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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/09/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 422/2022 N. R.G. 422/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Luciano Guaglione Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 422 del 2022
T R A
, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Parte_1
Pieraldo Capogna, del foro di Trani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Corato al viale
Cadorna n. 12/N, nonché presso il suo domicilio digitale ) Email_1
APPELLANTE
E
e , quali eredi di , rappresentati e difesi, Controparte_1 Persona_1 giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di primo grado del 16.12.2016, dall'avv. Luigi
Puca, del foro di Trani, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Trani al corso M.R.
Imbriani n. 17, nonché presso il suo domicilio digitale Email_2
APPELLATI avverso la sentenza n. cron. 1838/2021 del 26.10.2021, emessa dal Tribunale di Trani - Sezione
Civile in composizione monocratica, pubblicata in pari data, nel giudizio portante il numero di
R.G. 1492/2014.
*
All'udienza del 25.10.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.2.2014, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 986/2013 dell'11.11.2013, con cui il Tribunale di Trani, su ricorso dell'ing.
, gli ingiungeva il pagamento della somma di € 90.159,31, oltre accessori, a titolo Persona_1 di compenso professionale maturato dall'ingegnere per l'attività svolta in favore dell'opponente, unitamente alle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione, 1) preliminarmente, eccepiva la prescrizione estintiva Parte_1 del credito, in quanto l'opposto, esaurita l'attività nel mese di agosto - settembre 2002, aveva richiesto il proprio compenso solo con le missive del 2.11.2012 e 11.2.2013; 2) contestava l'arbitraria quantificazione del compenso, in quanto calcolato per prestazioni non eseguite, ovvero “in parcella su valori di cubatura e superficie non corrispondenti a quelli riportati nelle tavole di progetto”, oltre che
“su un costo unitario identico per parti dell'opera (verande, spazi aperti etc.) invece contraddistinte da costi inferiori a quelli dei vani abitabili”; 3) precisava che l'onorario a percentuale “era stato quantificato sul costo presunto dell'opera e non, come previsto dagli artt. 15 e 18 della legge n.
143/49, sul “consuntivo lordo””, con l'applicazione di “costi di costruzione presunti di ammontare superiore a quelli di mercato dell'epoca (2000 e 2001), oltre che a quelli effettivamente sostenuti per la realizzazione dei fabbricati ed addirittura superiori agli stessi prezzi di vendita delle ville”; 4) lamentava, inoltre, l'assenza di prova delle “particolari difficoltà di progetto” e della effettiva redazione di “soluzioni distinte e diverse”, che avrebbero giustificato il raddoppio delle aliquote ex art. 21 della l. 143/49; 5) contestava, altresì, la redazione del “preventivo sommario”, indebitamente conteggiato nella parcella;
6) asseriva che, per i progetti delle ville, “l'opposto si era limitato ad un'unica variante rispetto ad un precedente progetto di altro professionista, il geom. Controparte_2
Co di Corato e, durante le ore di cantiere, l'opposto era impegnato nella docenza presso l' di Andria”, ragion per cui non erano dovute le voci relative a “redazione dei progetti architettonici” e “direzione lavori”; 7) contestava, infine, la pretesa maggiorazione del 30%, per spese e prestazioni accessorie ex art. 13, co. 2, l. n. 143/49, in difetto di prova. Sulla base di siffatte premesse, Parte_1 concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Di contro, , nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con Persona_1 vittoria delle spese processuali.
Nello specifico, l'opposto deduceva: a) che titolare dell'omonima impresa edile, gli Parte_1 aveva conferito l'incarico “di progettista, direttore dei lavori, calcolatore delle opere per la realizzazione di ville unifamiliari in zona residenziale, precisamente in contrada Torre Palomba del pagina 2 di 11 Comune di Corato, al fg. 54, p.lla 20, lotti A-B-C-D e p.lla 314 lotti A-B-C”; b) che il complesso residenziale era stato completato con la realizzazione di altre due ville di cui al fg. 54 - p.lla 1001, lotti n. 1) e 2), sempre grazie alla sua opera professionale;
c) in ordine alla eccepita prescrizione del credito, che l'incarico, considerato nella sua interezza e unitarietà, “in quanto finalizzato alla realizzazione del complesso delle ville residenziale”, si era concluso con il ritiro del certificato di abitabilità avvenuto nel mese di agosto – settembre 2002, e non già alla data di compimento della singola prestazione;
d) che il termine di prescrizione decennale era stato interrotto dalle missive dell'8.10.2011 e del 6.6.2012, quest'ultima, in particolare, “ricevuta il 7 giugno successivo dalla sig.ra coniuge del Persona_2 sig. presso la sua abitazione”, con la richiesta di pagamento in acconto dell'importo di Parte_1
€5.292,00, giusta fattura n. 10/11 del 5.10.2011, e di tutte le competenze maturate;
e) invece, quanto al quantificazione del compenso, di aver svolto calcoli e valutazioni in modo preciso, includendo tutte le prestazioni eseguite;
f) di aver modificato il progetto originario realizzando quattro progetti distinti e diversi per quattro ville, ancorchè qualificati come progetti in variante di quelli già autorizzati con concessione edilizia n. 3/2000, al pari delle ville di cui ai lotti A-B-C (fg. 54 p.lla 314); g) che erano dovute le singole voci richieste in parcella, compresa la maggiorazione per spese accessorie, come opinata dal consiglio dell'ordine.
La causa, interrotta a seguito del decesso di e riassunta dagli eredi di quest'ultimo, Persona_1 giusta comparsa in riassunzione del 16.12.2016, veniva istruita a mezzo prova orale e c.t.u.
Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 1838/2021 del 26.10.2021, in parziale accoglimento della opposizione di revocato il provvedimento monitorio, ha condannato l'opponente al Parte_1 pagamento, in favore di parte opposta, della complessiva somma di € 37.901,07, “oltre iva e Inarcassa come per legge”, nonché alla rifusione della metà delle spese processuali, compensate per la restante parte.
Anzitutto, il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di prescrizione estintiva del credito opposto, condividendo sul punto le argomentazioni difensive di , laddove ha ritenuto il Persona_1 termine decennale interrotto dalle missive dell'8.10.2011 e del 6.6.2012, a nulla rilevando “l'asserzione che la missiva fosse rivolta a soggetto diverso dall'opponente, ovvero alla società a responsabilità limitata denominata “ , all'epoca amministrata dal Sig. e così a Controparte_4 Parte_1 persona giuridica che è soggetto distinto dall'odierno opponente”.
In particolare, il Tribunale ha osservato che la raccomandata del 6.6.2012, recante la dicitura “ditta
Lops costruzioni s.r.l.” e riferita “al mancato pagamento della fattura n. 10/2011 del 5.10.2011 dell'importo complessivo di € 5.292,00”, fu indirizzata a al quale si richiese “un Parte_1
(ulteriore) acconto per l'onorario relativo alle ville realizzate in forza della concessione edilizia n. pagina 3 di 11 3/00 e variante n.156/01, 69/99 e variante 217/00 e 190/00 rilasciate a e facenti parte Parte_1 dello stesso complesso edilizio realizzato in località "Torre Palomba".
In definitiva, a dire del primo giudice, si trattò di diffida ad adempiere “rivolta al soggetto che aveva conferito l'incarico professionale”, contenente la richiesta di pagamento delle competenze maturate dal professionista, “idonea a manifestare la inequivoca volontà di fare valere il proprio diritto”, in realtà, già espressa nella precedente missiva dell'8.10.2011.
Ciò premesso, pacifica e non contestata l'esecuzione delle singole attività professionali1, il giudice ha determinato in € 37.901,07 (oltre iva e Intercassa) il compenso maturato dal professionista, condividendo gli esiti della c.t.u., eccetto nella parte relativa alla omessa decurtazione delle spese accessorie, non avendo l'opposto dimostrato il loro esborso, e al mancato riconoscimento dell'importo di € 6.817,20, per la variante relativa ai lotti A, B, C, a nulla rilevando l'assenza del timbro di avvenuto deposito da parte della . CP_5
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.3.2022, ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo, in via preliminare, di accogliere l'eccezione di prescrizione estintiva, Parte_1 mentre, in via gradata, di rideterminare il compenso in favore dell'ingegnere in € 31.083,85, escluse iva e Intercassa, oltre alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi, , e nella Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_1 loro spiegata qualità, hanno concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 25.10.2024, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, per mera completezza espositiva, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale formulata da con la comparsa conclusionale, dal momento che gli appellati, Parte_1 1 In particolare, secondo il consulente, le attività eseguite dall'ing. sono consistite “nel progetto e direzione lavori Per_1 architettonica, relativamente alla realizzazione di n. 3 ville unifamiliari, Lotti A – B – C (Concessione Edilizia in Variante n. 217/2000); progetto e direzione lavori strutturale relativamente alla realizzazione di n. 3 ville unifamiliari, Lotti A – B – C (Pratica n. 74/99 del 30/04/1999); progetto e direzione lavori architettonica relativamente alla realizzazione di n. 4 ville unifamiliari, Lotti A – B – C – D (Concessione Edilizia in Variante n. 156/2001); progetto e direzione lavori strutturale relativamente alla realizzazione di n. 4 ville unifamiliari, Lotti A – B – C – D (Pratica n. 159/00 dell'11/09/2000); progetto architettonico per Variante in corso d'opera per il lotto D di cui alla C.E. n. 3/2000 e successiva variante n. 156/2001 (Denuncia di Inizio Attività del 12/03/2002)”. Lo stesso perito, quindi, ha superato l'obiezione dell'opponente, secondo cui il professionista si sarebbe limitato a presentare “una variante di un progetto già presentato dal geometra ”, CP_9 evidenziando, al contrario, che si trattò “di rielaborazioni progettuali e non di semplice variante, quest'ultima riscontrata solo per il progetto architettonico relativo al lotto D della C.E. n. 3/2000 e successiva variante 156/01 allegato alla DIA del 12.3.2002”; pagina 4 di 11 prendendo posizione sula compensazione delle spese processuali di primo grado, non hanno inteso impugnare il relativo capo della sentenza, né richiedere una loro diversa regolamentazione (v. conclusioni della comparsa di costituzione e risposta: “Chiedendo, disattesa ogni avversa deduzione, richiesta ed istanza - l'integrale rigetto dell'atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza appellata e condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ed oneri fiscali e spese CTU.”).
Ciò detto, col primo motivo di appello, si lamenta il rigetto dell'eccezione di prescrizione estintiva del credito, per avere il Tribunale errato nel ritenere che le missive dell'8.10.2011 e del 6.6.2012 fossero idonee a interrompere il decorso del termine decennale, in quanto entrambe indirizzate a soggetto diverso dall'appellante.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Anzitutto, si osserva che la sentenza impugnata risulta puntualmente motivata, anche sulla base della valutazione, da parte del primo giudice, delle risultanze istruttorie, tanto che l'appellante ne ha censurato le rationes decidendi poste a fondamento.
Ora, per quanto qui di interesse, il Tribunale, nel disattendere la predetta eccezione, ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questa Corte nei propri precedenti (App. Bari n. 691/2025; n. 452/2024; n. 372/2024), secondo cui l'atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che “il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto”. Dunque, perché un atto possa valere come costituzione in mora,
“deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenerne il soddisfacimento nei confronti del soggetto indicato” (elemento oggettivo), senza necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento (in termini, Cass. civ. n. 7835/2022; n. 18631/2021; n. 15714/2018; n.
24054/2015; n. 17123/2015).
Ed è proprio quanto verificatosi nel caso di specie, atteso che, con le missive dell'8.10.2011 e del
6.6.2012, richiese all'appellante le competente professionali maturate “per la Persona_1 redazione dei progetti architettonici, calcoli statici, redazione di esecutivi e istruzione della pratica al genio civile, direzione lavori completi, variante architettonica finale e ritiro abitabilità”, ovvero per le pagina 5 di 11 attività svolte nell'ambito della progettazione e successiva realizzazione del complesso edilizio di ville sito in Corato alla contrada Torre Palomba (in particolare, p.lla 20 - fg. 54 e p.lla 314 - fg. 54).
Così facendo, il creditore ha interrotto il termine decennale di prescrizione, dovendosi pacificamente considerare, quale dies a quo, l'8.8.2002 e il 13.9.2002, corrispondenti alla date di ritiro delle abitabilità, rispettivamente, per il primo (p.lla. 314 - fg. 54) e secondo gruppo (p.lla 20 – fg. 54) di ville, ovvero dell'ultima attività eseguita dal professionista.
Non depone in senso contrario il fatto che le dette missive risultano indirizzate a soggetto diverso da in quanto ciò che rileva è che questi, avendo conferito direttamente l'incarico CP_10 all'ingegnere, fu messo a conoscenza della volontà del professionista di ottenere il soddisfacimento del proprio credito, circostanza pacificamente ammessa dallo stesso appellante2, oltre che documentata, non essendo in contestazione il perfezionamento della notifica dell'atto stragiudiziale e il suo ricevimento.
E infatti, le citate raccomandate, ancorché indicanti quale destinatario la “ditta , Pt_1 Controparte_4 ovvero la “società Lops CO SR (presso ”, furono recapitate all'indirizzo del Parte_1
(Corato, via G. Di Vittorio n. 18) e dallo stesso ritirate, dato che si ricava dalla firma apposta in Pt_1 calce al c.d. “atto di ricevimento” 3.
Che era l'unico soggetto obbligato, poi, è circostanza confermata dal riferimento - Parte_1 contenuto nelle ridette missive - alla fattura di pagamento n. 10/11 del 5.10.2011, nella cui causale furono indicate le diverse concessioni rilasciate dal Comune di Corato all'appellante, quale titolare della omonima ditta individuale, e non già alla società a responsabilità limitata dallo stesso amministrata, che, dopo circa sette anni, eseguì i lavori di costruzione (tra tutte, v. concessione edilizia n. 3/00 e variante n. 156/01 – “i lavori saranno diretti dall'Ing. ed eseguiti Persona_1 dall'impresa – a cui si rimanda nell'atto di compravendita del 4.4.2002 – Parte_1 [...]
[…] quale unico titolare della ditta individuale di costruzioni “ ; v. Pt_1 Parte_1 dichiarazioni rese dall'appellante in sede di interrogatorio formale di cui al verbale di udienza dell'8.2.20174).
Non giova all'appellante osservare che ha allegato al ricorso per decreto Persona_1 ingiuntivo soltanto le raccomandate del 2.11.2012 e 11.2.2013 (successive al decorso del termine di prescrizione), né tantomeno che, nel separato giudizio monitorio iscritto al R.G. n. 987/2013, promosso nei confronti della l'ingegnere ha richiamato, tra le costituzioni in mora rivolte Controparte_4
a essa società, proprio quella datata 6.6.2012, contenente l'invito al pagamento della citata fattura;
si tratta, in realtà, di allegazioni processuali che, per quanto qui rileva, non inficiano il contenuto e la portata del medesimo atto stragiudiziale.
Del resto, le ultime missive del 2012 e 2013, che l'appellante ritiene a sé correttamente indirizzate, sebbene oltre il termine decennale, richiamano le precedenti, ponendosi tra loro in un rapporto di continuità5.
E infatti, anche con le missive dell'8.10.2011 e del 6.6.2012, l'ing. non richiese soltanto il Per_1 pagamento dell'acconto di €5.292,00 di cui alla fattura n. 10/11, ma pretese, altresì, il versamento degli ulteriori acconti e di “tutte le competenze professionali maturate in relazione alla redazione del progetto architettonico” delle ville oggetto di causa, tanto da inviare il committente a “definire il saldo dovuto”.
Se ne ricava, quindi, la chiara esplicitazione della richiesta di adempimento, ovvero - per utilizzare l'espressione della S.C. - dell'“l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenerne il soddisfacimento nei confronti del soggetto indicato”.
Col secondo motivo, invece, si contesta la quantificazione del compenso in favore dell'ingegnere, per avere il primo giudice errato sia nell'applicare la maggiorazione del 30% per spese accessorie, sebbene non riconosciute, sia nel ricomprendere, nel conteggio, la voce relativa alla redazione della variante di cui ai lotti A, B e C, in mancanza di timbro di avvenuto deposito. Sotto altro profilo, invece, si duole del riconoscimento dell'iva sull'importo liquidato, in difetto di prova, da parte degli appellanti, della fatturazione anticipata delle prestazioni eseguite dal de cuis.
La censura, in parte infondata e in parte inammissibile, va rigettata.
Quanto alla maggiorazione del 30%, l'assunto di muove da una errata lettura della Parte_1 decisione impugnata, giacché il primo giudice, disattese sul punto le conclusioni del c.t.u., ha decurtato, per ogni singola prestazione, la predetta maggiorazione del compenso.
Difatti, procedendo a una semplice operazione aritmetica, si rileva che la voce "Progetto e D.L.
Architettonica Lotti A-B-C (C.E. in Variante n. 21712000)", da € 9.219,58 stimati dal consulente, si è 5 Cfr. nota dell'11.2.2013 – “in nome e per conto dell'ing. , Vi contesto che ad oggi non avete ancora Persona_1 provveduto al pagamento delle competenze allo stesso spettanti per l'attività prestata e relativa alla realizzazione del complesso edilizio di villette in Corato alla Contrada “Torre Palomba”, Via San Magno. Poiché sono rimaste prive di riscontro tutte le sollecitazioni di pagamento inviate dal professionista con raccomandate dell'8 ottobre 2011, 20 aprile, 6 giugno e 2 novembre 2012, Vi invito a prendere contatti con questo studio al fine di provvedere al pagamento di quanto da Voi dovuto in favore dell'ing. . Peraltro in acconto a tali prestazioni, l'Ing. Vi ha rimesso la Persona_1 Per_1 fattura n.10/11 del 5 ottobre 2011 di euro 5.292,00 che risulta ad oggi ancora impagata”. pagina 7 di 11 ridotta ad € 6.453,71; la voce 2 "Progetto e D.L. Architettonica Lotti A-B-C-D (C.E. in Variante n.
15612001)", da €10.360,15 si è ridotta ad €7.252,10; parimenti, la voce 3 "Progetto e D.L. Strutturale
Lotti A-B-C-D (pratica n. 74199 del 30.04.1999)", da €11.017,81 ad €7.712,47 e, infine, la voce 4
"Progetto e DL. Strutturale Lotti A-B-C-D (Pratica n. 159100 del 1110912000)" da €12.184,85 ad
€8.529,39.
All'esito, quindi, si perviene alla somma di € 29.947,65, cui vanno aggiunti €1.136,20, che lo stesso appellante riconosce in favore dell'ingegnere per "Progetto architettonico per variante in corso
d'opera lotto D (RIA. del 12.03.2002)", ed €6.817,20 per
[...]
(FOGLIO 54 PARTICELLA 20) E LOTTI A-B-C Parte_2
(FOGLIO 54 PARTICELLA 314”, per un totale di € 37.901,07, corrispondente all'esatto importo determinato e liquidato in sentenza.
Quanto alla voce di compenso relativo alle ulteriori varianti dei lotti A, B e C (€ 6.817,20), erra l'appellante nel negarne, anche in questa sede, la debenza sulla base di un generico richiamo alle ragioni esposte dal consulente nella relazione di controdeduzioni ai c.t.p. del 9.1.2019 (cfr. pg. 14 dell'elaborato peritale: “A tal riguardo, si fa presente che gli elaborati con le varianti relative agli altri lotti, a cui fa riferimento il CTP di parte opposta, sebbene vidimati dalla “Commissione Parcelle” per
Congruità dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, risultano sprovvisti del timbro di avvenuto deposito da parte della , Ufficio del Genio Civile di Bari, che invece risulta CP_5 apposto su tutti gli altri elaborati. Per tale motivo, si ritiene attendibile esclusivamente solo la variante relativa al lotto D”).
Per il primo giudice, in realtà, la mancanza del timbro non ha costituito motivo ostativo al riconoscimento del compenso per dette varianti, “che comunque sono state vidimate dalla commissione parcelle per congruità dell'ordine degli ingegneri della provincia di Bari” (pg. 9 della sentenza).
A questo punto, spettava all'appellante censurare specificatamente il passaggio logico posto alla base della decisione, introducendo ragioni di dissenso idonee a confutarla, secondo quanto prescrive l'art. 342 cpc, il quale richiede la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (Cass. 2028/18; sez. un. 27199/17; 21336/17; 2143/15).
Non avendolo fatto, si impone la dichiarazione di inammissibilità della censura, per violazione del canone di specificità imposto dall'art. 342 c.p.c.
Ora, fonda il motivo di impugnazione anche sull'errato riconoscimento dell'iva Parte_1 sull'importo liquidato, non avendo gli appellati, quali eredi dell'ing. , dimostrato Persona_1
pagina 8 di 11 “di aver tenuto aperta la partita IVA, né di aver anticipato la fatturazione della prestazione rese dal defunto” (pg. 15 dell'atto di appello).
La censura non merita consenso sotto tale ulteriore profilo.
Secondo l'orientamento già condiviso da questa Corte (App. Bari n. 452/2024, cit.; n. 372/2024, cit.), in materia di compenso maturato dal professionista e poi deceduto, deve essere riconosciuta l'iva, non deponendo in senso contrario la dedotta circostanza dell'intervenuto decesso del professionista.
A tal proposito, infatti, si richiama la risposta n. 785/2021 dell' , la quale, Controparte_11 chiamata a rendere parere sul quesito formulatole dal contribuente in merito all'obbligo di fatturazione dell' erede del professionista deceduto, così concludeva: “considerato che il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della relativa imponibilità va identificato con la materiale esecuzione della prestazione, ne consegue che qualora il de cuis non abbia fatturato la prestazione,
l'obbligo si trasferisce agli eredi, in forza del disposto dell'art. 35 bis d.P.R. n.633 del 1972 che, ovviamente dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuis non già in proprio, ma in nome del de cuis”.
Tale soluzione è in linea col principio affermato dalle SS.UU. con sentenza n. 8059/2016 (richiamata da Cass. civ. n. 18081/2021), secondo cui, in assenza di un compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, i compensi – anche se in concreto conseguiti dopo la cessazione dell'attività nel cui ambito la prestazione fu eseguita – devono pur sempre ritenersi assoggettati ad iva, il cui fatto generatore va identificato, alla luce del diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con il materiale espletamento dell'operazione. In definitiva, il compenso pagato al professionista dopo la cessazione della sua attività libero professionale e la chiusura della partita iva è imponibile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972, non rilevando ai fini della tassazione, il momento in cui questo è percepito.
Il suddetto principio, in particolare, muove dalla necessaria contrapposizione concettuale tra la nozione di imponibilità a fini iva e quella di esigibilità, nel senso che, mentre il primo è da porsi in stretta relazione con il "fatto generatore dell'imposta", cioè con l'evento che costituisce la scaturigine dell'obbligazione tributaria e dell'imponibilità ai fini iva, cui vanno ricollegati l'operatività della disciplina del tributo ed i relativi effetti, il secondo attiene al diverso profilo della "esigibilità" dell'imposta, cioè dell'attitudine attuale dell'imposta ad essere pretesa in riscossione dall'erario.
Dunque, in relazione al fatto generatore dell'imposta, cioè all'esecuzione della prestazione di servizi, e non anche al pagamento del corrispettivo, ove successivo alla esecuzione della prestazione, che occorre ragionare al fine di valutare quando sia sorto il presupposto impositivo e, con esso, l'insorgenza dell'imponibilità ai fini iva;
in altri termini, con il conseguimento del compenso si determina non pagina 9 di 11 l'evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità e l'individuazione dell'estremo limite temporale entro cui deve essere adempiuto l'obbligo di fatturazione.
Per tali ragioni, i compensi di prestazioni da attività imprenditoriale o professionale, conseguiti – come nel caso di specie - dopo la cessazione dell'attività medesima, devono ritenersi assoggettati ad iva, risultandone lo "statuto" impositivo definito dalla contestuale ricorrenza, all'atto del manifestarsi del fatto generatore dell'imposta (e suo presupposto oggettivo) anche del relativo presupposto soggettivo"
(Cass. civ. n. 18081/2021, cit.).
In definitiva, si impone il rigetto dell'appello proposto da con conferma della sentenza Parte_1
n. 1838/2021 del 26.10.2021, emessa dal Tribunale di Trani.
*
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (secondo i parametri fissati dal DM 147/22, vigenti a far data dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dello scaglione tra €26.001,00 ed €52.000,00 – valori medi), sono interamente poste a carico dell'appellante.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.1.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1838/2021 del 26.10.2021, emessa dal Tribunale di Trani in Parte_1 composizione monocratica e pubblicata in pari data, nel giudizio portante il numero di R.G. 1492/2014, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese giudiziali del Parte_1 presente grado di appello, liquidate in €9.991,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, del comma
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità
24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile,
pagina 10 di 11 improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 12 settembre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 L'appellante, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato: “quanto al capitolo sub 15 ho ricevuto solo la raccomandata che mi viene mostrata e non anche la fattura”. 3 Dagli atti di causa, è emerso che la sede legale della Lops CO s.r.l. fu stabilita in Corato alla via A. Moro n. 81. 4 Quanto alla circostanza del conferimento incarico da parte di , lo stesso ha dichiarato: “è vero quanto Parte_1 capitolato sub 1 (e sub. 2) della memoria ex art. 183 com. 6 n. 2, ma preciso di aver conferito gli incarichi a step”; “è vero quanto capitolato sub 4, ma preciso che le ville furono costruite dopo circa 7 anni dalla società ; Controparte_4
“[…] i lavori di costruzione delle ville sono stati eseguiti dall'impresa cioè da me”. Parte_1 pagina 6 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Luciano Guaglione Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 422 del 2022
T R A
, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Parte_1
Pieraldo Capogna, del foro di Trani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Corato al viale
Cadorna n. 12/N, nonché presso il suo domicilio digitale ) Email_1
APPELLANTE
E
e , quali eredi di , rappresentati e difesi, Controparte_1 Persona_1 giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di primo grado del 16.12.2016, dall'avv. Luigi
Puca, del foro di Trani, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Trani al corso M.R.
Imbriani n. 17, nonché presso il suo domicilio digitale Email_2
APPELLATI avverso la sentenza n. cron. 1838/2021 del 26.10.2021, emessa dal Tribunale di Trani - Sezione
Civile in composizione monocratica, pubblicata in pari data, nel giudizio portante il numero di
R.G. 1492/2014.
*
All'udienza del 25.10.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.2.2014, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 986/2013 dell'11.11.2013, con cui il Tribunale di Trani, su ricorso dell'ing.
, gli ingiungeva il pagamento della somma di € 90.159,31, oltre accessori, a titolo Persona_1 di compenso professionale maturato dall'ingegnere per l'attività svolta in favore dell'opponente, unitamente alle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione, 1) preliminarmente, eccepiva la prescrizione estintiva Parte_1 del credito, in quanto l'opposto, esaurita l'attività nel mese di agosto - settembre 2002, aveva richiesto il proprio compenso solo con le missive del 2.11.2012 e 11.2.2013; 2) contestava l'arbitraria quantificazione del compenso, in quanto calcolato per prestazioni non eseguite, ovvero “in parcella su valori di cubatura e superficie non corrispondenti a quelli riportati nelle tavole di progetto”, oltre che
“su un costo unitario identico per parti dell'opera (verande, spazi aperti etc.) invece contraddistinte da costi inferiori a quelli dei vani abitabili”; 3) precisava che l'onorario a percentuale “era stato quantificato sul costo presunto dell'opera e non, come previsto dagli artt. 15 e 18 della legge n.
143/49, sul “consuntivo lordo””, con l'applicazione di “costi di costruzione presunti di ammontare superiore a quelli di mercato dell'epoca (2000 e 2001), oltre che a quelli effettivamente sostenuti per la realizzazione dei fabbricati ed addirittura superiori agli stessi prezzi di vendita delle ville”; 4) lamentava, inoltre, l'assenza di prova delle “particolari difficoltà di progetto” e della effettiva redazione di “soluzioni distinte e diverse”, che avrebbero giustificato il raddoppio delle aliquote ex art. 21 della l. 143/49; 5) contestava, altresì, la redazione del “preventivo sommario”, indebitamente conteggiato nella parcella;
6) asseriva che, per i progetti delle ville, “l'opposto si era limitato ad un'unica variante rispetto ad un precedente progetto di altro professionista, il geom. Controparte_2
Co di Corato e, durante le ore di cantiere, l'opposto era impegnato nella docenza presso l' di Andria”, ragion per cui non erano dovute le voci relative a “redazione dei progetti architettonici” e “direzione lavori”; 7) contestava, infine, la pretesa maggiorazione del 30%, per spese e prestazioni accessorie ex art. 13, co. 2, l. n. 143/49, in difetto di prova. Sulla base di siffatte premesse, Parte_1 concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Di contro, , nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con Persona_1 vittoria delle spese processuali.
Nello specifico, l'opposto deduceva: a) che titolare dell'omonima impresa edile, gli Parte_1 aveva conferito l'incarico “di progettista, direttore dei lavori, calcolatore delle opere per la realizzazione di ville unifamiliari in zona residenziale, precisamente in contrada Torre Palomba del pagina 2 di 11 Comune di Corato, al fg. 54, p.lla 20, lotti A-B-C-D e p.lla 314 lotti A-B-C”; b) che il complesso residenziale era stato completato con la realizzazione di altre due ville di cui al fg. 54 - p.lla 1001, lotti n. 1) e 2), sempre grazie alla sua opera professionale;
c) in ordine alla eccepita prescrizione del credito, che l'incarico, considerato nella sua interezza e unitarietà, “in quanto finalizzato alla realizzazione del complesso delle ville residenziale”, si era concluso con il ritiro del certificato di abitabilità avvenuto nel mese di agosto – settembre 2002, e non già alla data di compimento della singola prestazione;
d) che il termine di prescrizione decennale era stato interrotto dalle missive dell'8.10.2011 e del 6.6.2012, quest'ultima, in particolare, “ricevuta il 7 giugno successivo dalla sig.ra coniuge del Persona_2 sig. presso la sua abitazione”, con la richiesta di pagamento in acconto dell'importo di Parte_1
€5.292,00, giusta fattura n. 10/11 del 5.10.2011, e di tutte le competenze maturate;
e) invece, quanto al quantificazione del compenso, di aver svolto calcoli e valutazioni in modo preciso, includendo tutte le prestazioni eseguite;
f) di aver modificato il progetto originario realizzando quattro progetti distinti e diversi per quattro ville, ancorchè qualificati come progetti in variante di quelli già autorizzati con concessione edilizia n. 3/2000, al pari delle ville di cui ai lotti A-B-C (fg. 54 p.lla 314); g) che erano dovute le singole voci richieste in parcella, compresa la maggiorazione per spese accessorie, come opinata dal consiglio dell'ordine.
La causa, interrotta a seguito del decesso di e riassunta dagli eredi di quest'ultimo, Persona_1 giusta comparsa in riassunzione del 16.12.2016, veniva istruita a mezzo prova orale e c.t.u.
Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 1838/2021 del 26.10.2021, in parziale accoglimento della opposizione di revocato il provvedimento monitorio, ha condannato l'opponente al Parte_1 pagamento, in favore di parte opposta, della complessiva somma di € 37.901,07, “oltre iva e Inarcassa come per legge”, nonché alla rifusione della metà delle spese processuali, compensate per la restante parte.
Anzitutto, il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di prescrizione estintiva del credito opposto, condividendo sul punto le argomentazioni difensive di , laddove ha ritenuto il Persona_1 termine decennale interrotto dalle missive dell'8.10.2011 e del 6.6.2012, a nulla rilevando “l'asserzione che la missiva fosse rivolta a soggetto diverso dall'opponente, ovvero alla società a responsabilità limitata denominata “ , all'epoca amministrata dal Sig. e così a Controparte_4 Parte_1 persona giuridica che è soggetto distinto dall'odierno opponente”.
In particolare, il Tribunale ha osservato che la raccomandata del 6.6.2012, recante la dicitura “ditta
Lops costruzioni s.r.l.” e riferita “al mancato pagamento della fattura n. 10/2011 del 5.10.2011 dell'importo complessivo di € 5.292,00”, fu indirizzata a al quale si richiese “un Parte_1
(ulteriore) acconto per l'onorario relativo alle ville realizzate in forza della concessione edilizia n. pagina 3 di 11 3/00 e variante n.156/01, 69/99 e variante 217/00 e 190/00 rilasciate a e facenti parte Parte_1 dello stesso complesso edilizio realizzato in località "Torre Palomba".
In definitiva, a dire del primo giudice, si trattò di diffida ad adempiere “rivolta al soggetto che aveva conferito l'incarico professionale”, contenente la richiesta di pagamento delle competenze maturate dal professionista, “idonea a manifestare la inequivoca volontà di fare valere il proprio diritto”, in realtà, già espressa nella precedente missiva dell'8.10.2011.
Ciò premesso, pacifica e non contestata l'esecuzione delle singole attività professionali1, il giudice ha determinato in € 37.901,07 (oltre iva e Intercassa) il compenso maturato dal professionista, condividendo gli esiti della c.t.u., eccetto nella parte relativa alla omessa decurtazione delle spese accessorie, non avendo l'opposto dimostrato il loro esborso, e al mancato riconoscimento dell'importo di € 6.817,20, per la variante relativa ai lotti A, B, C, a nulla rilevando l'assenza del timbro di avvenuto deposito da parte della . CP_5
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.3.2022, ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo, in via preliminare, di accogliere l'eccezione di prescrizione estintiva, Parte_1 mentre, in via gradata, di rideterminare il compenso in favore dell'ingegnere in € 31.083,85, escluse iva e Intercassa, oltre alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi, , e nella Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_1 loro spiegata qualità, hanno concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 25.10.2024, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, per mera completezza espositiva, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale formulata da con la comparsa conclusionale, dal momento che gli appellati, Parte_1 1 In particolare, secondo il consulente, le attività eseguite dall'ing. sono consistite “nel progetto e direzione lavori Per_1 architettonica, relativamente alla realizzazione di n. 3 ville unifamiliari, Lotti A – B – C (Concessione Edilizia in Variante n. 217/2000); progetto e direzione lavori strutturale relativamente alla realizzazione di n. 3 ville unifamiliari, Lotti A – B – C (Pratica n. 74/99 del 30/04/1999); progetto e direzione lavori architettonica relativamente alla realizzazione di n. 4 ville unifamiliari, Lotti A – B – C – D (Concessione Edilizia in Variante n. 156/2001); progetto e direzione lavori strutturale relativamente alla realizzazione di n. 4 ville unifamiliari, Lotti A – B – C – D (Pratica n. 159/00 dell'11/09/2000); progetto architettonico per Variante in corso d'opera per il lotto D di cui alla C.E. n. 3/2000 e successiva variante n. 156/2001 (Denuncia di Inizio Attività del 12/03/2002)”. Lo stesso perito, quindi, ha superato l'obiezione dell'opponente, secondo cui il professionista si sarebbe limitato a presentare “una variante di un progetto già presentato dal geometra ”, CP_9 evidenziando, al contrario, che si trattò “di rielaborazioni progettuali e non di semplice variante, quest'ultima riscontrata solo per il progetto architettonico relativo al lotto D della C.E. n. 3/2000 e successiva variante 156/01 allegato alla DIA del 12.3.2002”; pagina 4 di 11 prendendo posizione sula compensazione delle spese processuali di primo grado, non hanno inteso impugnare il relativo capo della sentenza, né richiedere una loro diversa regolamentazione (v. conclusioni della comparsa di costituzione e risposta: “Chiedendo, disattesa ogni avversa deduzione, richiesta ed istanza - l'integrale rigetto dell'atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza appellata e condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ed oneri fiscali e spese CTU.”).
Ciò detto, col primo motivo di appello, si lamenta il rigetto dell'eccezione di prescrizione estintiva del credito, per avere il Tribunale errato nel ritenere che le missive dell'8.10.2011 e del 6.6.2012 fossero idonee a interrompere il decorso del termine decennale, in quanto entrambe indirizzate a soggetto diverso dall'appellante.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Anzitutto, si osserva che la sentenza impugnata risulta puntualmente motivata, anche sulla base della valutazione, da parte del primo giudice, delle risultanze istruttorie, tanto che l'appellante ne ha censurato le rationes decidendi poste a fondamento.
Ora, per quanto qui di interesse, il Tribunale, nel disattendere la predetta eccezione, ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questa Corte nei propri precedenti (App. Bari n. 691/2025; n. 452/2024; n. 372/2024), secondo cui l'atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che “il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto”. Dunque, perché un atto possa valere come costituzione in mora,
“deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenerne il soddisfacimento nei confronti del soggetto indicato” (elemento oggettivo), senza necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento (in termini, Cass. civ. n. 7835/2022; n. 18631/2021; n. 15714/2018; n.
24054/2015; n. 17123/2015).
Ed è proprio quanto verificatosi nel caso di specie, atteso che, con le missive dell'8.10.2011 e del
6.6.2012, richiese all'appellante le competente professionali maturate “per la Persona_1 redazione dei progetti architettonici, calcoli statici, redazione di esecutivi e istruzione della pratica al genio civile, direzione lavori completi, variante architettonica finale e ritiro abitabilità”, ovvero per le pagina 5 di 11 attività svolte nell'ambito della progettazione e successiva realizzazione del complesso edilizio di ville sito in Corato alla contrada Torre Palomba (in particolare, p.lla 20 - fg. 54 e p.lla 314 - fg. 54).
Così facendo, il creditore ha interrotto il termine decennale di prescrizione, dovendosi pacificamente considerare, quale dies a quo, l'8.8.2002 e il 13.9.2002, corrispondenti alla date di ritiro delle abitabilità, rispettivamente, per il primo (p.lla. 314 - fg. 54) e secondo gruppo (p.lla 20 – fg. 54) di ville, ovvero dell'ultima attività eseguita dal professionista.
Non depone in senso contrario il fatto che le dette missive risultano indirizzate a soggetto diverso da in quanto ciò che rileva è che questi, avendo conferito direttamente l'incarico CP_10 all'ingegnere, fu messo a conoscenza della volontà del professionista di ottenere il soddisfacimento del proprio credito, circostanza pacificamente ammessa dallo stesso appellante2, oltre che documentata, non essendo in contestazione il perfezionamento della notifica dell'atto stragiudiziale e il suo ricevimento.
E infatti, le citate raccomandate, ancorché indicanti quale destinatario la “ditta , Pt_1 Controparte_4 ovvero la “società Lops CO SR (presso ”, furono recapitate all'indirizzo del Parte_1
(Corato, via G. Di Vittorio n. 18) e dallo stesso ritirate, dato che si ricava dalla firma apposta in Pt_1 calce al c.d. “atto di ricevimento” 3.
Che era l'unico soggetto obbligato, poi, è circostanza confermata dal riferimento - Parte_1 contenuto nelle ridette missive - alla fattura di pagamento n. 10/11 del 5.10.2011, nella cui causale furono indicate le diverse concessioni rilasciate dal Comune di Corato all'appellante, quale titolare della omonima ditta individuale, e non già alla società a responsabilità limitata dallo stesso amministrata, che, dopo circa sette anni, eseguì i lavori di costruzione (tra tutte, v. concessione edilizia n. 3/00 e variante n. 156/01 – “i lavori saranno diretti dall'Ing. ed eseguiti Persona_1 dall'impresa – a cui si rimanda nell'atto di compravendita del 4.4.2002 – Parte_1 [...]
[…] quale unico titolare della ditta individuale di costruzioni “ ; v. Pt_1 Parte_1 dichiarazioni rese dall'appellante in sede di interrogatorio formale di cui al verbale di udienza dell'8.2.20174).
Non giova all'appellante osservare che ha allegato al ricorso per decreto Persona_1 ingiuntivo soltanto le raccomandate del 2.11.2012 e 11.2.2013 (successive al decorso del termine di prescrizione), né tantomeno che, nel separato giudizio monitorio iscritto al R.G. n. 987/2013, promosso nei confronti della l'ingegnere ha richiamato, tra le costituzioni in mora rivolte Controparte_4
a essa società, proprio quella datata 6.6.2012, contenente l'invito al pagamento della citata fattura;
si tratta, in realtà, di allegazioni processuali che, per quanto qui rileva, non inficiano il contenuto e la portata del medesimo atto stragiudiziale.
Del resto, le ultime missive del 2012 e 2013, che l'appellante ritiene a sé correttamente indirizzate, sebbene oltre il termine decennale, richiamano le precedenti, ponendosi tra loro in un rapporto di continuità5.
E infatti, anche con le missive dell'8.10.2011 e del 6.6.2012, l'ing. non richiese soltanto il Per_1 pagamento dell'acconto di €5.292,00 di cui alla fattura n. 10/11, ma pretese, altresì, il versamento degli ulteriori acconti e di “tutte le competenze professionali maturate in relazione alla redazione del progetto architettonico” delle ville oggetto di causa, tanto da inviare il committente a “definire il saldo dovuto”.
Se ne ricava, quindi, la chiara esplicitazione della richiesta di adempimento, ovvero - per utilizzare l'espressione della S.C. - dell'“l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenerne il soddisfacimento nei confronti del soggetto indicato”.
Col secondo motivo, invece, si contesta la quantificazione del compenso in favore dell'ingegnere, per avere il primo giudice errato sia nell'applicare la maggiorazione del 30% per spese accessorie, sebbene non riconosciute, sia nel ricomprendere, nel conteggio, la voce relativa alla redazione della variante di cui ai lotti A, B e C, in mancanza di timbro di avvenuto deposito. Sotto altro profilo, invece, si duole del riconoscimento dell'iva sull'importo liquidato, in difetto di prova, da parte degli appellanti, della fatturazione anticipata delle prestazioni eseguite dal de cuis.
La censura, in parte infondata e in parte inammissibile, va rigettata.
Quanto alla maggiorazione del 30%, l'assunto di muove da una errata lettura della Parte_1 decisione impugnata, giacché il primo giudice, disattese sul punto le conclusioni del c.t.u., ha decurtato, per ogni singola prestazione, la predetta maggiorazione del compenso.
Difatti, procedendo a una semplice operazione aritmetica, si rileva che la voce "Progetto e D.L.
Architettonica Lotti A-B-C (C.E. in Variante n. 21712000)", da € 9.219,58 stimati dal consulente, si è 5 Cfr. nota dell'11.2.2013 – “in nome e per conto dell'ing. , Vi contesto che ad oggi non avete ancora Persona_1 provveduto al pagamento delle competenze allo stesso spettanti per l'attività prestata e relativa alla realizzazione del complesso edilizio di villette in Corato alla Contrada “Torre Palomba”, Via San Magno. Poiché sono rimaste prive di riscontro tutte le sollecitazioni di pagamento inviate dal professionista con raccomandate dell'8 ottobre 2011, 20 aprile, 6 giugno e 2 novembre 2012, Vi invito a prendere contatti con questo studio al fine di provvedere al pagamento di quanto da Voi dovuto in favore dell'ing. . Peraltro in acconto a tali prestazioni, l'Ing. Vi ha rimesso la Persona_1 Per_1 fattura n.10/11 del 5 ottobre 2011 di euro 5.292,00 che risulta ad oggi ancora impagata”. pagina 7 di 11 ridotta ad € 6.453,71; la voce 2 "Progetto e D.L. Architettonica Lotti A-B-C-D (C.E. in Variante n.
15612001)", da €10.360,15 si è ridotta ad €7.252,10; parimenti, la voce 3 "Progetto e D.L. Strutturale
Lotti A-B-C-D (pratica n. 74199 del 30.04.1999)", da €11.017,81 ad €7.712,47 e, infine, la voce 4
"Progetto e DL. Strutturale Lotti A-B-C-D (Pratica n. 159100 del 1110912000)" da €12.184,85 ad
€8.529,39.
All'esito, quindi, si perviene alla somma di € 29.947,65, cui vanno aggiunti €1.136,20, che lo stesso appellante riconosce in favore dell'ingegnere per "Progetto architettonico per variante in corso
d'opera lotto D (RIA. del 12.03.2002)", ed €6.817,20 per
[...]
(FOGLIO 54 PARTICELLA 20) E LOTTI A-B-C Parte_2
(FOGLIO 54 PARTICELLA 314”, per un totale di € 37.901,07, corrispondente all'esatto importo determinato e liquidato in sentenza.
Quanto alla voce di compenso relativo alle ulteriori varianti dei lotti A, B e C (€ 6.817,20), erra l'appellante nel negarne, anche in questa sede, la debenza sulla base di un generico richiamo alle ragioni esposte dal consulente nella relazione di controdeduzioni ai c.t.p. del 9.1.2019 (cfr. pg. 14 dell'elaborato peritale: “A tal riguardo, si fa presente che gli elaborati con le varianti relative agli altri lotti, a cui fa riferimento il CTP di parte opposta, sebbene vidimati dalla “Commissione Parcelle” per
Congruità dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, risultano sprovvisti del timbro di avvenuto deposito da parte della , Ufficio del Genio Civile di Bari, che invece risulta CP_5 apposto su tutti gli altri elaborati. Per tale motivo, si ritiene attendibile esclusivamente solo la variante relativa al lotto D”).
Per il primo giudice, in realtà, la mancanza del timbro non ha costituito motivo ostativo al riconoscimento del compenso per dette varianti, “che comunque sono state vidimate dalla commissione parcelle per congruità dell'ordine degli ingegneri della provincia di Bari” (pg. 9 della sentenza).
A questo punto, spettava all'appellante censurare specificatamente il passaggio logico posto alla base della decisione, introducendo ragioni di dissenso idonee a confutarla, secondo quanto prescrive l'art. 342 cpc, il quale richiede la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (Cass. 2028/18; sez. un. 27199/17; 21336/17; 2143/15).
Non avendolo fatto, si impone la dichiarazione di inammissibilità della censura, per violazione del canone di specificità imposto dall'art. 342 c.p.c.
Ora, fonda il motivo di impugnazione anche sull'errato riconoscimento dell'iva Parte_1 sull'importo liquidato, non avendo gli appellati, quali eredi dell'ing. , dimostrato Persona_1
pagina 8 di 11 “di aver tenuto aperta la partita IVA, né di aver anticipato la fatturazione della prestazione rese dal defunto” (pg. 15 dell'atto di appello).
La censura non merita consenso sotto tale ulteriore profilo.
Secondo l'orientamento già condiviso da questa Corte (App. Bari n. 452/2024, cit.; n. 372/2024, cit.), in materia di compenso maturato dal professionista e poi deceduto, deve essere riconosciuta l'iva, non deponendo in senso contrario la dedotta circostanza dell'intervenuto decesso del professionista.
A tal proposito, infatti, si richiama la risposta n. 785/2021 dell' , la quale, Controparte_11 chiamata a rendere parere sul quesito formulatole dal contribuente in merito all'obbligo di fatturazione dell' erede del professionista deceduto, così concludeva: “considerato che il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della relativa imponibilità va identificato con la materiale esecuzione della prestazione, ne consegue che qualora il de cuis non abbia fatturato la prestazione,
l'obbligo si trasferisce agli eredi, in forza del disposto dell'art. 35 bis d.P.R. n.633 del 1972 che, ovviamente dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuis non già in proprio, ma in nome del de cuis”.
Tale soluzione è in linea col principio affermato dalle SS.UU. con sentenza n. 8059/2016 (richiamata da Cass. civ. n. 18081/2021), secondo cui, in assenza di un compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, i compensi – anche se in concreto conseguiti dopo la cessazione dell'attività nel cui ambito la prestazione fu eseguita – devono pur sempre ritenersi assoggettati ad iva, il cui fatto generatore va identificato, alla luce del diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con il materiale espletamento dell'operazione. In definitiva, il compenso pagato al professionista dopo la cessazione della sua attività libero professionale e la chiusura della partita iva è imponibile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972, non rilevando ai fini della tassazione, il momento in cui questo è percepito.
Il suddetto principio, in particolare, muove dalla necessaria contrapposizione concettuale tra la nozione di imponibilità a fini iva e quella di esigibilità, nel senso che, mentre il primo è da porsi in stretta relazione con il "fatto generatore dell'imposta", cioè con l'evento che costituisce la scaturigine dell'obbligazione tributaria e dell'imponibilità ai fini iva, cui vanno ricollegati l'operatività della disciplina del tributo ed i relativi effetti, il secondo attiene al diverso profilo della "esigibilità" dell'imposta, cioè dell'attitudine attuale dell'imposta ad essere pretesa in riscossione dall'erario.
Dunque, in relazione al fatto generatore dell'imposta, cioè all'esecuzione della prestazione di servizi, e non anche al pagamento del corrispettivo, ove successivo alla esecuzione della prestazione, che occorre ragionare al fine di valutare quando sia sorto il presupposto impositivo e, con esso, l'insorgenza dell'imponibilità ai fini iva;
in altri termini, con il conseguimento del compenso si determina non pagina 9 di 11 l'evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità e l'individuazione dell'estremo limite temporale entro cui deve essere adempiuto l'obbligo di fatturazione.
Per tali ragioni, i compensi di prestazioni da attività imprenditoriale o professionale, conseguiti – come nel caso di specie - dopo la cessazione dell'attività medesima, devono ritenersi assoggettati ad iva, risultandone lo "statuto" impositivo definito dalla contestuale ricorrenza, all'atto del manifestarsi del fatto generatore dell'imposta (e suo presupposto oggettivo) anche del relativo presupposto soggettivo"
(Cass. civ. n. 18081/2021, cit.).
In definitiva, si impone il rigetto dell'appello proposto da con conferma della sentenza Parte_1
n. 1838/2021 del 26.10.2021, emessa dal Tribunale di Trani.
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Secondo l'ordinario criterio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (secondo i parametri fissati dal DM 147/22, vigenti a far data dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dello scaglione tra €26.001,00 ed €52.000,00 – valori medi), sono interamente poste a carico dell'appellante.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.1.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1838/2021 del 26.10.2021, emessa dal Tribunale di Trani in Parte_1 composizione monocratica e pubblicata in pari data, nel giudizio portante il numero di R.G. 1492/2014, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese giudiziali del Parte_1 presente grado di appello, liquidate in €9.991,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, del comma
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità
24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile,
pagina 10 di 11 improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 12 settembre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 L'appellante, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato: “quanto al capitolo sub 15 ho ricevuto solo la raccomandata che mi viene mostrata e non anche la fattura”. 3 Dagli atti di causa, è emerso che la sede legale della Lops CO s.r.l. fu stabilita in Corato alla via A. Moro n. 81. 4 Quanto alla circostanza del conferimento incarico da parte di , lo stesso ha dichiarato: “è vero quanto Parte_1 capitolato sub 1 (e sub. 2) della memoria ex art. 183 com. 6 n. 2, ma preciso di aver conferito gli incarichi a step”; “è vero quanto capitolato sub 4, ma preciso che le ville furono costruite dopo circa 7 anni dalla società ; Controparte_4
“[…] i lavori di costruzione delle ville sono stati eseguiti dall'impresa cioè da me”. Parte_1 pagina 6 di 11