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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/07/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3330/2020 assunta in decisione con ordinanza del 26
marzo 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUOTOLO ANGELA
[...] C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SAN FORTUNATO, 20 82011 ARPAIA presso il difensore avv. RUOTOLO ANGELA;
- attori
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. SANGIOVANNI MELINA CONSUELO elettivamente domiciliato in VIA EMILIO
CUZZOCREA TRAV PRIVATA 5 REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. SANGIOVANNI
MELINA CONSUELO;
pagina 1 di 6 (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1 tempore,con il patrocinio dell'avv. SANTI SILVIA e dell'avv. BORRUTO ALESSANDRA elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV. DANTE MATERA VIA DE NAVA 4 REGGIO
CALABRIA presso il difensore avv. SANTI SILVIA;
- convenuto
Oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, gli istanti meglio indicati in epigrafe convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Reggio Calabria sia l'Avv. Controparte_1 sia l' rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e Controparte_3 dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per imprudenza, imperizia Controparte_1
e negligenza nell'adempimento del proprio mandato conferitole in ragione del sinistro n.
201103005062; c) condannare, per l'effetto, l'avv. in solido con la Controparte_1 CP_4 al pagamento delle somme così come quantificate in € 956,68 per la sig.ra
[...] T_
, oltre sosta tecnica e rivalutazione monetaria e interessi dall'evento dannoso del
[...]
18.08.2010 all'effettivo soddisfo;
d) condannare, per l'effetto, l'avv. in solido Controparte_1 con la al pagamento delle somme così come quantificate in € 28.063,68 per il Controparte_4 sig. oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso del 18.08.2010 Parte_2 all'effettivo soddisfo;
2) condannare i convenuti, in solido, al pagamento di quanto dovuto per ognuno degli attori a titolo di risarcimento da responsabilità professionale che l'On.le
Tribunale vorràdeterminare in via equitativa;
3) condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
A sostegno della propria domanda deducevano la responsabilità professionale dell'Avv. nella gestione di un sinistro stradale occorso in data 18.08.2010. CP_1
Gli attori lamentavano che l'Avv. incaricata di gestire la richiesta risarcitoria nei CP_1 confronti della HDI Assicurazioni, avesse: - erroneamente indicato la legittimazione attiva per il danno a cose del veicolo tg. DM04327, senza curarsi di verificare la reale proprietà del mezzo impedendo alla di ottenere il risarcimento;
- omesso di integrare la T_ documentazione sanitaria richiesta dalla compagnia assicurativa, con conseguente rigetto pagina 2 di 6 della richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del sig. - omesso di Pt_3 informarli sull'esito della pratica.
Chiedevano, pertanto, la condanna dell'Avv. in solido con la quale sua CP_1 CP_4 assicuratrice per la R.C. professionale, al pagamento di: - € 956,68 in favore della sig.ra per danni al veicolo;
- € 28.063,68 in favore del sig. per lesioni personali, T_ Parte_2 oltre al risarcimento del danno da responsabilità professionale da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva tempestivamente la che eccepiva il difetto di Controparte_3 legittimazione attiva degli attori nei propri confronti ( atteso che nessun rapporto assicurativo intercorreva con gli stessi); contestava la fondatezza nel merito delle pretese attoree e l'assenza di prova del nesso causale tra la condotta dell'Avv. e il danno CP_1 lamentato.
Si costituiva anche l'Avv. che eccepiva il difetto di legittimazione attiva della sig.ra CP_1
per mancanza di conferimento di mandato;
evidenziava la correttezza del proprio T_ operato nella gestione della pratica e contestava l'esistenza di qualsiasi negligenza.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., venivano rigettato i mezzi di prova richiesti e successivamente, dopo alcuni rinvii dettati da esigenze organizzative dell'ufficio, con ordinanza del 26 marzo 2025, la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.La domanda è infondata e va rigettata.
In via preliminare è fondata l'eccezione proposta dalla non avendo titolo gli attori CP_4 ad evocare in giudizio direttamente la compagnia.
Invero, la costante giurisprudenza - sia di merito che di legittimità - ha reiteratamente ed inequivocabilmente sancito che, al di fuori delle ipotesi eccezionali di assicurazione obbligatoria previste per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dal TU n. 209/2005
(artt. 144 e 145), di assicurazione per l'esercizio dell'attività venatoria (art.8 co 7 L. 968 del
1977) e, da ultimo, in materia di responsabilità medico-sanitaria (art. 12 L. 24/2017),
“soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (cfr. in termini Cass. 18604/16 e, in Cass. 25/02/2021 n. 5259 e
Cass. 16 aprile 2025, n. 9972).
Non è possibile invocare l'azione surrogatoria;
in primo luogo, perché gli attori non dichiarano di agire in via surrogatoria, ma hanno prospettato una responsabilità diretta e pagina 3 di 6 solidale della compagnia;
in secondo luogo, non vi sono i presupposti dell'azione atteso che l'avv. non è rimasto inerte, ma ha provveduto alla richiesta di apertura del sinistro. CP_1
In iure, com'è noto la responsabilità dell'avvocato per l'inesatto o mancato compimento di un'attività difensiva non può ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivante (Cass. Civ., Sez. III, n. 2638 del 2013; n.
25895 del 2016; n. 1169 del 2020).
In particolare, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita;
tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione prognostica, è riservato al giudice di merito secondo un criterio non di assoluta certezza, bensì di ragionevole probabilità di successo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n.
10966 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito e che, dunque, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente verificatosi. (Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548).
Trattandosi di responsabilità contrattuale, l'onere della prova è posto a carico dell'attore, il quale “è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista” (cfr. ex multis, Cass. Civ.,
Sez. II, n. 12354 del 2009).
Ebbene, ciò posto in diritto, nel caso di specie la domanda non risulta fondata.
Con riferimento a è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva non essendo T_ stato provato il mandato conferito all'avv. a fronte della contestazione di CP_1 quest'ultima.
Invero, la revoca del mandato indirizzata all'avv. nell'anno 2018, anche prodotta nel CP_1 fascicolo di parte attrice, proviene ed è sottoscritta esclusivamente dai sig.ri Parte_2
pagina 4 di 6 e rispettivamente, assicurato /contraente e Parte_2 Controparte_5 trasportato.
Parte attrice poi non ha prodotto alcun documento che comprovasse la proprietà del veicolo né ha provato i danni subiti dal mezzo.
Con riferimento a non risulta prodotta alcuna Parte_2 documentazione sanitaria al di fuori di una perizia di parte redatta anni dopo i fatti di causa. Di conseguenza, non vi è alcuna prova dei danni subiti.
Alcuna prova è stata fornita sull'esistenza di tale documentazione sanitaria e sulla circostanza che fosse stata consegnata al legale.
In ogni caso, per entrambi gli attori manca la prova del nesso causale.
Invero, parte attrice si limita a richiamare una missiva inviata dalla Compagnia HDI ad un altro legale - Avvocato Musolino -in cui si lamenta il mancato invio della documentazione sanitaria da parte del precedente difensore.
Nella stessa missiva, tuttavia, la compagnia conclude in tali termini:
Confermiamo, infine, che gli accertamenti tecnico ed investigativi compiuti hanno evidenziato delle incongruenze che non hanno permesso di ricostruire in modo chiaro ed univoco la dinamica del sinistro con conseguente impossibilità di individuare in modo inequivoco le responsabilità dell'accaduto”
Sul punto, va evidenziato in primo luogo che l'eventuale diniego della compagnia assicurativa in sede stragiudiziale non avrebbe impedito alla parte di fare valere le sue ragioni in sede giudiziale. Di conseguenza, non si comprende come i prospettati ( ma non provati) errori nella fase stragiudiziale da parte dell'avv. potessero impedire il CP_1 conseguimento del bene della vita.
In secondo luogo, alla luce delle perplessità manifestate dalla compagnia, nulla è stato provato sul sinistro, sulla sua dinamica e sulle ragioni di parte attrice.
Anche con riferimento alla circostanza che non sia stata fatta la richiesta alla CP_6 va evidenziato, in primo luogo, che non risulta provato che il veicolo fosse assicurato con la stessa;
in ogni caso è possibile avanzare da parte del terzo trasportato sia la domanda nei confronti della compagnia del veicolo in cui si era trasportati sia di quello antagonista.
Con riferimento, infine, alla lamentata assenza di informazioni, nulla è provato e prima ancora allegato sui danni che sarebbero riconducibili a tale omissione.
Per tutte le superiori ragioni, la domanda va rigettata.
3.Quanto alle spese, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice.
2. Condanna gli attori in solido alla refusione delle spese processuali sostenute da ciascun convenuto che liquida per ciascuno in euro 5261,00 oltre spese generali, cpa ed iva.
Così deciso in Reggio Calabria, 16 luglio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3330/2020 assunta in decisione con ordinanza del 26
marzo 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUOTOLO ANGELA
[...] C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SAN FORTUNATO, 20 82011 ARPAIA presso il difensore avv. RUOTOLO ANGELA;
- attori
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. SANGIOVANNI MELINA CONSUELO elettivamente domiciliato in VIA EMILIO
CUZZOCREA TRAV PRIVATA 5 REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. SANGIOVANNI
MELINA CONSUELO;
pagina 1 di 6 (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1 tempore,con il patrocinio dell'avv. SANTI SILVIA e dell'avv. BORRUTO ALESSANDRA elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV. DANTE MATERA VIA DE NAVA 4 REGGIO
CALABRIA presso il difensore avv. SANTI SILVIA;
- convenuto
Oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, gli istanti meglio indicati in epigrafe convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Reggio Calabria sia l'Avv. Controparte_1 sia l' rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e Controparte_3 dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per imprudenza, imperizia Controparte_1
e negligenza nell'adempimento del proprio mandato conferitole in ragione del sinistro n.
201103005062; c) condannare, per l'effetto, l'avv. in solido con la Controparte_1 CP_4 al pagamento delle somme così come quantificate in € 956,68 per la sig.ra
[...] T_
, oltre sosta tecnica e rivalutazione monetaria e interessi dall'evento dannoso del
[...]
18.08.2010 all'effettivo soddisfo;
d) condannare, per l'effetto, l'avv. in solido Controparte_1 con la al pagamento delle somme così come quantificate in € 28.063,68 per il Controparte_4 sig. oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso del 18.08.2010 Parte_2 all'effettivo soddisfo;
2) condannare i convenuti, in solido, al pagamento di quanto dovuto per ognuno degli attori a titolo di risarcimento da responsabilità professionale che l'On.le
Tribunale vorràdeterminare in via equitativa;
3) condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
A sostegno della propria domanda deducevano la responsabilità professionale dell'Avv. nella gestione di un sinistro stradale occorso in data 18.08.2010. CP_1
Gli attori lamentavano che l'Avv. incaricata di gestire la richiesta risarcitoria nei CP_1 confronti della HDI Assicurazioni, avesse: - erroneamente indicato la legittimazione attiva per il danno a cose del veicolo tg. DM04327, senza curarsi di verificare la reale proprietà del mezzo impedendo alla di ottenere il risarcimento;
- omesso di integrare la T_ documentazione sanitaria richiesta dalla compagnia assicurativa, con conseguente rigetto pagina 2 di 6 della richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del sig. - omesso di Pt_3 informarli sull'esito della pratica.
Chiedevano, pertanto, la condanna dell'Avv. in solido con la quale sua CP_1 CP_4 assicuratrice per la R.C. professionale, al pagamento di: - € 956,68 in favore della sig.ra per danni al veicolo;
- € 28.063,68 in favore del sig. per lesioni personali, T_ Parte_2 oltre al risarcimento del danno da responsabilità professionale da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva tempestivamente la che eccepiva il difetto di Controparte_3 legittimazione attiva degli attori nei propri confronti ( atteso che nessun rapporto assicurativo intercorreva con gli stessi); contestava la fondatezza nel merito delle pretese attoree e l'assenza di prova del nesso causale tra la condotta dell'Avv. e il danno CP_1 lamentato.
Si costituiva anche l'Avv. che eccepiva il difetto di legittimazione attiva della sig.ra CP_1
per mancanza di conferimento di mandato;
evidenziava la correttezza del proprio T_ operato nella gestione della pratica e contestava l'esistenza di qualsiasi negligenza.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., venivano rigettato i mezzi di prova richiesti e successivamente, dopo alcuni rinvii dettati da esigenze organizzative dell'ufficio, con ordinanza del 26 marzo 2025, la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.La domanda è infondata e va rigettata.
In via preliminare è fondata l'eccezione proposta dalla non avendo titolo gli attori CP_4 ad evocare in giudizio direttamente la compagnia.
Invero, la costante giurisprudenza - sia di merito che di legittimità - ha reiteratamente ed inequivocabilmente sancito che, al di fuori delle ipotesi eccezionali di assicurazione obbligatoria previste per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dal TU n. 209/2005
(artt. 144 e 145), di assicurazione per l'esercizio dell'attività venatoria (art.8 co 7 L. 968 del
1977) e, da ultimo, in materia di responsabilità medico-sanitaria (art. 12 L. 24/2017),
“soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (cfr. in termini Cass. 18604/16 e, in Cass. 25/02/2021 n. 5259 e
Cass. 16 aprile 2025, n. 9972).
Non è possibile invocare l'azione surrogatoria;
in primo luogo, perché gli attori non dichiarano di agire in via surrogatoria, ma hanno prospettato una responsabilità diretta e pagina 3 di 6 solidale della compagnia;
in secondo luogo, non vi sono i presupposti dell'azione atteso che l'avv. non è rimasto inerte, ma ha provveduto alla richiesta di apertura del sinistro. CP_1
In iure, com'è noto la responsabilità dell'avvocato per l'inesatto o mancato compimento di un'attività difensiva non può ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivante (Cass. Civ., Sez. III, n. 2638 del 2013; n.
25895 del 2016; n. 1169 del 2020).
In particolare, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita;
tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione prognostica, è riservato al giudice di merito secondo un criterio non di assoluta certezza, bensì di ragionevole probabilità di successo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n.
10966 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito e che, dunque, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente verificatosi. (Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548).
Trattandosi di responsabilità contrattuale, l'onere della prova è posto a carico dell'attore, il quale “è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista” (cfr. ex multis, Cass. Civ.,
Sez. II, n. 12354 del 2009).
Ebbene, ciò posto in diritto, nel caso di specie la domanda non risulta fondata.
Con riferimento a è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva non essendo T_ stato provato il mandato conferito all'avv. a fronte della contestazione di CP_1 quest'ultima.
Invero, la revoca del mandato indirizzata all'avv. nell'anno 2018, anche prodotta nel CP_1 fascicolo di parte attrice, proviene ed è sottoscritta esclusivamente dai sig.ri Parte_2
pagina 4 di 6 e rispettivamente, assicurato /contraente e Parte_2 Controparte_5 trasportato.
Parte attrice poi non ha prodotto alcun documento che comprovasse la proprietà del veicolo né ha provato i danni subiti dal mezzo.
Con riferimento a non risulta prodotta alcuna Parte_2 documentazione sanitaria al di fuori di una perizia di parte redatta anni dopo i fatti di causa. Di conseguenza, non vi è alcuna prova dei danni subiti.
Alcuna prova è stata fornita sull'esistenza di tale documentazione sanitaria e sulla circostanza che fosse stata consegnata al legale.
In ogni caso, per entrambi gli attori manca la prova del nesso causale.
Invero, parte attrice si limita a richiamare una missiva inviata dalla Compagnia HDI ad un altro legale - Avvocato Musolino -in cui si lamenta il mancato invio della documentazione sanitaria da parte del precedente difensore.
Nella stessa missiva, tuttavia, la compagnia conclude in tali termini:
Confermiamo, infine, che gli accertamenti tecnico ed investigativi compiuti hanno evidenziato delle incongruenze che non hanno permesso di ricostruire in modo chiaro ed univoco la dinamica del sinistro con conseguente impossibilità di individuare in modo inequivoco le responsabilità dell'accaduto”
Sul punto, va evidenziato in primo luogo che l'eventuale diniego della compagnia assicurativa in sede stragiudiziale non avrebbe impedito alla parte di fare valere le sue ragioni in sede giudiziale. Di conseguenza, non si comprende come i prospettati ( ma non provati) errori nella fase stragiudiziale da parte dell'avv. potessero impedire il CP_1 conseguimento del bene della vita.
In secondo luogo, alla luce delle perplessità manifestate dalla compagnia, nulla è stato provato sul sinistro, sulla sua dinamica e sulle ragioni di parte attrice.
Anche con riferimento alla circostanza che non sia stata fatta la richiesta alla CP_6 va evidenziato, in primo luogo, che non risulta provato che il veicolo fosse assicurato con la stessa;
in ogni caso è possibile avanzare da parte del terzo trasportato sia la domanda nei confronti della compagnia del veicolo in cui si era trasportati sia di quello antagonista.
Con riferimento, infine, alla lamentata assenza di informazioni, nulla è provato e prima ancora allegato sui danni che sarebbero riconducibili a tale omissione.
Per tutte le superiori ragioni, la domanda va rigettata.
3.Quanto alle spese, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice.
2. Condanna gli attori in solido alla refusione delle spese processuali sostenute da ciascun convenuto che liquida per ciascuno in euro 5261,00 oltre spese generali, cpa ed iva.
Così deciso in Reggio Calabria, 16 luglio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
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