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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/06/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente Dott.ssa Adele Foresta Consigliere Dott. Giuseppe Perri Consigliere rel. ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2140/2019 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente, alla via Cesere Dobici n. 27/A (nella qualità di erede del de cuius
[...]
, elettivamente domiciliato in Catanzaro (CZ), alla via Acri n. 37, presso lo Per_1 studio dell'avv. Francesco Gigliotti (c.f.: ), che lo rappresenta CodiceFiscale_2
e difende, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
E
(c.f.: ), nato a [...] l'[...], e CP_1 CodiceFiscale_3 [...]
(c.f.: ), nata a [...] l'[...], Controparte_2 CodiceFiscale_4 coniugi, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Catanzaro (CZ), alla via Nicola Lombardi n. 9, presso lo studio dell'avv. Rosario Maria Stilo (c.f.: ), che li rappresenta e difende, giusta CodiceFiscale_5 procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
APPELLATI
NONCHE'
, e , in Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 proprio e in qualità di eredi di ( anche in qualità Persona_1 Controparte_6 di unico erede di ; Persona_2
APPELLATI CONTUMACI sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'appellante, “Voglia l'Ecc. Corte di Appello adita respinta ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione: A) riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare, infondata in fatto ed in diritto la/e domanda/e proposte dagli attori, e conseguentemente rigettarla/e per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”;
1 per gli appellati, e : “Voglia l'Ecc.ma Corte di CP_1 Controparte_2
Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, in accoglimento delle deduzioni, ragioni, richieste ed allegazioni di cui al presente atto pronunciarsi, gradatamente, come segue: IN VIA PRELIMINARE: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 764/2019 pubblicata dal Tribunale di Catanzaro in data 29/04/2019, non ricorrendo nel caso di specie le condizioni previste dalla legge, in specie dall'art. 283 c.p.c.; dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. per Parte_1 difetto di interesse ad impugnare/agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 764/2019 pubblicata dal Tribunale di Catanzaro in data 29/04/2019; ovvero, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. Pt_1 per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 764/2019 pubblicata dal Tribunale di Catanzaro in data 29/04/2019 ; NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dal Sig. , in quanto infondato in fatto e diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 764/2019 pubblicata dal Tribunale di Catanzaro in data 29/04/2019; IN VIA INCIDENTALE: nella denegata ipotesi in cui ritenesse di accogliere l'appello del Sig. , a parziale riforma della sentenza n. Parte_1
764/2019 pubblicata dal Tribunale di Catanzaro in data 29/04/2019, accertare e dichiarare, ordinando le necessarie formalità, l'acquisto dei Sigg.ri e CP_1
per usucapione, ex art. 1158 c.c., del diritto di proprietà Controparte_2 sull'immobile in TE LI (CZ), Viale delle Province, identificato in Catasto Fabbricati di tale Comune al foglio 11, particella 347, sub 1, piano T, categoria A/3, classe 2; con ordine all'Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità immobiliare, in persona del Responsabile pro tempore, di procedere alla relativa trascrizione nei pubblici registri;
IN OGNI CASO: condannare il Sig. al pagamento delle Parte_1 spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
condannare il Sig. al Parte_1 risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per come richiesto nella narrativa che precede”;
RILEVATO IN FATTO
Con atto di citazione, e convenivano in giudizio, CP_1 Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Catanzaro, , Persona_2 Controparte_3 CP_4
, e in proprio e in qualità di eredi di Controparte_6 Parte_1 CP_5
chiedendo di: 1) accogliere la domanda proposta e, per l'effetto, Persona_1 disporre ex art. 2932 c.c., con sentenza che tenesse in conto l'atto pubblico non concluso, il trasferimento della proprietà dell'immobile descritto in narrativa in favore di
[...]
e coniugi, in regime di comunione dei beni;
2) ordinare CP_1 Controparte_2 al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la relativa trascrizione e le ulteriori, necessarie formalità; 3) accertare e dichiarare, in via subordinata, ordinando le necessarie formalità, che gli attori avevano ormai acquistato per usucapione, ex art. 1158 c.c., l'immobile oggetto di causa;
4) adottare ogni altro opportuno provvedimento;
5) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio. A tal fine deducevano: a) che con scrittura privata sottoscritta in Catanzaro il 5.2.88,
, costruttore, si era obbligato a trasferire agli attori la proprietà di un Persona_1 immobile, facente parte di un fabbricato appena costruito, sito in TE LI (CZ), località Pantani o Muscettola, viale delle Province, successivamente riportato nel NCEU del Comune di TE alla partita 1344, foglio di mappa 11, particella 347, sub 1, piano T, categoria A/3, classe 2; b) che per l'acquisto del predetto immobile era stato pattuito un prezzo pari a £ 100.000.000, di cui £ 50.000.000 da corrispondere all'atto
2 della sottoscrizione della promessa di vendita e £ 50.000.000 a mezzo di titoli cambiari da estinguere entro il 29.02.1989; c) che, dopo aver effettuato il pagamento di quanto dovuto si erano rivolti ad uno studio notarile per la stipula dell'atto pubblico e, in quell'occasione, avevano scoperto che l'unità compravenduta e l'intero fabbricato di cui la stessa era parte, oltre ad essere gravati da ipoteca, erano stati sottoposti a vincolo di pignoramento da parte di alcuni istituti bancari, i quali vantavano rilevanti crediti nei confronti del venditore;
d) che, dopo aver esperito vittoriosamente azione di riduzione ex art. 496 c.p.c., il Tribunale di Catanzaro aveva disposto che l'immobile promesso agli attori fosse liberato dal pignoramento;
tuttavia, il vincolo ipotecario non era stato cancellato giacché il costruttore aveva omesso di sanare la posizione debitoria in essere nei confronti dei propri creditori;
e) che il venditore, nonostante sollecitato dagli attori, non definiva i suoi rapporti debitori, morendo poi, nel gennaio del 2004; f) che gli attori, allo scopo di salvaguardare l'integrità del bene, di cui avevano possesso da oltre vent'anni, erano stati costretti a sostituirsi persino al venditore pur di ottenere l'estinzione di una procedura esecutiva promossa da g) di aver diritto, ad CP_7 ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sussistendone i presupposti, una sentenza idonea a produrre gli effetti del contratto non concluso o, in via subordinata, il riconoscimento dell'acquisto dell'immobile per intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c. I convenuti, se pur regolarmente citati, non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci. All'udienza del 24.5.2013, si costituiva , nella qualità di rappresentante Controparte_3 legale della figlia minore eccependo l'estinzione del diritto di chiedere CP_5
l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto (ex art. 2932 c.c.) per intervenuta prescrizione. Con la sentenza n. 764/2019, pubblicata il 29.4.2019, il Tribunale di Catanzaro così provvedeva:
-trasferiva ai signori e la proprietà dell'immobile CP_1 Controparte_2 sito in TE, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di TE al foglio 11, particella 347, sub 1, piano T, categoria A/3, classe 2;
-condannava i convenuti in solito tra loro al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio, che si liquidavano, in forza del D.M. 55/2014, in euro 4.835,00, oltre accessori di legge. In particolare, il Tribunale, rilevava, preliminarmente, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata da , in qualità di rappresentante legale della Controparte_3 figlia minore poiché tardiva. CP_5
Infatti, la si era costituita successivamente all'udienza di citazione del CP_3
4.12.2012, incorrendo in tutte le preclusioni processuali già maturate. Quando al merito, il giudice di primo grado riteneva fondata la domanda proposta dagli attori, riconoscendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2932 c.c. Infatti, nonostante dalla stipula del contratto preliminare, avvenuta il 5.2.1988, erano sorti, da un lato, l'obbligo del venditore di concludere il contratto definitivo e, dall'altro, quello degli acquirenti di corrispondere il prezzo pattuito, soltanto gli attori provvedevano all'adempimento degli obblighi concordati. Ne conseguiva che gli attori, a fronte dell'inadempimento del venditore, avevano diritto al rimedio di cui all'art. 2932 c.c. Quanto alle spese, seguivano la soccombenza. Avverso tale sentenza proponeva appello , chiedendo di: 1) revocare, sin Parte_1 dalla prima udienza, la provvisoria esecutività della sentenza impugnata n. 764/2019, resa dal Tribunale Civile di Catanzaro;
2) accogliere i motivi di appello così come
3 spiegati nell'atto di impugnazione e, di conseguenza, riformare e/o annullare la sentenza n. 764/2019; 3) conseguentemente rigettare la/e domanda/e di parte attrice perché infondata/e in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge. 4) Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio. In particolare, l'appellante lamentava “l'erronea ricostruzione dei fatti e l'omessa valutazione di circostanze e documenti decisivi ai fini del giudizio”. Nel dettaglio, il Tribunale avrebbe omesso di accertare una delle circostanze fondamentali ed imprescindibili per l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., ossia il pagamento integrale del prezzo. Infatti, esponeva come gli attori non avessero mai saldato il prezzo di vendita e che il giudice di prime cure si era limitato a dare per “buona” la sola dichiarazione dei coniugi ritenendo dimostrato il loro adempimento pur senza prove concrete CP_8 dell'avvenuto pagamento e, in particolare, in assenza della prova dell'estinzione di tutti i titoli cambiari emessi all'atto del preliminare di compravendita, che, di fatto, non erano stati onorati. A giudizio del , se il Tribunale avesse valutato tali elementi avrebbe dovuto Pt_1 rigettare la domanda ex art. 2932 c.c., non sussistendo i presupposti necessari al suo accoglimento. Instaurato il contraddittorio, tramite apposita comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2 resistendo all'appello principale e dispiegando appello incidentale per le ragioni ivi riportate. In via preliminare, gli appellati eccepivano l'inammissibilità dell'appello per carenza dell'interesse ad impugnare/agire da parte di , giacché l'appello non era Parte_1 idoneo a far ottenere a quest'ultimo alcuna tutela formale o reale visto che l'eventuale riforma della sentenza richiesta dall'appellante per il solo capo impugnato non avrebbe influito ne avrebbe determinato alcuna differenza sul fatto realizzatosi e sul diritto di proprietà degli appellati, ai quali il bene era stato consegnato nel lontano 1988 e da quel momento ne erano divenuti possessori nonché proprietari per intervenuta usucapione nel 2008, ossia prima della instaurazione del giudizio, avvenuta nel 2011. Peraltro, gli appellati eccepivano, essendo decorsi oltre trent'anni dalla consegna del bene, la intervenuta scadenza del termine di prescrizione, con consequenziale estinzione di ogni asserito diritto vantato da relativamente all'acquisto del bene (in Parte_1 particolare - dal 1988 - e - dalla sua morte (2004) - gli eredi non Persona_1 avevano mai eccepito qualsivoglia inadempimento del contratto). Sempre in via preliminare, ma subordinata, gli appellati eccepivano l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., risultando omessi gli essenziali elementi di motivazione dell'appello previsti al comma 2, con la conseguenza che con l'appello veniva richiesta una generica riforma della sentenza: il sosteneva solo con Pt_1
l'appello il mancato integrale pagamento del prezzo di vendita di cui al preliminare, ma, al contempo, non diceva né provava nulla sul quantum del presunto mancato pagamento affidando tale propria eccezione alla più totale genericità ed imprecisione. Gli appellati, poi, chiedevano la condanna di al risarcimento danni per Parte_1 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avendo quest'ultimo impugnato un provvedimento senza che vi fossero i presupposti fattuali e giuridici per conseguire una declaratoria di accoglimento. Tramite appello incidentale, i coniugi chiedevano, nella denegata ipotesi di CP_8 accoglimento dell'appello principale, l'accoglimento della domanda di usucapione spiegata dagli stessi in primo grado, giacché sostenevano di aver acquistato il diritto di
4 proprietà sull'immobile, sito in TE LI (CZ), per effetto del decorso del tempo e stante la ricorrenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti previsti dall'art. 1158 c.c. Quindi, concludevano come sopra trascritto. Gli altri appellati, se pur regolarmente citati, non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci. All'esito dell'udienza del 18.3.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione alle parti del termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e l'ulteriore termine di giorni 20 per le memorie di replica, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.
RITENUTO IN DIRITTO
Premesso quanto sopra esposto sullo svolgimento del processo, appare opportuno, preliminarmente rispetto al merito, esaminare le principali questioni processuali. In primo luogo, deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_3 [...]
e , in quanto, se pur regolarmente citati in CP_4 CP_5 Controparte_6 giudizio, non si sono costituiti. Sotto altro profilo, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale proposta dai coniugi per carenza dell'interesse ad CP_8 impugnare/agire di . Parte_1
Infatti, non è dato comprendere come si possa escludere la legittimazione ad agire del
, giacché quest'ultimo nell'impugnare la sentenza del Tribunale di Catanzaro Pt_1 agisce in forza di un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante, esprimendo un'esigenza di tutela che non sarebbe realizzabile senza l'intervento del giudice. In particolare, l'odierno appellante chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, il rigetto della domanda proposta dai coniugi intende preservare la CP_8 propria quota di proprietà sull'immobile controverso sito in TE LI (CZ), località Pantani o Muscettola, viale delle Province, riportato nel NCEU del Comune di TE alla partita 1344, foglio di mappa 11, particella 347, sub 1, piano T, categoria A/3, classe 2, escludendo, di conseguenza, il trasferimento del diritto di proprietà del medesimo immobile in favore degli odierni appellati. Deve rigettarsi, inoltre, anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. proposta dagli appellati. Sul punto, è opportuno evidenziare, secondo quanto posto in rilievo dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 27199/2017, che l'art. 342 - nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al caso di specie - va interpretato nel senso che, al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate, <l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando che quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili>>. Nel caso di specie, dall'esame complessivo dell'atto, per come sopra illustrato, è possibile comprendere, abbastanza agevolmente, quali siano i capi della sentenza
5 impugnata dall'appellante e le censure mosse alla pronuncia di primo grado, così come la loro rilevanza ai fini della riforma invocata. In particolare, è evidente che il censuri la sentenza n. 764/2019, nella parte in cui Pt_1 il Tribunale - per “erronea ricostruzione dei fatti ed omessa valutazione di circostanze e documenti decisivi ai fini del giudizio” - statuisce quanto segue: “Le considerazioni che precedono impongono di ritenere fondata la domanda proposta dall'attore, che a fronte del suo adempimento non ha ottenuto la stipula del contratto”. Pertanto, deve ritenersi che l'atto di appello proposto dal è conforme al disposto Pt_1 dell'art. 342 c.p.c. e, del resto, la compiuta difesa degli appellati nel merito dimostra, indirettamente, che ne hanno potuto ben comprendere il significato giuridico e la valenza processuale. Sempre in via preliminare, deve osservarsi che, non essendo stato oggetto di impugnazione, è da considerarsi passata in giudicato la pronuncia con cui il Tribunale ha regolamentato le spese del giudizio di primo grado. Quanto al merito, l'appello proposto da deve essere rigettato, dovendosi Parte_1 confermare sul punto la sentenza del Tribunale di Catanzaro, le cui argomentazioni, del tutto condivisibili per la loro logicità, correttezza e ragionevolezza, devono intendersi ivi richiamate, salvo le precisazioni che seguono. Preliminarmente, in punto di diritto, è opportuno richiamare la disposizione normativa della cui applicazione si discute, ossia l'art. 2932 c.c., secondo cui: “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non si escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”. Parimenti utile è riportare alcune parti del contratto preliminare stipulato il 5.2.1988 tra le parti nelle quali viene indicato l'oggetto, descritte le modalità della vendita nonché definito il prezzo e illustrate le modalità di pagamento del medesimo, allo scopo di comprendere quale sia la prestazione dovuta dai coniugi che hanno invocato CP_8
l'applicazione dell'art. 2932 c.c., e verificare se effettivamente gli stessi hanno eseguito e dato prova dell'esecuzione della stessa:
“[…] il Sig. proprietario dell'immobile sito in TE LI (CZ) Persona_1 al Viale delle Province (giusta concessione edilizia n. 21 del 23.10.82, rilasciata il 2.4.84 dal Comune di TE) si obbliga a vendere ai Sig.ri e CP_1 CP_2 che si obbligano ad acquistare la piena proprietà della menzionata unità
[...] immobiliare composta da n.3 vani più doppi servizi e giardino a pianterreno. Il prezzo viene fissato fin d'ora in £ 100.000.000: a) £. 50.000.000 (cinquanta milioni) vengono pagate contestualmente alla stipula del presente atto in conto al prezzo pattuito ed a titolo di caparra confirmatoria;
b) quanto alle residuali £. 50.000.000 (cinquanta milioni) verranno pagate al 29.2.1988. Se il promissario acquirente in questa data non potrà fare fronte al pagamento di detta somma sarà versata nel modo seguente: con n. 12 cambiali di
£ 1.000.000 cadauna ed un cambialone di £. 41.000.000 (quarantuno milioni), comprensivo degli interessi, con scadenza al 28.2.1989. Le parti potranno concordare, sempre in relazione al pagamento di questi ultimi £ 50.000.000 altre modalità prima della scadenza indicata nel cambialone.
6 I promittenti acquirenti si riservano il diritto di effettuare variazioni e migliorie sull'immobile che verrà consegnato dal promittente venditore il 29.2.1988). […].” Premesso ciò, come detto, con atto di appello, lamenta l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata, nella parte in cui ha accolto la domanda dei coniugi CP_8 ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 2932 c.c. Infatti, a giudizio dell'appellante non sussistono le condizioni per accogliere la domanda presentata da controparte ai sensi della disposizione citata, giacché i coniugi CP_8 non hanno adempiuto la prestazione gravante sui medesimi, ossia non hanno pagato integralmente il prezzo pattuito o, comunque, non hanno dato prova di ciò, essendosi limitati, peraltro, a suo dire tardivamente, a produrre delle cambiali non idonee a soddisfare la prova richiesta. La Corte, come correttamente evidenziato da parte appellata, rileva, innanzitutto, la tardività della eccezione di merito (eccezione di incompleto adempimento, ossia mancato integrale pagamento del prezzo di vendita) sollevata dal .1 Pt_1
Ad ogni modo, pur volendo esaminare il merito della questione, l'appello, come già anticipato, è infondato, giacché gli odierni appellati hanno dimostrato di aver corrisposto il prezzo pattuito e di aver diritto all'accoglimento della loro domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c. Nel dettaglio, quanto alla prima tranche di £ 50.000.000, il cui pagamento è pacifico e non contestato dalle parti, gli appellati hanno prodotto la quietanza rilasciata e sottoscritta dal de cuius. dalla quale risulta il pagamento di detta Persona_1 somma al momento della stipula del contratto preliminare mediante la corresponsione di
£ 5.000.000 in contanti e il rilascio di un assegno circolare per il residuo di £ 45.000.000 (v. documentazione in atti). Per quanto attiene, invece, alla restante parte del prezzo di £ 50.000.000 che è oggetto di contestazione - fermo restando, come detto, che l'eccezione di merito circa l'incompleto inadempimento è stata presentata tardivamente dal - la Corte ritiene che gli Pt_1 appellati, mediante la produzione delle cambiali allegate alla comparsa di costituzione in appello, abbiano soddisfatto l'onere probatorio gravante sui medesimi. Peraltro, anche la contestazione mossa dal circa la tardività e l'inidoneità della Pt_1 produzione di dette cambiali ai fini della prova richiesta deve ritenersi sollevata tardivamente, in quanto l'appellante non l'ha eccepita quando avrebbe dovuto, ossia né alla prima udienza (22.9.2020) né al primo atto difensivo ossia alla prima risposta successiva alla rituale acquisizione della suddetta produzione documentale (avvenuta con le note del 21.2.2020)2. Ad ogni modo la produzione di dette cambiali da parte degli appellati non è tardiva, giacché ai sensi dell'art. 345, ultimo comma, c.p.c.3 - nella formulazione vigente prima della novella di cui al D.L. n. 83/2012, convertito con modificazione dalla L. 134/2012, applicabile al presente giudizio, in quanto instaurato nel 2011 per il principio del “tempus regit actum” - una prova è valida e ammissibile anche se prodotta in appello, qualora, come nel caso di specie, trattasi di prova indispensabile ai fini della decisione della causa.
7 Né dette cambiali possono considerarsi inidonee alla prova dell'avvenuto pagamento del prezzo, come al contrario lamenta l'odierno appellante, non essendo necessaria alcuna ulteriore prova da parte degli appellati per esaurire l'onere probatorio gravante sui medesimi. Piuttosto, avrebbero dovuto essere e/o i suoi eredi in presenza di Persona_1 cambiali insolute, a doverne dare prova e ad agire ai sensi della legge cambiaria e delle norme del Codice civile vigenti in materia. Con la conseguenza che, non avendolo fatto nei termini di legge, sono da considerarsi decaduti dal potere di far valere i loro diritti. Per tutte le ragioni appena esposte, l'appello proposto da deve essere Parte_1 rigettato, dovendosi confermare sul punto la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha correttamente accolto la domanda presentata ai sensi dell'art. 2932 c.c. da e CP_1 Controparte_2
Il rigetto dell'appello principale determina l'assorbimento di ogni altra questione connessa, quale quella relativa all'appello incidentale. Peraltro, deve essere rigettata la domanda degli appellati di condannare il , sulla Pt_1 base di una valutazione attinente il comportamento processuale dell'odierno appellante, al pagamento di una somma equitativamente determinata, in loro favore, ai sensi dell'art. 96, comma 3°, in quanto devono ritenersi insussistenti i relativi presupposti. In effetti, la condanna ex art. 96, comma 3°, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa, oltre che a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (cfr. la giurisprudenza in materia). Nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi per applicare l'art. 96, comma 3°, c.p.c. Quanto, invece, alle spese del giudizio di appello, la Corte ritiene che, tenuto conto della soccombenza dell'odierno appellante, , quest'ultimo debba essere Parte_1 condannato al pagamento delle stesse, che si liquidano - avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022 - in complessivi euro 4.996,00 per compensi professionali (valore della causa: 52.000,00 euro;
scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00; fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr Cass. ord. n. 29857/2023 - e fase decisoria;
valori minimi), oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA, come per legge. Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, altresì, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro - I^ sez. civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da proposto da e Parte_1 CP_1 CP_2
avverso la sentenza n. 764/2019, pubblicata il 29.04.2019, disattesa ogni altra
[...] domanda, istanza o eccezione, così provvede:
-dichiara la contumacia di , e Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
; CP_6
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in euro 4.996,00, oltre rimb. forf. 15% iva e cpa, come per legge;
8 - dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Perri Anna Maria Raschellà
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come non si possano sollevare per la prima volta nel giudizio di appello le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio dal giudice (v. copiosa giurisprudenza sul punto. Es. Cass. Civ., Sez. III, n. 21496/2024). 2 V. copiosa giurisprudenza sul punto. 3 Art. 345, ultimo comma, c.p.c.: “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”.