti dal . Pt_1 CP_3
Sotto questo profilo, la domanda non è fondata, dovendosi escludere che sia possibile rimettere in discussione, in questa sede, la sussistenza di un possesso, in capo ai anteriore al 2020, trattandosi di circostanza Pt_1
esclusa dalla prefata sentenza n. 428/2020.
Tuttavia, va osservato che, a fronte della contestazione, mossa dagli attori, circa l'effettività del possesso allegato dal nella donazione del 2010 CP_3
oggetto di causa, spettava a quest'ultimo (o per esso, ai suoi aventi causa, interessati evidentemente alla stabilità della donazione contestata dai l'onere di dimostrare l'effettività della sua relazione con la res. Pt_1
Prova, questa, che nel caso di specie non è stata conseguita, essendo stata soltanto dimostrato che il predetto aveva coltivato il terreno di cui si discute, svolgendo in tal modo una attività non idonea ai fini pag. 10/13 dell'usucapione. Va infatti ribadito, al riguardo, che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività
è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640; cfr. anche Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv. 657277; Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018, Rv. 649349; nonché Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301).
Nel caso di specie, il teste ha escluso che l'area fosse recintata, il che Tes_6
esclude che il abbia agito esercitando lo ius excludendi alios sul CP_3
terreno oggetto di causa, ponendo così in essere una condotta tipica del proprietario. L'altro teste ha invece riferito di aver acquistato verdura Tes_7
dal , riferendo dunque un'attività non idonea a dimostrare l'esercizio CP_3
esclusivo della signoria di fatto sul bene.
pag. 11/13 La domanda, dunque, merita di essere accolta, in quanto parte convenuta non ha provato che il avesse effettivamente esercitato il possesso CP_3
esclusivo sul bene per un periodo sufficiente ai fini dell'usucapione. Da ciò consegue che la donazione del 2010 va considerata nulla per difetto di causa, dovendosi dare continuità al principio secondo cui “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5068 del 15/03/2016,
Rv. 638985; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 144 del 05/01/2017, Rv.
642190; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29661 del 19/11/2024, Rv. 673141).
Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., con applicazione dello scaglione di valore previsto per le cause di valore fino ad € 1.100 (tenuto conto della dichiarazione di valore in atto di citazione, pari ad € 894), seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €
994,00 (di cui € 197,00 per la fase di studio, € 197,00 per quella introduttiva, € 300,00 per quella di trattazione ed € 300,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
e nei confronti di Parte_3 Parte_4
e , così provvede: CP_1 CP_2 CP_3
1) dichiara la nullità dell'atto di donazione del 10.12.2010, a rogito
Notaio rep. 173601, racc. 36086, registrato il Persona_1
10.01.2011 al n. 41, trascritto in pari data, cas. 538, art. 430;
pag. 12/13 2) ordina al competente conservatore dei RR.II. di eseguire le trascrizioni e annotazioni della presente sentenza;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese del presente giudizio, che liquida in € 994,00 oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
23/12/2025.
Il giudice
NO IV
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