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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3087/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice rel. dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3087/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a Crespellano, Comune di Valsamoggia (BO), via Salvador Allende n. 19 E
- (c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_2 C.F._2 residente a [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta NICOLINI TANIA del Foro di Bologna.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 03.03.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, ancora minorenni, , a Persona_1 Bologna il 14.11.2011, e , a Bologna il 02.08.2017; Persona_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita sottoscritto in data 05.10.2023, e munito dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per gli affari civili del Tribunale di Bologna in data 06.10.2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28.03.2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1 Bologna il 08.11.1980, e nato a [...] il [...], celebrato a Parte_2 Bologna il 21.06.2008 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 181 parte 2 S. A anno 2008; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
− i figli minori e rimangano affidati ad entrambi i genitori, mantenendo la Per_1 Per_2 propria residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Calcara, Comune di Valsamoggia (BO), via Salvador Allende n. 19. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, al mantenimento e alla salute dei figli saranno prese di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore con il quale e si trovano in quel momento;
Per_1 Per_2
− e trascorreranno con il padre fine settimana alternati, dal sabato mattina Per_1 Per_2 al lunedì mattina, oltre a due giorni infrasettimanali, indicativamente individuati in mercoledì e giovedì;
− e trascorreranno: Per_1 Per_2
• vacanze natalizie: con la madre, la Vigilia e sino alle ore 12:00 del giorno di Natale;
con il padre, il giorno di Natale sino alle ore 12:00 del giorno di Santo Stefano. Le ulteriori vacanze Natalizie saranno divise a metà, alternando e comunque organizzandosi sulla base delle rispettive ferie, il periodo dal 26 dicembre fino al 1° gennaio alle ore 13:00 con un genitore e dal 1° gennaio ore 13:00 fino alla sera del 06 gennaio con l'altro. In ogni caso, qualora i genitori non riescano ad accordarsi, negli anni dispari la decisione spetterà alla madre mentre negli anni pari al padre;
• vacanze pasquali: ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al giorno di Pasqua compreso, con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo fino al termine delle vacanze scolastiche, con l'altro. In caso di disaccordo, negli anni dispari deciderà la madre e negli anni pari il padre;
• vacanze estive: tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni dispari deciderà la madre e negli anni pari il padre;
• i ponti e le festività di ogni anno (es. 25 aprile, 1° maggio, 02 giugno ecc.) con ciascun genitore in maniera alternata;
• con ciascun genitore il rispettivo giorno del compleanno e con ciascun genitore una eventuale settimana aggiuntiva di vacanza anche durante l'anno scolastico;
− ciascun genitore dovrà occuparsi dei porcellini d'india regalati ai figli in costanza di matrimonio quando avrà la prole con sé, compresi i periodi di vacanza;
− il Sig. corrisponde alla SI , a titolo di concorso per il mantenimento Pt_2 Pt_1 di e , la complessiva somma mensile di € 453,60= (ossia € 226,80= Per_1 Per_2 ciascuno) da versarsi entro il giorno 11 di ogni mese, tramite bonifico bancario. Detta somma verrà annualmente rivalutata in proporzione alla variazione degli indici ISTAT – Costo vita. Prossima rivalutazione ottobre 2025;
− le spese straordinarie da sostenersi per i figli, così come individuate dal vigente
“Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare” del Tribunale di Bologna, n. 7367 del 9/8/2017 saranno ripartire al 50% tra ciascun genitore e preventivamente concordate fra gli stessi secondo i criteri e le modalità stabilite nel Protocollo de quo. Per espresso accordo tra le parti sono da considerarsi spese straordinarie anche le ricariche telefoniche, la “paghetta” e ogni costo relativo ai porcellini d'india regalati ai figli in costanza di matrimonio;
− l'assegno unico continuerà ad essere percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
− il Sig. per accordo tra le parti, annualmente si impegna a versare alla Sig.ra Pt_2
la metà del rimborso IRPEF che riceve per i lavori di ristrutturazione Pt_1 dell'immobile sito a Calcara, Comune di Valsamoggia (BO), via Salvador Allende n. 19, poiché sono oneri sostenuti da entrambi;
− i ricorrenti sono economicamente autosufficienti, liberati da reciproci obblighi di natura economica, come per espresso accordo intercorso tra gli stessi, a definizione e chiusura tombale di ogni reciproca, presente e futura richiesta economica;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice rel. dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3087/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a Crespellano, Comune di Valsamoggia (BO), via Salvador Allende n. 19 E
- (c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_2 C.F._2 residente a [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta NICOLINI TANIA del Foro di Bologna.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 03.03.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, ancora minorenni, , a Persona_1 Bologna il 14.11.2011, e , a Bologna il 02.08.2017; Persona_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita sottoscritto in data 05.10.2023, e munito dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per gli affari civili del Tribunale di Bologna in data 06.10.2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28.03.2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1 Bologna il 08.11.1980, e nato a [...] il [...], celebrato a Parte_2 Bologna il 21.06.2008 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 181 parte 2 S. A anno 2008; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
− i figli minori e rimangano affidati ad entrambi i genitori, mantenendo la Per_1 Per_2 propria residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Calcara, Comune di Valsamoggia (BO), via Salvador Allende n. 19. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, al mantenimento e alla salute dei figli saranno prese di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore con il quale e si trovano in quel momento;
Per_1 Per_2
− e trascorreranno con il padre fine settimana alternati, dal sabato mattina Per_1 Per_2 al lunedì mattina, oltre a due giorni infrasettimanali, indicativamente individuati in mercoledì e giovedì;
− e trascorreranno: Per_1 Per_2
• vacanze natalizie: con la madre, la Vigilia e sino alle ore 12:00 del giorno di Natale;
con il padre, il giorno di Natale sino alle ore 12:00 del giorno di Santo Stefano. Le ulteriori vacanze Natalizie saranno divise a metà, alternando e comunque organizzandosi sulla base delle rispettive ferie, il periodo dal 26 dicembre fino al 1° gennaio alle ore 13:00 con un genitore e dal 1° gennaio ore 13:00 fino alla sera del 06 gennaio con l'altro. In ogni caso, qualora i genitori non riescano ad accordarsi, negli anni dispari la decisione spetterà alla madre mentre negli anni pari al padre;
• vacanze pasquali: ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al giorno di Pasqua compreso, con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo fino al termine delle vacanze scolastiche, con l'altro. In caso di disaccordo, negli anni dispari deciderà la madre e negli anni pari il padre;
• vacanze estive: tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni dispari deciderà la madre e negli anni pari il padre;
• i ponti e le festività di ogni anno (es. 25 aprile, 1° maggio, 02 giugno ecc.) con ciascun genitore in maniera alternata;
• con ciascun genitore il rispettivo giorno del compleanno e con ciascun genitore una eventuale settimana aggiuntiva di vacanza anche durante l'anno scolastico;
− ciascun genitore dovrà occuparsi dei porcellini d'india regalati ai figli in costanza di matrimonio quando avrà la prole con sé, compresi i periodi di vacanza;
− il Sig. corrisponde alla SI , a titolo di concorso per il mantenimento Pt_2 Pt_1 di e , la complessiva somma mensile di € 453,60= (ossia € 226,80= Per_1 Per_2 ciascuno) da versarsi entro il giorno 11 di ogni mese, tramite bonifico bancario. Detta somma verrà annualmente rivalutata in proporzione alla variazione degli indici ISTAT – Costo vita. Prossima rivalutazione ottobre 2025;
− le spese straordinarie da sostenersi per i figli, così come individuate dal vigente
“Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare” del Tribunale di Bologna, n. 7367 del 9/8/2017 saranno ripartire al 50% tra ciascun genitore e preventivamente concordate fra gli stessi secondo i criteri e le modalità stabilite nel Protocollo de quo. Per espresso accordo tra le parti sono da considerarsi spese straordinarie anche le ricariche telefoniche, la “paghetta” e ogni costo relativo ai porcellini d'india regalati ai figli in costanza di matrimonio;
− l'assegno unico continuerà ad essere percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
− il Sig. per accordo tra le parti, annualmente si impegna a versare alla Sig.ra Pt_2
la metà del rimborso IRPEF che riceve per i lavori di ristrutturazione Pt_1 dell'immobile sito a Calcara, Comune di Valsamoggia (BO), via Salvador Allende n. 19, poiché sono oneri sostenuti da entrambi;
− i ricorrenti sono economicamente autosufficienti, liberati da reciproci obblighi di natura economica, come per espresso accordo intercorso tra gli stessi, a definizione e chiusura tombale di ogni reciproca, presente e futura richiesta economica;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro