Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri
e di valutazioni tecniche di organi o di enti appositi 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo ed il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall' art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che comunque non puo' essere superiore ad altri centottanta giorni.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all' art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale il Ministro degli affari esteri individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresi', ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non avra' provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvedera' di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.
Nota all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 16, comma 1 e 4 e 17, comma 1 e 3, della legge n. 241/1990 , si rimanda alla nota all'art. 6.
e di valutazioni tecniche di organi o di enti appositi 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo ed il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall' art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che comunque non puo' essere superiore ad altri centottanta giorni.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all' art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale il Ministro degli affari esteri individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresi', ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non avra' provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvedera' di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.
Nota all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 16, comma 1 e 4 e 17, comma 1 e 3, della legge n. 241/1990 , si rimanda alla nota all'art. 6.